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Patteggiamento e truffa aggravata: la confisca è obbligatoria anche senza accordo tra le parti (Cass. n. 5685/2026)

  • 13 feb
  • Tempo di lettura: 5 min
Patteggiamento e truffa aggravata: la confisca è obbligatoria anche senza accordo tra le parti

Massima

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la mancata disposizione della confisca obbligatoria del profitto del reato di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., prevista dagli artt. 640-quater e 322-ter c.p., integra un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; la confisca, diretta o per equivalente, deve essere sempre ordinata anche in caso di patteggiamento e non rientra nell’ambito dell’accordo tra le parti.


Con la sentenza Cassazione penale sez. II, n. 5685, la Suprema Corte ribadisce un principio di grande rilievo sistematico: la confisca obbligatoria del profitto del reato deve essere sempre disposta anche in caso di patteggiamento, e la sua omissione integra un’ipotesi di illegalità rilevabile in cassazione.

Una decisione che incide direttamente sulla prassi dei procedimenti per truffe su crediti fiscali e, più in generale, su tutti i reati per i quali opera la confisca ex art. 322-ter c.p.


Il caso

Il GIP di Pesaro aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. nei confronti dell’imputato per:

  • concorso in insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.),

  • concorso in truffa aggravata ex art. 640-bis c.p., relativa a crediti fiscali.

Tuttavia, nella sentenza di patteggiamento, non era stata disposta la confisca del profitto del reato, né in forma diretta né per equivalente.

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 240, 640-bis, 640-quater e 322-ter c.p.


È ammissibile il ricorso contro il patteggiamento?

La difesa aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi impugnabili contro la sentenza di patteggiamento.

La Corte chiarisce un principio ormai consolidato: la mancata applicazione di una confisca obbligatoria integra un’ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, e quindi è deducibile in cassazione.

La confisca obbligatoria non è oggetto dell’accordo tra le parti.È un effetto legale necessario della pronuncia.


Il quadro normativo: perché la confisca è “sempre” obbligatoria

La decisione ricostruisce la concatenazione normativa:

  • Art. 640-bis

  • Art. 640-quater

  • Art. 322-ter

L’art. 640-quater c.p. estende ai reati di truffa aggravata le disposizioni dell’art. 322-ter c.p., il quale stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre ordinata la confisca del profitto o del prezzo del reato, ovvero, quando non sia possibile la confisca diretta, la confisca per equivalente.

Il termine “sempre” elimina qualsiasi spazio di discrezionalità.

La confisca:

  • non è oggetto di negoziazione,

  • non può essere omessa per effetto dell’accordo,

  • non richiede una specifica richiesta del pubblico ministero,

  • deve essere disposta d’ufficio.


La natura della confisca nel patteggiamento

La sentenza riafferma un principio sistematico importante:

Il patteggiamento incide sulla pena, non sugli effetti legali obbligatori della condanna.

La confisca prevista dall’art. 322-ter c.p.:

  • è una misura di sicurezza patrimoniale,

  • è obbligatoria,

  • è sottratta alla disponibilità delle parti.

Ometterla significa pronunciare una sentenza affetta da violazione di legge.

La Suprema Corte annulla la sentenza limitatamente al punto relativo alla confisca e rinvia al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica, per provvedere sulla statuizione omessa.

Non viene rimesso in discussione l’accordo sulla pena.Viene corretto solo l’assetto patrimoniale obbligatorio.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. II, 04/02/2026, (ud. 04/02/2026- dep. 11/02/2026) - n. 5685

RITENUTO IN FATTO


1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, con sentenza in data 25 settembre 2025, applicava nei confronti di Po.Ma. la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione a due reati di concorso in insolvenza fraudolenta (artt. 110 e 641 cod. pen.) consumati/accertati rispettivamente da giugno a ottobre 2021 (capo 1 della rubrica delle imputazioni) ed il 17.11/2022 (capo 2) nonché ad un reato di concorso in truffa aggravata (artt. 110 e 640-bis cod. pen. – capo 5) in date diverse fino al 2022.


2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Pesaro, deducendo con motivo unico: violazione di legge in relazione agli artt. 240,640-bis, 640-quater e 322-ter cod. pen.


Il ricorrente si duole del fatto che il G.i.p. ha applicato la pena concordata senza provvedere alla confisca prevista dalle norme sopra richiamate, confisca inerente sia al credito fiscale, sia alle utilità derivate all'autore del reato dalla ulteriore cessione di detto credito a terzi come puntualmente descritte al capo 5 della rubrica delle imputazioni.


3. Con memoria datata 14 gennaio 2025 i difensori dell'imputato hanno sostanzialmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 448, comma 2­bis, cod. proc. pen. e del principio di tassatività dei mezzi e motivi di gravame, nonché il fatto che il Pubblico Ministero ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza dei presupposti per attivare una confisca diretta o per equivalente dei crediti fiscali o delle somme correlate, non avrebbe adeguatamente considerato il ruolo e gli strumenti dell'Amministrazione finanziaria nel recupero del credito indebitamente fruito e i rischi di duplicazione sanzionatoria e, infine, avrebbe preteso di sostituire, in sede di legittimità, una valutazione di merito competente al G.u.p. sulla congruità complessiva dell'accordo.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è fondato.


Occorre innanzitutto ricordare che sotto il profilo processuale l'art. 448, comma 2­bis, cod. proc. pen. stabilisce che "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" e che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che "In tema di patteggiamento, la doglianza relativa alla mancata applicazione della confisca obbligatoria (nella specie, di armi) può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena" (Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, P.G. c/Cabiddu, Rv. 275059 – 01) ed essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862 – 01).


A ciò si aggiunge che l'art. 640-quater cod. pen. stabilisce che nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter), 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter il quale ultimo, a sua volta, dispone che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è "sempre" ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.


Si trattava, pertanto, di confisca obbligatoria sulla quale il Giudice aveva l'obbligo di provvedere come statuito da questa Corte di legittimità che ha affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato (e ciò tanto più vale per l'eventuale confisca diretta) di cui all'art. 640-bis cod. pen., attesa l'obbligatorietà della sua imposizione ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., è sempre ordinata anche nel caso in cui il procedimento sia definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta e la sua statuizione non rientri nell'accordo delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 28921 del 09/07/2020, Tarroni, Rv. 279675 – 01).


Non avendo il Giudice provveduto, si impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione relativa alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Pesaro in diversa persona fisica.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto della confisca al Tribunale di Pesaro, in diversa persona fisica.


Così è deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.


Depositato in Cancelleria l'11 fe


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