Reati Fallimentari
La bancarotta fraudolenta documentale è una delle fattispecie più gravi previste dalla legge fallimentare. Si distingue dalla bancarotta semplice, prevista dall'art. 217 L.F., per l'intensità dell'elemento soggettivo richiesto per la sua sussistenza: mentre la bancarotta semplice può essere commessa con dolo generico o colpa, la bancarotta fraudolenta richiede il dolo specifico.
Tale distinzione, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, è fondamentale per comprendere la gravità del reato e le conseguenze che ne derivano.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. V, 29 febbraio 2024, n. 8921) ha riportato l'attenzione sul reato di bancarotta fraudolenta documentale, chiarendo ulteriormente la differenza tra dolo specifico e dolo generico in relazione a questo reato.
Il caso riguardava un ricorso contro una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale, nella quale l'imputato era stato ritenuto colpevole per non aver tenuto adeguatamente la contabilità aziendale, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
L'art. 216 comma 1 n. 2, l. fall., disciplina la bancarotta fraudolenta documentale, punendo chi sottrae, distrugge o falsifica i libri contabili con l'intento di procurare un ingiusto profitto per sé o per altri, o di arrecare pregiudizio ai creditori. In alternativa, il reato si configura quando la contabilità viene tenuta in modo tale da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'impresa fallita.
Si tratta, quindi, di un reato proprio, che può essere commesso solo da chi ricopre ruoli di responsabilità all'interno dell'impresa, come amministratori o dirigenti, con l'intento fraudolento di nascondere l'effettivo stato economico dell'azienda ai creditori e agli organi fallimentari.
La principale distinzione tra le diverse forme di bancarotta fraudolenta documentale risiede nel tipo di dolo richiesto. Nel caso di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri contabili, il reato è sorretto dal dolo specifico, ossia la volontà di recare pregiudizio ai creditori o di ottenere un ingiusto profitto. Questo elemento soggettivo, quindi, va oltre il semplice compimento dell'azione materiale (come la sottrazione dei libri), richiedendo una finalità fraudolenta chiara e precisa.
Viceversa, nel caso in cui la contabilità sia tenuta in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione dell'andamento economico dell'azienda, il reato può essere configurato con dolo generico. In questa ipotesi, non è necessario dimostrare la volontà di danneggiare i creditori, ma basta che il comportamento del soggetto attivo renda di fatto difficile o impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale e del volume degli affari.
La giurisprudenza ha più volte ribadito che, per configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale, è essenziale che la condotta dell'imputato sia sorretta dal dolo specifico quando si tratta di sottrazione, distruzione o falsificazione. Ciò significa che, oltre alla dimostrazione del fatto materiale, è necessario accertare che l'imputato abbia agito con l'intento di recare pregiudizio ai creditori o di ottenere un ingiusto profitto.
La sentenza della Cassazione n. 8921 del 2024 ha ribadito questo principio, confermando la condanna dell'imputato proprio sulla base del dolo specifico, dimostrato dal fatto che la mancata tenuta della contabilità fosse finalizzata a nascondere l'effettiva situazione patrimoniale dell'azienda.
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La distinzione tra dolo generico e dolo specifico non è puramente accademica, ma ha implicazioni pratiche rilevanti, sia in termini di qualificazione giuridica del reato sia in termini di sanzioni. La bancarotta fraudolenta, infatti, è punita più severamente rispetto alla bancarotta semplice, proprio perché l'elemento psicologico alla base del reato denota una maggiore pericolosità sociale del comportamento del fallito.
Inoltre, il dolo specifico può comportare l'applicazione di circostanze aggravanti, come nel caso in cui il danno patrimoniale causato sia di particolare gravità, aggravando ulteriormente la posizione dell'imputato.