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Appello: la irrituale notifica del decreto di citazione all'imputato determina una nullità assoluta solo se lede il diritto di difesa

Cassazione penale sez. II, 19/07/2024, n.29969

In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato quella del Tribunale di Milano del 13/09/2022 che aveva condannato Hu.Cr., in concorso con altro imputato non ricorrente e con altro soggetto rimasto ignoto, alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuti responsabili dei delitti di furto aggravato e ricettazione. 2. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione Hu.Cr. per mezzo del difensore di fiducia il quale articola i seguenti motivi di ricorso: - violazione di legge processuale (art. 420-ter cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 484 e 598 cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello omesso di motivare in relazione alla richiesta, inviata via pec, di rinvio dell'udienza per dedotto legittimo impedimento a ragione di comprovati motivi di salute del difensore di fiducia, già ammesso alla trattazione orale; - violazione di legge (artt. 601,178,180,185 cod. proc. pen.) in riferimento alla vocatio in ius dell'imputato posto che il decreto di citazione in appello sarebbe stato notificato al difensore di fiducia ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza avere previamente verificato l'inidoneità o insufficienza del domicilio eletto, in F, via (Omissis). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. 2. Nel caso di specie, emerge dagli atti processuali cui la Corte di legittimità ha accesso stante la natura del vizio dedotto, che il giudice di secondo grado, effettivamente, ha omesso di pronunciarsi sull'istanza di differimento dell'udienza fissata per il giorno 30/11/2023, avanzata del difensore di fiducia per legittimo impedimento a comparire dovuto a motivi di salute e tuttavia tale omissione non inficia la decisione nel merito poiché la predetta istanza era inammissibile in quanto intempestiva, essendo stata comunicata al giudice solo il 29/11/2023 (alle ore 17,16), pur avendo il difensore acquisto contezza del proprio stato di salute il 24/11/2023 (esame radiografico allegato). Peraltro, rileva il Collegio che, a prescindere dalle considerazioni che precedono, l'istanza si caratterizza anche per manifesta genericità quantomeno in ordine alla sussistenza di un impedimento assoluto a comparire visto che il certificato medico allegato datato 29/11/2023 reca l'indicazione di mero riposo "per sospetta broncopolmonite" e non attesta alcuno stato febbrile o altra situazione di incapacità psico-fisica: in tal senso, l'invocato provvedimento di differimento dell'udienza non avrebbe potuto in ogni caso essere accolto. 3. Anche la seconda doglianza è infondata. Non ignora il Collegio l'orientamento di parte della giurisprudenza di legittimità che afferma che è affetta da vizio di nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, trattandosi di vizio che integra l'omessa citazione dell'imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, Rv. 265693; Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Rv. 245829; Sez. 6, n. 22707 del 29/05/2007, Rv. 236700); mentre, altra parte della giurisprudenza ha affermato che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio - in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere, in concreto, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto - e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, Rv. 258131; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Rv. 266613; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, Rv. 268431). A ciò deve aggiungersi la pronunzia di questa Sezione (sentenza n. 31783 del 23/06/2023, Rv. 284988), secondo la quale deve ritenersi viziata da nullità assoluta la notifica eseguita al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica dell'insufficienza o dell'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell'imputato, in una fattispecie in cui la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio era stata eseguita direttamente presso il difensore e non presso il domicilio dichiarato, senza che fosse previamente verificata la sua idoneità alla ricezione delle notifiche. In tale pronunzia, la Corte ha peraltro distinto il caso in cui la mancata notifica diretta, segua una prima notifica personale, dal caso in cui invece manchi la "prima notifica personale", per cui la notifica mediata prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l'inidoneità del domicilio eletto: l'omissione di tale verifica incide sulla legittimità della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Ebbene, nel caso di specie, non vi è questione di conoscenza effettiva del processo, poiché, per stessa ammissione del ricorrente, lo stesso ha ricevuto le notifiche del giudizio di primo grado e della sentenza di primo grado regolarmente ed ha avuto perfettamente conoscenza del processo a suo carico. La fattispecie in esame non si inserisce neppure nella convergente logica di tutela della regolare partecipazione al processo dell'imputato, sottesa alla pronuncia Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420, con cui questa Corte regolatrice ha stabilito che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'imputato, ma, al contrario, il giudice deve, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il legale domiciliatario, tale da fargli ritenere con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente allo stesso. Nel caso in esame, l'atto di citazione in giudizio d'appello, seguito ad una regolare partecipazione informata al processo di primo grado, con notifica all'imputato della stessa sentenza che ha definito il grado di giudizio, è stato recapitato al difensore di fiducia, prima che al domicilio di elezione dichiarato nell'atto di nomina del 30/9/2021 (depositato il 15/10/2021) corrispondente alla residenza del ricorrente. Fermo quanto precede, il Collegio ritiene, aderendo all'orientamento di legittimità espresso da Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810 che la notifica all'imputato del decreto di citazione in appello presso il difensore di fiducia, in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto, integri una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. Tale orientamento si colloca nel solco tracciato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541, con cui è stato chiarito come la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Qualora, dunque, il ricorso non indichi specificamente le ragioni di tale inidoneità assoluta in concreto della notifica irrituale a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello, ed in mancanza di elementi dai quali il Collegio possa giungere autonomamente a tale conclusione, deve ritenersi la genericità della deduzione del vizio relativo alla sussistenza di un'ipotesi di nullità assoluta. Tali conclusioni convergono anche nella logica di fondo che permea la decisione delle Sezioni Unite (Omissis) e la giurisprudenza di legittimità successiva del massimo collegio nomofilattico. Invero, declinando un orientamento che si muove sotto l'egida di un canone generale di "pregiudizio effettivo", individuato come ragione ultima della disciplina delle nullità e, al tempo stesso, limite capace di perimetrarne i confini applicativi, la giurisprudenza di legittimità ricorre, ai fini dì verificare l'esistenza effettiva di un error in procedendo, all'applicazione del principio di offensività processuale, secondo cui, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. In questa prospettiva meno formalistica si rinvengono pronunce delle Sezioni Unite, che connettono l'invalidità alla presenza di un effettivo danno per la parte processuale (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, Rv. 269027; Sez. U, n. 119/2005, Palumbo, cit. - che, a sua volta, si ispira a Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403 ed a Sez. U, n. 35358 del 09/07/2003, Ferrara, Rv. 225361 - e tra queste,anche le sentenze Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697; Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396, Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497). In sostanza si è affermato il principio secondo cui, se le forme processuali sono un valore, lo sono in quanto funzionali alla celebrazione di un giusto processo, i cui principi non vengono certamente compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità degli atti processuali successivi (e ciò pur dando atto dell'esistenza di un altrettanto generale principio, sostenuto da una parte autorevole della dottrina, secondo cui rimane privo di rilievo, dì fronte ad un atto nullo, il ricorrere di un concreto pregiudizio all'interesse protetto, considerato che tale pregiudizio deve considerarsi immanente nella circostanza pura e semplice che lo schema legale non si sia realizzato). Tali pronunce pongono una linea interpretativa valida anche al confronto con la chiara scelta del massimo Collegio nomofilattico di perseguire l'obiettivo di assicurare la conoscenza effettiva degli atti e della stessa esistenza del processo da parte dell'imputato - effettuata con le sentenze Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish, Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 - con riferimento alla disciplina formale della regolare vocatio in iudicium. La giurisprudenza di legittimità citata consente dunque di ritenere che notifiche simili a quella effettuata nei confronti dell'odierno ricorrente, lungi dal poter essere ritenute inesistenti o assolutamente inidonee tout court - e quindi equiparabili ad una notificazione "omessa" - devono, piuttosto, reputarsi idonee a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, a meno che non vengano specificamente dedotte ragioni di inidoneità concrete. Appare utile richiamare, su questo specifico aspetto anche Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, che, pur emessa in riferimento ad una diversa fattispecie, ha chiarito come sia possibile per il giudice impiegare il parametro dell'esercizio effettivo dei diritti di difesa al fine di riscontrare il rispetto dei limiti di deducibilità della nullità o la sussistenza di una causa di sanatoria della stessa rilevabile da circostanze obiettive di fatto desumibili dagli atti del processo. Invero, le Sezioni Unite (Omissis) hanno affermato che "in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell'imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato". In altri termini, applicando il principio di offensività processuale, secondo cui, perché sussista la nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l'ipotesi di invalidità era destinata a presidiare, si rileva come nel caso in esame le prerogative difensive siano state regolarmente espletate, avendo il difensore di fiducia dell'imputato, ammesso alla trattazione orale, deciso di non comparire in udienza essendo indimostrato, il dedotto impedimento assoluto ed avendo il difensore stesso, attraverso la propria condotta processuale manifestato la rinuncia a far valere eccezioni di sorta in merito alla notifica, tanto più che dal verbale di udienza del 30/11/2023, risulta che il difensore nominato in sostituzione ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., aveva attestato la ritualità della notifica e la effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato. Vale, infatti, il principio secondo cui "In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen." (così, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Rv. 284810, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto valida la notificazione avvenuta presso il domicilio precedentemente eletto dall'imputato - lo studio del difensore di fiducia poi revocato - piuttosto che presso il domicilio successivamente dichiarato - l'abitazione di residenza - rilevando che i nuovi difensori di fiducia dell'imputato nulla avevano eccepito davanti ai giudici di appello e che il ricorso non aveva fornito specifica indicazione di una tale assoluta inidoneità della notifica). Qualora, come nel caso di specie, il ricorso non indichi specificamente le ragioni di tale inidoneità assoluta in concreto della notifica irrituale a determinare la conoscenza effettiva del giudizio in appello, ed in mancanza di elementi dai quali il Collegio possa giungere autonomamente a tale conclusione, deve ritenersi la genericità della deduzione del vizio relativo alla sussistenza di un'ipotesi di nullità assoluta. 4. Alla luce di quanto complessivamente esposto, deve disporsi il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 19 luglio 2024. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2024.
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