RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/10/2016 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di L'Aquila, ha confermato l'affermazione di responsabilità penale nei confronti di D.R.R., D.R.P.M. e D.A.E. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione alle società (OMISSIS) s.r.l., fallita il 23.11.2010, e (OMISSIS) s.r.l., fallita il 21.12.2010.
In particolare, a D.R.R., amministratore unico di entrambe le società fallite, veniva contestata la distrazione di somme di denaro, di merci e del valore del corrispettivo di un appartamento, in relazione alla (OMISSIS) s.r.l., e la distrazione dell'intero patrimonio aziendale della (OMISSIS) s.r.l., costituito dall'albergo (OMISSIS), ceduto alla Muontani Park Resort s.r.l., amministrata dalla moglie D.A.E., che, a sua volta, lo cedeva alla Gran Sasso Resort s.r.l..
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di D.R.R., Avv. Giovanni di Bartolomeo, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione alla bancarotta della (OMISSIS) s.r.l., e violazione di legge, avendo la cessione di ramo di azienda riguardato soltanto l'avviamento, di segno negativo, dell'albergo, mentre i beni risultano tuttora di proprietà della curatela.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla distrazione del valore della locazione dell'appartamento della (OMISSIS) s.r.l., nonchè del pagamento di Euro 18.000,00 a D.A., avente ad oggetto, in realtà, la restituzione di un prestito da quest'ultima erogato alla società, e non la distrazione di denaro; pur essendo stato quest'ultimo fatto riqualificato come bancarotta preferenziale, sarebbe mancata la considerazione dell'elemento soggettivo, e della consapevolezza dello stato di decozione della società.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai fatti di distrazione contestati ai capi A-D dell'imputazione, concernenti i finanziamenti della (OMISSIS) s.r.l. alla (OMISSIS) s.r.l..
3. Ricorre per cassazione, altresì, il difensore di D.A.E., Avv. Antonio Giansante, deducendo due motivi di ricorso.
3.1. Violazione di legge, sostanziale e processuale, in relazione agli artt. 521,522 e 604 c.p.p.: lamenta che la riqualificazione del fatto della ricezione della somma di Euro 18.000,00 in assenza di corrispettivo da parte della società amministrata dal marito, originariamente contestato come bancarotta fraudolenta patrimoniale, e ritenuto dalla Corte di Appello una bancarotta preferenziale, in quanto restituzione di un prestito, abbia violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, compromettendo il diritto di difesa dell'imputata.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il concorso nella determinazione dell'amministratore della società fallita di effettuare il pagamento della somma di Euro 18.000,00 in suo favore allo scopo di favorirla in danno dei creditori; la consapevolezza dello stato di decozione e della finalità di favore è stata desunta solo dal rapporto di coniugio con l'amministratore della fallita e dal suo coinvolgimento in altre società collegate; tuttavia, occorre che la condotta del concorrente non qualificato nel reato proprio dell'amministratore sia di consapevole apporto nella determinazione dell'atto di distrazione, nella consapevolezza dello stato di decozione della società, del favore per l'accipiens e del pregiudizio per i creditori.
Al riguardo, assume la ricorrente di essersi disinteressata della società fallita ((OMISSIS)) fin dal 2006, a seguito della nascita dei due figli, e di avere effettuato il prestito, ricorrendo ad un finanziamento bancario, un anno prima del fallimento, nella convinzione che si trattasse di una momentanea esigenza di liquidità; la scoperta della gravità della situazione economico-finanziaria, infatti, avrebbe comportato il deterioramento dei rapporti tra i coniugi, sfociata nella separazione del 2010; oltre a mancare un pregiudizio per i creditori, che anzi hanno tratto un vantaggio dalla differenza tra il prestito e la restituzione, l'atto gestorio sarebbe stato compiuto dall'amministratore in assoluta autonomia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente D.R.R. risulta deceduto il (OMISSIS) (in conseguenza della nota valanga che ha investito l'(OMISSIS)), come attestato dal certificato di morte pervenuto.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nei confronti di D.R.R., per essere il reato estinto per morte dell'imputato.
2. Il ricorso di D.A.E. è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051, in una fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre - fallimentare).
Anche di recente è stato ribadito che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 c.p.p., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111 Cost., comma 2, e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438).
Tanto premesso, e con specifico riferimento alla riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale nel reato di bancarotta preferenziale, è pacifico il principio, cui questa Corte intende dare continuità, secondo cui non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado dal reato di bancarotta per distrazione, riqualifichi il fatto come bancarotta preferenziale, in quanto l'atto dispositivo tipico di tale fattispecie criminosa costituisce una "species" del più ampio "genus" di sottrazioni di risorse del patrimonio della società, che caratterizza la bancarotta per distrazione (Sez. 5, n. 31680 del 22/05/2015, Cantoro, Rv. 264673).
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Va innanzitutto evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla consapevolezza dello stato di decozione e della finalità di favore, fondate sull'asserito disinteresse alle vicende societarie, in quanto sollecitano, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv, 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
In particolare, con le censure proposte la ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.
Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), va al contrario ribadito che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica.
La Corte territoriale, infatti, ha affermato la responsabilità penale dell'imputata per il concorso nel reato di bancarotta preferenziale commesso dal marito, amministratore della società fallita, evidenziando, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la D.A. aveva la consapevolezza non soltanto dello stato di decozione della stessa, in quanto socia della fallita (OMISSIS) s.r.l., e quindi necessariamente a conoscenza dello stato patrimoniale e finanziario della società, ma altresì della finalità di favore nei suoi confronti, in ragione dello stretto rapporto, anche personale, con il D.R. (amministratore della fallita), e del suo coinvolgimento anche in altre società collegate del gruppo beneficiarie delle erogazioni distrattive contestate al predetto.
Al riguardo, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, a proposito del concorso del creditore favorito nel reato di bancarotta preferenziale, che è configurabile il concorso di un extraneus nel reato di bancarotta preferenziale, poichè il creditore favorito risponde normalmente di concorso nel reato qualora sia stato consapevole dello stato di insolvenza del debitore e del proprio vantaggio, derivante, con pregiudizio della massa, dagli atti incriminati. La bancarotta preferenziale, o favoreggiamento dei creditori, non è un reato a concorso necessario ed in ogni caso esso consente il concorso eventuale nel reato (Sez. 5, n. 252 del 13/02/1969, Girombelli, Rv. 110675); in tema di concorso in bancarotta preferenziale, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina la preferenza nel soddisfacimento di uno dei creditori rispetto agli altri, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 16983 del 05/03/2014, Liori, Rv. 262905).
2.3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D.R.R. per essere i reati ascritti estinti per morte del reo.
Dichiara inammissibile il ricorso della D.A. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2018