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Dolo eventuale e colpa cosciente: quali sono le differenze?


Dolo eventuale e colpa cosciente: quali sono le differenze?

Il tema del discrimine tra dolo eventuale e colpa cosciente è tra i più problematici che si propongano all'interprete.

Senza alcuna pretesa di esaurire il panorama delle opinioni in campo, si può ricordare che nella giurisprudenza vi è ormai un sufficiente accordo in ordine al criterio dell'accettazione del rischio, per il quale ricorre il dolo eventuale quando l'agente/omittente abbia tenuto la condotta tipica nella previsione dell'evento ed accettando la sua verificazione (quale evenienza accessoria al conseguimento dell'obiettivo prefissato), laddove nella colpa cosciente alla previsione dell'evento si accompagna la mancata accettazione dello stesso.

In particolare, si è chiarito che sussiste il dolo eventuale quando "chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - od anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio" (Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, n. 3428/1992); quando "l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria condotta, e ciononostante agisca accettando il rischio di cagionarle" (Cass., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571); quando l'agente ha "la consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione nonchè dell'accettazione volontaristica del rischio" (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2003, n. 748/1994).

Come si può notare già da questi pochi richiami, la declinazione del criterio è invero piuttosto variegata. In alcune decisioni si pone l'accento sull'alternativa astrattezza/concretezza della previsione dell'evento: nel dolo eventuale l'evento viene previsto come concretamente possibile mentre nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, percepita dal reo come non concretamente realizzabile (Cass. sez. 4, 10.2.2009, n. 13083, P.M. Trib. Salerno in proc. Bodan; cfr. Cass. sez. 5, 17.9.2008, n. 44712; Cass. sez. 1, 14.6.2001, n. 30425, e la giurisprudenza in esse richiamata).

Altre volte si fa cenno al minore o maggior grado di verificazione dell'evento (probabilità/possibilità dell'evento), che l'autore del fatto avrebbe ritenuto.

Nelle decisioni più recenti si tende a sottolineare, rispetto al momento della rappresentazione, quello della volizione, richiedendosi il mancato superamento del dubbio circa la verificazione dell'evento quale connotato essenziale del dolo eventuale (Cass. Sez. 4, sent. n. 11222 del 18/02/2010, P.G. e p.c. in proc. Lucidi, rv. 249492; criterio al quale sembra contiguo, se non coincidente, quello della "previsione negativa" circa la possibilità che l'evento si verifichi).


La giurisprudenza di legittimità appare concorde nel ritenere che "l'accettazione non deve riguardare solo la situazione di pericolo posta in essere, ma deve estendersi anche alla possibilità che si realizzi l'evento non direttamente voluto, pur coscientemente prospettatosi... altrimenti si avrebbe la (inaccettabile) trasformazione di un reato di evento in reato di pericolo".

L'esemplificazione portata a sostegno dell'affermazione appare piuttosto calzante: se bastasse l'accettazione di una situazione di pericolo cagionata dalla propria condotta trasgressiva di una regola cautelare, "il conducente di un autoveicolo (che) attraversi col rosso una intersezione regolata da segnalazione semaforica, o non si fermi ad un segnale di stop, in una zona trafficata, risponderebbe, solo per questo, degli eventi lesivi eventualmente cagionati sempre a titolo di dolo eventuale".

Tale posizione risponde appieno al rilievo dottrinario secondo il quale "perchè sussista il dolo eventuale, ciò che l'agente deve accettare è proprio l'evento - proprio la morte -; è il verificarsi della morte che deve essere stato accettato e messo in conto dall'agente, pur di non rinunciare all'azione che, anche ai suoi occhi, aveva la seria possibilità di provocarlo" (Cass. sez. 4, sent. n. 11222 del 18/02/2010, P.G. e p.c. in proc. Lucidi, rv. 249492).


Quanto al momento al quale occorre riferire l'accettazione dell'evento, torna utile il rilievo operato da autorevole dottrina, secondo il quale il dolo è decisione per l'illecito - laddove la colpa è rimproverabilità della violazione di una regola cautelare che può essere anche totalmente ignota all'autore del fatto.

Ciò posto, il criterio dell'accettazione del rischio, stabilmente utilizzato dalla giurisprudenza quanto variamente inteso, più che rappresentare un reale elemento della struttura del dolo, mostra di essere un canone in grado di indirizzare verso l'accertamento dell'esistenza di quella "decisione per l'illecito" che davvero caratterizza il comportamento doloso.

D'altro canto, è stato osservato che l'accettazione del rischio non è un vero processo mentale; potrebbe allora dirsi che essa è la parafrasi della genesi e della persistenza di una decisione per l'illecito che giunge sino all'esaurimento della condotta con la produzione dell'evento.


 

Fonte: Cassazione penale sez. IV, 03/07/2012, (ud. 03/07/2012, dep. 09/10/2012), n.39898

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