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Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: concorso dell'extraneus e volontarietà della condotta

Bancarotta fraudolenta patrimoniale: concorso dell'extraneus e volontarietà della condotta

Cassazione penale sez. V, 17/05/2017, n.38731

In tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, la quale può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori.

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28/4/2016 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia del 2/7/2014, appellata dagli imputati B.M. e B.M.C., che, esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e riconosciute l'attenuante della riparazione del danno ex art. 62 C.P., n. 6 e le attenuanti generiche, li aveva ritenuti responsabili del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in concorso di cui all'art. 110 cod. pen. e art. 222, art. 216, comma 1, n. 1 e art. 219, comma 1, legge fall.re e li aveva condannati alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, con pena sospesa e non menzione. L'addebito contestato a B.M. e B.M.C. riguardava l'aver in concorso con il padre B.C., socio accomandatario della società B. Alimentari di G. e C.B. & c. s.a.s., dichiarata fallita il 18/2/2009, distratto dal patrimonio del socio accomandatario illimitatamente responsabile la quota corrispondente ad 1/4 di due immobili siti in (OMISSIS), attraverso la stipulazione nel periodo di decozione di un contratto di compravendita simulato, utilizzando per il pagamento l'equivalente della provvista monetaria fornita dallo stesso cedente, sottraendo tale quota dal compendio dei beni acquisibili dalla curatela. 2. Ha proposto ricorso nell'interesse degli imputati il difensore di fiducia, avv. Massimo Marmonti, svolgendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il ricorrente denuncia omessa motivazione in ordine ad elementi determinanti ai fini del decidere, poichè la Corte si era limitata a richiamare le deposizioni del Curatore dott.ssa S. e del Maresciallo P., senza valutare le precise e logiche contestazioni che erano state sollevate dalla difesa che dimostravano che il giroconto dei fondi su cui si basava la responsabilità degli imputati non tornava (uscita della provvista dal conto del padre con corrispondente accredito sul conto dei figli; uscita dei pagamenti dal conto dei figli per pagamenti rateali; rientro delle somme sul conto paterno). Al contrario, proprio dal prospetto redatto dal Maresciallo P. risultava che anteriormente alla prima asserita dazione di Euro 14.000,00= attribuita al padre in data 27/3/2008, a marzo del 2008 sul conto di B.C. giaceva la somma di Euro 15.000,00= e sul conto di B.M. quella di Euro 14.000,00=, somme queste che non provenivano dal conto del padre C., che già sin dal 4 e 10 marzo aveva sul conto la somma di Euro 33.000,00=. Allorchè i figli hanno pagato il primo importo con valuta 26/3/2008 sui loro conti c'era quindi una provvista sufficiente a giustificare l'uscita (per Euro 14.000,00=). Inoltre i Giudici del merito non avevano tenuto conto del versamento di Euro 50.000,00= che si dà per già avvenuto in data 26/3/2008 al momento del rogito, senza che risultasse alcuna precedente triangolazione padre-figli-padre. Tanto premesso, sommando i 50.000,00= Euro versati e quietanzati in atto e i 29.000,00= Euro detenuti dai figli prima del 26/3/2008 e non provenienti dal padre, consta un ammontare di 79.000,00= Euro, di denaro degli imputati, che copre oltre metà della quota di Euro 125.000,00= spettante al padre. Inoltre i Giudici del merito non avevano verificato che ad ogni emissione di assegni per i pagamenti rateali non esistesse già la relativa provvista, che sarebbe stata costituita solo nelle more del relativo incasso; comunque non risultava provata la mancanza di saldo attivo sufficiente a consentire il pagamento di ogni assegno al momento della relativa valuta. Infine il Curatore aveva rinunciato all'azione revocatoria e di simulazione, riconoscendo così la sua infondatezza. Le due contestazioni mosse al fallito B.C. erano poi incompatibili fra loro; se vi era stata distrazione delle somme dal conto corrente per oltre Euro 285.500,00= non poteva essere vero anche il giro-fondi contestato a titolo di simulazione del pagamento del corrispettivo. Infine, testualmente, i ricorrenti osservano: "se si era distratta la quota 1/4 di C. perchè "girare" anche la quota di G.? A G. nessun creditore ha contestato alcunchè". 2.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), i ricorrenti deducono contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione perchè la Corte aveva ritenuto sufficiente in capo agli imputati la consapevolezza che l'atto di compravendita comportasse un depauperamento del patrimonio del socio accomandatario, fallito l'anno dopo, senza che fosse necessaria la conoscenza del dissesto societario; al contrario, nella fattispecie tale consapevolezza avrebbe preteso la prova della volontà di sottrarre ai creditori la quota dell'abitazione familiare. Per giunta, i due imputati, se davvero avessero agito con l'intento di danneggiare i creditori, non avrebbero certamente intestato a B.C. anche i pagamenti della quota di 1/4 pertinente invece a Ga.Ce.. 2.3. Con ulteriore motivo aggiunto, contenuto nella memoria depositata il 13/6/2016 i ricorrenti hanno censurato il passaggio motivazionale con cui la Corte di appello di Milano aveva rilevato che nessuna dimostrazione era da loro stata fornita circa la lecita provenienza delle somme affluite sui loro conti correnti, così capovolgendo la regola dell'onere probatorio, che incombeva all'accusa, e non considerando le produzioni difensive che erano state effettuate a sostegno del reddito da loro percepito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo deduce vizi motivazionali in ordine ad elementi ritenuti determinanti ai fini del decidere e rimprovera alla Corte territoriale di essersi limitata a richiamare le deposizioni del Curatore dott.ssa S. e del M.llo P., senza valutare le precise e logiche contestazioni difensive che dimostravano una serie di incongruenze che inficiava l'articolato sistema di giroconto dei fondi su cui si basava la responsabilità degli imputati. Nella sostanza i ricorrenti fanno leva su due elementi, che, a loro parere, possederebbero attitudine distruttiva del castello accusatorio, secondo il quale le somme utilizzate dai due imputati per pagare al padre C., socio accomandatario e illimitatamente responsabile della società poi fallita, il corrispettivo delle quote immobiliari da loro acquistate il 26/3/2008 (1/4 di due unità immobiliari site in (OMISSIS)), sarebbero state sistematicamente e precedentemente fornite dal padre B.C., alimentando i pagamenti con corrispondenti provviste, secondo uno schema di tipo "triangolare". Il primo elemento è costituito dalla preesistenza di fondi per complessivi Euro 29.000,00= sui conti correnti dei due imputati (rispettivamente Euro 14.000,00= e 15.000,00=), di cui non era dimostrata nè affermata la provenienza dalle casse paterne; il secondo elemento è costituito dalla somma d'acconto di Euro 50.000,00=, già versati al momento del rogito del 26/3/2008. 1.2. Il motivo è infondato. Da un lato, la sentenza della Corte di appello e la conforme decisione di primo grado danno ampiamente conto del meccanismo di triangolazione adottato da B.C. e dai due figli imputati M. e M.C. per alimentare la provvista sui conti correnti sui quali venivano emessi gli assegni di apparente pagamento del corrispettivo contrattuale, attingendo peraltro alle risorse costituite dallo stesso padre che, erogando loro il denaro necessario, faceva in modo che essi potessero pagare il prezzo delle quote con flussi tracciabili. La ricostruzione compiuta dai Giudici del merito, sulla base delle puntuali deposizioni del Curatore fallimentare e del Maresciallo P., è invero completa e minuziosa, e investe anche, in buona parte almeno, la somma versata in acconto all'atto del rogito; la ricostruzione in parola spiega anche le modeste incongruenze temporali fra la datazione degli assegni tratti dai figli e gli afflussi delle risorse da parte del padre (e da questi attinte mediante compilazione di assegni a proprio favore o prelievo in contanti) con il semplice accorgimento, facilmente adottabile dal padre d'intesa con i figli e complici, di presentare per l'incasso l'assegno tratto dai figli solo quando la provvista che lo copriva era già affluita sui loro conti. D'altra parte, e più in generale, la critica proposta non appare idonea a scardinare l'impianto logico dell'ordinanza impugnata; secondo la giurisprudenza della Corte, infatti il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774; Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207). Nella fattispecie il punto essenziale che il motivo non si propone neppure di confutare è che le quote immobiliari in questione sono state pagate dai figli con denaro proveniente dal padre per complessivi Euro 280.000,00= mentre i versamenti affluiti sui conti dei figli da parte del padre sono di Euro 297.000,00= (Euro 157.000,00= e Euro 140.000,00=). Se quindi anche in qualche occasione, per il gioco temporale dei versamenti, i figli avessero pagato con denaro non ricevuto immediatamente prima dal padre, l'erogazione sarebbe stata comunque ristorata dagli accrediti ricevuti: in sostanza, l'acquisto delle quote da parte loro è stato pagato con denaro totalmente fornito dal padre, in modo da configurare l'apparenza di un negozio a titolo oneroso caratterizzato da flussi di pagamento tracciati. Perciò la struttura economica della transazione non può che configurarsi in termini di distrazione alla garanzia del ceto creditorio delle quote immobiliari sottratte con la simulazione di una compravendita onerosa, visto che il corrispettivo del prezzo non si riversava effettivamente, sotto forma di liquidità, all'accomandatario illimitatamente responsabile, e l'afflusso apparente rimpiazzava solo la corrispondente erogazione da parte sua. 1.3. I ricorrenti sostengono il Curatore aveva rinunciato all'azione revocatoria e di simulazione, riconoscendo così la sua infondatezza: il motivo è aspecifico poichè non indica l'atto processuale che dimostrerebbe tale circostanza, peraltro evidentemente ininfluente, perchè l'opinione del Curatore circa il possibile esito di un'azione civilistica non ha certamente valore vincolante in sede penale. 1.4. Secondo i ricorrenti, le due contestazioni mosse al fallito B.C. erano incompatibili fra loro; se vi era stata distrazione delle somme dal conto corrente per oltre Euro 285.500,00= non poteva essere vero anche il giro-fondi contestato a titolo di simulazione del pagamento del corrispettivo. L'argomentazione non coglie il segno perchè, a tutto concedere, se non vi era stata distrazione delle quote immobiliari, simulatamente cedute a titolo oneroso e in realtà donate o fittiziamente intestate ai figli, meri accomandanti al riparo dalle azioni esecutive dei creditori, vi era stata una distrazione di fondi versati senza titolo a favore dei figli estranei concorrenti e da essi impiegati per l'acquisto delle quote, che integra allo stesso modo la fattispecie criminosa contestata. 1.5. Infine, testualmente, i ricorrenti osservano: "se si era distratta la quota 1/4 di C. perchè "girare" anche la quota di G.? A G. nessun creditore ha contestato alcunchè". La censura, non del tutto perspicua, parrebbe riferirsi alla contestuale vendita delle quote spettanti alla moglie del B.C., Ga.Ce.. L'argomentazione è innanzitutto aspecifica perchè si fonda su di un elemento probatorio di cui non è indicata la fonte. E' comunque priva di valore in difetto di qualsiasi elemento per opinare che la predetta Ga.Ce. fosse esposta e per quale ragione ad azioni esecutive dei creditori. Appare infine ininfluente nella prospettiva del preteso scardinamento dell'apparato logico accusatorio recepito in sentenza, quand'anche (come pare, alla luce dai volumi delle triangolazioni indicate in sentenza) gli imputati abbiano ricevuto, dapprima, e rigirato, poi, al padre B.C. anche le somme relative all'acquisto delle quote immobiliari della madre Ga.Ce., in ipotesi non esposta alle azioni dei creditori sociali (sempre che la stessa non avesse loro concesso garanzie personali e reali a favore dell'impresa famigliare): il più vasto volume di triangolazioni finanziarie non eliderebbe comunque la rilevanza, materiale e psicologica, dell'operazione posta in essere dal padre e dai due imputati per trasferire, sostanzialmente a titolo gratuito, la titolarità delle quote immobiliari di B.C.. 2. Con il secondo motivo dedicato all'elemento soggettivo del reato, i ricorrenti deducono contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione perchè la Corte aveva ritenuto sufficiente in capo agli imputati la consapevolezza che l'atto di compravendita comportasse un depauperamento del patrimonio del socio accomandatario, fallito l'anno dopo, senza che fosse necessaria la conoscenza del dissesto societario; al contrario, nella fattispecie tale consapevolezza avrebbe preteso la prova della volontà di sottrarre ai creditori la quota dell'abitazione familiare. 2.1. Tuttavia occorre considerare che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 266805; Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261348). 2.2. Secondo l'orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, e non è, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi e altri, Rv. 267059; Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932; Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini e altro, Rv. 252315; Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 -, P.G., Barbaro e altro, Rv. 258950; Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010, Fiume e altro, Rv. 246879; Sez. 5, n. 9299 del 13/01/2009, Poggi Longostrevi, Rv. 243162). Ed infatti tale orientamento giurisprudenziale trae le conseguenze dalla ritenuta estraneità del dissesto, in quanto elemento non qualificabile come costitutivo del reato di bancarotta patrimoniale, all'oggetto del dolo caratteristico di detto reato, per dedurne che non vi siano ragioni, in aderenza alle regole generali sul concorso di persone nel reato, perchè a tale oggetto debba essere attribuito contenuto diverso e più ampio, per la posizione del concorrente estraneo, rispetto a quello che è richiesto all'intraneus. 2.3. Alcune pronunce di questa Sezione sono state talora lette come espressive di un indirizzo minoritario; tuttavia la recente sentenza della Sez. 5, n. 14045 del 22/03/2016, De Cuppis e altri, non massimata sul punto, all'esito di un'ampia operazione ricostruttiva, condivisa dal Collegio, ha ricondotto anche tali decisioni alla logica interpretativa prevalente. La decisione (Sez. 5, n. 23675 del 22 aprile 2004, Bertuccio, Rv. 228905) coglie anch'essa il dolo dell'extraneus nella consapevolezza del possibile pregiudizio derivante dalla distrazione per la garanzia dei creditori e attribuisce in tale prospettiva alla conoscenza del dissesto una funzione meramente probatoria, come elemento eventualmente utile ai fini della dimostrazione del dolo come sopra delimitato; la decisione della Sez. 5, n. 41333 del 27/10/2006, Tisi, Rv. 235766, collega il dolo del concorrente estraneo alla consapevolezza non già dell'insolvenza, ma del "rischio di insolvenza" e quindi in buona sostanza ancora al pregiudizio per la garanzia dei creditori; la decisione della Sez. 5, n. 27367 del 26/4/2011, Rosace, Rv. 250409, che identifica il contenuto del dolo del concorrente esterno nella "consapevolezza e volontà di aiutare l'imprenditore in dissesto a frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa", si riferisce al dissesto solo a fini meramente descrittivi della posizione del concorrente intraneus. Il Collegio condivide pertanto la considerazione conclusiva della citata sentenza De Cuppis che riconduce al terreno probatorio la rilevanza dello stato di decozione da parte dell'extraneus, allorchè afferma che "qualora l'impresa depauperata dalla distrazione versi in stato di decozione, la consapevolezza di tale stato costituisca un indice inequivocabile del dolo del concorrente che a tale distrazione abbia prestato il proprio contributo, giacchè tale consapevolezza contiene inevitabilmente (e senza necessità di prova ulteriore) la rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. Ciò peraltro non significa che, in situazioni in cui il dissesto o anche il solo disequilibrio economico dell'impresa non si sia ancora palesato, le circostanze del fatto cui il soggetto concorre non possano rivelarne la natura effettivamente distrattiva nel senso illustrato in precedenza". 2.4. Nella fattispecie in cui la complessa operazione è stata ordita in ambito famigliare, fra padre e figli, e nel ristretto ambito della compagine sociale di una società di persone, fra accomandatario e accomandanti, con modalità obiettivamente fortemente anomale e di per sè sospette, la cui unica spiegazione poteva essere solo quella di creare l'apparenza di un inesistente negozio traslativo a titolo oneroso, appare del tutto improponibile la tesi che i due imputati abbiano agito senza la coscienza e la volontà di sottrarre le quote immobiliari in questione alla garanzia apprestata a favore dei creditori del padre. Il punto non è sfuggito al Giudice di primo grado che ha messo in luce, fra i vari elementi che dimostravano la conoscenza da parte degli imputati della situazione di crisi aziendale, l'intervento di tutti i soci alla fase di scioglimento della società nel gennaio del 2008 nonchè i contatti intercorsi nella fase antecedente alla domanda di concordato preventivo fra il liquidatore Costa e B.M.C. quale consulente legale della società. 2.5. L'ultimo assunto dei ricorrenti, secondo il quale se essi davvero avessero agito con l'intento di danneggiare i creditori, non avrebbero certamente intestato a B.C. anche i pagamenti della quota di 1/4 pertinente invece a Ga.Ce., si basa su di un assunto del tutto a-specifico e comunque irrilevante, stante l'estraneità al tema di accusa, come sopra rilevato sub p. 1.5. 3. Con ulteriore motivo aggiunto contenuto nella memoria depositata il 13/6/2016 i ricorrenti hanno censurato il passaggio motivazionale con cui la Corte di appello di Milano aveva rilevato che nessuna dimostrazione era da loro stata fornita circa la lecita provenienza delle somme affluite sui loro conti correnti, così capovolgendo la regola dell'onere probatorio, che incombeva all'accusa, e non considerando le produzioni difensive a sostegno del reddito da loro goduto. La Corte ha ricostruito i movimenti finanziari, ritenendo sulla base di elementi indiziari gravi precisi e concordanti che le somme affluite sui conti correnti dei due imputati provenissero dal versamento del denaro corrispondente ai prelievi in pari tempo e per analoghi importi eseguiti dal padre, desumendo dai fatti noti (prelievi in contanti o con assegni effettuati dal padre, versamenti corrispondenti sui conti dei figli, pagamenti del prezzo rateizzato da parte dei figli per importi analoghi, il tutto riprodotto sistematicamente in progresso di tempo, accompagnato da buone ragioni per realizzare l'operazione in pregiudizio dei creditori della società fallita meno di un anno dopo) la prova del fatto ignoto (l'accordo simulatorio per finalità distrattive) e ha semplicemente rilevato che li imputati non avevano fornito la prova che le ingenti somme riversatesi sui loro conti in concomitanza temporale con i pagamenti seguiti provenissero da altre fonti; prova, del resto, che non forniscono nemmeno i documenti versati con la memoria aggiunta, senza per vero, neppure l'indicazione del momento in cui sarebbero stati prodotti nel corso del giudizio di merito, necessaria a pena di aspecificità. 4. I ricorsi debbono quindi venir respinti con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 17 maggio 2017. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2017
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