Remissione tacita di querela: l’assenza della persona offesa all’udienza predibattimentale non basta (Cass. Pen. n. 2710/25)
- 30 minuti fa
- Tempo di lettura: 8 min

Massima
La mancata comparizione della persona offesa all’udienza predibattimentale ex art. 554-bis c.p.p. non integra remissione tacita di querela, poiché l’art. 152 c.p., come modificato dal d.lgs. 150/2022, collega tale effetto esclusivamente alla mancata comparizione del querelante all’udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.
La pronuncia affronta il tema della configurabilità della remissione tacita di querela in caso di mancata comparizione della persona offesa all’udienza predibattimentale.
Il Tribunale aveva ritenuto che l’assenza della persona offesa, regolarmente citata per l’udienza ex art. 554-bis c.p.p., integrasse manifestazione tacita di volontà remissiva.
La Corte di cassazione, con motivazione rigorosa sul piano letterale e sistematico, esclude tale possibilità.
Il dato normativo: art. 152 c.p. nella formulazione post d.lgs. 150/2022
L’art. 152, comma 1, c.p., come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che la remissione è tacita quando:
il querelante compie fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela;
senza giustificato motivo non compare all’udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.
Il legislatore ha tipizzato l’ipotesi, ancorandola a un presupposto formale preciso: la citazione in qualità di testimone.
Non si tratta di una generica mancata partecipazione al processo, ma di una specifica assenza in un contesto "probatorio".
Udienza predibattimentale e qualità di testimone: distinzione strutturale
Nel caso scrutinato, la persona offesa era stata citata per l’udienza predibattimentale ai sensi dell’art. 554-bis c.p.p., non quale testimone.
La Corte afferma che:
la partecipazione della persona offesa all’udienza predibattimentale ha natura facoltativa;
la mancata comparizione in tale sede non equivale a rinuncia implicita alla pretesa punitiva;
la norma dell’art. 152 c.p. è di stretta interpretazione, incidendo su un presupposto di punibilità.
L’estensione analogica della remissione tacita a ipotesi non espressamente previste violerebbe il principio di legalità in materia penale.
La sentenza valorizza dunque il dato letterale come limite invalicabile: solo la mancata comparizione all’udienza cui il querelante sia stato formalmente citato come testimone può assumere rilievo estintivo.
L’errore del giudice di merito
Il Tribunale aveva:
desunto dalla mancata comparizione una volontà tacita di remissione;
valorizzato un generico avviso contenuto nel decreto di citazione;
ritenuto sufficiente l’assenza alla fase predibattimentale.
La Corte osserva che:
il decreto notificato non integrava una citazione in qualità di testimone;
non risultava la sussistenza dei presupposti tipici previsti dall’art. 152 c.p.;
l’assenza non può essere qualificata come comportamento incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Ne consegue l’insussistenza dell’effetto estintivo.
Profili sistematici: remissione tacita e principio di tassatività
La remissione di querela, pur avendo natura processuale, incide direttamente sulla punibilità del fatto e sul diritto punitivo statale.
Per tale ragione:
le ipotesi di remissione tacita devono essere interpretate restrittivamente;
non sono ammesse presunzioni giudiziali sganciate dai presupposti normativi;
non può operare un meccanismo “sanzionatorio” della mancata comparizione in assenza di formale citazione testimoniale.
La sentenza riafferma un principio di stretta legalità:la remissione tacita non può essere costruita come categoria elastica, ma deve ancorarsi a fatti tipizzati dal legislatore.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. II, 17/12/2025, (ud. 17/12/2025- dep. 23/01/2026) - n. 2710
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia ha assolto Ma.Lu. dal delitto ascrittogli, per la tenuità dei fatti ex art. 131-bis codice penale.
In particolare, avendo riscontrato l'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale in cui la stessa era stata citata ex art. 152 comma 1 n. 1 cod. proc. pen., ha desunto da tale assenza la tacita volontà di rimettere la querela, e, ritenendo tuttavia il reato perseguibile d'ufficio, ha valorizzato la volontà della persona offesa, unitamente all'importo contenuto del danno cagionato, indicato nell'imputazione in una somma pari ad Euro 331, e alla non opposizione delle parti, per ritenere integrata la previsione di cui all'alt. 131-bis cod. pen.
2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, deducendo due motivi.
2.1. Violazione degli articoli 152 cod. pen. e 142 disp. att. cod. proc. pen. poiché il giudice ha valorizzato l'assenza della persona offesa all'udienza predibattimentale, ritenuta causa di remissione di querela, l'importo esiguo e la non opposizione delle parti per assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per la particolare tenuità del fatto.
Così facendo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto poiché l'art. 152 cod. pen. stabilisce che vi è remissione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela e quando, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone; ma nel caso in esame, la persona offesa non era stata citata come testimone, trattandosi di udienza predibattimentale. Né questa previsione può leggersi alla luce degli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 554 bis cod. proc. pen., che presuppone la presenza facoltativa del querelante all'udienza predibattimentale, per una valutazione della sua eventuale volontà di rimettere la querela, poiché si tratta di disposizioni tra loro diverse, in quanto la prima presuppone la mancata comparizione, ove citato come teste, e la seconda l'eventuale presenza all'udienza predibattimentale.
Nel caso in esame, peraltro, la mancata comparizione all'udienza predibattimentale non integra un comportamento incompatibile con la volontà del querelante di persistere nella querela. Ed infatti, neppure la mancata costituzione di parte civile equivale a remissione tacita di querela, sicché l'assenza della persona offesa citata all'udienza predibattimentale impone la ricerca e la considerazione di altri comportamenti incompatibili con la volontà di persistere nella querela, per poterne desumere la revoca tacita.
2.2. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. poiché surrettiziamente il giudice ha fondato l'assoluzione per particolare tenuità del fatto sulla volontà della persona offesa di rimettere la querela, che non incide sul nucleo fondante dell'istituto della tenuità del fatto. Esclusa questa volontà e non sussistendo la non opposizione delle parti, poiché la persona offesa non è comparsa, la mera esiguità dell'importo provento della truffa non consente di applicare la causa di non punibilità, in mancanza degli altri elementi; ed infatti la Corte di legittimità ha precisato che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
3. Il Procuratore generale Cristina Marzagalli, con nota trasmessa il 2 dicembre 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo il primo motivo fondato ma non rilevante ai fini del giudizio e il secondo motivo infondato, in quanto il giudice di merito può fondare il riconoscimento della causa di assoluzione per particolare tenuità del fatto, anche valorizzando uno solo degli elementi della fattispecie, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, e nel caso di specie il giudice ha valorizzato il contenuto valore del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.
1.1. Il primo motivo è fondato.
L'art. 152 cod. pen. nella nuova formulazione introdotta a decorrere dal 30 dicembre 2022 dal decreto legislativo 150/2022 ha previsto un'ipotesi di remissione tacita di querela, quando il querelante senza giustificato motivo non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone.
Dall'esame degli atti emerge che all'udienza del 15 gennaio 2025 il giudice aveva disposto di avvisare la persona offesa che non comparendo all'udienza successiva avrebbe palesato la volontà di rimettere la querela. A prescindere dalla legittimità di tale statuizione, che sembra superare il dettato legislativo, va osservato che alla persona offesa è stato notificato un ordinario decreto di citazione, contenente l'avviso generico che non comparendo, ove citata come teste, avrebbe palesato la volontà di rimettere la querela, ma non veniva esplicitato che avrebbe dovuto comparire alla successiva udienza.
Deve, pertanto, convenirsi con il ricorrente che, nel caso in esame, non ricorrono i presupposti della remissione tacita di querela, in quanto la persona offesa non era stata citata come teste e quindi la sua mancata presenza all'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis cod. proc. pen. non può essere valorizzata per desumerne la tacita volontà di rimettere la querela, ai sensi dell'articolo 152 comma 1 n. 1. cod. pen.
A ciò si aggiunga che nella motivazione il giudice, pur desumendo erroneamente dalla mancata comparizione della persona offesa la sua volontà tacita di rimettere la querela, non dichiara estinto il reato oggetto del giudizio ritenendolo perseguibile d'ufficio.
Così facendo, è incorso in un secondo errore di diritto.
Con la L. 90/2024 in vigore dal 17 Luglio 2024, il legislatore ha novellato l'art. 640 cod. pen. inserendo al comma 2-ter l'aggravante della c.d. truffa telematica che ricorre quando "il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici, idonei ad ostacolare la propria o l'altrui individuazione". Per tal via si è recepita la specifica elaborazione giurisprudenziale che ha ravvisato l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. in tutte le ipotesi in cui lo strumento della rete viene utilizzato per impedire alla vittima l'identificazione del responsabile; va, tuttavia, rilevato che in detti casi il comma del medesimo articolo prevede esplicitamente la procedibilità a querela, ferma restando quella d'ufficio per le restanti ipotesi aggravate a norma dell'art. 640, comma 2-bis, cod. pen.
La giurisprudenza di questa Corte in presenza di un fenomeno di successione di leggi nel tempo ha condivisibilmente affermato che il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera anche con riguardo al regime di procedibilità (Sez. 2, n. 12179 del 25/01/2023, Pisante, Rv. 284825-01), attesa la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la concreta incidenza del regime di procedibilità sulla punibilità dell'autore del fatto.
In sostanza il reato di truffa on line che, fino al luglio 2024 secondo la giurisprudenza di legittimità risultava aggravato dall'alt. 61 n. 5 cod. pen. ed era perseguibile d'ufficio, è ormai espressamente procedibile a querela.
Sicché il reato non si è ancora estinto, ma per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale, in quanto nel caso in esame, come già in precedenza spiegato, non ricorre un'ipotesi di remissione tacita di querela.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha riconosciuto la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., valorizzando esclusivamente il valore contenuto del danno inflitto, ma trascurando di considerare che dal capo d'imputazione emerge la contestazione della recidiva reiterata specifica a carico dell'imputato.
Ed invero, come chiarito dal Supremo Collegio, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis, c.p., il giudizio richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza, da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr. Cass., Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, rv. 266590).
Va al riguardo ricordato che in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, con esclusione, tuttavia, di quelli estinti ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all'estinzione del reato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna. (Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175-02).
Sulla scia di questo orientamento, questa Corte ha avuto modo di affermare che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica. (Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Serra, Rv. 280250-01).
E se è vero che il giudizio ex art. 131 bis cod. pen. non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. Cass., Sez. 6, n. 55107, del 8/11/2018, rv. 274647), l'avvenuto riconoscimento della recidiva reiterata specifica deve ritenersi sufficiente ad escludere la possibilità di riconoscere in favore del reo la particolare tenuità del fatto, per il giudizio di particolare intensità sul grado di colpevolezza del reo che essa implica.
Nel caso in esame la sentenza non si è pronunziata sulla contestata recidiva, non considerando questa condizione ostativa dell'imputato, ma non l'ha neppure esplicitamente esclusa, così incorrendo in un vizio di omessa motivazione, se non in quello di violazione di legge.
2. Per le ragioni sin qui esposte si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia, che rinnoverà il giudizio nel rispetto dei principi suindicati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma 17 dicembre 2025.
Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2026.





