Tribunale Vicenza, 07/05/2024, (ud. 21/02/2024, dep. 07/05/2024), n.325
L'elemento soggettivo del reato (dolo generico), è sufficiente che l'agente si sia rappresentato e abbia voluto la lesione della altrui integrità fisica, e non anche che abbia voluto cagionare la malattia nel corpo o nella mente. Peraltro, integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ex art. 552 cod. proc. pen. emesso in data 15.7.2021, il Pubblico Ministero disponeva il rinvio di Po.Jo. e Co.An. al giudizio di questo Tribunale, in composizione monocratica, perché rispondessero del reato ascritto come in rubrica.
Alle udienze dibattimentali dei giorni 24.11.2020 (udienza filtro), 23.3.2021 (dichiarazione di apertura del dibattimento, ammissione delle richieste di prova formulate dalle Parti e istruttoria), 22.9.2021 (rinvio per mancata comparizione testi), 1.3.2022 (rinvio su richiesta del Difensore con sospensione del termine di prescrizione), 21.4.2022 (rinvio d'ufficio in ottemperanza al provvedimento del Presidente di Sezione di data 10.3.2022), 6.10.2022 (rinvio d'ufficio in ottemperanza al provvedimento del Presidente di Sezione di data 22.7.2022), 8.2.2023 (istruttoria), 19.4.2023 (adesione del Difensore alla astensione indetta da organismo di categoria), 22.6.2023 (rinvio per mancata comparizione testi), 6.11.2023 (rinvio d'ufficio in ottemperanza al provvedimento del Presidente di Sezione di data 25.10.2023), 19.12.2023 (discussione), e 21.2.2024 (decisione), presenti gli imputati, previa costituzione di Parte Civile della persona offesa Vi.De., venivano ammesse ed esperite le prove dedotte dalle Parti; all'esito della compiuta istruttoria, Pubblica Accusa, Parte Civile e Difesa concludevano come riportato in epigrafe.
Infine, veniva pronunciata sentenza come da dispositivo allegato agli atti.
La persona offesa Vi.De., escusso come testimone alla udienza del giorno 23.3.2021 (cfr la trascrizione del relativo verbale fonoregistrato), ha riferito che il 12.5.2018, nel mentre festeggiava da solo il proprio compleanno all'interno di un bar del centro città, giunsero gli amici Po.Jo. e Co.An., che riconosceva in aula per gli odierni imputati. Proseguiva il deponente narrando che a notte fonda, verso le ore 02.00, mentre fumava una sigaretta all'esterno del locale, giunse soggetto conosciuto di vista al quale sferrò pugno al volto perché lo aveva salutato ridendogli in faccia e sbeffeggiandolo; tale individuo si allontanò con Po.Jo. e Co.An. A distanza di cinque minuti, Po., Co., e il soggetto colpito tornarono sul posto con un ragazzo che cercò di colpirlo con dei pugni. Aggiungeva il teste che si spostò in Corso (…), seguito da Po.Jo. e Co.An.: "uno dei due" gli scagliò contro insegna di legno di altezza pari a circa un metro che egli riuscì a parare; precisava il teste che Po. e Co. spaccarono la detta insegna, utilizzandola come "corpo contundente" (pag. 11) per colpirlo "nel corpo" (pag 11). Ammetteva il querelante che la sera in parola aveva "un po' bevuto" (pag 11), e riferiva che nella aggressione gli cadde il cellulare che più ebbe a trovare.
Dal canto proprio, la Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Al.Te., escussa come testimone alla udienza del giorno 23.3.2021 (cfr la trascrizione del relativo verbale fonoregistrato), ha riferito che il 12.5.2018, alle ore 03.00, intervenne al Corso Padova di Vicenza, ove era stata segnalata rissa in corso; ivi giunta, trovò soggetto successivamente identificato per Vi.De., il quale - trovato "in mezzo alla strada seminudo che urlava (…) voleva che gli recuperassimo il cellulare, ecco" (pagine 21 e 22), in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, sanguinante- presentava abrasioni alla mano e alla schiena motivo per cui contatto il numero della emergenza sanitaria 118, chiedendo l'intervento del soccorso sanitario.
L'imputato Po.Jo., in sede di esame reso alla udienza del giorno 8.2.2023 (cfr la trascrizione del relativo verbale fonoregistrato), ha dichiarato che il 13.5.2018, all'interno di esercizio pubblico, scoppiò colluttazione tra De., che "era un po' brillo (…) non era ubriachissimo" (pagine 6 e 11), e Co. spostatisi all'esterno, De. aggredì serbo di passaggio ("gli ha tirato un pugno": pag 8) che, allontanatosi col "gruppo" al quale si accompagnava (pag 7), a distanza di dieci minuti tornò sul posto senza fermarsi. Alla chiusura del locale, De. si avviò verso casa. Negava il prevenuto di aver aggredito De.: "le mie mani non l'hanno toccato, le dico la verità" (pag 9), "tra me, An. (Co.) e lui non c'è stata collisione" (pag 8). Nulla dichiarava di sapere riguardo il cellulare.
Risultano acquisiti al fascicolo per il dibattimento: visura Anagrafe Comune di Vicenza di Vi.De.; documentazione fotografica riproducente le lesioni riportate da Vi.De.; fascicoli di individuazione fotografica eseguita da Vi.De., e relative legende; verbale di Pronto Soccorso rilasciato a Vi.De. il 13.5.2018 con diagnosi "ferita 2 mano sinistra" e prognosi di giorni 8.
Alle persone degli odierni imputati Po.Jo. e Co.An. è contestato il delitto di lesioni personali aggravate (art.li 582 e 585 cod. pen.), perché "in concorso tra di loro, picchiandolo con pezzi di una tavoletta di legno, cagionavano a Vi.De. lesioni consistenti in "ferita 2 dito mano sx" giudicate guaribili in giorni 8", fatto aggravato per essere stato commesso da più persone riunite e con armi; in Vicenza, il 13.5.2018.
Accadeva quindi che la notte del 13.5.2018, in Vicenza, Vi.De. fu vittima di aggressione per mano di Po.Jo. e Co.An., i quali gli cagionarono lesioni personali dalle quali derivava malattia giudicata guaribile in giorni 8. La teste di Polizia Giudiziaria Al.Te., intervenuta nella immediatezza sul posto a seguito di segnalazione di rissa in corso, in dibattimento ha confermato che il 13.5.2018 eseguì intervento trovando sul posto soggetto, successivamente identificato per Vi.De., il quale, sanguinante e in stato di alterazione da verosimile assunzione di bevande alcoliche, presentava abrasioni alla mano e alla schiena motivo per cui ella chiese l'intervento del soccorso sanitario. Dal canto proprio, Po.Jo., in sede di esame, ha negato qualsivoglia condotta aggressiva in danno di De., il quale, a suo dire "brillo" ma non "ubriachissimo", si scagliò contro gruppo di serbi, uno dei quali, incassato un pugno in pieno volto, si allontanò con i suoi salvo far ritorno sul posto a distanza di dieci minuti senza tuttavia fermarsi e/o reagire. Sfugge, né Po.Jo. ha fornito al riguardo giustificazione plausibile, quale sarebbe stato l'interesse della persona offesa De. nel dichiarare in dibattimento, e, ancor prima, in fase di indagine, di essere stato aggredito dagli odierni prevenuti. Né vi è motivo di ritenere che il riferito stato di ebbrezza in cui versava De. nelle circostanze di cui all'imputazione abbia potuto incidere sulla capacità di intendere e volere dello stesso, risultando pienamente conciliabile con la capacità di ricordo.
A fronte della versione alternativa dei fatti fornita dalla persona dell'odierno imputato Po., di per sé implausibile e comunque rimasta priva di qualsivoglia riscontro a sostegno, si pone un quadro unitario ricavato dalla escussione della persona offesa e dalla documentazione a riscontro, le quali introducono una ricostruzione alquanto precisa, lineare e coerente su quanto accaduto la notte del 13.5.2018. Ed invero, è innegabile il dato certo ricavabile dalla certificazione sanitaria e dalla documentazione fotografica prodotta dalla Accusa, pubblica e privata, ed inerente le lesioni oggettivamente riscontrate a carico di De., e rilevate anche dal teste di Polizia Giudiziaria nella immediatezza dell'intervento.
Quanto emerge dal referto medico e dalla documentazione fotografica può trovare una oggettiva collocazione in un quadro di condotte violente proprio perché vi è riscontro di ferite del tutto compatibili con una modalità aggressiva violenta come quella descritta da De., il quale individua con certezza e precisione negli autori dei fatti in parola gli odierni imputati: riconosce in aula e identifica in fase di indagine, in sede di riconoscimento fotografico, Po.Jo. e Co.An. come gli autori delle lesioni denunziate.
Orbene, ritiene il giudice che la persona offesa del reato in contestazione De., ancorché portatore di un interesse di natura economica all'esito del processo, sia credibile (in aula ha ricostruito l'accaduto e descritto la condotta tenuta dagli imputati con deposizione spontanea, lineare e genuina), e le sue dichiarazioni attendibili perché coerenti e oggettivamente riscontrate: la riferita documentazione sanitaria in atti attesta che De. ha fatto ricorso - a seguito dei fatti occorsi il 13.5.2018 - alle cure del personale medico dell'Ospedale Civile di Vicenza; quanto emerge dal referto medico e dalla documentazione fotografica riproducente le lesioni riportate può trovare una oggettiva collocazione in un contesto di aggressione subita proprio perché i sanitari e la documentazione fotografica danno riscontro di ferite del tutto compatibili con una modalità aggressiva violenta come quella descritta dalla persona offesa.
Sotto il profilo della credibilità, va evidenziato che non sono emersi motivi di astio e di rancore tra la persona offesa e gli imputati, o pregresse questioni in sospeso, che possano come tali far ritenere che le condotte di Po. e Co. siano state poste in essere per risolvere altri contrasti sorti tra le parti medesime.
Sotto il profilo della attendibilità intrinseca del narrato offerto, inoltre, De. ha reso una deposizione spontanea e genuina: nel riferire che uno scambio non gradito con soggetto conosciuto di vista, il quale lo aveva salutato ridendogli in faccia e sbeffeggiandolo, provocò reazione aggressiva che lo portò a sferrargli pugno al volto, ammetteva l'utilizzo gratuito della forza.
Il quadro fattuale come delineato - in cui l'impianto probatorio è di serietà e ragionevolezza tali da ricondurre l'evento violento e lesivo per cui è processo alla condotta di Po. e Co. - consente di ritenere provato che nelle circostanze di tempo e luogo sintetizzate in imputazione De. fu oggetto di condotta aggressiva compiuta dai prevenuti che gli destinarono colpi, le conseguenze dei quali furono distintamente percepite dalla testimone di Polizia Giudiziaria intervenuta sul posto nella immediatezza.
Acclarata, pertanto, la attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, genuina, lineare e internamente coerente, confermate dalle informazioni testimoniali come sopra illustrate, avuto riguardo alla documentazione medica che attesta quadro compatibile rispetto alla descrizione dei fatti fornita da De., e in ragione del fatto che la versione resa in dibattimento dall'imputato Po. non si è dimostrata idonea a minare la credibilità della persona offesa e la attendibilità delle dichiarazioni da questa rese, devono ritenersi sussistere gli estremi tutti del reato di lesioni personali aggravate come contestato. Sotto il profilo dell'elemento materiale, il reato di lesione personale contestato agli odierni imputati si è pienamente configurato poiché i prevenuti hanno cagionato lesioni personali da cui è derivata malattia di fatto necessaria a perfezionare le fattispecie delittuosa in parola. Per quanto attiene l'elemento soggettivo del reato (dolo generico), è sufficiente che l'agente si sia rappresentato e abbia voluto la lesione della altrui integrità fisica, e non anche che abbia voluto cagionare la malattia nel corpo o nella mente. Peraltro, integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi (in tal senso, Cass. Pen., 29.9.2010, n. 35075).
All'esito del giudizio, risulta quindi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale di Po. e Co. in ordine al delitto ascritto.
Quanto, allora, al trattamento punitivo della decisione, una complessiva valutazione della vicenda e, segnatamente, della condotta della persona offesa De. che ha riconosciuto in aula di essere stato il primo a colpire individuo che ai prevenuti si accompagnava, in uno all'assenza di pregresse condanne per Co., giustificano, nonostante la gravità oggettiva delle lesioni riportate dalla persona offesa, il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. da porsi in rapporto di equivalenza alla circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., che deve ritenersi integrata per aver gli imputati cagionato lesioni personali con l'ausilio di strumento atto ad offendere (art. 585 cod. pen.), per aver colpito la odierna persona offesa mediante l'uso di pezzi di insegna di legno e in due; e, quanto a Po., in rapporto di equivalenza anche alla contestata recidiva.
Pertanto, sanzione adeguata ed equa in relazione agli indici di cui all'art. 133 cod. pen., alla personalità degli imputati e alla funzione rieducativa da attribuire alla sanzione penale stimasi quella di mesi 6 di reclusione.
Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 535 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen., gli imputati vanno altresì condannati al risarcimento dei danni cagionati alla Parte Civile costituita Vi.De. Si reputa opportuno pronunciare condanna generica ex art. 539.1 cod. proc. pen. e assegnare a De., il quale ne ha fatto espressa richiesta, una provvisionale il cui importo viene, in via prudenziale, determinato in Euro 2.500, tenuto conto delle verosimili sofferenze fisiche e d'animo patite dalla persona offesa. La provvisionale è immediatamente esecutiva per legge (art. 540.2 cod. proc. pen.).
Infine, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. gli imputati devono essere condannati alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla Parte Civile, spese che si liquidano, considerata la natura del procedimento, nell'importo di Euro 2.000, oltre accessori ed oneri fiscali.
Ai sensi dell'art. 163 cod. pen., agli imputati può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, non solo in ragione della entità della sanzione irrogata, ma anche in considerazione della prognosi favorevole in ordine alla astensione dalla commissione di futuri reati, avuto riguardo allo stato di incensuratezza di Co., all'unico precedente risalente nel tempo (2012) di Po., e all'effetto deterrente del pendente giudizio.
Visto l'art. 544 cod. proc. pen., il termine per il deposito della motivazione viene indicato in giorni 90, in considerazione del carico del ruolo.
P.Q.M.
visti gli art.li 533 e 535 cod. proc. pen.,
dichiara Po.Jo. e Co.An. responsabili del reato ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. in rapporto di equivalenza alle contestate aggravanti, li condanna alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali;
visto l'art. 538 cod. proc. pen.,
condanna gli imputati al risarcimento dei danni a favore della Parte Civile costituita da quantificarsi in separata sede nel loro preciso ammontare, assegnando alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 2.500;
visto l'art. 541 cod. proc. pen.,
condanna gli imputati alla rifusione in favore della Parte Civile delle spese di rappresentanza e costituzione che liquida nell'importo di Euro 2.000, oltre accessori ed oneri fiscali;
visto l'art. 163 cod. pen.,
ordina la sospensione della esecuzione della pena;
visto l'art. 544.3 cod. proc. pen.,
indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Vicenza il 21 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2024.