RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 2 aprile 2024 il Tribunale del riesame di Sondrio ha confermato il decreto preventivo di sequestro preventivo diretto e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 6/3/2024 nei confronti di Ma.Am. fino a concorrenza della somma di Euro .2.411.185,78, nei confronti di Ve.Ba. fino a concorrenza della somma di Euro 264.516,00 e di Ma.Va. fino a concorrenza della somma di Euro 396.301,90, in relazione ad una molteplicità di reati così come loro rispettivamente ascritti: a) artt. 81 cod. pen. e 2 commi 1, 2 e 2-bis D.Lgs. 74/2000; b) art. 4 D.Lgs. 74/2000; c) art. 5 comma 1 D.Lgs. 74/2000; d) artt. 81 cod. pen. e 10 D.Lgs. 74/2000; e) art. 329 co. 1 in relazione all'art. 322 co. 1 lett. b del D.Lgs. 14/2019; f) art. 329 co. 1 in relazione all'art. 322 co. 1 lett. a del D.Lgs. 14/2019; g) artt. 81 cod. pen. e 329 co. 1 in relazione all'art. 322 co. 1 lett. a del D.Lgs. 14/2019; h) artt. 81 e 648-bis cod. pen.; i) artt. 110 cod. pen. e 4 D.Lgs. 74/2000; j) art. 4 D.Lgs. 74/2000; k) art. 4 D.Lgs. 74/2000.
Nella prospettazione accusatoria, dalle indagini di P.G. effettuate nei confronti della società ENERGY Srl (già ENERGY Sas, con soci accomandanti Ve.Ba., Ma.Va.e Ma.Am., che il 28/5/2019 aveva acquistato dalle prime le loro quote con contestuale trasformazione della società in Srl) era emerso "un quadro contabile e gestionale inattendibile, rilevando numerose irregolarità di carattere amministrativo/tributario e penale", che portava ad ipotizzare la responsabilità di Ma.Am. per diversi reati fiscali e fallimentari, alcuni imputabili anche alla moglie Ve.Ba. già socia accomandante e poi socia di fatto della società, ed alla figlia Ma.Va., già socia accomandante della ENERGY Sas
2. Ma.Am., Ve.Ba. e Ma.Va. hanno proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, a mezzo del comune difensore avv. Perillo, affidandolo a quattro motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 127,180 e 185 cod. proc. pen., per la mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale del 2/4/2024 al co-difensore degli indagati, avv. Manuela Ghezza;
2.2. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 21 e 27 cod. proc. pen., per essere stata riconosciuta la competenza del Tribunale di Sondrio in considerazione del reato più grave, ovvero quello di riciclaggio di cui al capo h), avendo ritenuto il Tribunale un mero refuso l'affermazione del GIP laddove a pag. 19 del decreto di sequestro qualificava tale imputazione come "autoriciclaggio". Ad avviso della difesa, invece, si sarebbe trattato di una riqualificazione del fatto, così divenuto meno grave dei fatti di bancarotta fraudolenta, distrattiva e documentale, per i quali è competente il Tribunale di Brescia, luogo in cui è stato dichiarato il fallimento.
2.3. Violazione di legge per mancanza di motivazione del provvedimento genetico e di quello impugnato in ordine alla dedotta insussistenza del fumus commissi delieti e del periculum in mora.
2.4. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 321, 322ter e 125 comma 3 cod. proc. pen., per avere il Tribunale disatteso l'eccezione difensiva volta alla riduzione dei beni sequestrati alla Ve.Ba. - nei confronti della quale è stati disposto sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di Euro 264.516,00 a fronte di un valore complessivo di beni sottoposti a sequestro di Euro 1.174.183,74, invocando giurisprudenza di questa Corte che si assume non applicabile in presenza di un sequestro ictu oculi sproporzionato (Sez. 2, Sentenza n. 26340 del 28/02/2018 Rv. 272882 - 01 :"In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il Tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare).
3. Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Ma.Cr., ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
4. Il ricorso va accolto, in quanto è fondato il primo motivo di ricorso.
Il Tribunale di Sondrio, infatti, ha disatteso l'eccezione difensiva relativa all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale al co-difensore, avv. Manuela Ghezza, assumendo che la nomina del secondo difensore non risultava dagli atti trasmessi al Tribunale del riesame. Tale nomina, però, era ben precedente la procedura camerale, tanto che l'avv. Ghezza risulta aver ricevuto avviso di deposito dei verbali di perquisizione e sequestro, né può rilevare la circostanza, evidenziata dall'ordinanza impugnata, che il ricorso al Tribunale del riesame sia stato proposto solo dall'avv. Perillo, qualificatosi difensore di fiducia senza specificare la presenza di altri difensori.
Secondo l'insegnamento di questa Corte di Cassazione, anche a sezioni unite, infatti, l'omesso avviso dell'udienza a uno dei due difensori dell'imputato determina una nullità a regime intermedio, che può essere sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente, atteso che è onere del difensore presente verificare se sia stato avvisato anche l'altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, eventualmente interpellando il giudice (cfr. Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, dep. 08/10/2009, Rv. 244187).
Si tratta di onere puntualmente assolto dall'avv. Perillo, che all'udienza camerale ha sollevato l'eccezione erroneamente disattesa dal Tribunale, così impedendo la sanatoria della nullità poi dedotta in questa sede.
Gli altri motivi di ricorso debbono ritenersi assorbiti dalla fondatezza del primo e l'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale del riesame per nuovo giudizio
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sondrio, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Sentenza a motivazione semplificata.
Così deliberato in camera di consiglio, il 2 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2024.