Droga parlata e unico indizio: non basta la “nitidezza” della confessione intercettata (Cass. Pen. 3924/26)
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Droga parlata e unico indizio: non basta la “nitidezza” della confessione intercettata (Cass. Pen. 3924/26)

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Droga parlata e unico indizio: non basta la “nitidezza” della confessione intercettata

Massima

In tema di reati in materia di stupefacenti, qualora la responsabilità sia fondata esclusivamente su dichiarazioni autoaccusatorie captate nel corso di intercettazioni (“droga parlata”), in assenza di sequestri o ulteriori elementi di riscontro, la valutazione dell’indizio deve essere particolarmente rigorosa ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.p., e deve condurre a un giudizio di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p.

In caso di riforma di una sentenza assolutoria, è inoltre necessaria una motivazione rafforzata, idonea a superare in modo persuasivo le argomentazioni del primo giudice.


1. Il caso: condanna in appello fondata su un’unica intercettazione

La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva riformato una sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, condannando l’imputato per trasporto e detenzione a fini di cessione di circa 5 kg di cocaina (art. 73 D.P.R. 309/1990).

Il giudizio di colpevolezza si fondava su:

  • una conversazione intercettata in auto;

  • una dichiarazione autoaccusatoria resa in quel contesto;

  • l’asserita “nitidezza” del linguaggio utilizzato;

  • la percezione di sicurezza dei conversanti rispetto a eventuali intercettazioni.

Non vi erano:

  • sequestri di sostanza stupefacente;

  • riscontri oggettivi;

  • ulteriori elementi convergenti.

Il Tribunale aveva assolto valorizzando l’ipotesi alternativa della millanteria, ossia l’autoesaltazione dell’imputato per ribadire la “serietà” criminale di un soggetto da lui raccomandato.


2. Confessione stragiudiziale intercettata: valore probatorio e limiti

La Corte di cassazione muove da un principio corretto:

La confessione stragiudiziale assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo.

Nel caso di intercettazioni regolarmente autorizzate, si applicano le regole di valutazione delle dichiarazioni captate.

Tuttavia — ed è qui il punto decisivo — quando l’autoaccusa intercettata costituisce l’unico indizio, in assenza di sequestri o ulteriori riscontri, ci si colloca nell’ambito della c.d. “droga parlata”.

In tale ambito, la giurisprudenza richiede:

  • particolare rigore valutativo;

  • verifica della gravità, precisione e concordanza dell’indizio (art. 192, comma 2, c.p.p.);

  • superamento di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.).


3. Unico indizio e regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”

La sentenza richiama un principio ormai consolidato:

Quando sono prospettabili più ipotesi ricostruttive del fatto, il giudice non può scegliere quella che conduce alla condanna solo perché più probabile delle altre.

La condanna è legittima solo se:

  • le ipotesi alternative risultano meramente remote;

  • prive di qualsiasi riscontro nelle emergenze processuali;

  • collocate fuori dall’ordine naturale delle cose.

Nel caso concreto:

  • l’ipotesi della millanteria era plausibile;

  • il contesto era privo di riscontri esterni;

  • la Corte d’appello ha valorizzato esclusivamente la “nitidezza” del linguaggio.

Secondo la Cassazione, ciò non integra un livello di credibilità razionale elevata idoneo a fondare una condanna.

La “nitidezza” è il prius logico, non il punto di arrivo del giudizio probatorio.


4. Motivazione rafforzata nella riforma dell’assoluzione

Ulteriore profilo decisivo: la Corte d’appello ha riformato una sentenza assolutoria.

In questi casi è richiesto un obbligo di motivazione rafforzata, che impone:

  • confronto analitico con le argomentazioni del primo giudice;

  • spiegazione persuasiva delle ragioni per cui la prova assume significato opposto;

  • particolare prudenza valutativa.

Non è sufficiente una diversa lettura della medesima fonte probatoria.

Nel caso in esame, la Corte territoriale:

  • non ha demolito l’ipotesi alternativa della millanteria;

  • non ha fornito un apparato argomentativo più solido di quello assolutorio;

  • ha operato un sostanziale automatismo valutativo.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste.


5. Principi di diritto ricavabili

Dalla pronuncia emergono tre principi di sistema:

  1. la “droga parlata” fondata su unico indizio richiede un surplus di rigore valutativo;

  2. la confessione intercettata non è prova autosufficiente se priva di riscontri;

  3. la riforma di un’assoluzione impone motivazione rafforzata e persuasivamente superiore.



La sentenza integrale

Cassazione penale sez. VI, 09/01/2026, (ud. 09/01/2026- dep. 30/01/2026) - n. 3924

RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del 14 giugno 2021 del Tribunale di Palmi, ha dichiarato Ru.Di. responsabile del reato di trasporto e detenzione a fini di cessione (art. 73, D.P.R. n. 309 del 1990) di circa 5 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatti commessi in S e M in epoca anteriore e prossima al maggio 2005. La Corte di appello, applicata la pena di anni sei di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, ha denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche perché ha ritenuto non acquisiti elementi idonei a valutare la personalità dell'imputato evidenziando, viceversa, i gravi precedenti penali a carico del Ru.Di. e la gravità del fatto tenuto conto della tipologia di stupefacente e della sua quantità.


2. Con i motivi di ricorso il difensore dell'imputato denuncia:


2.1. plurimi vizi di violazione di legge (in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.) e vizi di motivazione della sentenza impugnata poiché la Corte di appello ha violato l'obbligo di motivazione rafforzata della sentenza emessa che non si era adeguatamente confrontata con le argomentazioni che erano state poste a fondamento della sentenza di assoluzione.


In particolare, la Corte territoriale non ha adeguatamente confutato la spiegazione alternativa del primo giudice, sulla verosimile millanteria dell'imputato, e non ha spiegato le ragioni idonee a escludere il ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato, dando conto delle ragioni per cui riteneva sussistenti i requisiti di gravità precisione e concordanza richiesti dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. dell'unico indizio acquisito.


La Corte di appello ha inquadrato la conversazione intercettata quale prova diretta di colpevolezza anziché mero indizio.


La motivazione, inoltre, registra un salto logico nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto accertata la credibilità della confessione del Ru.Di. richiamando le dichiarazioni di Ma. e Co. sui controlli ai quali, il giorno precedente, l'auto era stata sottoposta, veridicità acriticamente estesa anche al racconto del Ru.Di. sul fatto oggetto di giudizio.


2.2. violazione di legge (in relazione all'art. 62-bis cod. pen.) e manifesta illogicità della motivazione perché i Giudici di appello hanno richiamato i precedenti penali gravi e plurimi a carico dell'imputato che, tuttavia, è stato condannato, con sentenza di applicazione pena, per un unico reato in materia di armi, la cui pena è stata espiata attraverso misura alternativa. Tale sentenza, inoltre, è relativa a fatti commessi oltre 10 anni prima di quelli per cui si procede.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'imputato deve essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.


2. È fondato il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti ai fini del giudizio di colpevolezza idonei a vincere il ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato, dubbio, viceversa, valorizzato dalla sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste sulla base della medesima (e unica) fonte di prova a carico del ricorrente.


3. Il risultato di prova a carico del Ru.Di. discende, infatti, dalla valutazione del contenuto di una conversazione intercettata il giorno (Omissis) a bordo dell'autovettura di tale Ma., conversazione intercorsa tra il ricorrente, il predetto Ma., Co. ed Fo.Ev..


La conversazione si collegava ad altra conversazione, intercettata il giorno precedente, nel corso della quale i conversanti - Ma., Ru.Di. e tale Co. -avevano discusso della necessità di acquistare munizioni di calibro 9,25, di difficile reperimento, fornitura che proprio il Ru.Di. aveva sostenuto di potere effettuare presso un suo conoscente, dal quale aveva già acquistato altre munizioni, ed al quale aveva indirizzato gli amici.


Il giorno seguente, nel corso della conversazione posta a base della condanna, il Ru.Di., nel giustificarsi per aver raccomandato dei venditori inadempienti, illustrava la propria serietà criminale e quella della persona "raccomandata" come venditore delle munizioni in quanto autori di molti reati in materia di stupefacenti.


Fra questi, riferiva di un episodio che lo aveva protagonista dell'accompagnamento a M della persona da lui segnalata agli amici per il trasporto di 5 chilogrammi di cocaina.


La Corte d'Appello, di contrario avviso rispetto al Tribunale, che non aveva escluso la possibilità di una millanteria del Ru.Di., ha ritenuto che, in una fattispecie riconducibile ad un caso di droga ed. parlata, la dichiarazione autoaccusatoria del Ru.Di., per la chiarezza (cristallina) del linguaggio, era sintomatica della veridicità dei fatti riferiti ai suoi interlocutori, tenuto conto che il giorno precedente l'auto era stata sottoposta a controllo nel corso del quale era stata accertata l'identità del Ru.Di. e degli altri presenti e valorizzando che i colloquianti si sentivano al sicuro all'interno dell'autovettura non temendo intercettazioni.


Secondo la sentenza impugnata sussistevano quindi i requisiti di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per valutare come indizio grave la dichiarazione autoaccusatoria del Ru.Di..


2.1.È certamente condivisibile l'assunto posto a fondamento della sentenza impugnata, da cui muovono anche le conclusioni del Procuratore generale che ha valorizzato la "nitidezza" del contenuto della conversazione intercettata, secondo cui la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, dep. 2020, Vegini, Rv. 278923 - 01) e, dunque, nel caso in esame, alla stregua del valore delle conversazioni captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata con le quali un soggetto si accusa della commissione di reati (Sez. 5, n. 27656 del 03/05/2001, Corso, Rv. 220227 - 01).


Si tratta, tuttavia, di un criterio di interpretazione che necessita di alcune precisazioni tenuto conto che nel caso in esame, in assenza del sequestro o di altri elementi di valutazione utili a corroborare il contenuto accusatorio della conversazione intercettata, si è in presenza di un unico indizio.


La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. droga parlata), la loro valutazione, ai sensi dell'art.192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299 - 01).


La sentenza impugnata ha sottolineato, come si è innanzi precisato, la chiarezza del linguaggio e la circostanza che il ricorrente e i compagni presenti a bordo dell'auto descrivessero il contenuto di un precedente controllo di polizia al quale erano stati sottoposti, sentendosi al sicuro da intercettazioni o indagini di polizia, ma si tratta di aspetti che non valgono, ex se, a deprivare di valore la plausibile interpretazione del Tribunale secondo cui, di fronte alla inadempienza del venditore di munizioni al quale il ricorrente aveva indirizzato gli amici, il Ru.Di. ne millantasse la capacità criminale recriminando, soprattutto, come egli si fosse speso per tale persona accompagnandola a Milano con un carico di droga da piazzare in quella città.


Non può ritenersi, in presenza di un indizio unico e in un contesto probatorio del tutto privo di riferimenti al traffico di droga e ad attività di trasporto e smercio di stupefacenti - che, in genere, corroborano il giudizio di colpevolezza nelle fattispecie di ed. droga parlata - che il procedimento logico seguito dalla Corte di merito sia caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, essendo stato valorizzato unicamente il "nitido" contenuto della conversazione intercettata, che costituisce il prius logico nella valutazione del dato probatorio, ma che non esaurisce l'analisi delle fattispecie concreta ai fini del giudizio di responsabilità e trascurando il dato, viceversa valorizzato dalla sentenza di assoluzione del Tribunale di Palmi, secondo cui il Ru.Di. avesse millantato la capacità criminale della persona da lui segnalata agli amici per giustificarne l'inadempimento.


Come è noto l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. consente la possibilità di desumere un fatto da indizi alla condizione che questi siano gravi, precisi e concordanti: questa disposizione, finalizzata a "circondare di cautele la valutazione di una prova ritenuta infida", oggi deve essere necessariamente letta unitamente al principio contenuto nell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare "al di là di ogni ragionevole dubbio".


Ciò comporta che, soprattutto in presenza di prove indiziarie, il giudice di merito, al quale vengano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, non può adottarne una, che conduce alla condanna, solo perché la ritiene più probabile delle altre, in quanto la regola di giudizio dell'ai di là di ogni ragionevole dubbio, ex art. 533, comma 1, cod. proc. pen. consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299 - 01)


Questo grado di credibilità razionale non appare raggiunto nel procedimento in esame, in quanto la Corte d'Appello ha valorizzato, in assenza di elementi idonei a comprovarne l'attendibilità, un unico indizio e ha fatto ricorso a vere e proprie congetture in merito alla serietà del riferimento del Ru.Di. al trasporto di droga, serietà che, invece, il Tribunale, con argomentazioni del tutto plausibili, aveva smentito valorizzando proprio la circostanza che la persona segnalata dal Ru.Di. si fosse resa inadempiente e questi tentasse, con gli amici, di ribadirne la serietà, giustificando, attraverso il risalente episodio del trasporto di droga, il suo affidamento nella persona raccomandata.


2.2.Va, infine, rilevato che la Corte di merito neppure ha proceduto alla motivazione rafforzata del giudizio di colpevolezza, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, motivazione che consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto processuale e, nel caso in tema di valutazione della prova indiziaria costituita da un'unica fonte probatoria, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore e la maggior solidità possibile.


La motivazione rafforzata presuppone ed impone, una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina degli istituti anche di diritto processuale attraverso un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio e non può risolversi in un mero automatismo valutativo, collegato alla natura della fonte probatoria, secondo il percorso argomentativo viceversa seguito dalla Corte di appello di Reggio Calabria.


3. Dal ragionamento svolto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato ascritto al Ru.Di. non sussiste.


P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.


Così deciso in Roma il 9 gennaio 2026.


Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2026.30 gennaio 2026.

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