Se il lavoratore non riceve la certificazione, niente reato per il datore che non versa le ritenute (Cass. Pen. n. n. 18214/2024)
- Avvocato Del Giudice

- 8 apr
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 10 mag

Quando si rischia penalmente per il mancato versamento delle ritenute?
Secondo la legge (art. 10-bis del D.lgs. 74/2000), chi non versa le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni può essere perseguito penalmente, ma solo a determinate condizioni.
Tra queste, la più importante è il rilascio della certificazione unica (CU) al dipendente. In altre parole, il reato esiste solo se il datore ha consegnato al lavoratore un documento che attesta le ritenute e poi, nonostante ciò, non ha versato i relativi importi al fisco.
Il caso deciso dalla Cassazione
Un imprenditore era stato accusato del reato di omesso versamento di ritenute certificate per oltre 150.000 euro. Aveva infatti trasmesso telematicamente il modello 770 e le certificazioni uniche all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non risultava che avesse consegnato questi documenti ai lavoratori.
La Corte d’appello lo aveva assolto, e il Procuratore Generale aveva fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che fosse sufficiente la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, dato che i lavoratori possono accedere ai documenti dal cassetto fiscale.
La posizione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (sentenza n. 18214/2024, dep. 9 maggio 2024), confermando che il reato non sussiste se manca la consegna effettiva della certificazione ai dipendenti.
Non è sufficiente – scrive la Corte – il solo invio telematico all’Agenzia delle Entrate. Il sostituto d’imposta è tenuto a consegnare materialmente la CU ai lavoratori.
La Corte ha richiamato anche la sentenza n. 175/2022 della Corte costituzionale, che aveva già chiarito che la sola indicazione nella dichiarazione del sostituto non basta: occorre prova dell’effettivo rilascio delle certificazioni.
Perché è importante questa distinzione?
Perché cambia il confine tra illecito amministrativo e reato.
Se la CU è rilasciata, il mancato versamento è reato (con pene fino a 2 anni di reclusione);
Se la CU non è stata rilasciata, si resta nell’ambito delle sanzioni amministrative, senza conseguenze penali.
Questa distinzione tutela sia i lavoratori che lo Stato, ma allo stesso tempo impone rigore nella prova della condotta del datore di lavoro.
Normativa e riferimenti
Art. 10-bis, D.lgs. n. 74/2000
D.P.R. 322/1998, art. 4




