Fatture per operazioni inesistenti: irrilevanza del flusso di ritorno e della dichiarazione integrativa (Cass. Pen. n. 1903/26)
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Fatture per operazioni inesistenti: irrilevanza del flusso di ritorno e della dichiarazione integrativa (Cass. Pen. n. 1903/26)

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La sentenza in commento si concentra su due principi di grande impatto in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000):

  1. Il flusso di ritorno delle somme non è elemento costitutivo del reato.

  2. La dichiarazione integrativa non neutralizza la responsabilità penale.

Si tratta di due temi che spesso vengono affrontati nei procedimenti per reati tributari.


1. Il flusso di ritorno non è requisito strutturale del reato

Nel caso esaminato, la difesa aveva sostenuto che mancasse la prova del rientro delle somme pagate ai fornitori nella disponibilità dell’imputato.

L’argomento, spesso utilizzato nei processi per fatture soggettivamente o oggettivamente inesistenti, muove dall’idea che l’inesistenza dell’operazione debba trovare conferma in un circuito finanziario chiuso:

pagamento → restituzione → vantaggio economico.

La Corte, con motivazione netta, esclude questa impostazione.

Il principio affermato è il seguente:

la dimostrazione del “flusso di ritorno” non integra un elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, ma costituisce, al più, un eventuale dato rafforzativo del quadro probatorio.

La prova della falsità può fondarsi su indici oggettivi diversi, in particolare sulla impossibilità strutturale del fornitore di eseguire le prestazioni fatturate.

Nel caso concreto, i giudici hanno valorizzato:

  • assenza di struttura imprenditoriale adeguata;

  • mancanza di dipendenti e mezzi;

  • inesistenza di una sede operativa effettiva;

  • volumi di fatturazione incompatibili con le capacità organizzative dichiarate.

In presenza di tali elementi, la Corte ritiene logicamente provata la fittizietà delle operazioni, senza necessità di ricostruire analiticamente il percorso del denaro.

La conseguenza pratica è rilevante: nei procedimenti per fatture inesistenti, la difesa non può fondarsi esclusivamente sull’assenza di prova del rientro delle somme.

Occorre incidere sul presupposto strutturale dell’inesistenza, dimostrando la reale operatività del fornitore o la concretezza delle prestazioni.


2. Dichiarazione integrativa: nessuna efficacia estintiva automatica

Il secondo principio riguarda la dichiarazione integrativa.

La Corte ribadisce un orientamento consolidato:il delitto di dichiarazione fraudolenta è reato istantaneo e si consuma al momento della presentazione della dichiarazione.

Ne discende che:

  • la successiva presentazione di una dichiarazione integrativa non elimina la consumazione del reato;

  • la regolarizzazione fiscale non coincide automaticamente con l’irrilevanza penale;

  • se l’integrativa contiene essa stessa dati falsi, può assumere autonoma rilevanza incriminatrice.

La modifica legislativa del 2015 – con l’eliminazione del riferimento alle “dichiarazioni annuali” nell’art. 2 D.Lgs. 74/2000 – rafforza questa lettura estensiva: la norma si riferisce alle dichiarazioni in quanto tali, senza distinzione.

Il passaggio motivazionale è particolarmente significativo: non può considerarsi irrilevante la condotta di chi, dopo aver presentato una dichiarazione, intervenga con un’ulteriore dichiarazione contenente elementi falsi allo scopo di attenuare il carico fiscale.

Il piano tributario e quello penale restano distinti.

Il ravvedimento operoso può avere effetti sul versante amministrativo o sanzionatorio, ma non incide automaticamente sulla tipicità del fatto già perfezionato.


3. Un doppio monito per imprenditori e amministratori

La sentenza n. 1903/2026 consegna un messaggio chiaro:

  • non è necessario dimostrare il circuito finanziario chiuso per provare la falsità delle operazioni;

  • la dichiarazione integrativa non è uno scudo penale retroattivo.

Nel diritto penale tributario, la responsabilità si gioca su elementi strutturali e sul momento consumativo della condotta.

Una linea difensiva efficace non può limitarsi a contestare il tracciamento dei flussi o a confidare nella successiva regolarizzazione, ma deve concentrarsi sulla prova concreta dell’effettività delle operazioni e sulla ricostruzione tecnica del presupposto fattuale.

Quando si parla di fatture per operazioni inesistenti, la soglia tra irregolarità fiscale e responsabilità penale è sottile.

Ed è su quella soglia che si misura la qualità della difesa.


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La sentenza integrale

Cassazione penale sez. IV, 09/01/2026, (ud. 09/01/2026- dep. 19/01/2026) - n. 1903

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di Appello di Torino, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito della sentenza n. 38126/2024 della Terza Sezione Penale di questa Corte, in parziale riforma della sentenza del 10/02/2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Ad.Ni. (oltre che del coimputato De.An.) in relazione al reato di cui al capo e) limitatamente alle fatture emesse nell'anno di imposta 2013 per essere il reato estinto per prescrizione, rideterminando la pena nei confronti di entrambi gli imputati per le restanti condotte di cui al capo e) in anni uno e mesi uno di reclusione ciascuno e riducendo l'importo della confisca per equivalente posta a carico di Ad.Ni. a 124.669,59 euro.


2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, l'Ad.Ni., a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, omnicomprensivo, profilo di doglianza, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.


In primis, il ricorrente denuncia, sotto il profilo della "mancanza e manifesta illogicità della motivazione", la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. assumendo che la sentenza impugnata, non confrontandosi con il principio di diritto espresso dalla sentenza 38123/24 in sede di annullamento, avrebbe omesso di valutare compiutamente le doglianze difensive e, in ogni caso, avrebbe fornito una motivazione illogica.


Si ricorda in ricorso che la sentenza rescindente aveva annullato la precedente sentenza emessa il 17/04/2023 dalla Corte di Appello di Torino - prima sezione penale - ritenendo che la stessa si fosse "limitata a condividere le considerazioni e le conclusioni contenute nella sentenza impugnata, venendo meno all'obbligo di motivazione, avendo prodotto una motivazione all'evidenza apparente".


Con particolare riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, i giudici di legittimità avevano rilevato che "risultano del tutto mancanti l'effettiva analisi ed esplicitazione, pur sollecitate dalla difesa, dei contenuti e delle ragioni alla base del convincimento espresso in sede decisoria e, segnatamente, delle risultanze probatorie disponibili per i singoli denti del fornitore al fine di verificare, o meno, la veridicità di almeno una parte delle fatture in oggetto, mancando altresì di fornire qualsivoglia risposta alla doglianza in diritto in ordine alla ritenuta insussistenza del fatto, con riguardo alle imposte sui redditi per le annualità 20132014, per l'irrilevanza, a fini penali, della presentazione della dichiarazione integrativa, tenuto conto della natura a consumazione istantanea del reato in esame".


Pertanto, i giudici di legittimità, annullando la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino nel 2023, avevano rilevato un vizio di motivazione apparente, imponendo, in sede di rinvio, quella valutazione puntuale e analitica su ogni punto devoluto con l'atto di appello che si ritiene manchi nella sentenza impugnata che, da un lato, avrebbe reso una motivazione illogica su elementi oggetto di disamina e, dall'altro lato, non si sarebbe di nuovo confrontata con le restanti doglianze difensive, omettendo di fatto una valutazione nel merito di specifici rilievi formulati dalla difesa.


In primo luogo, viene ricordato che con il secondo motivo di appello, la Difesa aveva lamentato il mancato raggiungimento della prova circa la sussistenza del fatto, posta anche l'assenza di prova circa il flusso di ritorno monetario, riportando a suffragio di tale tesi alcuni passi essenziali delle testimonianze del Maresciallo Di. e del Maresciallo Bo., nonché quelle del teste Hi..


Sul punto, ci si duole che la Corte territoriale avrebbe "liquidato" il tema come elemento non pregnante, indifferente rispetto al quadro probatorio assunto (così a pag. 79 del provvedimento impugnato), rilevando che tale aspetto non è un dato fondamentale della struttura del reato de quo.


Simile argomentare per il ricorrente tradirebbe, già di per sé, illogicità motivazionale perché si tratterebbe di affermazione assertiva, sottraendosi di fatto al confronto con le criticità rilevate dalla difesa. Infatti, la Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre un argomento già affrontato nella sentenza di primo grado relativo all'assenza di struttura adeguata dei fornitori e alla discrepanza della numerazione delle fatture, senza nulla aggiungere in punto autonoma valutazione e senza che sia stata fornita una qualche spiegazione circa le contraddittorie dichiarazioni emerse a dibattimento ed evidenziate nell'atto di appello.


L'assenza del ritorno del flusso monetario non potrebbe essere ritenuta non pregnante, laddove la stessa sentenza impugnata ammette che parte delle prestazioni rese dal fornitore Am. siano state genuine. In altre parole, se la stessa Corte territoriale afferma che talune prestazioni poste in essere dall'Am. erano genuine e che lo stesso comparisse presso l'azienda Ad.Ni. (p. 79 della sentenza impugnata), si chiede il ricorrente quale sia la prova che le differenzia dalle prestazioni ritenute inesistenti, oltretutto in assenza di ritorno di qualsivoglia flusso monetario.


Tale aspetto - si sottolinea - era stato specificatamente indicato dal precedente giudice di legittimità nella sentenza di annullamento come elemento da approfondire. Di qui l'illogicità della motivazione: alcune prestazioni erano genuine, il fornitore era presente presso l'azienda Ad.Ni., non vi è prova del ritorno monetario, ma illogicamente la sentenza impugnata conclude che vi è prova oltre ogni ragionevole dubbio della fittizietà di tutte le prestazioni rese da Am. verso l'odierno imputato.


Oltre che illogica per l'aspetto summenzionato, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe, altresì, carente rispetto alla pretermissione delle ulteriori censure avanzate dalla difesa. In particolare, con il motivo sub 3 dell'atto di appello, la Difesa ricorda che, oltre al rilievo sulla dichiarazione integrativa, aveva richiesto di valutarsi l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in relazione alle dichiarazioni a fini IVA. Eppure - ci si duole - non un rigo si rinviene nella sentenza impugnata sulle ragioni che giustificherebbero l'esclusione dell'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La sentenza impugnata, con ciò violando il dictum, ex multis, di Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, non registra minimamente questo profilo del motivo di gravame nel merito, non offrendo alcuna esplicita valutazione; inoltre, tenuto conto della mancata presa in carico del profilo di impugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale un implicito discorso giustificativo, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimento.


Infine, si evidenzia in ricorso che vi sono due ulteriori profili di doglianza la cui trattazione è stata del tutto pretermessa. Si tratta dei rilievi relativi al quantum dell'imposta evasa e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione così come richieste dalla difesa.


In particolare, quanto al primo aspetto, si ricorda in ricorso che ci si doleva che il dato dell'imponibile delle fatture emesse da Am. nei confronti di Ad.Ni. nel 2014 (euro 177.593), da cui è tratta la misura dell'imposta evasa per cui vi è condanna, fosse significativamente maggiore rispetto a quella accertata nel pvc ed emersa a dibattimento (euro 139.762). Ma anche in questo caso, la Corte territoriale non spende un rigo, anche se la doglianza ha sicuramente rilevanza con riferimento alla applicata confisca.


Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.


3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale, non essendo pervenuta richiesta in tal senso da alcuna delle parti, riportate in epigrafe.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.


Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.


Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.


2. Inoltre, il ricorso si palesa inammissibile in quanto, in un'unica doglianza, non sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si indicano chiaramente i capi o punti ai quali si riferisce il ricorso e che si palesa priva della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, si affastellano genericamente una serie di motivi di appello rispetto ai quali si lamentano cumulativamente vizi della motivazione (la mancanza o la contraddittorietà) che paiono tra loro alternativi.


Con ciò non operando un buon governo della giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità secondo cui (vedasi Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027, a pag. 30 della motivazione): "Deve ritenersi che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere -sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione". non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione (cfr. anche Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; così anche così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).


Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, Sardo ed altro, Rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da Sez. 6, n. 32227 del 16/7/2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa.


Sempre Sez. Unite Filardo, a pag. 32 della motivazione concludono, perciò, che: "difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, commi, lett. e), stesso codice (Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, P.G. in proc. Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), se letto in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. d), evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata..".


Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto.


3. In ogni caso, il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. per non essersi uniformata la Corte d'Appello alla sentenza 38126/24 emessa in data 06/06/2024 dalla Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità, che aveva annullato la precedente sentenza della Corte d'Appello di Torino del 17/04/2023 per vizio di motivazione, appare inammissibile anche perché manifestamente infondato.


Ed invero, nel giudizio rescindente era stato rilevato il difetto di un'autonoma motivazione da parte dei giudici di appello circa il giudizio di responsabilità penale dell'odierno ricorrente Ad.Ni. con riferimento al delitto di cui al capo e), ritenendo che la Corte piemontese nella sentenza del 2023 avesse operato un mero ed acritico rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado.


Ebbene, diversamente da quanto opina il ricorrente, il deficit motivazionale censurato rispetto al precedente provvedimento è stato colmato nella sentenza oggi impugnata.


In particolare, la Corte piemontese ha giustificato la falsità delle residue fatture indicate nel capo e) di imputazione, evidenziando che le due ditte individuali emittenti, facenti capo ad Am. Nicola e De.An., non disponevano di mezzi, organizzazione e beni aziendali tali da giustificare l'effettiva prestazione dei servizi riportati nelle dette fatture.


In relazione alla ditta individuale Am., la sentenza impugnata evidenzia che il predetto è risultato evasore totale, non avendo mai presentato dichiarazioni fiscali; è risultato, inoltre, privo di sede aziendale, di dipendenti e di mezzi per lo svolgimento dell'attività d'impresa dichiarata, non essendo conduttore o proprietario di mezzi di trasporto indispensabili per la consegna del materiale venduto ed essendo risultata in stato di abbandono la sede operativa riportata sulle fatture. Inoltre, le fatture riportavano la stessa numerazione, erano presenti nella contabilità di più clienti e i timbri su di esse impressi risultavano di più tipologie.


Pertanto, l'imponente prestazione di servizi in favore dei clienti per un totale di ben 1.134.000 Euro è stata ritenuta logicamente assolutamente inverosimile e incompatibile, in considerazione della totale assenza di organizzazione aziendale, così da rendere provata la fittizietà delle fatture emesse.


Ugualmente, per quanto riguarda la ditta individuale De.An., la sentenza impugnata evidenzia che il predetto è risultato evasore totale, non avendo mai presentato dichiarazioni fiscali, e che non possedeva né i mezzi né i dipendenti per giustificare il quantitativo di fatture emesse nei confronti del ricorrente Nicola Ad.Ni.


Coerente con tali dati di fatto appare, perciò, la conclusione che, a fronte della significatività e pregnanza di tali elementi - e non presentando il compendio elemento alcuno di segno contrario - non pare ragionevole dubitarsi in ordine alla natura fittizia anche delle fatture formalmente emesse dal De.An. E che non pare pregiudichi il quadro a carico dell'odierno ricorrente il difetto agli atti delle precise modalità operative del ragionevole ritorno dei fondi, dapprima pagati ai due predetti, nella disponibilità dell'Ad.Ni., non infirmando tale profilo della vicenda la pregnanza dei dati a carico, come sopra richiamati.


4. Quanto al mancato raggiungimento della prova circa il ritorno dei flussi monetari erogati dal ricorrente in favore dei predetti Am. e De.An., profilo ulteriormente dedotto nel ricorso e ribadito nelle conclusioni difensive, con motivazione logica e congrua, è stato correttamente definito nella sentenza impugnata aspetto irrilevante ai fini dell'integrazione del delitto contestato, dal momento che esso costituisce al più un eventuale dato di conferma dell'impostazione accusatoria, la cui fondatezza, però, appare sostenuta dalle altre e ben più eloquenti emergenze probatorie sopra riferite.


Per la Corte di merito il flusso di ritorno rappresenta, all'evidenza, un mero ed eventuale dato di conferma dell'impostazione accusatoria, la cui fondatezza discende tuttavia da altri e ben più eloquenti dati, quale in particolare la sostanziale impossibilità strutturale, per Am. e De.An., di porre in essere le operazioni di cui alle fatture e soprattutto per gli importi ivi indicati. Basti solo pensare, sotto tale ultimo, profilo che, in assenza di ogni verosimile substrato imprenditoriale, l'Am. avrebbe prestato servizi in favore dei vari "clienti" per ben 1.134.000 euro; ciò che invero, come rileva la sentenza impugnata, non trova nel compendio istruttorio né prova né principio di prova.


I giudici del gravame del merito danno anche atto che, contrariamente alle osservazioni difensive, l'assunto accusatorio non risulta altresì scalfito dall'eventuale prestazione da parte dell'Am. di talune prestazioni genuine.


In particolare, logico appare il rilievo che la circostanza che lo stesso, in qualche misura, commerciasse in determinati beni e/o comparisse talvolta presso l'azienda dell'Ad.Ni. non colma in alcun modo il radicale difetto di ogni ragionevole indice obiettivo delle prestazioni di cui alle fatture contestate.


Con riferimento alle fatture del De.An. altrettanto logico appare il rilievo dei giudici in ordine alla non condivisibilità della granitica certezza difensiva secondo cui dall'omessa, specifica indicazione in interrogatorio, da parte del predetto, delle false fatture discenderebbe "in ogni caso senza dubbio" la genuinità di talune di esse.


L'argomento è stato motivatamente ritenuto poco comprensibile e la Corte territoriale, sul punto, ha reiterato, mutatis mutandis, quanto osservato con riferimento alle fatture dell'Am.. Ovvero che non sussiste agli atti prova o principio di prova circa l'effettività delle operazioni in analisi, dovendosi rimarcare la sostanziale abnormità delle operazioni formali rispetto all'inesistente struttura imprenditoriale del De.An.


Coerente appare anche il rilievo che non pare, in ogni caso, che parziali e generiche indicazioni dell'imputato circa operazioni sottese alle emesse fatture possano fondare concreti e ragionevoli dubbi sul dato che le stesse fossero relative ad operazioni inesistenti.


5. Motivatamente infondata è stata ritenuta dai giudici del gravame del merito, altresì, la censura difensiva relativa all'asserita irrilevanza della dichiarazione integrativa nella quale è pacifico che siano stati spesi i documenti falsi.


Ciò sul corretto rilievo, in punto di diritto, che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ha natura di reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale, non rilevando a tali fini l'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa, salvo che l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti avvenga esclusivamente in essa (conferente sul punto appare il richiamo al dictum di Sez. 3, n. 3957 del 26/10/2021, dep. 2022, Arvotti, Rv. 282710 - 01; Sez. 3, n. 23810 del 08/04/2019, Versaci, Rv. 275993 - 01).


Proprio tale ultima precisazione resa dalla giurisprudenza è rilevante per i giudici di appello nel caso in esame, atteso che la dichiarazione integrativa può dirsi irrilevante, anche ai fini prescrizionali, solo ove non contenga falsità.


Ciò sul corretto e logico rilievo che non si vede in qual modo possa affermarsi l'irrilevanza del contegno di chi, resosi conto, come nella fattispecie, del carico fiscale discendente dalla dichiarazione effettuata, esponga poi in una dichiarazione integrativa dati falsi, al fine di ottenere un più blando trattamento tributario.


Sintomatico di una precisa intenzione estensiva - come si legge in sentenza - appare peraltro l'intervento del Legislatore dei 2015 che risulta aver soppresso, nell'ambito dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000, il termine "annuali", così prescrivendo la rilevanza penale delle dichiarazioni tout court, senza ulteriori specificazioni. Il che appare un dato testuale certamente idoneo a ricomprendere anche le dichiarazioni integrative.


6. Anche il secondo profilo di ricorso, afferente al vizio di motivazione e all'inosservanza dell'art. 131 bis cod. pen., appare ugualmente inammissibile per manifesta infondatezza.


Deve, infatti, rilevarsi che dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza impugnata emergono indici tali da escludere l'applicabilità della causa di non punibilità invocata, avendo la Corte di merito definito "la vicenda, sul piano oggettivo, di non trascurabile momento, essendosi concretizzata in un significativo utilizzo delle false fatturazioni ai fini di un cospicuo abbattimento dei scarico erariale (pag.80 della sentenza impugnata), evidentemente ricavabile dalla mera lettura del capo di imputazione che riportava le somme evase.


In tal senso va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097 - 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lacrafy, Rv. 284096 - 01).


7. Manifestamente infondato anche il terzo profilo di doglianza circa il calcolo dell'Iva evasa (che secondo l'imputazione ammonta a Euro 177,593 di imponibile, mentre secondo l'estratto del processo verbale di constatazione indicato dalla difesa ammonta invece a Euro 139,762), trattandosi di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità e non decisiva poiché irrilevante ai fini dell'integrazione del reato.


La deduzione sul punto in tema di confisca si palesa inammisssibile per genericità ed aspecificità.


8. Infine, manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, avendo giustificato la Corte d'Appello la misura della pena con riferimento ai criteri dell'art. 133 cod. pen. e al richiamo alla gravità della condotta definita, come sopra detto, di non trascurabile entità.


Per la Corte territoriale, al di là della rideterminazione dovuta in ragione della declaratoria di prescrizione, il complessivo ragionamento sanzionatorio del primo Giudice appare per il resto pertinente, condivisibile e da confermarsi.


Ciò sul rilievo che la vicenda, sul piano oggettivo, pare di non trascurabile momento, essendosi in particolare concretizzata in un significativo utilizzo delle false fatturazioni, ai fini di un cospicuo abbattimento del carico erariale.


Nel caso che ci occupa non sussiste perciò il denunciato vizio motivazionale, collocandosi la sentenza impugnata nel solco del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo" (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524; conf. Sez. 6, n. 9120 del 2/7/1998, Urrata, Rv. 211583).


9. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.


La giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 23428 del 2/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso).


10. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026.


Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2026.

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