Bancarotta semplice documentale: quando l’irregolarità contabile non porta a condanna
- Avvocato Del Giudice
- 48 minuti fa
- Tempo di lettura: 11 min
Un caso di assoluzione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

Quando la crisi dell’impresa diventa un problema penale
Molti procedimenti per bancarotta non nascono da frodi, ma da situazioni di progressivo impoverimento dell’impresa:attività che si riduce, clienti che pagano in ritardo, consulenti che non vengono più retribuiti, contabilità che si interrompe.
In questi casi il rischio è che una gestione in difficoltà venga letta, a posteriori, come una responsabilità penale.
Una recente decisione del Tribunale di Vicenza offre una chiave di lettura molto importante, soprattutto per soci accomandatari e liquidatori.
Il principio di fondo
In tema di bancarotta semplice documentale, anche quando l’omessa tenuta delle scritture contabili risulta accertata, il giudice è tenuto a valutare:
la concreta offensività della condotta
il contesto in cui l’omissione si è verificata
il grado di rimproverabilità soggettiva
l’effettivo pregiudizio arrecato ai creditori
Quando tali elementi sono di modesta entità, il fatto può risultare penalmente non punibile per particolare tenuità.
Il caso: una piccola impresa, una crisi reale
Il procedimento riguardava una società attiva nel commercio e nella distribuzione di prodotti alimentari, operante da molti anni, che aveva progressivamente perso competitività.
La società:
aveva ridotto l’attività,
aveva disdetto il magazzino,
aveva licenziato l’unico dipendente,
era stata posta in liquidazione,
ed era poi fallita con un passivo contenuto (poco più di 114.000 euro).
All’imputato, socio accomandatario e poi liquidatore, veniva contestata la bancarotta semplice documentale per la mancata tenuta e consegna delle scritture contabili negli ultimi esercizi.
L’errore più comune: pensare che “basti la mancanza dei libri”
Il Tribunale chiarisce un punto spesso sottovalutato.
È vero che:
le scritture contabili non erano state tenute dopo una certa data;
il curatore non aveva potuto reperirle integralmente.
Ma questo non chiude automaticamente il discorso penale.
Il giudice analizza:
le ragioni concrete dell’omissione (assenza di risorse per pagare i professionisti);
la collaborazione offerta al curatore;
la documentazione amministrativa comunque consegnata;
l’assenza di qualunque manovra distrattiva;
la modesta entità del dissesto.
Quando la bancarotta semplice non merita una condanna
La sentenza valorizza un principio decisivo:la bancarotta semplice documentale può essere punita anche a titolo di colpa, ma questo non significa che ogni irregolarità debba essere sanzionata penalmente.
Nel caso concreto:
non vi era abitualità della condotta;
l’imputato era incensurato;
il grado di rimproverabilità era contenuto;
l’offesa agli interessi tutelati risultava minima.
Conclusione: il fatto è penalmente non punibile per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.
Un messaggio importante per chi è indagato
Questa decisione dimostra una cosa essenziale:il processo per bancarotta non è un automatismo.
Anche quando una violazione formale esiste, il giudice deve:
misurarne la gravità reale,
contestualizzarla nella storia dell’impresa,
valutare la persona, non solo il fascicolo.
È un approccio che distingue il diritto penale della responsabilità da quello delle scorciatoie.
In conclusione
Molti imprenditori arrivano al processo convinti che l’assenza di contabilità equivalga a una condanna inevitabile.
La realtà è più complessa — e spesso più favorevole — di quanto si creda.
Prima di accettare una lettura “automatica” delle accuse, è fondamentale capire quanto il fatto sia davvero grave, quanto abbia inciso, quanto sia rimproverabile.
È in questa analisi che si gioca l’esito di molti procedimenti per bancarotta.
Vuoi approfondire l'argomento?
Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in materia di bancarotta
La sentenza integrale
Tribunale Vicenza, 23/06/2025, (ud. 26/03/2025, dep. 23/06/2025), n.466
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di citazione diretta del 15/4/2021, Zi.Em. è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Vicenza per rispondere - nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile nonché di liquidatore della società Il buon pane Sas di Zi. e co., dichiarata fallita in data 11/6/2018 - del reato di bancarotta semplice documentale descritto in epigrafe. All'udienza del 20/10/2021 l'imputato è comparso personalmente e, dato atto della regolarità delle notifiche e dell'istanza di ammissione alla messa alla prova depositata telematicamente in data 14/10/2021 dalla difesa dell'imputato (contenente anche, in via subordinata, la richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato), il Tribunale ha disposto il rinvio del processo per consentire all'U.E.P.E. competente di elaborare il programma relativo allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, sospendendo contestualmente il termine di prescrizione del reato.
Alla successiva udienza del 4/7/2022, valutato positivamente il programma trasmesso dall'U.E.P.E. di Vicenza e Verona, il Tribunale ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per la durata di dieci mesi, successivamente prolungato di un ulteriore termine di dodici mesi all'udienza del 7/6/2023, in ragione dell'impossibilità dell'imputato per sopraggiunte problematiche di salute di concludere nei termini inizialmente stabiliti il periodo di lavori di pubblica utilità previsto.
Un'ulteriore sospensione del termine di prescrizione del reato si è verificato tra l'udienza del 5/6/2024 e quella del 13/11/2024, per l'accoglimento dell'istanza di rinvio formulata dalla difesa dell'imputato. All'udienza del 13/11/2024, preso atto del permanere delle serie problematiche di salute dell'imputato e della conseguente impossibilità per lo stesso di svolgere i lavori di pubblica utilità previsti dal programma elaborato dall'U.E.P.E., il Tribunale ha disposto la revoca della messa alla prova e, nulla osservando il Pubblico Ministero, ha ammesso la richiesta di giudizio abbreviato formulata in via subordinata dalla difesa dell'imputato nell'istanza del 14/10/2021, acquisendo il fascicolo delle indagini preliminari.
Infine, alla successiva udienza del 26/3/2024, le parti hanno brevemente discusso presentando le conclusioni riportate in epigrafe; in assenza di repliche, all'esito della camera di consiglio, il Tribunale ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVE RILEVANTI
All'esito dello studio degli atti delle indagini preliminari - integralmente utilizzabili ai fini della decisione in ragione della scelta del rito compiuta dall'imputato - assumono rilievo al fine di ricostruire gli eventi che hanno originato l'odierna incolpazione:
- la sentenza n. 50/2018 del 11/6/2018 emessa dal Tribunale di Vicenza che attesta l'avvenuto fallimento della società II buon pane Sas di Zi. e co. e la nomina di Ca.Fa. come curatore fallimentare della stessa;
- la visura camerale della buon pane Sas di Zi. e co. che dimostra il ruolo ricoperto dall'odierno imputato nell'ambito della compagine sociale;
- la relazione del 3/8/2018 redatta ai sensi dell'art. 33 R.D. n. 267/1942 dal curatore fallimentare della società Ca.Fa. che illustra le vicende e le circostanze che hanno condotto al fallimento della società, evidenziando in particolare la mancata consegna delle scritture contabili obbligatorie da parte dell'odierno imputato;
- l'elenco che dettaglia la documentazione amministrativa e contabile consegnata da Zi. al curatore fallimentare della società;
- il verbale del 26/6/2018 relativo all'audizione di Zi. davanti al curatore fallimentare, da cui emergono la conferma che la documentazione contabile successiva al 30/9/2016 non è stata tenuta e le ragioni addotte dall'imputato per tale omissione;
- l'annotazione di polizia giudiziaria redatta dal Nucleo Polizia Economico-finanziaria di Vicenza in data 11/3/2020 che compendia le indagini svolte a carico dell'odierno imputato, con specifico riferimento alle scritture contabili per gli anni 2016, 2017 e 2018.
2. RICOSTRUZIONE DEL FATTO Dalla relazione del curatore fallimentare - che riporta altresì i dati della visura storica depositata presso la Camera di Commercio di Vicenza - risulta che Il buon pane Sas di Zi. e co. - avente ad oggetto il commercio all'ingrosso e al minuto di specialità alimentari oltre al trasporto e alla distribuzione per conto terzi di tali specialità - è stata costituita in data 19/12/1996, con sede legale a Vicenza, inizialmente nella forma di Snc con l'originaria denominazione Il buon pane Snc di Zi.Em. e Di.
Le quote della società erano ripartite in parti uguali tra Zi.Em. e il fratello Di.. Successivamente, in data 21/9/2000, contestualmente con la trasformazione della società in Sas con l'acquisizione della definitiva denominazione, Zi. ha ceduto parte della propria quota alla moglie Ba.Ma. e al di lei fratello Ba.Fi. (conservando una quota minima della propria partecipazione) mentre il fratello Zi.Di. cedeva l'interezza della propria quota alla Basso: i nuovi soci sono entrati con la qualifica di soci accomandanti, mentre Zi. è divenuto unico socio accomandatario.
L'attività in concreto esercitata dalla società è consistita essenzialmente nella consegna ai propri clienti - principalmente appartenenti alla grande distribuzione - di prodotti di panetteria, ritirati presso i fornitori, attraverso l'utilizzo di mezzi propri. Tale attività è andata progressivamente riducendosi, negli anni successivi al 2000, perché il costo elevato del trasporto - e dell'intermediazione della società di Zi. - ha spinto i fornitori a rivolgersi direttamente ai clienti finali, provvedendo alla consegna della propria merce. Di conseguenza, l'attività della società si è concentrata nel commercio all'ingrosso, con l'acquisizione in locazione di un magazzino a Cresole di Caldogno (VI).
Tuttavia, anche tale attività è entrata in crisi a causa - secondo quanto riferito dallo stesso ZI. al curatore fallimentare - del ritardo nell'incasso del corrispettivo da parte dei clienti finali, a fronte invece dei costi legati all'acquisto della merce dai fornitori. Pertanto, in data 31/7/2016 la società ha disdetto il contratto di locazione del proprio magazzino e ha licenziato il proprio unico dipendente, venendo posta in liquidazione il 2/8/2016, dopo il recesso dei soci accomandanti Ba.Ma. e Ba.Zi. è stato nominato liquidatore ma, ciononostante, la società è fallita in data 11/6/2018, in forza della sentenza n. 50/2018 pronunciata dal Tribunale di Vicenza.
Nella sua relazione, il curatore Ca. ha spiegato che, una volta assunto l'incarico affidatogli nell'ambito della procedura, ha analizzato la documentazione della società - consegnatagli da ZI. e dettagliatamente indicata nell'elenco del 2/7/2018 allegato alla relazione ex art. 33 L.F. -riscontrando la mancanza di buona parte delle scritture contabili obbligatorie. In proposito, Ca. ha specificato che non ha potuto esaminare il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, il registro dei beni ammortizzabili, poiché ZI. gli aveva presentato solo la documentazione amministrativa, ovvero fatture di vendita e di acquisto ed estratti conto bancari.
Egli ha quindi sollecitato la società EL.DA. Center Sas di Vicenza che risultava essere la depositaria delle scritture contabili in questione, per ottenere prova dell'avvenuta restituzione delle stesse a Zi., ottenendo però esclusivamente una dichiarazione relativa alla consegna all'imputato della sola documentazione amministrativa, da quest'ultimo messa a disposizione della procedura.
In sede di audizione, l'imputato ha fornito al curatore informazioni utili a ricostruire il patrimonio della società, segnalando un credito di 3.000 Euro nei confronti della Ce.Di. Sisa Group Srl, fallita in data 27/9/2017. Inoltre, ha riconosciuto che la contabilità era stata tenuta solo fino al 30/9/2016, non avendo poi avuto risorse per pagare i professionisti che se ne occupavano, ovvero la El.Da. Center Sas di Vicenza.
Infine, in base alle domande pervenute tempestivamente, il passivo della società è risultato ammontare a 114.782,62 euro.
3. LA RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO
Le risultanze istruttorie fin qui ricostruite consentono di affermare oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza del reato di bancarotta semplice documentale ascritto all'odierno imputato.
3.1. Il fallimento della società.
Innanzitutto, risulta integrato l'elemento della dichiarazione di fallimento della Il buon pane Sas di Zi. e co., comprovato dalla sentenza n. 50/2018 emessa dal Tribunale di Vicenza in data 11/6/2018. Quanto alla sentenza di fallimento della società, si ritiene di condividere l'orientamento affermatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. 5, sent. n. 13910 del 22/3/2017) secondo cui la dichiarazione di fallimento, in quanto evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera volitiva dell'agente, rappresenta una condizione estrinseca di punibilità: essa impone di sanzionare esclusivamente le condotte debitorie - già di per sé offensive degli interessi dei creditori - cui fa seguito la dichiarazione di fallimento della società, così restringendo l'area del penalmente rilevante in ossequio ai principi già espressi dalla Corte Costituzionale (cfr. C. Cost., sent. n. 247 del 16/5/1989).
Tale opzione ermeneutica appare in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la punibilità della condotta di bancarotta - già perfezionatasi - rimane subordinata alla dichiarazione di fallimento che, consistendo in una pronuncia giudiziaria, si pone come elemento successivo e comunque esterno alla condotta stessa (cfr. Cass. pen., SS. UU., sent. n. 22474 del 31/3/2016).
3.2. Il ruolo dell'imputato
Sotto il profilo della qualifica soggettiva richiesta per la configurazione della fattispecie -trattandosi di reato proprio - risulta pienamente provato il ruolo esercitato da ZI. nell'ambito della Il buon pane Sas di Zi. e co.: dai dati riportati nella visura storica della società - ripresi anche dalla relazione ex art. 33 L.F. redatta dal curatore fallimentare - emerge inequivocabilmente che egli ha assunto la carica di socio accomandatario della società a partire dal 21/9/2000, conservandola fino a quando è stato nominato liquidatore della stessa, in data 2/8/2016, dopo l'uscita dalla compagine sociale dei due soci accomandanti.
Infatti, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, risponde del delitto di bancarotta semplice il socio accomandatario e legale rappresentante di una società in accomandita semplice, in quanto è enucleabile in capo all'amministratore di diritto un diretto e personale obbligo di corretta gestione della società e di completa tenuta e conservazione delle sue scritture contabili (Cfr. Cass. pen., sez. 5, sent. n. 43977 del 14/7/2017).
3.3. La mancata tenuta delle scritture contabili.
L'elemento materiale del reato appare integrato sulla base delle affermazioni del curatore fallimentare contenute nella sua relazione ex art. 33 L.F. e nella dichiarazioni - di tenore apertamente confessorio - raccolte dallo stesso Zi. in sede di audizione, in data 26/6/2018. Secondo quanto riferito da Ca., infatti, presso la sede della società non è stata rinvenuta alcuna delle scritture contabili obbligatorie (specificamente: il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, il registro dei beni ammortizzabili) né le stesse sono state consegnate al curatore dall'imputato, con la conseguenza che la sola documentazione recuperata è stata quella amministrativa (dettagliata nell'elenco del 2/7/2018), consegnata da Zi. che l'aveva a sua volta ricevuta dalla EL.DA. Center Sas di Vicenza, società di consulenza che assisteva la società fallita nella gestione della contabilità.
A tale proposito, va poi evidenziato quanto riferito dallo stesso imputato al curatore in sede di audizione: Zi., infatti, ha spiegato che, benché la società fosse rimasta formalmente attiva, la contabilità aziendale non era stata tenuta da nessuno dopo il 30/9/2016, quando la El.Da. Center Sas aveva abbandonato l'incarico precedentemente affidatole, in ragione dell'impossibilità di pagare le sue prestazioni professionali.
Completamente mancanti, dunque, sono risultate tutte le scritture contabili relative all'esercizio 2016 e ai successivi, con riferimento ai quali, pertanto, l'obbligo di tenuta prescritto dalla legge deve ritenersi integralmente omesso, in ragione della loro mancata esibizione e consegna al curatore. Per quanto attiene alla medesima documentazione relativa agli esercizi precedenti, essa risulterebbe formalmente tenuta - quantomeno in via indiziaria, sulla base delle dichiarazioni di ZI. e ai dati riportati sul punto nella relazione ex art. 33 L.F. - ma non è mai stata consegnata a Ca.
Ebbene, deve ritenersi che la condotta materiale descritta integri senz'altro il delitto in contestazione. Infatti, conformemente ai principi espressi in modo costante dalla Corte di Cassazione, commette il delitto di bancarotta semplice documentale il socio accomandatario e legale rappresentante di una società in accomandita semplice che, esattamente come nel caso di specie, venuta meno la pluralità dei soci e non ricostituita nel termine di sei mesi, non tiene le scritture contabili o le tiene in modo irregolare, in quanto, nella situazione descritta, l'organizzazione sociale rimane in vita fino a quando non siano estinti i rapporti societari di debito e di credito verso i terzi, sopravvivendo di conseguenza ogni obbligo, compreso quello di curare la tenuta dei libri e delle scritture contabili (così Cass. pen., sez. 5, sent. n. 3221 del 19/9/2019) Risulta integrato nel caso di specie anche l'elemento soggettivo del reato, dovendosi considerare che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice, esso può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie (cfr. Cass. pen., sez. 5, sent. n. 11390 del 9/12/2020; Cass. pen., sez. 5, sent. n. 48523 del 6/10/2011).
Ciò posto, tenuto conto della cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice, il Tribunale ritiene che il fatto possa essere qualificato di particolare tenuità e giustificare l'applicazione della speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p. In tal senso, oltre all'incensuratezza dell'imputato che attesta la non abitualità della condotta, depongono la condotta collaborativa manifestata da ZI. al curatore fallimentare (cui ha presentato copiosa documentazione aziendale, fornendo altresì informazioni utili a ricostruire le vicende societarie), il grado contenuto del dolo riconoscibile in capo allo stesso (desumibile dal tenore delle dichiarazioni rese dall'imputato allo stesso curatore in sede di audizione) e l'importo modesto del passivo aziendale, che connotano la condotta illecita in termini di minima offensività.
Pertanto, per le ragioni appena esposte, si impone una pronuncia di assoluzione dell'imputato. Il carico del ruolo monocratico ha giustificato il deposito dei motivi della decisione al novantesimo giorno.
P.Q.M.
Visti gli artt. 131 bis c.p. e 442 e 530 c.p.p.,
assolve Zi.Em. dal reato ascrittogli in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.
Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p.,
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Vicenza, il 26 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2025.

