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Estorsione e falso in verbale: inammissibile il ricorso se reitera motivi generici già disattesi (Cass. Pen. n. 11481/2025)

Con la sentenza n. 11481/2025, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da L., confermando la condanna per estorsione e falso materiale in concorso.

La decisione ribadisce che è inammissibile il ricorso che si limita a riproporre censure già disattese nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.


Il fatto

La Corte d’Appello di Caltanissetta, con sentenza del 15 gennaio 2024, aveva confermato la condanna inflitta a L. a dodici anni di reclusione e 10.500 euro di multa per reati commessi in concorso con C.: cessione di sostanze stupefacenti, estorsione aggravata ai danni di B. e falso materiale in atto pubblico.

Secondo l'accusa, L. e C. avevano indotto B. a consegnare del denaro mediante minacce e percosse, simulando un sequestro di stupefacenti attraverso l'esibizione di un verbale dei Carabinieri falsificato.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza contestando la qualificazione dell'estorsione (ritenuta in realtà una truffa) e la prova del falso, sostenendo che il verbale non fosse stato alterato e che mancasse un supporto probatorio sufficiente.


La decisione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni:

  • I motivi di impugnazione riproducevano in modo pedissequo le censure già proposte in appello, senza confutare le motivazioni con cui erano state rigettate.

  • La Corte d'Appello aveva confermato la sussistenza di violenze e minacce, documentate da intercettazioni e confermate dalla vittima, incompatibili con la tesi del raggiro.

  • La prova del falso era stata desunta dalla conversazione intercettata tra L. e C., in cui i due commentavano l’alterazione del verbale per attribuire fittiziamente alla polizia giudiziaria un sequestro mai avvenuto.


Il principio di diritto

È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza nuovi argomenti, motivi già dedotti in appello e già motivatamente disattesi.

In tema di estorsione e falso, la prova può legittimamente basarsi su elementi indiretti, come intercettazioni che dimostrino l'intento fraudolento e la coartazione della vittima.

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