RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 22 dicembre 2022 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, che ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di L.C.S. contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, che lo aveva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di tortura, lesioni, falso, calunnia e tentata concussione.
Prima di dare conto delle imputazioni provvisorie, è opportuno accennare all'antefatto su cui si è innestato il plurimo addebito oggi sub iudice.
Dall'ordinanza impugnata si ricava che l'odierna persona offesa P.A. - ristretto nell'istituto Penitenziario (Omissis) - era sottoposto al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis Ord. Pen. perché si era reso responsabile, in altra struttura, di fatti gravi, in quanto si era fatto recapitare un'arma da fuoco con un drone ed aveva sparato, sia pure non colpendo nessuno. L'ufficio preposto della casa circondariale di (Omissis), presso la quale P. era stato trasferito, non gli aveva consegnato alcuni suoi effetti personali, giustificando tale scelta con il regime di cui sopra; questa decisione non era stata accettata dal detenuto, che, il (Omissis), aveva dato luogo a diverse forme di protesta, non rientrando in cella alla fine del periodo consentito, intrattenendosi a parlare con gli altri detenuti ormai rientrati nelle celle e non rispondendo agli ordini ricevuti dal personale, per poi prelevare forzatamente da un ufficio del personale un televisore.
Sulla scorta di questo atteggiamento, il personale presente in loco aveva informato sia il direttore del carcere che il comandante del nucleo di Polizia penitenziaria presente in quell'istituto, l'odierno indagato L.C.S., entrambi non presenti sul posto.
Ed è qui che ha avuto inizio la sequenza di comportamenti che ha comportato l'applicazione a L.C. della misura cautelare di cui oggi si discute, comportamenti collocati temporalmente sia in quello stesso (Omissis), sia nei giorni e nelle settimane successive e che possono essere così precisati, ricalcando, sia pure per sintesi, i capi di imputazione, nei limiti in cui la gravità indiziaria è stata ritenuta per ciascun addebito e delle condotte che sono state reputate accertate.
1) Delitto di tortura aggravata commessa da pubblico ufficiale di cui agli artt. 110,112 c.p., art. 613-bis c.p., commi 1, 2 e 4, perché, in qualità di Dirigente della Polizia Penitenziaria, Comandante dell'istituto Penitenziario G. (Omissis), in concorso con suoi sottoposti, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla funzione svolta, con il pretesto di dover sedare la protesta di P.A. detenuto in regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. Pen. e affidato alla sua custodia e vigilanza, il quale stava dando luogo a una protesta:
- non tentava un'effettiva mediazione con il detenuto;
- faceva predisporre i sottoposti in tenuta antisommossa;
- contornato da tutti gli altri soggetti intervenuti, lo accompagnava verso l'uscita della Sezione (Omissis) (la sezione ove P. era collocato) senza comunicargli la destinazione nel diverso reparto (Omissis), - lo sospingeva da dietro;
- alla reazione del detenuto, non impediva che questi fosse colpito da vari appartenenti al gruppo, ripetutamente, e durante lungo tutto il percorso verso la cella di nuova allocazione, con i bastoni sfollagente;
- condotto P. nella cella n. (Omissis) nel reparto (Omissis), lo percuoteva a mani nude, per poi lasciarlo seminudo, in slip e canotta intima, senza coperta, ingiustificatamente per circa due ore e quaranta minuti, facendogli patire freddo in pieno inverno e nonostante il detenuto accusasse dolori per il pestaggio.
2) Delitto di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110,582 c.p., art. 585 c.p., commi 1 e 2 11. 2 e art. 585 c.p. in relazione all'art. 576 c.p., n. 1 (art. 61 c.p., n. 2) e art. 61 c.p., nn. 5 e 9 per le conseguenze patite da P. in occasione del delitto sub 1).
3) Delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico di cui agli artt. 479,476 c.p., art. 61 c.p., n. 2, perché, formando la relazione di servizio del (Omissis), attestava falsamente:
a) che era stato - ex ante ed incondizionatamente - autorizzato dal direttore del carcere a trasferire in isolamento il detenuto P.A., mentre il dirigente aveva acconsentito allo spostamento solo in caso di comprovata impossibilità di conseguire, all'esito della mediazione, un rientro spontaneo nella cella del detenuto;
b) che aveva disposto l'equipaggiamento del personale in tenuta antisommossa in via meramente precauzionale;
c) che aveva intrapreso una "paziente opera di mediazione" nei confronti del detenuto;
d) che P. aveva tenuto una condotta di resistenza violenta sferrando calci e pugni a lui ed agli agenti lungo il tragitto verso la cella di isolamento e ometteva inoltre di indicare circostanze decisive quali:
a) l'impiego concreto dei dispositivi sfollagente da parte della Polizia Penitenziaria, limitandosi a parlare di "accompagnamento coattivo" senza specificare nulla in merito all'impiego effettivo dei mezzi di coercizione:
b) quanto accaduto nella cella n. (Omissis) del Reparto (Omissis).
Con le aggravanti della fidefacenza e del nesso teleologico rispetto ai reati di
cui ai capi 1) e 2), per conseguirne l'impunità.
4) Delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico per induzione di cui agli artt. 48,479,476 c.p., art. 61 c.p., n. 2, perché, riferendo al direttore circostanze false e formando la relazione di servizio del (Omissis) sub capo 3), induceva in errore il predetto che formava la relazione del 24 gennaio 2022 ideologicamente falsa nella parte in cui attestava che veniva usata la forza fisica sul detenuto P.A. perché lo stesso aveva minacciato di scagliare contro il comandante un televisore e nella parte in cui reiterava le alterazioni e le omissioni relazionate dal L.C..
Con le medesime aggravanti di cui al capo precedente.
5) Delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico per induzione di cui agli artt. 48,479,476 c.p., art. 61 c.p., n. 2, perché, formando la relazione di servizio del (Omissis) di cui al capo 3), induceva in errore il Vice Comandante F.S.A., che formava la CNR del 25 gennaio 2022, recependo integralmente il contenuto della relazione del L.C..
Con le medesime aggravanti dei precedenti capi.
7) Delitto di calunnia di cui all'art. 368 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 9, perché, con denunzia-querela del 7 aprile 2022, incolpava P.A. dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni gravi, pur sapendolo innocente.
8) Delitto di tentata concussione di cui agli artt. 56,317 c.p., art. 61 c.p., n. 2, perché, nella qualità di cui sopra ed abusandone, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere il Vice Sovrintendente S.B. a consegnargli indebitamente la relazione riservata del 10 febbraio 2022 da lui redatta e indirizzata al Direttore T. e relativa ai giorni (Omissis), atto coperto da segreto istruttorio in quanto acquisito nel fascicolo del P.M; atti consistiti nel minacciare il Vice Sovrintendente S.B. di aprirgli un procedimento disciplinare per fatti privi di tale rilevanza. Fatto non verificatosi per il diniego del Vice Sovrintendente motivato dall'esistenza di un'attività di indagine in corso.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato con il ministero dei propri difensori. Il ricorso ha una suddivisione singolare, in quanto, per il primo motivo di ricorso, è precisato che trattasi, appunto, di "1^ motivo", mentre gli altri non sono preceduti da una numerazione. Inoltre il primo motivo di ricorso è suddiviso in paragrafi, quasi tutti dedicati al giudizio di gravità indiziaria circa il reato di tortura, mentre gli ultimi due riguardano, rispettivamente, i delitti di lesioni e calunnia.
Ad ogni buon conto, di seguito vi è l'enunciazione dei motivi nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p. e, per maggiore chiarezza, quando si darà conto delle doglianze confluite in quelli che il Collegio ha interpretato come motivi da 2 a 7, si indicheranno anche le pagine del ricorso da cui comincia l'illustrazione di quel motivo.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione e riguarda quasi integralmente il giudizio di gravità indiziaria sul reato di tortura di cui al capo 1).
Sostiene il ricorrente che i Giudici del riesame non avrebbero svolto un'effettiva valutazione critica del lavoro del Giudice per le indagini preliminari, altresì omettendo di dare riscontro ad alcune delle argomentazioni contenute nella memoria presentata dalla difesa in sede di riesame. Tanto, oltre che diversi vizi motivazionali, darebbe luogo alla violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. 1bis.
Quando il Collegio della cautela ha minimizzato, pur riconoscendola, la pericolosità di P.A., avrebbe fornito una motivazione illogica e contraddittoria. Inoltre aggiunge il ricorrente - quanto i Giudici del riesame menzionano la protesta pacifica di P., non tengono conto che questi era sottoposto al regime di cui all'art. 14-bis Ord. Pen., sicché non poteva ottenere, come preteso, i propri effetti personali, né poteva omettere il rientro dopo le due ore d'aria. Ancora, il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere che P. non avesse aggredito nessuno, trascurando i quarantacinque giorni di malattia del ricorrente e l'affermazione resa dal detenuto dinanzi al consiglio di disciplina, secondo cui aveva sbagliato perché non era riuscito a mandare nessuno all'ospedale "a modo suo".
Il Tribunale - prosegue il ricorso - avrebbe trascurato quanto riferito dall'indagato al pubblico ministero e al Giudice per le indagini preliminari - ed inserito nella memoria ai quali L.C. aveva spiegato di non avere autorizzato l'uso dello sfollagente e di averne interrotto l'utilizzo quando esso era avvenuto.
A seguire il ricorso è ripartito in sottoparagrafi.
2.1.1 Il primo di essi - a sua volta suddiviso in altri sottoparagrafi lamenta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'affermazione che la protesta di P. fosse pacifica e quanto all'affermazione dell'esigibilità di una diversa condotta del ricorrente; nonché violazione di legge quanto all'affermazione che il ricorrente non potesse autorizzare l'accesso degli operatori in carcere in tenuta antisommossa.
Si legge nel ricorso che, sulla base del combinato disposto dell'art. 41 Ord. Pen. e D.P.R. n. 82 del 1999, art. 31 il ricorrente aveva l'obbligo, soprattutto in assenza del direttore, di garantire la sicurezza dei detenuti e del personale della Polizia penitenziaria presente in istituto nonché l'obbligo di gestire la situazione critica che si era verificata e di operare scelte autonome; è per questo - si assume nel ricorso che l'affermazione del Tribunale del riesame, secondo cui il ricorrente non avrebbe potuto disporre l'accesso in carcere degli agenti di polizia penitenziaria in tenuta antisommossa, viola la disciplina sopra indicata. Secondo il ricorrente, il Collegio della cautela avrebbe errato nel ritenere che il direttore potesse percepire, sulla scorta delle informazioni telefoniche ricevute, l'effettività del pericolo e intervenire in situazioni specifiche, createsi per la resistenza del detenuto, che aveva puntato i piedi contro il blindo e si era spinto all'indietro. La memoria difensiva, in questo pretermessa dal Tribunale, aveva spiegato le ragioni specifiche - legate all'atteggiamento del detenuto, alle precedenti condotte del medesimo e alle carenze logistiche e di sicurezza del carcere - per cui era stato necessario autorizzare l'accesso del personale in tenuta antisommossa. Il comportamento di P., che, ad un certo punto, era rientrato dai passeggi e conversava con i detenuti in cella, non era pacifico. Il collegio prosegue il ricorso - non si sarebbe confrontato con la relazione di servizio del 13 gennaio 2022, dalla quale risulta che il detenuto stava organizzando un mancato rientro di massa dei ristretti positivi al Covid dall'area passeggi, il che getterebbe una luce sulla conversazione che egli aveva tenuto con gli altri reclusi il giorno dei fatti, condotta che aveva determinato l'autorizzazione del direttore all'accesso del personale in tenuta antisommossa. Già con la relazione del 21 gennaio 2022, a firma del comandante facente funzioni F., era stato segnalato il pericolo che P., con l'appoggio di altri soggetti napoletani, ordinasse una protesta cumulativa (minacciata proprio da P.), tanto che il direttore aveva segnalato la circostanza al Dap al fine di far trasferire la persona offesa. Altre relazioni di servizio o dichiarazioni di personale della polizia penitenziaria attestavano l'atteggiamento di P., di forte contrapposizione con gli operanti, nonché di esplicita minaccia nei confronti dei medesimi. L'ordinanza impugnata sarebbe altresì carente di motivazione perché non avrebbe distinto tra l'autorizzazione all'accesso in carcere in tenuta antisommossa e l'autorizzazione all'utilizzo degli sfollagente e perché non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente, rientrato in servizio la mattina del (Omissis), aveva fatto modificare una disposizione del 21 gennaio secondo cui P., poiché aveva dato corso a disordini nel corso della giornata, doveva rientrare in cella e non uscire per nessun motivo fino a nuove disposizioni. Era stato proprio L.C., al contrario, sentito il direttore, a determinare la fruizione delle due ore d'aria da parte di P., il che è incompatibile con il dolo di tortura.
2.1.2. Un secondo paragrafo del motivo in esame lamenta violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tortura con riferimento al carattere dell'abitualità, che ne è tratto distintivo. La difesa si legge nel ricorso - aveva fornito una ricostruzione dei tempi del contatto di L.C. con P. il giorno dei fatti, contatto durato al massimo dieci minuti, il che avrebbe escluso l'abitualità. L'utilizzo dello sfollagente era avvenuto solo quando P. aveva attuato una condotta violenta, determinando la caduta del ricorrente, che aveva reso necessario il ricorso alle cure mediche.
2.1.3. Mancherebbe - prosegue il ricorso in altro paragrafo - l'elemento soggettivo del delitto di tortura, tema in relazione al quale l'ordinanza sarebbe viziata da violazione di legge. Dalla memoria depositata davanti al Tribunale del riesame si evince che il ricorrente aveva avvisato il medico e l'infermiere del carcere prima dell'intervento, il che escluderebbe che egli avesse l'intento di provocare al detenuto acute sofferenze fisiche. Inoltre, si era sostenuto nella memoria, che, se L.C. avesse voluto infliggere al detenuto un trattamento disumano e degradante, non avrebbe allertato i sanitari, avrebbe usato la forza nell'area del campo sportivo non coperta dal circuito di videosorveglianza e comunque avrebbe agito lontano dagli altri detenuti.
2.1.4. A seguire il ricorrente - in altro sotto paragrafo che denunzia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di tortura con riferimento all'utilizzo degli sfollagente - rievocando la memoria difensiva, si concentra su una ricostruzione fattuale di tutte le fasi del prelievo del detenuto e del suo transito attraverso la sezione (Omissis), insistendo sulla circostanza che egli aveva attuato una resistenza attiva che aveva determinato la caduta al suolo del comandante e che, solo a seguito di questa circostanza, due agenti della polizia penitenziaria avevano utilizzato per pochi istanti gli sfollagente, sfollagente che poi erano stati anche adoperati per costringere P. a correre velocemente verso la sezione (Omissis). Il ricorrente, superato il quarto cancello e allontanato P. dei sodali della sezione (Omissis), aveva ordinato agli operanti di non usare più gli sfollagente. Lamenta altresì il ricorrente che i Giudici del riesame non si sarebbero confrontati con quanto sostenuto nella memoria a proposito della relazione di servizio dell'agente V.G., che aveva evidenziato come quello stesso pomeriggio altri detenuti amici del P. avessero messo in atto condotte di agitazione, il che lasciava presagire una situazione di generale pericolo.
2.1.5. Il reato di tortura non sussisterebbe - e anche qui l'ordinanza impugnata sarebbe affetta da vizio di motivazione, si legge nel successivo paragrafo - in relazione al trasferimento del detenuto nella sezione (Omissis), in isolamento, in assenza della previa decisione del consiglio di disciplina ovvero senza il provvedimento adottato in via cautelare dal direttore. Sul punto il Collegio della cautela non avrebbe risposto alla sollecitazione contenuta nella memoria difensiva circa il fatto che non si era trattato di collocazione in isolamento, ma di uno spostamento in un'altra sezione del carcere per allontanare P. dai sodali e impedire ulteriori disordini. La cella numero (Omissis) della sezione (Omissis) ove fu collocato P. non è una cella di isolamento, ma è identica a quella in cui il detenuto si trovava prima quando era allocato nella sezione (Omissis) e, quindi, la sua nuova collocazione non necessitava di alcuna autorizzazione. Tanto il trasferimento di P. nella cella numero (Omissis) era voluto, che si era tentato il giorno prima di attuarlo con uno stratagemma, che però non aveva avuto esito; tanto detto trasferimento era legittimo che il direttore, rientrato in servizio il 23 gennaio, nulla ha poi fatto per riportare il detenuto nella sezione (Omissis) e lo aveva lasciato in quella cella fino al trasferimento ad altro carcere avvenuto oltre un mese dopo; la scelta di collocazione del detenuto nella sezione (Omissis), inoltre, era stata avallata dal consiglio di disciplina.
2.1.6. Altro paragrafo del ricorso lamenta carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di tortura con specifico riferimento alla mancata redazione del verbale di perquisizione ed alla privazione dei vestiti. L'ordinanza impugnata non spiega come possa essere addebitata al ricorrente, quale ulteriore condotta costitutiva del delitto di tortura, la mancata redazione del verbale di perquisizione, laddove egli era stato portato al pronto soccorso alle ore 16:45 e quindi non avrebbe potuto redigere il verbale di un atto a cui non aveva partecipato. Ne' i Giudici reggini avrebbero spiegato perché la perquisizione effettuata sul detenuto, nel rispetto della sua dignità personale, potesse integrare il delitto di tortura, in quanto tale perquisizione era necessitata dalla minaccia di P., che aveva lasciato intendere di avere al seguito una lama che avrebbe potuto utilizzare contro gli operatori della polizia penitenziaria. Altra condotta che contribuisce a integrare il delitto di quell'art. 613-bis c.p., secondo l'ordinanza impugnata, è quella di aver lasciato il P. spogliato per due ore e quaranta minuti al freddo nonostante fosse dolorante. Su tale aspetto, tuttavia, l'ordinanza impugnata si era fondata sulle sommarie informazioni testimoniali degli operatori L., F. e S., ma travisandone il contenuto.
2.1.7. Un altro segmento del primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione al reato di lesioni personali, argomentando che tale reato avrebbe dovuto essere assorbito in quello di tortura aggravata ai sensi del comma 4, norma applicabile a colui che, nel torturare la persona offesa, le cagioni anche lesioni personali. Si tratterebbe di reato complesso che comporta l'applicazione dell'art. 84 c.p., secondo gli insegnamenti della sentenza delle Sezioni Unite n. 38402 del 2021. Questo tema - si legge, ancora nel ricorso era stato affrontato nella memoria difensiva ma trascurato dal Tribunale di riesame.
2.1.8. Un altro paragrafo del primo motivo di ricorso è dedicato al travisamento della prova che affliggerebbe l'ordinanza impugnata quanto al delitto di calunnia ai danni del P., in tesi accusatoria commesso presentando la denunzia-querela per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p. in notevole ritardo e sovradimensionando le lesioni riportate. I Giudici del riesame, così argomentando, hanno omesso di prendere posizione sull'articolata certificazione medica depositata con la memoria del 20 dicembre 2022, dalla quale risultava l'effettività e la gravità delle lesioni riportate dal ricorrente a causa della caduta provocata dal detenuto. Inoltre, il Tribunale del riesame avrebbe trascurato che il processo instaurato per la querela sporta dal ricorrente nei confronti di P. è ancora in piedi. Infine sostiene la parte - non vi sarebbe stato un ritardo nella presentazione della querela da parte del ricorrente, che era stato giudicato guarito l'8 marzo 2022 e che l'aveva sporta solo il mese successivo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso (pag. 20) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di falso ideologico di cui al capo 3. Dopo un riepilogo di quello che - secondo il ricorrente - è il contenuto dell'ordinanza cautelare sul punto e ricordato il concetto di inesigibilità, il ricorso si diffonde nel riportare i contenuti della memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame quanto al turbamento psicologico che aveva coinvolto L.C. e che aveva determinato alcune imprecisioni nella relazione a sua firma. Sostiene poi il ricorrente che, tanto era il turbamento emotivo, che aveva trascurato anche di riportare un elemento a suo favore, vale a dire la sua caduta al suolo a seguito della spinta del P.. L'indagato e gli altri agenti della polizia penitenziaria si erano trovati a fronteggiare un soggetto come il P., che proveniva da un altro istituto penitenziario con un curriculum disciplinare al limite dell'inverosimile, trattandosi addirittura di un soggetto il quale, benché ristretto (in altra struttura), era riuscito a farsi recapitare tramite un drone un'arma da fuoco, utilizzata poi per sparare tre proiettili all'interno dell'istituto. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe illogica e contraddittoria perché aveva riconosciuto il turbamento del L.C. ma, nello stesso tempo, aveva escluso che esso avesse potuto incidere sulla mancata menzione nella relazione a sua firma dell'uso dello sfollagente o della perquisizione. Sostiene ancora il ricorrente che, nella relazione incriminata, aveva menzionato l'uso della coercizione e della coazione adoperando un termine generico che non significava doloso silenzio sull'uso degli sfollagente, considerata la comprensibile agitazione del momento. A testimonianza di questa tesi, il ricorrente riporta uno stralcio del proprio interrogatorio del 7 marzo 2022. Su questa argomentazione difensiva, il Tribunale del riesame nulla ha osservato. L'ordinanza impugnata avrebbe altresì errato nel negare che vi fosse stata un'effettiva opera di mediazione da parte del ricorrente solo in ragione della sua durata (39 e 48 secondi) senza tenere conto dell'atteggiamento immediatamente oppositivo che il P. aveva avuto in quella circostanza, che aveva precluso ogni possibilità di proseguire nella mediazione. Il ricorrente cita poi le dichiarazioni di V.G. e la relazione del sovrintendente G., che avevano descritto l'atteggiamento del P.. A seguire vi sono altre osservazioni sulla condotta del P., con la conclusione della genuinità del documento quanto al tentativo di mediazione attuato dall'imputato. Il ricorso prosegue con un'analisi del tratto della relazione di servizio in cui si parla dell'autorizzazione del direttore a condurre P. nel reparto (Omissis), sostenendo che il significato delle frasi non era quello di attribuire al direttore l'ordine di conduzione nell'altro reparto, ma di esplicitare che si era trattato di un'iniziativa di L.C.. Conclude il ricorrente sostenendo che il documento di cui si discute non sia ideologicamente falso nella parte in cui L.C. afferma di aver disposto di condurre il P. da un reparto ad un altro per evitare il tentativo di ulteriori violenze.
2.3. Il terzo motivo di ricorso (pag. 29) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta natura fidefacente della relazione di servizio oggetto del reato di cui al capo 3).
Il ricorrente contesta che la relazione di servizio di L.C. fosse un atto pubblico fidefacente in quanto dubita che tale qualifica appartenga ad atti redatti da un pubblico ufficiale in assenza, però, di una norma che attribuisca loro fede pubblica fino a querela di falso. La risposta del Giudice per le indagini preliminari sarebbe tautologica e, a sostegno della propria doglianza, il ricorrente riporta un ampio tratto di Sezioni Unite Sorge. E' vero - si legge ancora nel ricorso - che L.C. aveva attestato quanto avvenuto in sua presenza, ma non vi è alcuna norma che conferisca quell'ulteriore efficacia probatoria fidefacente all'atto pubblico da lui redatto, sicché andrebbe superato l'orientamento della Corte di cassazione richiamato dal Giudice per le indagini preliminari.
2.4 Il quarto motivo di ricorso (pag. 32) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante del nesso teleologico, sempre quanto al reato di cui al capo 3).
Il Tribunale - sostiene il ricorrente - avrebbe omesso di motivare la sussistenza di detta circostanza aggravante. A sostegno della doglianza, il ricorrente riporta il tratto della memoria che si riferisce a questa contestazione e la sentenza n. 8545 del 2020 delle Sezioni Unite di questa Corte. Se, come sostenuto nel contestare il quadro indiziario in ordine al reato di falso ideologico, L.C. aveva agito in preda a un turbamento psicologico, neanche poteva sussistere il nesso finalistico con il reato di tortura; nesso teleologico che era da escludere anche in ragione della consapevolezza, in capo a L.C., della presenza del sistema di videosorveglianza che copriva l'intero istituto, sicché egli non avrebbe potuto avere lo scopo di conseguire l'impunità per il delitto di tortura, considerato che tutta l'azione era stata immortalata. Sostiene altresì il ricorrente che, se pure si volesse ritenere che L.C. avesse redatto un falso con l'intenzione di occultare quanto accaduto poco prima ed ottenere l'impunità, tale condotta non assume assolutamente alcuna idoneità al raggiungimento del fine perché erano presenti le telecamere nell'istituto.
2.5. Il quinto motivo di ricorso (pag. 36) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai falsi per induzione di cui a capi 4 e 5. Per il capo 4) l'ordinanza avrebbe effettuato un generico richiamo a quanto prima sostenuto senza specificare i punti richiamati; per il capo 5) non vi è affatto motivazione. Dopo una riflessione teorica sulla norma di cui agli artt. 47 e 48 c.p., il ricorrente osserva che, in capo al decipiens, vi deve essere il coefficiente psicologico del reato commesso dal deceptus; ciò nonostante, nell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari, non vi è alcuna valutazione in relazione all'esistenza del dolo in capo a L.C. circa la relazione redatta dal direttore T.. Il Tribunale - sostiene il ricorrente - non si è soffermato a verificare se quanto riportato nella relazione di servizio del direttore nascesse dalla relazione del 22 gennaio redatta dal ricorrente e fa un chiaro travisamento delle prove poiché emerge esplicitamente che il direttore aveva riportato la parte sull'uso della forza sul detenuto dopo una telefonata che aveva avuto con l'odierno ricorrente e non perché aveva riprodotto la relazione del 22 gennaio. Nella più volte evocata memoria difensiva si sottolineava che non era possibile sostenere che il ricorrente avesse avuto la coscienza e volontà di far redigere la relazione del 24 febbraio 2022 al direttore, poiché non vi era alcuna sollecitazione in tal senso.
2.6. Il sesto motivo di ricorso (pag. 39) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla tentata concussione di cui al capo 8). Il ricorrente lamenta la pretermissione di alcuni allegati alla memoria prodotta in sede di riesame e ricostruisce l'intero procedimento disciplinare a carico della persona offesa, il Sovr. S.B., al fine di dimostrare come la richiesta della copia della relazione che egli aveva redatto per l'inoltro all'A.G. e detto procedimento disciplinare ai suoi danni non siano correlati. Aggiunge il ricorrente che non vi sarebbe stata ragione per minacciare il sottoposto, considerato che il contenuto della relazione gli era noto perché gli era stato contestato nel corso del primo interrogatorio del 7 marzo 2022.
2.7. Il settimo motivo di ricorso (pag. 42) lamenta violazione di legge quanto al vaglio circa le esigenze cautelari. Il pericolo di recidiva è stato ritenuto nonostante la difesa avesse dimostrato che il ricorrente, in oltre quindici anni di esercizio delle funzioni di comandante del reparto di polizia penitenziaria, non aveva mai subito un procedimento disciplinare. Inoltre non era stata tenuta in considerazione l'attualità delle esigenze cautelari, in quanto la misura era stata applicata dopo undici mesi dal fatto, mesi durante i quali L.C. aveva continuato a svolgere le funzioni di comandante della polizia penitenziaria. La condotta del (Omissis) era stata estemporanea, eccezionale, non prevedibile e determinata dalla concreta situazione di pericolo cagionata dal detenuto. Inoltre il Tribunale reggino avrebbe errato perché aveva desunto le esigenze cautelari dalla negazione della propria responsabilità, violando esplicitamente quanto previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a). Era stato trascurato quanto versato nella memoria del 20 dicembre 2022 circa le dichiarazioni di alcuni detenuti a proposito del comportamento ineccepibile del L.C. nei loro confronti ed erano state altresì neglette le dichiarazioni di S., che aveva affermato che, dopo i fatti per cui si procede ai suoi danni, non era stato più avvicinato dal ricorrente. Inoltre le relazioni di servizio erano state acquisite agli atti per cui loro contenuto è immutabile. L'ordinanza impugnata sarebbe viziata, infine, perché aveva omesso di spiegare le ragioni per cui la misura cautelare non poteva essere soddisfatta con altra meno afflittiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e', nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto.
1. Il primo motivo di ricorso è complessivamente infondato.
1.1. Una prima premessa si impone, data la molteplicità degli argomenti trattati nell'impugnativa: si ritiene opportuno - per esigenze di chiarezza descrittiva - trattare le doglianze per "temi", sì da affrontare tutti gli aspetti specifici che, anche a prescindere dall'ordine in cui sono stati esposti dal ricorrente, quest'ultimo ha ritenuto di dover portare al vaglio di questa Corte.
1.2. Ancora, il ricorso è denso, oltre che di censure direttamente riconducibili alla motivazione del provvedimento impugnato e a denunzie di violazione di legge, anche di sollecitazioni a rivedere la ricostruzione in fatto, sollecitazioni che il Collegio non può cogliere.
Valgono in materia cautelare, infatti, gli stessi principi che governano lo scrutinio di legittimità quanto al processo di cognizione, secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ultima parte, (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibe', Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).
In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
1.3. Un altro argomento che è d'uopo trattare in premessa per non appesantire lo sviluppo dei singoli temi censori è quello che attiene alla più volte agitata pretermissione della memoria difensiva depositata dinanzi al Tribunale del riesame il 20 dicembre 2022.
Ebbene, in primo luogo, il provvedimento impugnato affronta ripetutamente i temi censori dell'indagato, sia nel corpo dell'ordinanza impugnata, sia, da pag. 47 in poi, nell'ambito di apposito paragrafo dedicato, appunto, alle "contestazioni difensive".
In secondo luogo si osserva, in linea di principio, che va condivisa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600, quanto all'omessa valutazione di una memoria da parte del Tribunale del riesame; Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Tropea e altri, Rv. 272542; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro e altro, Rv. 272739; Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713, in ordine al giudizio di cognizione).
Nell'ambito di detto filone, si è altresì condivisibilmente opinato che tale capacità di incidere sulla tenuta del provvedimento che definisce il grado nel quale la memoria è stata prodotta non è incondizionata. Come puntualizzato nella sentenza Tropea sopra citata, infatti, "quando siffatte memorie contengano la mera ripetizione di difese già svolte, oppure siano inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, non può ritenersi che il loro mancato esame invalidi il percorso logico-motivazionale del provvedimento decisorio, perché, altrimenti si costringerebbe il giudice a rispondere a tutti i rilievi avanzati dalle parti, anche se del tutto incongrui e sinanco formulati con scopi diversivi".
Tale esegesi non trova sbarramenti applicativi nel procedimento cautelare, rispetto al quale si è persuasivamente sostenuto che la disposizione di cui all'art. 292 c.p.p., comma 2-ter, - in base alla quale l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare deve contenere, a pena di nullità, anche la valutazione degli elementi a favore dell'imputato - non impone al giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, né tantomeno gli prescrive, in sede di riesame, la confutazione, punto per punto, di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori: invero, nella nozione di "elementi di favore" rientrano solo i dati di natura oggettiva aventi rilievo concludente, mentre restano escluse le mere posizioni difensive negatorie e gli assunti chiaramente defatigatori o le prospettazioni di tesi interpretative alternative, le quali restano assorbite nell'apprezzamento complessivo cui procede il giudice de libertate (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M. Rv. 274119, in motivazione; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Rv. 239760; Sez. 6, n. 12442 del 09/03/2011, Rv. 249641).
Non contrasta con questa esegesi il punto di vista espresso, più di recente, da Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, 282972, secondo cui "l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309 c.p.p., comma 6, ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività". Nel precedente in discorso, il Collegio si è soffermato sulla diversa struttura del giudizio impugnatorio de libertate rispetto a quello di cognizione, il primo non caratterizzato dalle preclusioni che connotato il secondo, dal momento che la parte impugnante a differenza che nel giudizio di cognizione può anche non presentare motivi di riesame ed articolarli solo in sede di udienza, quale momento ultimo in cui può avvenire le definitiva delineazione dei temi censori. In questo caso, dunque, al fine di verificare l'esistenza di lacune argomentative, va dato rilievo anche alle censure che siano esposte nella memoria a prescindere da quelle - eventualmente - contenute nei motivi di riesame, fermo restando tuttavia - e questo la sentenza Adiletta lo afferma chiaramente - che la pretermissione deve riguardare argomenti difensivi decisivi e, quindi, che non ogni argomentazione della memoria, laddove negletta, può dare luogo ad una carenza argomentativa rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Ispirandosi a detto fronte interpretativo, il Collegio ritiene, dunque, che il Giudice di legittimità non sia legato al dato "secco" e formale della mancata menzione ed espressa considerazione di questa o quella argomentazione presente nella memoria, ma che debba operare un apprezzamento in concreto. Tale accertamento deve avere ad oggetto, da una parte, la capacità del dato esaltato nella memoria e trascurato dal Giudice di mettere in discussione la completezza, la tenuta logica o l'univocità del percorso argomentativo del provvedimento impugnato; dall'altro, la consistenza intrinseca della memoria, onde vagliare la portata scardinante di enunciati difensivi ripetitivi ovvero privi di uno specifico ancoraggio al thema decidendum ovvero, ancora, sforniti della capacità di incidere sulla regiudicanda.
Un corollario di queste affermazioni - legato al dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 - è che la concreta idoneità dei temi della memoria pretermessa a minare la pronunzia avversata deve essere oggetto di una specifica rappresentazione del ricorrente, che - con precipuo riferimento al vizio di motivazione - ponga in risalto il collegamento tra le difese della memoria in tesi pretermesse e questo o quel profilo di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento. Non basta, cioè, che nel ricorso ci si dolga della circostanza che il Giudice di merito abbia trascurato uno o più enunciati della memoria prodotta, ma occorre che detta omissione venga tradotta, nell'impostazione del ricorso, in specifiche doglianze che ne esaltino l'idoneità a mettere in discussione la completezza, univocità e razionalità del costrutto argomentativo del Giudice di merito.
E' sulla base di questa impostazione teorica che il Collegio ha attuato il vaglio della regiudicanda, di seguito illustrato.
1.4. Un primo argomento critico che va esaminato è quello, più volte affrontato dal ricorrente, della rilevanza a discarico dell'atteggiamento di P. il (Omissis), di quello tenuto nelle settimane precedenti nella casa circondariale di (Omissis) e del suo pregresso e grave comportamento in altra struttura carceraria.
Ora, come osservato dal Tribunale del riesame alle pagg. 48 e 49 dell'ordinanza impugnata, tali circostanze non lo rendevano di certo meritevole del trattamento cui è stato sottoposto. In questa semplice proposizione vi è la risposta alle molteplici critiche mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, anche per quanto concerne la pretesa pretermissione di singoli passaggi della memoria difensiva che vi si erano attardati. In altri termini, gli atteggiamenti certamente singolari e oppositivi di P. in quella giornata non sono in discussione (non rientrare in cella al termine del periodo consentito, impossessarsi del televisore in dotazione all'ufficio del personale, etc.), né risultano smentiti quelli precedenti, sia in quello di Reggio Calabria che in altro istituto penitenziario (sulla cui descrizione, cfr. supra, p. 1 del ritenuto in fatto); ciò nonostante, questi aspetti in fatto, che il ricorso ha ripetutamente evocato per giustificare il comportamento di L.C. e che assume essere stati trascurati dal Tribunale nonostante fossero riportati nella memoria, non giovano alla tesi del ricorrente. Non giustificano, infatti, né i colpi ripetuti con lo sfollagente, né le percosse inflittegli né l'averlo lasciato senza vestiti nonostante le temperature rigide del mese di gennaio.
1.5. Il ricorso si attarda, quindi, molto sull'opportunità/necessità della scelta di disporre l'ingresso in carcere del contingente di uomini della polizia penitenziaria in tenuta antisommossa, scelta che il Tribunale del riesame ritiene esuberante rispetto a quanto autorizzato dal direttore del carcere e che il ricorrente assume, invece, essere stata imposta dall'atteggiamento di P. anche prima dei fatti scatenanti la reazione del personale. Ciò posto - al netto di una serie di osservazioni in fatto che non possono avere seguito nell'odierno giudizio di legittimità - questa mozione critica non coglie un punto essenziale che forse neanche il Tribunale ha centrato, vale a dire che non è la circostanza che i poliziotti fossero schierati in tenuta antisommossa ad integrare il delitto di tortura. Non è questa, infatti, la sede per censurare una scelta, quella, appunto, di schierare il personale in tenuta antisommossa, scelta che, anche se rivelatasi inappropriata, errata o sproporzionata ex post, poteva avere avuto le sue ragioni nell'allarme che derivava dall'atteggiamento di P., nell'ascendente da costui esercitato nei confronti degli altri detenuti e nell'atteggiamento del tutto insofferente che egli stava mostrando, quali altrettanti segnali di allarme circa un'agitazione che avrebbe potuto ampliarsi e coinvolgere anche altri detenuti (come si legge nell'ordinanza impugnata, L.C. aveva preparato l'azione di "gestione del cd. evento critico"). Ciò che rileva contra reum, piuttosto, è che una delle dotazioni antisommossa lo sfollagente - sia stata adoperata per colpire ripetutamente il detenuto, solo e circondato da circa quindici poliziotti, quando non vi era alcuna necessità di tale utilizzo né per sedare una rivolta, né per arginare un atto di violenza di P., che, quand'anche si volesse riguardare la resistenza passiva attuata, sarebbe stato possibile fronteggiare con un'azione meramente contenitiva. Azione meramente contenitiva che non corrisponde affatto a quanto ricostruito dai Giudici della cautela e non smentito nel ricorso, sia grazie ai filmati sia, forse in termini anche più brutali, dalle intercettazioni delle conversazioni di alcuni agenti: scena che vedeva P., dopo la caduta al suolo che aveva provocato ed al cospetto del comandante L.C., spinto e colpito, in modo ripetuto, con gli sfollagente dagli agenti della penitenziaria nella parte alta del corpo, mentre continuava a camminare tenendo le mani dietro la nuca per evitare di essere colpito alla testa (cfr., in particolare, pag. 8 del provvedimento impugnato), fino a quando, scortato dal contingente di uomini, era stato condotto alla sezione (Omissis).
E' per questo che tutte le giustificazioni circa la scelta del L.C. di schierare il personale in tenuta antisommossa non colgono - a parere del Collegio e a prescindere dalla posizione assunta dal Tribunale del riesame sul punto - un aspetto della regiudicanda che potrebbe mettere in discussione al sussistenza del delitto di tortura, che si sostanzia specificamente di altre condotte di violenza e sopraffazione.
1.6. Il ricorso, nella parte in cui critica il giudizio di gravità indiziaria quanto alla sussistenza dell'abitualità necessaria per integrare il delitto di tortura non coglie nel segno e, anzi, lambisce l'inammissibilità.
A questa conclusione il Collegio è giunto rilevando non solo i vari passaggi del provvedimento impugnato in cui è descritta la reiterazione, nell'arco di tempo in cui la condotta si è snodata, delle condotte violente, inumane e degradanti, ma anche lo specifico segmento dell'ordinanza che si apprezza a pag. 49, dove sono specificate le condotte ritenute riconducibili alla fattispecie e la loro protrazione per tutto il pomeriggio, dal pestaggio con gli sfollagente, al trattamento riservato a P. nella cella n. 7 del reparto (Omissis).
Di fronte a questo dato, il ricorso ma non offre seri elementi di smentita alla ricostruzione che ha visto P. prima condotto a forza, da uno schieramento massiccio di uomini della polizia penitenziaria, in una cella diversa da quella di normale allocazione mentre veniva colpito ripetutamente con gli sfollagente e non solo quando aveva attuato una qualche forma di resistenza - e poi fatto spogliare, perquisito e malmenato dal direttore. Si tratta di sequenze che il Tribunale del riesame ha ricostruito e che il ricorrente pretende di reinterpretare o sulle quali - si pensi alle percosse in cella finisce per glissare.
Ne consegue che la tesi secondo cui il contatto di L.C. con P. sarebbe durato al massimo dieci minuti è smentita da una ricostruzione in fatto rispetto alla quale non vi è una denunzia di travisamento della prova, l'unica che potrebbe indurre questa Corte a mettere in discussione il giudizio in fatto del Tribunale della cautela.
Considerata questa ricostruzione fattuale, quanto alla doglianza, in diritto, che attiene alla mancanza di abitualità della condotta, quale elemento costitutivo del reato, il Collegio intende ribadire la posizione già assunta da questa sezione nella sentenza n. 50208 del 11/10/2019, S., Rv. 277841 secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di tortura, la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo ad una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche ad una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico. Si era, in quella sede, condivisibilmente osservato che "l'efficacia repressiva della previsione normativa di nuova introduzione sarebbe irragionevolmente depotenziata laddove si accedesse ad un'interpretazione della disposizione che ne circoscriva l'applicazione ai casi di reiterazione differita nel tempo delle condotte, perché tanto lascerebbe prive di tutela delle situazioni ben possibili nella pratica in cui la tortura venga posta in essere, con le conseguenze sulla persona offesa che pure il legislatore ha previsto, in un unico contesto temporale". Peraltro la sentenza evocata aveva anche ricordato lo stimolo che aveva condotto alla L. 14 luglio 2017, n. 110 (che aveva introdotto nel nostro ordinamento l'art. 613-bis c.p.), stimolo proveniente dalle condanne della Corte EDU in ordine ai noti fatti di Genova (sentenza Cestaro c. Italia del 7.7.2015, ma anche Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, del 22.6.2017, quanto alle pronunzie che hanno preceduto l'entrata in vigore della novella); ed aveva osservato che esigere che le condotte rilevanti ex art. 613-bis c.p. siano portate ai danni della vittima in più occasioni distanziate cronologicamente determinerebbe il paradosso di impedire la riferibilità della norma a quanto verificatosi nella scuola Diaz, laddove non vi era stata la reiterazione, diluita nel tempo, delle condotte; e implicherebbe l'adozione di una prospettiva indubbiamente distonica rispetto a quella seguita dalla Corte EDU laddove aveva ricondotto quei fatti alla nozione di tortura di cui all'art. 3 della CEDU, con il rischio concreto di dare così luogo ad una lettura non convenzionalmente orientata della disposizione di nuovo conio.
1.7. Passando oltre, in altro passaggio del ricorso, la parte lamenta la correttezza del vaglio del Tribunale del riesame quanto al dolo della fattispecie, in tesi smentito dalla presenza del medico e dell'infermiere, sollecitata proprio da L.C. e sottolineata quale elemento a discarico nella memoria.
L'argomento quand'anche fosse stato trascurato - non avrebbe alcun impatto sulla tesi del ricorrente, perché proverebbe troppo.
La presenza del sanitario è imposta dalla L. n. 354 del 1975, art. 41, comma 4, quando vi è la prospettiva di un utilizzo della violenza, utilizzo che, tuttavia, sulla base della medesima disposizione, deve essere limitato al tempo strettamente necessario ed è consentito solo qualora sia stato indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, impedire tentativi di evasione e per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.
Ora, l'indubbia presenza del sanitario (e dell'infermiere) può al più rendere dubbio, allo stato delle investigazioni, che le condotte nel concreto attuate da L.C. fossero frutto di una preordinazione, ma non esclude che esse, rilevanti ex art. 613-bis c.p., fossero poi state volute dall'indagato e certo non erano state impedite dal sanitario presente nonostante travalicassero ampiamente gli argini della violenza consentita.
1.8. Il ricorso, quanto all'utilizzo degli sfollagente, è portatore di una ricostruzione alternativa e aspecifica, secondo una direttrice censoria che persegue una propria interpretazione degli elementi indiziari, senza avvedersi che il Tribunale del riesame ha ricostruito - grazie alle testimonianze, alle intercettazioni e alla visione dei filmati dell'apparato di videosorveglianza - il ripetuto utilizzo degli sfollagente per colpire la parte superiore del corpo di P. che cercava di riparare la testa dai colpi - durante buona parte del percorso del detenuto dal punto in cui fu prelevato nel cortile alla cella della sezione (Omissis). Come osservato dal Tribunale del riesame, L.C., benché non fosse munito di sfollagente, aveva omesso di ordinare ai suoi agenti di interrompere il pestaggio, venendo meno agli obblighi di tutela della dignità del detenuto che derivavano dal ruolo rivestito (cfr. pag. 38 dell'ordinanza impugnata). Inoltre, egli aveva consentito l'utilizzo della forza - come ha affermato il Collegio della cautela al di là di quanto consentito dall'art. 41 Ord. Pen. facendo ricorso, anche in questo caso in spregio alla medesima disposizione (comma 3), agli sfollagente nonostante i mezzi di coercizione potessero essere adoperati solo "al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto" e non per perseguire scopi disciplinari o aggiunge il Collegio - squisitamente punitivi.
Osserva altresì il Collegio che la pretermissione del vaglio dell'argomentazione della memoria della difesa che attiene alla relazione di servizio dell'agente V.G. - lamentata nel ricorso - non mina la tenuta della sentenza impugnata perché riguarda ancora una volta la descrizione della situazione di contesto, che non incrina il quadro indiziario in relazione al reato di tortura; quanto attestato dal predetto circa i pericoli di rivolta in atto, infatti, se vale ad inquadrare la scintilla scatenante che può aver dato luogo all'escalation sfociata nei reati commessi, non giustifica tuttavia quest'ultima.
1.9. Un altro tratto del ricorso attiene al trasferimento di P. nella cella n. (Omissis) della sezione (Omissis): da una parte si lamenta che tale cella sia stata erroneamente ritenuta una cella di isolamento, dall'altra si cerca di minimizzare la portata degradante di questo aspetto della condotta, evidenziandone la legittimità o, comunque, la condivisione o la condivisibilità da parte del direttore del carcere.
A questo proposito, per fornire una risposta corretta al duplice argomento critico, il Collegio ritiene necessario inquadrare esattamente tale aspetto della condotta nell'ambito del novero dei comportamenti che hanno dato luogo all'imputazione ex 613-bis c.p. a prescindere da come il Tribunale del riesame ha affrontato il tema.
Ebbene - correggendo in questo senso la motivazione del Collegio della cautela -, si ritiene che non rilevi né la definizione della cella n. (Omissis) come "cella di isolamento", né che tale scelta di trasferimento sia stata mantenuta ferma successivamente dal direttore.
Si intende sostenere, infatti, che, anche a voler ritenere effettiva la pretesa natura di cella comune - e non di isolamento - della n. (Omissis) del reparto (Omissis), il trasferimento del detenuto in quella cella, per come emerso dagli atti lontana da quella di normale allocazione, costituisce comunque una condotta rilevante nel contribuire a definire quella nei confronti di P. come una spedizione punitiva;
ciò sia per le modalità con cui è stata attuata costringendo P. a camminare colpendolo ripetutamente con gli sfollagente -, sia per lo scopo che tale trasferimento mirava ad ottenere - quello di allontanare la persona offesa dai normali compagni di detenzione - sia per quanto ivi accaduto - la perquisizione e le percosse.
Così inquadrato il tema, l'omessa risposta all'argomentazione della memoria sulla natura di isolamento o meno - della cella predetta, non inficia la tenuta del provvedimento impugnato perché non si tratta di un argomento decisivo.
Quale che fosse la definizione della cella, infatti, era certo lo dice la memoria stessa a pag. 24 - che il reparto (Omissis) era popolato da sodali della persona offesa e che, dunque, come già osservato, lo spostamento nella sezione (Omissis) era stato funzionale ad allontanarlo da questi ultimi, il che è un dato che può essere razionalmente interpretato come indicativo non solo della volontà di evitare una sommossa, ma anche di "isolare" il detenuto e consentire la perpetrazione delle violenze.
Peraltro, come pure sostiene il Tribunale a pag. 49, la successiva permanenza di P. in quel reparto, questa volta per scelta del direttore e non di L.C., non legittima la decisione che quest'ultimo aveva preso il giorno dei fatti e le evoluzioni che, in quello stesso contesto, aveva comportato.
1.10. Un altro snodo del ricorso si diffonde sull'argomento "perquisizione" e contiene censure non ammissibili per varie ragioni, ancorché il tema della perquisizione non esca particolarmente delineato dal provvedimento impugnato.
La prima è che l'impugnativa postula una nuova ricostruzione fattuale sul coinvolgimento di L.C. nella decisione di procedere a perquisizione, mentre il provvedimento impugnato riporta varie fonti testimoniali che hanno attribuito a lui l'ordine di eseguirla. Lo stesso dicasi per quanto concerne la fase della privazione dei vestiti, su cui il ricorso adduce argomentazioni che vorrebbero diversamente composto il quadro indiziario.
Ma, soprattutto, quello che risalta nel ricorso è la mancanza di argomenti critici a smentire quello che appare come il momento certamente più caratterizzante per ricondurre alla responsabilità dell'indagato il delitto di tortura, vale a dire il pestaggio avvenuto in cella da parte del L.C. stesso alla presenza di un sottoposto. E' evidente, dunque, che, di fronte a questo momento della sequenza di condotte portate ai danni di P. nella cella n. (Omissis), attardarsi sulla perquisizione o sulla privazione dei vestiti pare, quindi, una scelta critica scarsamente produttiva nel tentare di demolire il costrutto del Collegio de libertate.
1.11. Un ulteriore tratto del primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione al reato di lesioni personali, assumendo che tale reato avrebbe dovuto essere assorbito in quello di tortura aggravata ai sensi del comma 4, applicabile a colui che, nel torturare la persona offesa, le cagioni anche lesioni personali. Si tratterebbe di reato complesso che comporta l'applicazione dell'art. 84 c.p., secondo gli insegnamenti della sentenza delle Sezioni Unite n. 38402 del 2021.
Ebbene, il ricorrente non coglie nel segno quando assume che questo aspetto in diritto delle censure non sia stato esaminato, perché il Tribunale del riesame se ne è occupato a pag. 51; tuttavia la risposta non è esaustiva e va integrata come segue.
Le ragioni per cui la quaestio iuris sollevata dal ricorrente è priva di fondamento sono ricavabili proprio dal precedente delle Sezioni Unite indicato nell'impugnativa, vale a dire Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973 secondo cui "Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1, (siccome commesso dall'autore del delitto di cui all'art. 612-bis c.p. nei confronti della stessa persona offesa, n. d.e.) commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84 c.p., comma 1".
Pur avendo affermato detto principio, infatti, l'autorevole precedente ha però avuto cura, in motivazione, di differenziare il caso allora sub iudice - in cui il reato di cui all'art. 612-bis c.p. entrava come tale nella fattispecie aggravata, secondo tutte le sue connotazioni, oggettive e soggettive da altri analoghi a quello per cui è oggi processo, vale a dire dai casi in cui il dato comune sia ad uno dei reati concorrenti che alla circostanza aggravante dell'altro sia semplicemente un "fatto" a prescindere dalla rilevanza di quest'ultimo quanto alla tipicità della fattispecie concorrente di cui è elemento costitutivo.
In particolare, il massimo Consenso ha osservato che, per aversi reato complesso e, quindi, per trovare applicazione l'art. 84 c.p., "Occorre, altresì, che il fatto di cui sopra sia inserito nella struttura del reato complesso nella completa configurazione tipica con la quale è previsto quale reato da altra norma incriminatrice. Per questa ragione è stata coerentemente esclusa la natura di reato complesso della rissa, aggravata dalla morte o dalle lesioni subite da taluno nel corso della stessa, rispetto ai reati di omicidio o lesioni personali, essendo gli eventi aggravanti inclusi nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 588 c.p. nella loro oggettiva verificazione quale conseguenza della colluttazione, e non in tutte le componenti materiali e psicologiche dei reati specificamente previsti dagli artt. 575 e 582 c.p. (Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, R., Rv. 267224)".
L'indirizzo cui hanno accennato le Sezioni Unite quanto alla rissa aggravata a norma dell'art. 588 c.p., comma 2, ha visto l'affermazione del principio secondo cui detto reato concorre con quelli di lesioni personali e omicidio commessi dal corrissante autore dei fatti nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto non sono configurabili come progressivi rispetto ad essa, né essendo quest'ultima, rispetto ai primi, "reato complesso" (Sez. 1, n. 30215 del 07/04/2016, R., Rv. 267224; Sez. 5, n. 32027 del 19/02/2014, Carrozzo, Rv. 262171; Sez. 1, n. 31219 del 07/07/2009, Chapurin e altro, Rv. 244304).
Orbene, pare al Collegio che il ragionamento delle Sezioni Unite possa essere mutuato nel caso di specie: la circostanza aggravante ex art. 613-bis c.p., comma 4, si configura, come sopra precisato, quando le condotte violente, oltre a concretare le "acute sofferenze fisiche" di cui al comma 1, determinino anche, nella vittima, conseguenze sulla sua integrità fisica. Ne deriva che può essere affermata, in questi casi, la possibilità del concorso tra i reati di tortura e di lesioni personali e che non vi sia materia per un assorbimento, dal momento che il legislatore non ha previsto, come elemento necessario ad integrare l'aggravante in discorso, che sia commesso il reato di cui all'art. 582 c.p., ma ha solo valorizzato il dato concreto delle conseguenze patite dalla vittima.
1.12. L'argomento di censura del primo motivo di ricorso che attiene alla calunnia deve avere analoga sorte dei precedenti. Pur se la gravità indiziaria anche in relazione a questo reato (pag. 27) non è stata affrontata funditus, l'intero provvedimento impugnato - con l'illustrazione di tutte le condotte perpetrate dagli uomini comandati da L.C. e da quest'ultimo in prima persona - rende evidente che l'accusa poi rivolta proprio da L.C. a P. di avergli provocato volontariamente lesioni personali può, allo stato degli atti, ritenersi non fondata. Quella che l'ordinanza descrive come foriera della caduta dell'indagato, infatti, pare una condotta attuata da P. quale forma di resistenza al trasferimento forzato nell'altro reparto spingendosi all'indietro (ma non sferrando calci e pugni), che ha visto L.C. coinvolto nella caduta, insieme a P. stesso e al Vice sovrintendente G.P.L., solo perché si trovava alle spalle del detenuto in quel momento.
Il Collegio a questo proposito deve però precisare che la calunniosità non deriva dalla falsità delle lesioni, ma dalle modalità della loro realizzazione, in particolare se derivanti da un'azione volontaria piuttosto che fortuita di P. nell'ambito della propria condotta oppositiva all'azione del PU.
2. Il secondo motivo di ricorso attiene al falso ideologico di cui al capo 3), vale a dire al falso per induzione nella relazione di servizio redatta in merito ai fatti per cui è processo.
Preme segnalare a questo riguardo - siccome si tratta di argomenti approfonditi in queste e nelle pagine del ricorso e del provvedimento impugnato - che il ricorrente aveva:
- affermato falsamente di avere ottenuto l'autorizzazione incondizionata del direttore a trasferire P. in isolamento;
- affermato falsamente di avere intrapreso una "paziente opera di mediazione" con il detenuto;
- che P. aveva sferrato calci e pugni verso di lui e verso gli altri operanti;
- omesso di indicare l'utilizzo degli sfollagente, scrivendo solo di "accompagnamento coattivo" e di "modalità coercitive", omesso di indicare l'effettuazione della perquisizione.
Tanto premesso, il ricorso e', in parte qua, inammissibile in quanto denso di considerazioni in fatto circa le condizioni psicologiche del ricorrente, il significato delle frasi dello scritto "incriminato", la carica di pericolosità di cui era portatore P. e la mediazione attuata con quest'ultimo; né, a volerli riguardare come altrettanti argomenti della memoria negletti dal Tribunale de libertate, il ricorrente ha specificamente chiarito la decisività di ciascuno rispetto alla tenuta del provvedimento impugnato.
Peraltro, si tratta di temi tutti "arati" dal Tribunale del riesame, che ne ha chiarito l'irrilevanza quali elementi a discarico.
Quanto al tema del turbamento psicologico del ricorrente, il Tribunale del riesame ha avuto buon gioco nell'escludere che un soggetto nella posizione e con l'esperienza di L.C. potesse essere tanto scosso da dimenticare, senza intenzione, di dare atto nella relazione dei dati sopraindicati; e da omettere quand'anche nell'immediato ciò non fosse stato possibile - di redigere una relazione integrativa per informare il direttore delle circostanze inizialmente omesse.
Peraltro, a denotare la volontarietà della falsità ideologica, il Collegio de libertate, anche in questo ignorato dal ricorrente, ha posto in luce il contegno successivo di quest'ultimo, teso ad orientare le dichiarazioni dei sottoposti e a conoscere quali elementi di conoscenza fossero entrati in possesso del pubblico ministero.
3. Il terzo motivo di ricorso (pag. 29) lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta natura fidefacente della relazione di servizio oggetto del reato di cui al capo 3) e contiene una sollecitazione a rivisitare la tradizionale giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le "relazioni di servizio" redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici fidefacenti poiché con esse il pubblico ufficiale attesta l'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni e i fatti caduti sotto la sua diretta percezione. (Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017, Spada, Rv. 271625; in termini, Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi e altri, Rv. 253543; Sez. 5, n. 8252 del 15/01/2010, Bassi e altro, Rv. 246157; Sez. 5, n. 3557 del 31/10/2007, dep. 2008, D'Alba e altro, Rv. 238908).
Ebbene, è opinione del Collegio che non vi siano gli estremi per accedere alla sollecitazione difensiva.
Un autorevole contributo alla delineazione del concetto di atto pubblico fidefacente si deve alle Sezioni Unite di questa Corte che, nella sentenza Sorge (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436), hanno ricordato che l'efficacia fidefacente è descritta dall'art. 2700 c.c. quale idoneità dell'atto a fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; tale efficacia è attribuita dalla stessa norma all'atto pubblico indicato dal precedente art. 2699 c.c. come "il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato".
Due sono - hanno sostenuto quindi le Sezioni Unite - gli elementi essenziali per l'iscrizione di un atto nel novero di quelli pubblici fidefacenti: per un verso, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede; per l'altro, la fede privilegiata deve investire le attestazioni del documento su quanto fatto o rilevato dal pubblico ufficiale, o su quanto avvenuto in sua presenza.
L'approdo in parola non si discosta dalle definizioni rinvenibili nella giurisprudenza precedente, laddove l'atto pubblico di fede privilegiata era ritenuto quello emesso dal pubblico ufficiale investito di una speciale potestà documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l'atto assume una presunzione di verità assoluta. In questo solco, Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246, ha riconosciuto la fidefacenza del verbale, redatto dal responsabile del procedimento relativo all'attribuzione di un incarico in una ASL, che attestava falsamente l'avvenuto esame dei curricula dei candidati; Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589, invece, ha escluso la natura fidefacente di un provvedimento di archiviazione amministrativa di un rapporto in cui si dichiarava la regolarità di opere edilizie; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re e altri, Rv. 270855, l'ha esclusa in relazione alla firma apposta per ricevuta da un primario ospedaliero sulle bolle relative a fittizie attività di trasporto e consegna al suo reparto di materiale sanitario; Sez. 5, n. 8358 del 05/02/2016, Giri, Rv. 266068, ha riconosciuto la fidefacenza di un documento di sgravio fiscale; sulla stessa linea definitoria si collocano altresì Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi e altro; Rv. 263806; Sez. 5, n. 48738 del 14/10/2014, Moramarco, Rv. 261298).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la relazione di servizio del pubblico ufficiale L.C. sui fatti avvenuti all'interno del carcere presso il quale egli svolgeva il proprio servizio si collochi senz'altro nelle maglie di queste definizioni. Si tratta, in primo luogo, di attività cui L.C. ha assistito e partecipato siccome rientranti nelle prerogative istituzionali del suo ufficio; essa è dotata, in secondo luogo, di un'indiscutibile valenza probatoria rispetto a quanto accadde quel pomeriggio nel carcere di (Omissis), trattandosi del doveroso strumento di documentazione attraverso il quale gli avvenimenti cui L.C. ha assistito ed ha partecipato quale comandante della Polizia penitenziaria in servizio nel reparto sono stati resi noti al direttore del carcere, quale organo superiore, e al vicecomandante e sono stati documentati anche quale veicolo di trasmissione all'Autorità Giudiziaria.
4. Il quarto motivo di ricorso che concerne il riconoscimento della circostanza aggravante del nesso teleologico - è inammissibile per carenza di interesse, visto che tale circostanza, a differenza di quella di cui al paragrafo precedente - non incide sui termini cautelari (né su altri aspetti de libertate), non rientrando tra quelle risultanti dal combinato disposto degli artt. 4 e 278 c.p.p. (circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, quelle ad affetto speciale e quelle di cui all'art. 61 c.p., n. 5)). In questi sensi si è ripetutamente e persuasivamente espressa questa Corte, sancendo, appunto, che sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante, solo se ciò influisce positivamente sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 01/02/2019, Fucito, Rv. 275028; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256).
5. Il quinto motivo di ricorso concerne il giudizio di gravità indiziaria in ordine ai falsi per induzione di cui ai capi 4) e 5), attuati redigendo la relazione di servizio di cui al capo 3) al fine di far confluire le false affermazioni in quella del direttore della casa circondariale (capo 4) e nella comunicazione di notizia di reato che il vicedirettore della struttura aveva redatto in assenza del comandante (capo 5).
Ebbene, ancorché l'ordinanza impugnata non si sia soffermata in particolare sulla volontà dell'indagato, accanto a quella di attestare il falso nella sua relazione di cui al capo 3), anche di indurre in errore il direttore e il vicecomandante per indurli a riportare la false informazioni che risultano dalla sua relazione ovvero a tacere su quanto realmente accaduto, si tratta di una lacuna motivazionale che non inficia la tenuta del provvedimento impugnato.
E' evidente infatti e implicitamente emergente dall'intero resoconto dei fatti che la redazione della relazione del 22 gennaio a firma di L.C. non era fine a se stessa, essendo funzionale, oltre che alla doverosa attività di documentazione rientrante nei suoi doveri istituzionali, anche, per i suoi contenuti, ad evitare ogni seguito, disciplinare o giudiziario, che i fatti del 22 gennaio avrebbero potuto avere, seguito che sarebbe stato possibile laddove gli scritti di competenza dei rispettivi redattori sub capi 4) e 5) avessero potuto attingere ad una relazione fedele agli accadimenti nella realtà verificatisi.
6. Il sesto motivo di ricorso riguarda la tentata concussione ai danni del Vice Sovrintendente S. (capo 8), realizzata da L.C. attivando contro di lui un procedimento disciplinare quale strumento di pressione per indurlo a rendergli noto quanto aveva relazionato al pubblico ministero che si occupava delle indagini sui fatti del 22 gennaio.
Il ricorso e', sul punto, inammissibile, poiché è denso di considerazioni in fatto in tesi pretermesse dal Tribunale del riesame e, sempre in tesi, risultanti dalla memoria del 20 dicembre 2022; ciò nonostante, il ricorso non si confronta con la motivazione del Collegio della cautela che, sia pure in maniera sintetica (cfr. pag. 53) ha ribattuto alle osservazioni dello scritto difensivo, riportando quali sono i passaggi logici - legati a tempi e modi dei contatti tra i due - che hanno condotto a ritenere che l'attivazione del procedimento disciplinare contro S. fosse un'iniziativa di L.C. funzionale ad attuare una pressione nei confronti del sottoposto, al fine di conoscere quali fossero gli elementi di cui era stata informata l'Autorità Giudiziaria.
7. Il motivo - l'ultimo - sulle esigenze cautelari non supera il vaglio di ammissibilità per varie ragioni.
7.1. In primo luogo, quanto all'esigenza di cautela di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a), esso non si confronta con il passaggio del provvedimento impugnato che ha evidenziato come L.C. avesse attuato diversi tentativi di inquinare le prove, sfruttando la sua superiorità gerarchica (emblematico l'episodio di S.) ovvero i suoi rapporti personali e professionali e anche sporgendo una denunzia che, allo stato delle indagini, può dirsi calunniosa e strumentale ad occultare le proprie responsabilità.
In secondo luogo - riguardo alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c) - il ricorso sfugge ad una critica mirata al ragionamento del Tribunale del riesame laddove quest'ultimo ha valorizzato in malam partem le caratteristiche comportamentali dell'indagato sia in occasione della commissione del fatto che dei momenti successivi, quali indicatori di un concreto ed attuale rischio di recidiva.
Tali considerazioni costituiscono una motivazione serrata che giustifica la necessità che, allo stato, L.C. sia collocato agli arresti domiciliari, motivazione contro la quale nulla può il costrutto censorio. Quest'ultimo, invero, è strutturato, oltre che sulla negazione della responsabilità, anche sull'esaltazione del positivo curriculum professionale del ricorrente, tema che, ove verificato, può certo costituire un indicatore positivo, ma che è del tutto recessivo rispetto ai fatti di cui l'indagato si è macchiato, sia gli eventi del (Omissis), che quelli successivi.
E' chiaro, infine, che il passaggio del provvedimento impugnato in cui si è dato risalto anche alla negazione di responsabilità - indubbiamente errato - non inficia il restante costrutto del provvedimento impugnato come sopra delineato.
7.2. Anche la doglianza sull'attualità delle esigenze cautelari non coglie nel segno, benché sia un aspetto che il Collegio de libertate ha trascurato. Il Collegio ricorda che, su questo tema, sta prendendo sempre più corpo, divenendo maggioritario, il persuasivo indirizzo esegetico secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 27399).
Nel caso di specie, il lasso temporale intercorso tra i fatti e il vaglio del Giudice della cautela - meno di un anno rende ragione della valutazione circa l'an della cautela in quanto si tratta di un dato temporale del tutto insignificante per far ritenere scemati i pericula libertatis esaltati dai Giudici della cautela.
8. Tanto osservato il ricorso deve essere rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 2023