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La mancata presentazione della dichiarazione da parte dell'associazione sportiva dilettantistica integra il reato ex art. 5 D.Lgs. 74/2000 (Trib. Torre Annunziata, n. 2095/2024)

La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2095 del 19 dicembre 2024 affronta con rigore il tema della responsabilità penale per omessa dichiarazione dei redditi in capo al legale rappresentante di un'associazione sportiva dilettantistica. Il caso offre l'opportunità di analizzare i presupposti per la configurabilità del delitto ex art. 5 del D.Lgs. 74/2000, con particolare riferimento al superamento della soglia di punibilità e alla rilevanza probatoria delle presunzioni tributarie in sede penale.


Fatto

L'imputato, legale rappresentante dell'A.S.D. At., era chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 per aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015, nonostante l'associazione avesse effettivamente svolto attività sportiva e percepito consistenti proventi dalle quote associative.

La verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia aveva evidenziato numerose violazioni dell'art. 148, comma 8, del TUIR, tali da far perdere all'associazione la qualifica di ente non commerciale e, conseguentemente, i benefici fiscali ad essa spettanti.

In particolare:

  • mancata redazione dei verbali delle assemblee;

  • omessa approvazione del rendiconto economico;

  • ingiustificata differenza di oltre € 219.000 tra quanto versato sul conto corrente e quanto annotato nel libro cassa.

Ne derivava l'obbligo di tassazione dei ricavi come reddito d'impresa, con un imponibile accertato pari a € 234.041.


Decisione

Il Tribunale ha ritenuto dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato. L'elemento oggettivo è integrato dall'omessa presentazione della dichiarazione, mentre l'elemento soggettivo (dolo generico) si desume dalla consapevole gestione di un'attività strutturata e dal mancato riscontro a fronte delle contestazioni tributarie.

La prova del superamento della soglia di punibilità (€ 50.000 di imposta evasa) è stata fondata su una ricostruzione induttiva basata su documenti contabili, accertamenti bancari e contraddittorio amministrativo, ritenuti idonei anche in sede penale secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, n. 7078/2013).


Principio di diritto

In tema di reati tributari, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di un'associazione sportiva dilettantistica integra il reato di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 qualora ricorrano i presupposti per la perdita dei benefici fiscali previsti dall'art. 148 TUIR e sia accertata, anche con metodo induttivo, la percezione di proventi imponibili eccedenti la soglia di punibilità.

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