Bancarotta fraudolenta: quando la vendita dei beni e la contabilità irregolare non sono reato
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Bancarotta fraudolenta: quando la vendita dei beni e la contabilità irregolare non sono reato

Bancarotta fraudolenta: quando la vendita dei beni e la contabilità irregolare non sono reato

Quando il fallimento diventa un processo penale

Molti procedimenti per bancarotta nascono da una ricostruzione ex post, spesso fondata su due elementi ricorrenti: l’assenza di documentazione contabile e il drastico peggioramento della situazione economica della società.

Ma il diritto penale non punisce il dissesto in sé.

Punisce solo condotte specifiche, provate, sorrette da dolo.

Questa recente decisione del Tribunale di Trieste lo chiarisce con particolare nettezza, offrendo spunti difensivi di grande rilievo per amministratori e liquidatori coinvolti in procedimenti per bancarotta fraudolenta.


Il principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la vendita di beni sociali non integra distrazione se non è dimostrato che:

  • sia avvenuta a prezzo vile, oppure

  • sia fittizia o simulata.

Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la mera irregolarità o assenza delle scritture contabili non è sufficiente:occorre la prova rigorosa della coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, soprattutto quando viene meno qualsiasi finalità di occultamento di distrazioni.


Il caso: accusa grave, assoluzione piena

Agli imputati veniva contestata una bancarotta fraudolenta patrimoniale per la presunta distrazione di oltre 2,5 milioni di euro di merce (kit fotovoltaici) e una bancarotta fraudolenta documentale per la mancata tenuta delle scritture contabili.

L’impianto accusatorio si fondava essenzialmente su tre dati:

  • la scomparsa del magazzino da un esercizio all’altro;

  • l’assenza di documentazione negli anni successivi;

  • l’impossibilità per il curatore di ricostruire il patrimonio.

Elementi frequenti, che molti indagati riconoscono come “tipici” del proprio fascicolo.

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Quando la vendita dei beni non è distrazione

Il Tribunale chiarisce un punto decisivo:la vendita dei beni sociali era reale, documentata da fatture e da pagamenti, seppur parziali.

L’accusa non ha dimostrato:

  • che i beni fossero stati svenduti;

  • che le operazioni fossero simulate;

  • che vi fossero rapporti anomali tra venditore e acquirenti.

In assenza di un accertamento tecnico sul valore effettivo dei beni, la tesi secondo cui la società avesse semplicemente venduto “al miglior prezzo possibile” resta pienamente plausibile.

Conclusione: la distrazione non può essere presunta.

Esito: assoluzione perché il fatto non sussiste.


Scritture contabili: l’errore più frequente dell’accusa

Altro passaggio centrale riguarda la bancarotta fraudolenta documentale.

Il Tribunale distingue nettamente:

  • il periodo in cui la contabilità era regolarmente tenuta (insussistenza del fatto);

  • il periodo successivo, in cui l’omissione è pacifica ma non automaticamente dolosa.

Caduta l’imputazione di bancarotta patrimoniale, il dolo della bancarotta documentale non può più essere dato per scontato.

Occorre dimostrare che l’irregolarità fosse funzionale a occultare distrazioni.

In mancanza, la condotta può essere spiegata anche da mera trascuratezza, penalmente irrilevante nel caso concreto.


Un principio difensivo fondamentale

Il Tribunale richiama espressamente l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di assoluzione per bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’accertamento del dolo della bancarotta documentale deve essere condotto in modo più rigoroso, venendo meno la base finalistica della condotta.

È un principio spesso ignorato nelle imputazioni “automatiche”.


Perché questa decisione conta (anche per altri casi)

Questa sentenza ribadisce tre regole essenziali:

  1. Il fallimento non è un reato;

  2. La distrazione va provata, non ipotizzata;

  3. Il dolo non si presume dalla sola irregolarità contabile.

Nei procedimenti per bancarotta, la differenza tra condotta penalmente rilevante e gestione inefficiente passa sempre da un’analisi concreta, tecnica, individualizzata.


La sentenza integrale

Tribunale Trieste, 28/06/2025, (ud. 24/06/2025, dep. 28/06/2025), n.837

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con decreto del g.u.p. del 23 gennaio 2024, Pr.Mi. e Ga.Ma., già dichiarati assenti, venivano rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Trieste in composizione collegiale in relazione ai reati ascritti in rubrica.


Alla prima udienza del 28/3/24, aperto il dibattimento, venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti.


Il 4/7/24 venivano sentiti come testi il curatore del Fallimento, avv. Giacomo Andriolo, e il lgt. della GdF C.Al..


Il 22/10/24, acquisita della documentazione, era la volta di An.Bo., Ma.Ga. e An.Pe..


L'11/2/25 la difesa rinunciava all'esame degli altri testi della sua lista che non erano comparsi, quindi, all'udienza dell'8/5/25, all'esito della discussione delle parti, il processo veniva rinviato per eventuali repliche al 10/6/25, quando, revocata la dichiarazione di assenza del Ga., che compariva e rendeva spontanee dichiarazioni, il Tribunale decideva la causa mediante lettura di separato dispositivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. I risultati dell'istruttoria dibattimentale impongono una pronuncia di assoluzione degli imputati in ordine ai reati loro contestati per le ragioni di cui infra.


2. La società "Grace Energy Srl, con sede legale in P. (I.), via (Omissis), veniva costituita il 2 maggio 2012 con capitale sociale di 60.000 euro ed aveva quale oggetto, in sintesi, la ricerca applicata e lo sviluppo di tecnologie innovative nel campo dell'energia pulita e rinnovabile nonché la realizzazione, installazione ed esecuzione delle relative opere edili, civili ed elettriche.


In origine i soci erano Mi.Pr. e la società As.Tec. Srl, rispettivamente per le quote del 25% e 75%, mentre amministratore unico era l'attuale imputato Pr.Mi., padre di Mi.Pr..


Nel corso del 2013 la As.Tec. Srl cedeva le proprie quote alla Prez Immobiliare Srl (partecipata invero al 100% dalla stessa As.Tec. Srl), amministrata da Mi.Pr.. Il 27/4/2015 la società veniva posta in liquidazione per perdita del capitale sociale da Pr.Mi., che poi veniva sostituito nella sua carica di liquidatore da Ga.Ma. in data 29/12/2015.


Nel 2016 Mi.Pr. e Prez Immobiliare Srl, a fronte di un corrispettivo complessivo di 3.500 euro, cedevano le quote al Ga. che, diventato anche socio unico, a sua volta, nel febbraio 2017, per 2.000 euro, le cedeva alla Kimpex d.o.o. (società che aveva sede in Kosovo ed era amministrata da Do. Andrey Dimitrov), previo mutamento della denominazione sociale in Kimpex Italia Srl e trasferimento della sede legale a T., in via (Omissis).


La Kimpex veniva dichiarata fallita il 21/7/2020 dal Tribunale di Trieste su ricorso presentato dalla TNT Service Srl


3. Così sinteticamente riportati i dati generali della società e le principali vicende della sua compagine, scendendo subito in medias res, l'accusa mossa agli imputati in concorso fra loro è duplice: da un lato, quella di essersi resi autori di bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto merce (483 kit fotovoltaici) per un valore pari a Euro 2.585.545,64, dall'altro quella di aver "sottratto e/o distrutto i libri e le scritture contabili relative agli anni sino al 2015 compreso" e di


non averli tenuti dal 2016 "o comunque" di non averli tenuti sin dall'atto costitutivo in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.


4. Muovendo dalla prima parte dell'imputazione, la stessa è frutto di un'ipotesi investigativa formulata dalla GdF la quale (v. dep. lgt. Al.), preso atto dalla relazione presentata ex art. 33 l.f. (i) che in via (Omissis), a T., non c'era traccia della fallita, (ii) che il curatore non era riuscito a costituire alcun contatto né con l'ultimo liquidatore Do. (cittadino bulgaro formalmente residente in Bulgaria) né con i due precedenti rappresentanti legali della società e (iii) che mancava qualsiasi documentazione contabile, ecco, ciò considerato, una volta consultati gli archivi della Camera di Commercio e le banche dati a sua disposizione, in tal modo acquisite alcune prime notizie, aveva constatato che, mentre nel bilancio relativo all'anno di esercizio 2013 erano contabilizzate merci appunto per oltre duemilionicinquecentomila euro, nel bilancio dell'anno successivo il valore del magazzino era pari a zero, comparivano ricavi per soli circa 600.000 euro e intanto erano maturati debiti grosso modo per 3.000.000 di euro.


Il teste Al. ha in realtà spiegato che, nel corso delle indagini, si era venuto a sapere di investigazioni svolte dalla GdF di Venafro a carico della Grace Energy Srl in liquidazione, "chiuse" con un processo verbale di constatazione del 9/3/2017 e che avevano dato luogo ad un processo penale innanzi al Tribunale di Isernia nei confronti del Pr.Mi. e del Ga. per reati di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000 commessi dal 2013 e dal 2016, definito con sentenza di assoluzione in data 7/10/19 (al centro della vicenda delle infedeli dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e i.v.a. vi era stata proprio la commercializzazione dei kit fotovoltaici); ha anche riferito genericamente che i colleghi di Venafro avevano probabilmente avuto a disposizione "più documentazione" e che era a conoscenza che i pannelli solari risultavano essere stati venduti a società quali la "Solarium, la Unit Energy, la Elma Energy" che avevano pagato qualcosa mediante bonifici e/o cambiali ma, in base alle loro risultanze di indagine, ciò non poteva far venir meno la serietà dell'ipotesi penale posta, tanto più che, ad esempio, la Solarium e la Unit Energy avevano sede nello stesso posto (in C., provincia di C., S.S. 7 bis Snc), erano fallite l'una il 17 e l'altra il 18/3/17 e i curatori avevano trovato nulla o scarsissima documentazione contabile. Da qui, senza ulteriori approfondimenti, l'elevazione dell'imputazione a carico del Pr. e del Ga..


4.1. Ebbene, che i kit fotovoltaici in questione siano entrati nel patrimonio aziendale della Kimpex è pacifico e incontestato, e comunque risulta per tabulas.


Il 1/7/12, infatti, Grace Energy Srl aveva stipulato con Enel.Sì Srl un contratto di franchising e affiliazione-provider con cui si era impegnata, nell'area territorialmente assegnata, a raggiungere obiettivi minimi di sviluppo della rete commerciale di impianti fotovoltaici (nello specifico, i prodotti consistevano principalmente in: kit raggio senza pensieri e fotovoltaico per impianti oltre i 20 kw nonché altri prodotti commercializzati da Enel.Sì,) sia ricevendo telematicamente dall'affiliante contatti profilati e lavorabili per proporre soluzioni tecnico-commerciali in materia di energia rinnovabile, sia promuovendo, a propria volta, una rete di affiliati e/o venditori per cui fungere da hub logistico di approvvigionamento e smistamento dei beni materiali da commercializzare (il contratto di affiliazione era collegato a quello di franchising in quanto l'affiliato-franchisee si era impegnato a svolgere attività di promozione dell'espansione della rete commerciale già creata e gestita dall'affiliante-franchisor. In virtù di tali negozi, quindi, la Grace Energy Srl aveva ricevuto nel proprio centro logistico i kit fotovoltaici di cui si discute al prezzo di cui sopra.


4.1.1. Ciò detto, risulta peraltro in particolare dalla relazione del c.t. del Pr. (oltre che, in parte, dalla sentenza del Tribunale di Isernia, dalla testimonianza del lgt. Al. e dalle deposizioni del Bo. e della Ga., rispettivamente consulente che si occupò del deposito del bilancio della Grace Energy nel 2015 e professionista addetto ad effettuare alcune pratiche amministrative e vari adempimenti contabili della società) che fra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 i kit furono venduti a tre società operanti nel settore del fotovoltaico, ossia alla Unit Energy Srl, alla Elma Energie Srl e alla Solarium Energy Srl al prezzo complessivo di Euro 514.971,25, benché poi la Grace Energy Srl incassò effettivamente meno della metà del prezzo convenuto.


4.2. Ed allora, ritiene il Tribunale che, al fine di provare l'integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale come contestato, sarebbe stato necessario dimostrare o che i beni de quibus vennero venduti ad un prezzo vile, irrisorio, insomma svenduti senza giustificazione o, addirittura, che le vendite erano fasulle, ma così non è stato.


Quanto, infatti, alla prima strada percorribile dall'Accusa, deve osservarsi che risulta dagli atti (v. in specie sentenza del Tribunale di Roma n. 13464 del 2/10/2020) che, avverso il decreto n. 17654/14 emesso dall'appena citato Tribunale con cui era stato ingiunto alla Grace Energy Srl di pagare in favore di Enel.Sì Srl la somma di Euro 2.585.545,64 oltre ad interessi di mora a causa dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo dei kit fotovoltaici, la debitrice aveva proposto opposizione eccependo, in via preliminare, l'incompetenza del giudice adito alla luce di una clausola compromissoria prevista in contratto ma, nel merito, chiedendo, tra l'altro, la risoluzione dei contratti di affiliazione provider e franchising per grave inadempimento di Enel.Sì Srl e spiegando inoltre una domanda riconvenzionale per la mancata consegna di inverter e pannellini di controllo domotico indispensabili per la completa installazione ed uso dei kit fotovoltaici (in sintesi, l'opponente lamentava di essersi poi accorta: a) che il prezzo di vendita di fatto impostole da Enel.Sì Srl era enormemente più alto di quello di mercato; b) che comunque, senza gli accessori appena indicati, i kit fotovoltaici non potevano essere venduti che ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di acquisto; c) che, contrariamente a quanto pattuito, la venditrice non aveva minimamente collaborato nell'individuazione di possibili clienti). La causa civile veniva definita il 2/10/2020 con sentenza con cui il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'eccezione preliminare presentata dall'opponente, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo emesso e fissava alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al competente Collegio Arbitrale previsto dall'art. 25 del contratto di franchising e 22 del contratto di affiliazione-provider. Orbene, a fronte del descritto contenzioso civile (che non ha avuto definizione) e stante il principio di separatezza del processo penale dalla procedura fallimentare (il curatore Andriolo ha dichiarato che il credito di Enel.Sì è stato ammesso al passivo sulla base della mera esibizione delle fatture di vendita), l'Accusa, attraverso ad esempio un idoneo accertamento tecnico sul valore economico dei beni privi degli accessori suindicati, avrebbe dovuto provare l'infondatezza della tesi difensiva svolta da Grace Energy Srl davanti al Tribunale di Roma e poi ripresa dagli odierni imputati, e cioè che, allo scopo di liberare buona parte del magazzino, semplicemente si procedette a vendere i kit fotovoltaici al miglior prezzo possibile, certamente non potendo prevedere i successivi inadempimenti degli acquirenti. Ma, si ripete, questo non è avvenuto.


Come d'altra parte, e veniamo così alla seconda possibilità probatoria che avrebbe avuto il p.m., nessun elemento è nemmeno affiorato nel corso dell'istruttoria dibattimentale circa i rapporti fra la Grace Energy Srl e le società acquirenti ovvero fra, in particolare, il Pr. (al quale nella contestazione è materialmente addebitata la condotta distrattiva) e gli amministratori di queste società in grado di far emergere la fittizietà delle negoziazioni nonostante le fatture di vendita ed i parziali pagamenti.


Di conseguenza, non assumendo carattere di assoluta inverosimiglianza la tesi difensiva prospettata dagli imputati, gli stessi devono essere assolti dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale perché il fatto non sussiste.


5. Venendo ora al reato di bancarotta fraudolenta documentale, è agevole subito sgombrare il campo da quella parte contestata come "sottrazione e/o distruzione o non tenuta dei libri e delle scritture contabili" fino all'anno 2015. Sul punto, infatti, le risultanze della verifica fiscale iniziata dalla GdF di Venafro nell'anno 2016 e compendiate nel p.v.c. del 9/3/17 (v. a p. 4) danno atto che i libri, registri e scritture contabili della Grace Energy Srl furono regolarmente istituiti e fino al 2015 vennero tenuti, cosicché l'ipotesi d'accusa non ha fondamento. E' appena il caso di aggiungere qui che sull'aspetto dell'irregolarità evidenziato nel p.v.c., invero non contestato agli odierni imputati, si è comunque pronunciato il Tribunale di Isernia con sentenza assolutoria nei loro confronti. Pr. e Ga., quindi, vanno assolti da tale parte di reato perché il fatto non sussiste. 5.1. Ma essi devono essere mandati assolti anche dal reato di bancarotta fraudolenta documentale contestato come commesso dal 2016 in poi, benché per ragioni differenti.


Lampante quella che giustifica la pronuncia per il Pr., vale a dire per non aver commesso il fatto (dal 29/12/2015 avendo egli smesso di essere liquidatore e legale rappresentante della società, "passando la palla" al Ga. e consegnandogli tramite lo studio Bo./Pe. l'intera documentazione contabile - v. dep. testi), il motivo che invece impone l'assoluzione per il Ga. attiene squisitamente all'elemento psicologico del reato.


Indiscutibile la mancata tenuta dei libri e delle scritture contabili dal 2016 in poi (il curatore non li ha rinvenuti, l'imputato non li ha consegnati e di essi non ve n'è traccia), con la conseguente impossibilità rappresentata dal curatore medesimo di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della società fallita, certo non possono valere ad esonerare da responsabilità tale imputato le asciutte (e nemmeno dimostrate) dichiarazioni spontanee da lui rese secondo cui ad indurlo ad assumere l'incarico di liquidatore e legale rappresentante fu l'amico Pr., che di fatto "gli fece firmare carte" senza che lui si rendesse conto di nulla, compresa la cessione delle quote ad una persona mai conosciuta (ossia, il Do.): al riguardo, è sufficiente osservare che l'obbligo della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili incombeva su di lui per il semplice fatto che aveva assunto consapevolmente e formalmente la carica di liquidatore.


Ciò nondimeno, tenuto conto della brevità temporale del suo incarico (circa un anno, dal 29/12/15 al 2/2/17, avendo preso il posto del Pr. per poi cedere il passo al Do.), della circostanza che la Grace Energy Srl a quel tempo era ormai inoperativa e della caduta processuale della connessa imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale (si noti che normalmente la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale), non può ragionevolmente escludersi che l'azione oggettivamente illecita, più che essere sostenuta dalla coscienza e volontà di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non sia stata determinata da mera trascuratezza.


E ciò in linea con i principi costantemente affermati dalla S.C. secondo cui "In caso di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale - parallelamente contestato - va condotto in modo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività" (cfr. Cass., Sez. 5, n. 2438 del 5/11/2024-21/01/2025) ovvero "In tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2 legge. fall.), l'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tanto più quando l'omissione è contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, poiché in detta ipotesi è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, legge fall.) - v. Sez. 5, n. 23251 del 29/4-4/6/2014.


Ebbene, nel caso di specie, non essendo neppure possibile una riqualificazione del fatto come bancarotta semplice, l'omessa tenuta avendo riguardato un periodo superiore ai tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, il Ga. deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.


6. Motivazione riservata nel termine di giorni quarantacinque ex art. 544, co. 3, c.p.p.


P.Q.M.


Il Tribunale di Trieste, Sezione Penale, in composizione collegiale, visto l'art. 530, co. 1 e 2 c.p.p.,


ASSOLVE


Pr.Mi. dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e da quello di bancarotta fraudolenta documentale fino al 2015 perché il fatto non sussiste e dalla restante imputazione per non aver commesso il fatto, Ga.Ma. dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e da quello di bancarotta fraudolenta documentale fino al 2015 perché il fatto non sussiste e dalla restante imputazione perché il fatto non costituisce reato.


Motivazione riservata in giorni 45 ex art. 544, co. 3, c.p.p.


Così deciso in Trieste il 10 giugno 2025.


Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2025.

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