top of page

Reati Fallimentari

Bancarotta impropria

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg
Bancarotta impropria

Nel delineare le fattispecie di bancarotta impropria il legislatore ha inteso rafforzare l'imposizione di particolari doveri, correlati a penetranti poteri, posti dalla normativa civilistica a carico di determinati soggetti per la tutela dell'impresa individuale o della società, dei soci e dei creditori sociali. E, in tale ottica, ha tenuto conto della somma dei poteri che si concentrano nell'organo interno di gestione (che governa i meccanismi societari, è informato delle notizie più riservate, ha accesso alle fonti di finanziamento, domina le attività patrimoniali, effettua le scelte operative, ecc.) e in quello, sempre interno, di controllo (eletto dalla stessa maggioranza assembleare che esprime gli amministratori, vale a dire i soggetti la cui attività è assoggettata al controllo).

La bancarotta impropria, disciplinata dagli art. 223 e 224 del R.D. n. 267/1942, è un reato fallimentare che si configura quando amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società fallite (soggetti diversi dall'imprenditore), realizzano una delle condotte descritte dall’art. 216 della legge fallimentare.

È esclusa dall’ambito applicativo la condotta di fraudolenta tenuta delle scritture contabili, in quanto essa può essere commessa esclusivamente dagli amministratori dell'impresa, ovvero, da coloro che hanno la responsabilità della gestione aziendale e della redazione delle scritture contabili sono penalmente perseguibili per questa specifica violazione.

Analogamente, i fatti relativi alla bancarotta preferenziale possono essere commessi soltanto dagli amministratori o dai liquidatori. In questo caso, la responsabilità penale riguarda la decisione, da parte di questi soggetti, di favorire indebitamente alcuni creditori rispetto ad altri. Anche qui, la legge circoscrive la responsabilità a chi ha il potere decisionale diretto sulle operazioni aziendali o sulla gestione delle risorse durante la liquidazione.

 

 Hai bisogno di assistenza legale?

Il nostro Studio è al tuo fianco per offrirti una consulenza personalizzata e mirata, capace di rispondere alle tue esigenze specifiche. Non lasciare il tuo caso al caso, affidati a un professionista con esperienza consolidata.

 Contattaci ora

 

Nel reato di bancarotta impropria, generalmente è il dolo generico, cioè la consapevolezza e la volontà di compiere atti che possono pregiudicare i creditori, senza che sia necessario il perseguimento di un fine ulteriore specifico. Questo significa che l’agente è cosciente del proprio comportamento illecito (ad esempio, il dissesto dell’impresa) e lo compie intenzionalmente, ma non è necessario che persegua un obiettivo specifico come il danneggiamento diretto dei creditori o il profitto personale.

Tuttavia, in alcune ipotesi specifiche di bancarotta fraudolenta, è richiesto il dolo specifico, cioè il perseguimento di un obiettivo particolare, oltre alla consapevolezza dell’illecito. Vediamo questi casi in dettaglio.

Esposizione o riconoscimento di passività inesistenti

Il dolo specifico in questa ipotesi si concretizza nel fine di recare pregiudizio ai creditori. La condotta illecita consiste nell’esporre o riconoscere debiti fittizi, che non esistono realmente, con l'obiettivo di danneggiare i creditori, diminuendo la massa attiva del fallimento e compromettendo il soddisfacimento dei crediti reali.

Ad esempio, l'amministratore inserisce nel bilancio dell’impresa passività che non esistono per ridurre le risorse disponibili ai creditori, riducendo così le loro aspettative di soddisfazione.

Sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture contabili

Qui il dolo specifico consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La condotta si concretizza nella sottrazione, distruzione o alterazione fraudolenta delle scritture contabili, che impedisce una corretta ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

Il fine può essere quello di ottenere un vantaggio economico (ad esempio, occultando operazioni illecite) oppure quello di pregiudicare i diritti dei creditori, rendendo più difficile o impossibile il recupero dei loro crediti.

Fatti di bancarotta preferenziale

In questo caso, il dolo specifico consiste nel favorire, a danno dei creditori, taluno di essi. La condotta si realizza quando l’amministratore o il liquidatore, consapevolmente e intenzionalmente, decide di soddisfare un creditore rispetto ad altri, in violazione della par condicio creditorum, la regola che impone la parità di trattamento tra i creditori in caso di fallimento.

L’amministratore agisce con l’intenzione specifica di avvantaggiare un creditore (ad esempio un familiare o un amico) a danno degli altri creditori, violando così la disciplina fallimentare.


Bancarotta fraudolenta documentale: la Cassazione chiarisce i confini tra dolo specifico e generico

La responsabilità dell'amministratore "testa di legno": ruolo formale e obblighi di conservazione delle scritture

Bancarotta fraudolenta: il sequestro può essere disposto anche in assenza di un danno ai creditori

Come difendersi dall'accusa di amministratore di fatto

Bancarotta fraudolenta e ruolo dell’amministratore di fatto: il criterio dell’effettività

Bancarotta riparata

bottom of page