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Misure cautelari: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa si applica anche ai reati contro il patrimonio

Misure cautelari personali

Cassazione penale , sez. IV , 25/11/2021 , n. 443

La misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, in assenza di una espressa previsione normativa che ne limiti la portata, è applicabile anche ai reati contro il patrimonio, ove sussista la necessità di tutela non solo della res, ma anche della incolumità della persona che ne è titolare.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 7/4/2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Ferrara applicava a R.C.M. la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, l'anziana M.F., nata nel 1935, con obbligo di mantenere dalla stessa una distanza minima di almeno 200 metri e divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, in quanto indagato per i reati di cui ai capi: b) (in concorso con P.F.): delitto p. e p. dall'art. 81 c.p., comma 2, artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 2, art. 61 c.p., nn. 5, 7 e 11 poiché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, approfittando della condizione di completa solitudine e dell'età avanzata di M.F. (di 84 anni all'inizio dei fatti e di 85 ora) (61 n. 5), abusando della relazione domestica instaurata con la predetta a causa della frequentazione abituale della sua casa - abitando R.C. sullo stesso pianerottolo della M. - (61 n. 11), con mezzo fraudolento (625 n. 2) consistito nella prospettazione di eseguire bonifici nell'interesse dell'anziana, si facevano così consegnare lo smartphone su cui giungevano i pin dispositivi per le transazioni on line, e si impossessavano della somma complessiva di Euro 354.800 mediante bonifici a favore della "pseudo" associazione umanitaria ICO UNITED PLANET ONLUS con la causale delle donazioni, somma di proprietà della M., sottraendola alla medesima con la seguente sequenza (cfr. prospetto dei "bonifici vs Ico United Planet" di cui alla imputazione). Cagionando così un danno patrimoniale di rilevante gravità (61 n. 7). In (OMISSIS); c) il solo R.C.M.: del reato p. e p. dall'art. 81 c.p., comma 2, art. 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 5, 7 e 11 (riqualificato dal g.i.p. quale fatto p. e p dall'art. 81, comma 2, art. 624, art. 625, n. 2, art. 61, n. 5, 7 e 11) perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, approfittando della condizione di completa solitudine e dell'età avanzata di M.F. (di 84 anni all'inizio dei fatti e di 85 ora) (61 n. 5), abusando della relazione domestica instaurata con la predetta a causa della frequentazione abituale della sua casa - abitando R.C. sullo stesso pianerottolo della M. - (61 n. 11), ottenuta la procura generale ad agire con atto del notaio del 16.12.2020, con mezzo fraudolento consistito nella prospettazione di eseguire bonifici nell'interesse dell'anziana, si faceva consegnare lo smartphone su cui giungevano i pin dispositivi per le transazioni on line, e si appropriava/impossessava della somma complessiva di Euro 19.800 mediante bonifici on line effettuati in suo favore, sottraendo il tutto a M.F. secondo la seguente sequenza (cfr. prospetto dei "bonifici a favore di R." di cui alla imputazione). Cagionando così un danno patrimoniale di rilevante gravità (61 n. 7). In (OMISSIS); e) il solo R.C.M. del reato p. e p. dall'art. 81, comma 2, art. 493 ter, art. 61, n. 7, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto, indebitamente e non essendone titolare, utilizzava i seguenti bancomat e carte di credito di titolarità di M.F. (cfr. prospetto di "Bancomat e Carte di credito" di cui alla imputazione), eseguendo le seguenti operazioni (cfr. prospetto dei "Prelievi Bancomat per Euro totali 24.910 e delle Operazioni Carte di credito per Euro totali 5.161,74" di cui alla imputazione). Cagionando così un danno patrimoniale di rilevante gravità (61 n. 7). In (OMISSIS). Avverso tale provvedimento proponeva riesame il difensore del R.C. deducendo, anzitutto, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati dei quali è incolpato il proprio assistito, poiché le somme destinate alla onlus ICO UNITED PLANET sarebbero state corrisposte sulla base della volontà della signora M., la quale, titolare di un ingente patrimonio con liquidità di circa 730.000 Euro, manifestava al R.C. l'intenzione di donarne la metà nell'arco di tempo di quattro anni in favore di questa onlus per beneficenza in favore di bambini malati a causa di Chernobyl, tradottasi in una scrittura privata versata in atti. Quanto ai bonifici in favore dell'indagato, ai prelievi di denaro con bancomat appartenenti alla signora ed alle operazioni con le sue carte di credito, la difesa allegava che parte di tali somme erano state destinate al soddisfacimento dei bisogni quotidiani della signora (somme prelevate con l'aiuto dell'indagato e consegnate alla stessa persona offesa), parte erano state trattenute dal R. a titolo di rimborso per spese fatte nell'interesse della signora, infine, parte costituivano prestiti di denaro che l'indagato aveva chiesto e che aveva parzialmente restituito, dovendo ancora rifonderla del residuo, il tutto in base ad accordi presi oralmente, in forza del rapporto di amicizia che si era instaurato. In secondo luogo, la difesa evidenziava l'insussistenza di esigenze cautelari, in particolare, del pericolo di reiterazione del reato in quanto allo stato attuale l'anziana risulta assistita da un amministratore di sostegno che ne cura gli interessi patrimoniali, nonché, del pericolo di inquinamento delle prove a fronte delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nell'ambito delle indagini difensive svolte con l'ascolto della signora M., il cui verbale redatto dal difensore veniva prodotto in atti. Le dichiarazioni e le produzioni, in altre parole, conforterebbero la tesi dell'assenza di gravi indizi di colpevolezza e di reato poiché le elargizioni della signora negli anni sarebbero corrisposte a sua effettiva volontà, trattandosi di persona anziana ma lucida e capace di intendere e di volere. Un terzo motivo di riesame era oggetto di rinuncia all'udienza di trattazione e, infine la difesa invocava la nullità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con obbligo di mantenere una distanza di almeno 200 metri poiché, abitando l'indagato sullo stesso pianerottolo della stessa, la misura così articolata si sarebbe illegittimamente tradotta nell'altra, diversa, del divieto di dimora. Il Tribunale del Riesame di Bologna, con ordinanza del 26/4/2021, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, confermava la misura applicata, mantenendo ferma la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con divieto di comunicazione, eliminando l'obbligo di mantenere una distanza di 200 metri ma inserendo l'obbligo per l'indagato di allontanarsi immediatamente dalla stessa ogni qualvolta la incontri. Ciò - come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato - al fine di rendere compatibile il divieto di avvicinamento alla persona offesa con l'esigenza dell'indagato di fare rientro nella propria abitazione e al fine di non trasformare la misura applicata in quella, di fatto, del divieto di dimora. 2. Ricorre R.C.M., a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione-travisamento della prova e chiede l'annullamento dell'ordinanza di riesame ai sensi dell'art. 311 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3. Per il ricorrente la gravità indiziaria va valutata su un quadro d'accusa sensibilmente ridimensionato rispetto alla "debordante" prospettazione accusatoria, ove il GIP di Ferrara - scenario confermato dal Tribunale del riesame di Bologna ha ricondotto le operazioni di investimento effettuate sui fondi della signora M.F., nonché i bonifici a favore di Ico United Planet e di R.C.M., nell'alveo della fattispecie del furto variamente aggravato e i prelievi bancomat e tramite carte di credito nell'ipotesi dell'utilizzo indebito di carte di credito. Il ricorrente ricapitola tutti i punti con cui in sede di riesame aveva sottolineato la volontarietà dei contributi della M., la spiegazione dei "non ricordo" della stessa, la concreta operatività dell'associazione, il rapporto di affettuosa vicinanza affettiva della persona offesa all'indagato e alla moglie, il fatto che il R.C. ne era diventato il fiduciario, i prestiti, il ruolo del P., il risentimento e l'irritazione del T., le inesattezze contenute nella denuncia e le circostanze che hanno portato al rilascio della procura speciale. Dopo tale lunga premessa accentra la sua denuncia di manifesta illogicità della motivazione (pagg. 8 e ss.) sulle dichiarazioni del funzionario Fideuram T. rese alla Guardia di Finanza il 10/3/2021 e sulle dichiarazioni rese da M.F. al difensore il 19 e 21/4/2021, sullo stress che giustificherebbe, con l'avanzata età, il suo non ricordare talune operazioni bancarie e sui contenuti della lettera manoscritta del maggio 2017, punto sul quale il ricorrente rivolge un'aspra critica alla motivazione del tribunale del riesame, che ritiene essere del tutto congetturale. Rispetto ai riscontri asseritamente costituiti dagli estratti conto, per il ricorrente essi non fanno altro che confermare le operazioni bancarie, non essendo individualizzanti rispetto agli elementi costitutivi dei prospettati furti pluriaggravati e utilizzo indebito di carta di credito, non contenendo indicatori circa gli elementi essenziali dei reati contestati, tra cui il fine di profitto e l'appropriazione mediante sottrazione di denaro altrui. Quanto alla valorizzazione dei verbali di perquisizione e sequestro del 4/3/2021 a sostegno della gravità indiziaria, il ricorrente osserva come essi si fondino su un decreto del PM oggetto di recentissimo annullamento senza rinvio da parte della Sezione 5 di Codesta Corte, in forza della sentenza in data 27/5/2021 di cui allega dispositivo, ordinanza impugnata, decreto annullato e ricorso. Quanto alla assenta prova per tabulas delle aggravanti contestate, il ricorrente ritiene difetti gravità indiziaria, confermata dal Tribunale del riesame con motivazione manifestamente illogica, in quanto: 1. la condizione di completa solitudine di M.F., di età avanzata (86 anni oggi, 84enne all'epoca dei fatti) sarebbe smentita dalla costante vicinanza e assistenza assicurata da anni dai coniugi R., da almeno due anni antecedenti ai fatti; peraltro, l'età avanzata della signora costituisce dato di per sé irrilevante, se non accompagnato da indicazioni anche succinte (nel caso che ci occupa totalmente assenti), utili a dare sostanza all'asserito approfittamento delle circostanze di tempo, luogo o persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 2. l'abuso di relazioni domestiche, così come l'azione mediante mezzo fraudolento, consistito nella prospettazione di eseguire bonifici nell'interesse dell'anziana, sarebbero smentiti, in particolare, da quanto riferito al difensore, in specie dall'affettuosa manifestazione di vicinanza del R.C. e della di lui moglie e dallo smarrimento dovuto alla presa d'atto dell'interruzione forzata del rapporto con l'indagato, dopo avere appreso dei fatti oggetto dell'indagine a carico del medesimo, oltre che dalla spontanea consegna, nella stessa occasione, della lettera manoscritta del maggio 2017, nella quale la persona offesa comunica alla UNITED ICO PLANET di voler destinare la metà del suo patrimonio alla predetta associazione. Con un secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge per manifesta illogicità della motivazione-travisamento della prova sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio e chiede l'annullamento dell'ordinanza del riesame ai sensi dell'art. 311 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), art. 125 c.p.p., comma 3. Sul pericolo di reiterazione di reati contro il patrimonio a danno della persona offesa, il ricorrente ricorda di avere impugnato sul punto l'ordinanza del GIP facendo leva sulla "garanzia" rappresentata dall'amministratore di sostegno, nella persona dell'Avv. Roberta Saltari, figura con precise responsabilità in termini di assistenza e vigilanza sulla persona dell'amministrato, con obbligo di informare il giudice tutelare di ogni circostanza rilevante, con riferimento alla salute della persona e alla gestione del suo patrimonio, con relativo dovere di rendiconto. Con ciò si tendeva a dimostrare come l'indagato non avesse alcuna concreta possibilità di effettuare la benché minima attività anche indirettamente connessa al patrimonio della M., non avendo la disponibilità dei conti correnti della stessa, né del suo cellulare, tramite il quale otteneva il pin per dare esecuzione ai bonifici on line in contestazione. Egli non è peraltro in possesso di alcun bancomat o carta di credito della donna. Ricorda il ricorrente che lo stesso PM nel "decreto di restituzione di cose sequestrate" del 31/3/2021, nel disporre la restituzione dei due conti correnti intestati a M.F., "raccomanda agli istituti di credito interessati di non eseguire alcun pagamento se non su disposizione dell'amministratore di sostegno nominata. Da questo si evincerebbe come sia del tutto sfornito di concretezza il pericolo che "in carenza di misure coercitive, gli indagati possano "riattivare" almeno in parte, quella apertura di "credito fiduciario" instaurato in passato con la donna, così protraendo l'azione di aggressione al patrimonio della stessa", come ritiene il GIP. Invece, secondo il tribunale, i precedenti penali per reati contro il patrimonio, l'età avanzata e la solitudine della signora, l'approfittamento della condizione di fragilità, che tuttora si estrinseca nella indecisione della stessa di denunciare i furti subiti e di farsi aiutare dalle Autorità, la contiguità delle abitazioni, sarebbero indicatori che favorirebbero ulteriori condotte predatorie - nonostante la nomina dell'amministratore di sostegno - sul denaro contante (forse...) detenuto dalla signora, o sui gioielli da ella conservati in cassaforte. Il ricorrente contesta l'illogicità manifesta di tali motivazioni, che glisserebbero rispetto ai punti sollevati dal deducente, non parendo oggettivamente e ragionevolmente ipotizzabile l'invocato rischio, palesemente privo del requisito di specificità e concretezza, laddove ogni operazione connessa a prelevamenti, spostamenti, sottrazioni di denaro sarebbe facilmente riscontrabile e neutralizzabile, in primis proprio dall'amministratore di sostegno, il quale ha il controllo totale della situazione economica dell'amministrata, della quale, peraltro, deve rendere conto al giudice tutelare, situazione di cui, peraltro, ha esatta contezza, avendone registrata la consistenza iniziale, al momento dell'assunzione dell'incarico, con la redazione dell'inventario dei beni. Sul pericolo di inquinamento probatorio, la difesa ricorda che in sede di riesame aveva sostenuto che asserire il rischio di "pressioni" che R.C. potrebbe esercitare sulla M. - che esprimerebbe un malinteso atteggiamento protettivo nei confronti degli indagati, volta ad indurla a modificare la propria versione dei fatti - pare previsione del tutto irragionevole, anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa allo scrivente, del tutto libere e spontanee e rese in vigenza della misura cautelare oggi contestata. L'invocata esigenza cautelare pare al ricorrente del tutto insussistente, anche in ragione della irrilevanza della fonte- M. rispetto agli obiettivi dell'Accusa, ossia la dimostrazione della illecita destinazione delle somme versate ad Ico United Planet, a R.C. e di quelle prelevate con bancomat e carta di credito, attività che richiederà ricerca, acquisizione ed analisi di prove documentati e, se del caso, testimoniali diverse dalla persona offesa. Anche sul punto, per il ricorrente, sembra manifestamente illogica la motivazione resa in sede di riesame, in punto specificità e concretezza dell'invocato rischio. Sulla considerazione secondo la quale la scrittura dell'8/5/2017 sarebbe stata precostituita dalla M. sotto dettatura degli indagati, al fine di sottrarsi dalle conseguenze penali delle condotte poste in essere, si è tratterebbe di gravi illazioni e gravi congetture. Sulla presenza frequente dell'indagato nell'abitazione della M., del suo insistente interesse per sapere cosa ella aveva riferito alla guardia di finanza, riferita dalla badante M.L. il 17/3/2021, il difensore ricorrente evidenzia che la frequentazione anche domestica della persona offesa da parte dell'in-dagato era pacificamente costante da anni (ben prima dei fatti denunciati), in virtù dei rapporti para-familiari tra le due famiglie. L'asserito insistente interesse del R.C., su quanto dalla signora riferito alla Guardia di Finanza - si sostiene in ricorso - non emergerebbe assolutamente dal verbale di sit. del 17/3/2021 rese dalla badante M.L., assunta da sole tre settimane, il che integrerebbe un travisamento della prova. Sul sistema di videosorveglianza posizionato nell'abitazione della M. il 12/3/2021, come riferito dalla stessa badante, sarebbe palesemente illogico ritenere tale circostanza elemento corroborante l'invocata esigenza cautelare, in totale carenza di elementi che possano far supporre che l'indagato possa, tramite l'impianto, controllare i movimenti all'interno dell'abitazione della signora. Sulla redazione da parte della signora M. di una lettera, anch'essa manoscritta, che avrebbe dovuto portare al suo avvocato difensore per leggerla e dichiarare del "massacrante interrogatorio" degli inquirenti (la badante riferiva che, nella sua opinione, la lettera era stata scritta sotto dettatura perché la signora non sarebbe stata in grado di scriverla da sola), il ricorrente evidenzia che, in realtà, la badante, a s.i.t. il 17/3/2021 ha dichiarato: "Ritengo che qualcuno l'abbia aiutata a scriverlo, in quanto penso non sia in grado di farlo da sola". La badante, dunque, non ha affermato che qualcuno gliela avrebbe dettata e comunque si tratterebbe di un'affermazione meramente valutativa, anzi congetturale. In ogni caso non sarebbe emerso alcun elemento che possa corroborare la tesi secondo la quale quanto scritto non corrisponda a realtà e non rappresenti l'effettivo sentire e volere della persona offesa. Anche questo dato integrerebbe "travisamento della prova". Con un terzo motivo, sul sostanziale mantenimento della misura applicata, pur con attenuazione delle prescrizioni, il ricorrente lamenta violazione di legge per mancanza di motivazione sulle ragioni per cui non sia ritenuta applicabile la più tenue misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e chiede l'annullamento dell'ordinanza del riesame ai sensi dell'art. 311 c.p.p., art. 606 c.p.p., lett. b), art. 125 c.p.p., comma 3. Ricorda il ricorrente come il giudice del gravame cautelare abbia ritenuto che le invocate esigenze cautelari - per le ragioni indicate a conferma delle stesse - possano essere adeguatamente fronteggiate solo attraverso la vigente misura, non reputandosi sufficiente il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Ebbene, si osserva in ricorso come sia illegittimo utilizzare il medesimo criterio per motivare la ritenuta specificità e concretezza delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) e l'idoneità e proporzionalità della misura (art. 275 c.p.p.). In ogni caso, nell'impugnato provvedimento mancherebbe qualsivoglia riferimento alle ragioni per cui: (a) la possibilità di vicinanza sia di per sé favorente condotte recidivanti o condizionanti la persona offesa, (b) non sarebbe sufficiente la vigilanza dell'amministratore di sostegno e non tranquillizzante la conseguente diretta possibilità di controllo dello stesso sulla operatività del conto corrente dell'amministrata e su eventuali azioni dispositive della M. sui gioielli, regolarmente repertati, tutti elementi invocati in sede di riesame e non trattati nel gravato provvedimento, in particolare con riferimento al requisito della proporzionalità. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge hanno rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e l'Avv. Claudio Maruzzi, difensore del ricorrente, che, replicando alle conclusioni del PG, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In premessa, il Collegio ritiene di dover valutare se la misura cautelare personale in atto a carico del R.C. (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter c.p.p.) sia applicabile in relazione alle fattispecie di reato di cui è incolpato in via provvisoria l'odierno ricorrente (furto aggravato e indebito utilizzo, anch'esso aggravato, di carte di credito e di pagamento). Ciò in quanto pare condivisibile l'orientamento di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione è rilevabile d'ufficio l'intervenuta applicazione di una misura cautelare personale al di fuori dei casi consentiti dalla legge, dovendo i principi generali in materia di impugnazione cedere a fronte di un provvedimento idoneo ad incidere sullo "status libertatis", analogamente a quanto avviene in caso di pena illegale (così, in ultimo, questa Sez. 4, n. 31430 del 17/3/2021, Nasraoui Rv. 281837). Ebbene, ritiene il Collegio che la misura cautelare personale di cui all'art. 282-ter c.p.p. trovi applicazione, nei limiti di cui agli artt. 280 c.p.p., comma 1, a qualsiasi fattispecie di reato, e, quindi anche a quelli contro il patrimonio. Non ignora il Collegio il recente e non condivisibile arresto di questa Sezione secondo cui la misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa non è applicabile ai reati contro il patrimonio, trattandosi di misura introdotta dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in L. 23 aprile 2009, n. 28, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori, la cui disciplina ne rivela l'esclusivo collegamento ai reati contro la persona (Sez. 4, n. 2147 del 13/01/2021, Macellaro, Rv. 280482). Depongono nel senso preferito dal Collegio, in primis, la collocazione all'interno del codice, ma, soprattutto l'assenza di alcuna limitazione nel testo di legge, che recita: "1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis. 2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. 3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni". Non si vede, in altri termini, secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, per quale motivo, se avesse voluto limitare l'applicazione della misura solo a determinati reati, il legislatore non l'abbia indicato esplicitamente nelle norma. Ne' appare dirimente per opinare in senso contrario, limitandone l'applicazione ai soli reati sessuali - come fa la citata Sez. 4 n. 2147/2021 - la circostanza che l'occasione per introdurre la norma sia stato il D.L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella L. n. 38 del 2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". E nemmeno la circostanza che, ai sensi del successivo art. 282-quater c.p.p. i provvedimenti che prescrivono la misura di cui ci si occupa, oltre che quella di cui all'art. 282-bis c.p.p. (allontanamento dalla casa familiare), oltre che all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, sono altresì comunicati alla parte offesa e, ove nominato, al suo difensore e ai servizi socio-assistenziali del territorio. E che quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299 c.p.p., comma 2. Non va trascurato, coma fa la condivisibile Sez. 5, n. 19552 del 26/3/2013, D.R., Rv. 255512, che la previsione della misura cautelare in esame è stata preceduta dall'art. 282-bis c.p.p., introdotto con la L. 4 aprile 2001, n. 154, art. 1 che al comma 2, prevedeva la possibilità per il giudice di prescrivere all'indagato di "non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti" della cui generale applicabilità non si è mai dubitato. Già nel 2001 la misura che fu introdotta appariva destinata, in altre parole, indipendentemente dal reato in contestazione, a tutte quelle situazioni nelle quali la possibile reiterazione della condotta criminosa, al di là della sua generica incidenza sulla collettività, si indirizza specificamente nei confronti di un determinato soggetto passivo, ponendone in pericolo l'incolumità; la cui protezione acquisisce pertanto rilevanza in prospettiva cautelare. La norma prendeva atto, a questi fini, ricorda ancora la condivisibile Sez. 5, n. 19552 del 26/3/2013, della possibile insufficienza di una tutela, per così dire, "statica" dell'incolumità della vittima, laddove le circostanze rendano concreto il pericolo di un'aggressione della stessa nel corso dello svolgimento della sua vita di relazione e pertanto inadeguata una mera interdizione all'indagato del luogo di abitazione della persona offesa; e d'altra parte si faceva carico dell'eccessività del ricorso a misure custodiali a fronte di un'esigenza cautelare strettamente dipendente dai contatti dell'indagato con la vittima. Da ciò nasceva la configurazione di una misura nell'applicazione della quale assumeva primaria importanza la garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa da possibili intrusioni dell'indagato, che facendo temere la vittima per la propria incolumità finiscano per condizionare e pregiudicare la fruizione di dette libertà. Quasi otto anni più tardi, con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con L. 23 aprile 2009, n. 38, che all'art. 7 prevedeva la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p., venne, altresì, introdotta, all'art. 9, la disposizione integrativa della misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282-ter c.p.p., comma 1, per la quale "il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa". La norma si inserisce, coerentemente, nelle finalità di tutela che si è visto essere già proprie della misura in esame nella preesistente previsione di cui all'art. 282-bis, con il palese scopo di rendere detta tutela più efficace in determinate situazioni; ed è particolarmente significativo, a questo riguardo, che la disposizione sia stata introdotta contestualmente alla previsione del delitto di atti persecutori. Le modalità commissive di quest'ultimo comprendono, infatti, quali manifestazioni tipiche il costante pedinamento della vittima, da parte del soggetto agente, anche in luoghi nei quali la prima si trovi occasionalmente, e l'espressione di atteggiamenti minacciosi o intimidatori anche in assenza di contatto fisico diretto con la persona offesa e purtuttavia dalla stessa percepibili. Perciò, alle necessità indotte da quest'ultima tipologia comportamentale soccorre la sostanziale estensione della nozione di "avvicinamento" al superamento di una distanza minima della vittima, stabilita secondo le esigenze di tutela suggerite dal caso concreto. Ma, in termini più generali, il riferimento del divieto di avvicinamento non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa in quanto tale, esprime una precisa scelta normativa di privilegio, anche nelle situazioni in esame, della libertà di circolazione del soggetto passivo. La norma, in altre parole, esprime una scelta di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità, anche laddove la condotta dell'autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria tale da non essere legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che è rispetto a tale esigenza che deve modellarsi il contenuto concreto di una misura la quale, non lo si dimentichi, ha comunque natura inevitabilmente coercitiva rispetto a libertà anche fondamentali dell'indagato. E' del resto significativo che l'art. 282-ter c.p.p., nel richiamare la descrizione del divieto di cui al previgente art. 282-bis, non riproponga i pur non tassativi accenni ivi presenti al luogo di lavoro della vittima ed al domicilio della famiglia di origine della stessa; a conferma che la tutela di un sereno esercizio della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazione alle sfere del lavoro e della cura degli affetti familiari della stessa ed agli ambiti alle stesse assimilabili. Orbene, come si diceva in precedenza, non vi è alcun dato normativo che evidenzi la volontà del legislatore di escludere che tale tutela possa riguardare anche, ad esempio, reati quali la circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.) o altri delitti contro il patrimonio. Deve trattarsi, con tutta evidenza, di reati contro il patrimonio che implichino, come nel caso che ci occupa, particolari esigenze di tutela non solo della res, ma anche della persona che ne è titolare, ma questo riguarda le condizioni di applicabilità in concreto della misura stessa, ma non certamente la sua inapplicabilità, in astratto, a determinate fattispecie o tipologie di reati. Presupposto dell'applicazione della misura, così come in quella previgente, e', nell'espressa formulazione normativa, la sussistenza di esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa. Ed era inequivocabile, già nella prima disciplina della misura, la funzione alla stessa attribuita dal legislatore. Scopo della previsione e', evidentemente, quello di rispondere a specifiche ragioni di cautela special preventiva, riferite non solo alla personalità dell'indagato ed alla proclività dello stesso alla commissione di reati, ma anche al particolare rilievo che in questa prospettiva assumono la posizione della persona offesa ed i rapporti fra la stessa ed il soggetto agente; il che ricollega il campo applicativo della norma a reati in cui è particolarmente significativa la componente vittimolo-gica, quali, prima di ogni altro, ma non solo, i reati di violenza sessuale e il delitto, oggetto di successiva previsione incriminatrice, di cui all'art. 612 bis c.p.. In altri termini, sarà evidentemente meno frequente nella pratica il ricorso alla misura di cui all'art. 282-ter nei reati contro il patrimonio, ma appare certamente possibile e motivato in casi come quello in esame, in cui c'e' la necessità non solo di tutelare i beni (i suoi conti, i gioielli, etc.), ma anche la stessa persona offesa, anziana donna alla merce', secondo l'impostazione accusatoria, dei propri vicini di casa. Non va trascurato, peraltro, che un'interpretazione quale quella propugnata dalla recente Sez. 4 n. 2147/2021 avrebbe degli effetti di sfavore nei confronti dello stesso indagato per il quale, a fronte delle ritenute esigenze cautelari, si profilerebbe necessario il ricorso a misure cautelari personali maggiormente afflittive. 3. Il Collegio ritiene di condividere e di dover riaffermare anche il principio che il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter c.p.p. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo, ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili (cfr. Sez. 5, n. 1541 del 17/11/2020 dep. 2021, Rv. 280491). La misura cautelare in esame, per effetto della novella del 2009, ha assunto rispetto alla previgente una dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto. L'originaria indicazione dei luoghi determinati frequentati dalla persona offesa rimane invero significativa nel caso in cui le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo d'azione che esuli dai luoghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo o costituiscano punti di riferimento della propria quotidianità di vita, quali quelli indicati dall'art. 282 bis c.p.p. nel luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza. Laddove viceversa (ed è situazione, ad esempio, ricorrente per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., ma anche quella in esame), la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. Ed in tal caso diviene irrilevante l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima; dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest'ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga. La predeterminazione dei luoghi di cui sopra risulterebbe del resto, nella situazione descritta, chiaramente dissonante con le finalità della misura, per come in precedenza delineate. Detta predeterminazione verrebbe di fatto a porsi come un'inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. La vittima si vedrebbe invero costretta a contenere la propria libertà di movimento nell'ambito dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stata riconosciuta sussistente anche al di fuori del perimetro della ricorrente frequentazione della persona offesa (così la più volte citata Sez. 5, n. 19552 del 26/3/2013, D.R., Rv. 255512; conf. Sez. 5, n. 28677 del 14/3/2016, C.; Rv. 267371 e la condivisibile e recente Sez. 6, n. 2242 del 17/12/2020, dep. 2021, F., Rv. 280588, nella cui motivazione, la Corte ha ribadito che, diversamente ragionando, si consentirebbe all'agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell'elenco tassativo eventualmente definito dal giudice, frustrando così la "ratio" della norma, tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter esplicare la propria personalità e la propria vita di relazione in condizioni di assoluta sicurezza) Alle medesime conclusioni porta, peraltro, anche la pronuncia, apparentemente difforme, secondo cui il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter c.p.p. deve contenere l'indicazione specifica dei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa solo quando le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della propria quotidianità di vita, dovendo, invece, il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, laddove la condotta, di cui è temuta la reiterazione, si connoti per la persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima, in qualsiasi luogo questa si trovi (così Sez. 5, n. 30926 del 8/3/2016, S., Rv. 267792, in tema di atti persecutori). Anche in questo caso non ignora il Collegio che vi è un orientamento di segno contrario espresso in varie pronunce di questa Corte di legittimità, che appare tuttavia esauritosi nel 2015, secondo cui la misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter c.p.p., deve indicare in maniera sufficientemente determinata i luoghi l'accesso ai quali e inibito all'obbligato (così Sez. 5, n. 27798 del 4/4/2013, S., Rv. 257697). Ciò in quanto solo in tal modo il provvedimento cautelare assumerebbe una conformazione completa che consente il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare (Sez. 6, n. 14766 del 18/3/2014, F., Rv. 261721) e garantirebbe la necessità di contenere le limitazioni imposte all'indagato nei confini strettamente necessari alla tutela della vittima (Sez. 5, n. 5664 del 10/12/2014, dep. 2015, B., Rv. 262149), evitando l'imposizione all'indagato di una condotta di "non facere" indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa (Sez. 6, n. 8333 del 22/1/2015, R., Rv. 262456; conf. Sez. 5, n. 28225 del 26/5/2015, P., Rv. 265297). Tuttavia, le preoccupazioni espresse in tale orientamento giurisprudenziale, qui non condiviso, in ordine alla soggezione dell'indagato a limitazioni della propria libertà personale di carattere indefinito, estranee alle proprie intenzioni persecutorie e di fatto dipendenti dalla volontà della persona offesa, non pare fondato. Le prescrizioni, anche nel generico riferimento al divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi, mantengono invero un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato. Va dunque riaffermato il principio che la misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter c.p.p., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato (vedasi anche Sez. 5, n. 48395 del 25/9/2014, P., Rv. 264210; Sez. 5, n. 36887 del 16/1/2013, A., Rv. 257184). Ciò quando la condotta dell'agente si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, che, come si dirà in seguito, è quanto si assume motivatamente essere avvenuto nel caso in esame, il che giustifica e rende legittimo il provvedimento che, ex art. 282-ter c.p.p., obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona offesa, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto (Sez. 5, n. 18139 del 26/3/2018, B., Rv. 273173; conf. Sez. 6, n. 42021 del 13/09/2016, C., Rv. 267898 che ha ritenuto legittima l'ordinanza che disponeva, ex art. 282-ter c.p.p., come nel caso oggi in esame, oltre al divieto di avvicinamento all'abitazione e al luogo di lavoro della vittima, anche l'obbligo di mantenere una determinata distanza, (nella specie di 300 metri), in caso di incontro occasionale con la persona offesa, in quanto l'indicazione specifica nel titolo cautelare dei luoghi oggetto del divieto attiene solo a quelli in cui l'accesso è inibito in via assoluta all'indagato). 4. Venendo alla manifesta infondatezza dei proposti motivi di impugnazione, ritiene il Collegio che a tale conclusione si pervenga, in primis, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv. 264535; conf. Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528, Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Ancore di recente è stato condivisibilmente sottolineato come sia onere del ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), -, a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (così Sez. 2, Sentenza n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518, nella cui motivazione, la Corte ha precisato che, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 c.p.p. il "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015). Peraltro, già in precedenza (Sez. 2, n. 31811 dell'8/5/2012, Sardo ed altro, rv. 254328 che richiama i precedenti costituiti da sez. 6, n. 32227 del 16.7.2007, T. e sez. 6, n. 800 del 6.12.2011 dep. il 12.1.2012, Bidognetti ed altri) secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che prospetti vizi di legittimità del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa. Nel caso esaminato nella richiamata Sez. 6 n. 32227/2007, come in quello che ci occupa, il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale. Non si possono, in altri termini, indicare, alla rinfusa, come nel caso che ci occupa, tutti i possibili vizi di legittimità (qui, in aggiunta al caso suvvisto si aggiunge, in via cumulativa, anche la violazione di legge) senza specificare la violazione o il punto della motivazione attinto da vizio. In particolare, quanto al vizio motivazionale, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce la ricorribilità per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Ebbene, tale disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente "enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero, se come indicato nell'odierno ricorso, ad una pluralità di tali vizi, in relazione a quali specifici punti della motivazione gli stessi vadano riferiti. Ciò, nel caso che ci occupa, non è avvenuto. 5. Va anche evidenziato che il ricorrente, per ogni motivo di ricorso, denuncia il "travisamento della prova". Orbene, anche a voler trascurare il pur non trascurabile dato che siamo in una fase cautelare e non ci sono prove, ma al più indizi, va sottolineato con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. ex multis Sez. a n. 25255/2012, Rv. 253099). 6. Il ricorso è comunque inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ancora di recente ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità" sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 c.p.p., comma 2. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, richiama dell'art. 192 c.p.p., i commi 3 e 4 ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 7. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua adeguatezza. Le censure in punto di gravità indiziaria avanzate dall'odierno ricorrente, per contro, si sostanziano essenzialmente nella proposizione di una diversa valutazione del materiale probatorio, in presenza di una motivazione del tribunale che dà compiutamente conto delle molteplici dichiarazioni e delle corpose acquisizioni documentali tutte convergenti nel senso della sussistenza della responsabilità dell'imputato per i reati ipotizzati, quanto meno in termini di gravità indiziaria, allo scopo coerentemente argomentando anche in ordine alle segnalate difformità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa al difensore in sede di indagini preliminari e, invece, di quelle di segno diverso rilasciate alla Guardia di finanza, con l'ulteriore rilievo che, anche dalle prime, per quanto più favorevoli all'imputato, possono comunque evincersi degli elementi di reità a suo carico. Con motivazione del tutto priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, il tribunale del riesame ricorda che M.F., persona obiettivamente anziana e fragile sotto il profilo della gestione dei suoi risparmi (lo dimostra il fatto che è attualmente beneficiaria dell'amministrazione di sostegno in sua tutela), sentita dalla guardia di finanza a casa propria, in quella che anche il G.i.p. ha definito una dolorosa presa di coscienza, ha dichiarato di non avere autorizzato alcuno ad effettuare bonifici in favore di tale onlus, se non a titolo di beneficenza, saltuariamente e per importi modesti, né di avere concesso all'odierno ricorrente di prelevare somme dal proprio conto in suo esclusivo favore, tramite l'utilizzo di home banking, bonifici o carte di credito - i cui codici erano stati effettivamente consegnati all'indagato per aiutarla a prelevare somme modeste per il suo spillatico mensile. Tali dichiarazioni, ricordano i giudici del gravame cautelare, hanno costituito i primi indizi di reato con riferimento sia alle ipotesi di furto sia di utilizzo indebito di carte di credito e di debito, che sono poi stati corroborati dai forti elementi di sospetto che destano, quanto al reato di furto di cui al capo b), le seguenti circostanze: 1) la onlus di diritto italiano costituita è risultata avere sede nello stesso stabile condominiale ove risiedono la M. e i due correi indagati R.C. e P. (entrambi pregiudicati per reati predatori del patrimonio altrui: R.C. per appropriazione indebita, violazione del divieto di emettere assegni e falsificazione della firma di due segretari dello stato di San Marino, P. per bancarotta fraudolenta e riciclaggio); 2) tale associazione non risulta avere mai presentato dichiarazioni fiscali; 3) il denaro inviato verso conti esteri (accesi in (OMISSIS)) renderà verosimilmente difficoltoso il recupero della ingentissima somma in essi versata. La M., quindi - ricorda ancora il provvedimento impugnato - disconosceva tutte le operazioni sospette prospettatele dalla guardia di finanza e dichiarava, altresì, di non avere la capacità di utilizzare l'home banking tramite il telefono e che l'unica persona alla quale aveva consegnato i codici era proprio R.C.. Il tribunale del riesame osserva, inoltre, che i rimanenti 318.000 Euro stavano per essere sottratti mediante l'apparente sottoscrizione di un assegno di pari importo che la M. avrebbe intestato a se stessa per versarlo in altra banca, l'UNICREDIT, giacché la filiale Fideuram, a fronte della operatività sospetta e di uno sfogo della signora in lacrime che riferiva di essere preoccupata per i suoi risparmi, perché non sapeva più quanti soldi avesse in conto, aveva provveduto, tramite la sede centrale, a bloccare l'operatività on line. E' stato, dunque, per il lodevole intervento dell'istituto di credito e, subito dopo, della Procura della Repubblica, che provvedeva al sequestro dei conti correnti, che la restante parte del patrimonio della persona offesa è stato messo in sicurezza per poi essere gestito dall'amministratore di sostegno nominato dal giudice tutelare. 8. In particolare, con riferimento al reato di cui al capo b) dell'imputazione, il tribunale del riesame confuta argomentatamente e logicamente le obiezioni difensive circa la volontà espressa dalla persona offesa, capace di intendere e di volere, di donare alla onlus ICO UNITED PLANET la metà del proprio patrimonio in quattro anni, formalizzata nella scrittura privata manoscritta e dedotta in giudizio e che la M. definisce "lettera da me scritta l'8 maggio 2017", mentre risulta priva di data certa e che il giudici del gravame cautelare, con motivazione che appare coerente con la molteplicità di indizi sopra ricordati e con le diverse dichiarazioni rese dalla persona offesa agli inquirenti - ovvero il disconoscimento di tutte le operazioni di bonifico effettuate in favore della onlus e del R.C. medesimo, suffragato da tutte le altre emergenze fattuali raccolte in sede di indagini- ritengono artatamente precostituita al fine di attribuire legittima veste giuridica ai bonifici effettuati verso conti esteri riferibili alla onlus facente capo a P.F., correo nel reato e legale rappresentante, e a R.C.M.. Del tutto logica appare anche la conclusione del tribunale estense nel senso che il quadro indiziario che emerge dalla lettura complessiva di tutti gli elementi descritti non viene intaccato dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa al difensore in sede di indagini difensive - peraltro presentatasi in studio recando con sé uno scritto del quale intendeva dare lettura - né dalla scrittura privata prodotta in atti dalla difesa, nella quale la M. avrebbe formalizzato la volontà di devolvere la metà del suo patrimonio alla onlus. A ben vedere, infatti, per i giudici del riesame ferrarese le dichiarazioni rese dalla M. avanti al difensore dell'indagato, così come la scrittura privata prodotta in atti, appaiono precostituite al fine di sollevare i responsabili dalle conseguenze dei reati commessi, ciò per via della fragilità della signora, che continua a vedere nel ricorrente e nella moglie l'unica fonte di aiuto personale nella vecchiaia. Ed inoltre, con motivazione del tutto logica, viene ritenuto assai rilevante che la stessa M., avanti al difensore dell'indagato, abbia descritto circostanze indizianti a carico di quest'ultimo, in particolare: 1. di "avere perso parecchi bancomat e carte di credito, alcuni me li hanno rubati e ho fatto le denunce" (uno dei quali, prima che intervenisse la denuncia di smarrimento, è stato utilizzato e veniva trovato nell'abitazione del R.C. a seguito della perquisizione domiciliare disposta dalla procura); 2. di "non ricordare la lettera raccomandata a mani con destinatario Ico Planet Onlus con oggetto (OMISSIS) ove dava disposizione di bonificare all'associazione 100.000 Euro in 4 tranches, di avere dubbi di averla scritta, che la firma poteva essere sua oppure no" (nelle dichiarazioni rese avanti alla Guardia di Finanza ella riferiva, in merito a questa lettera, "di vederla in quel momento per la prima volta, che quella non era la sua calligrafia, che disconosceva la firma apposta, di non riconoscere assolutamente di aver effettuato tali erogazioni, di rimanere basita difronte a tale lettera", allo stesso modo, riferiva di non aver mai visto e di non aver mai apposto la sua firma sul documento denominato "Accordo n. (OMISSIS) di fornitura dell'assistenza di beneficenza da parte del filantropo a data 17 marzo 2020 nel quale la stessa si impegnava a versare 10.000 Euro su un conto ucraino in favore della ICO UNITED PLANET); 3. di "non essere capace di usare da sola il computer per fare bonifici". A proposito dei "non ricordo" e delle esitazioni della persona offesa, va sottolineato come il ricorso sia assolutamente contraddittorio. Da un lato, infatti, il difensore ricorrente, quando argomenta sulla volontarietà e consapevolezza della destinazione dei soldi alla onlus, a titolo benefico, o sulla datazione della lettera, o riferisce delle dichiarazioni resegli, rappresenta una donna assai anziana, ma pienamente lucida. Per contro, per giustificare il mancato ricordo delle operazioni finanziarie, ne ricorda la sua avanzata età e la situazione di stress emotivo al momento delle dichiarazioni rese. Stress, peraltro, che non si comprende perché vi sarebbe quando risponde agli inquirenti, ma non quando viene sentita dal difensore del R.C.. 9. Quanto ai bonifici in favore dell'odierno ricorrente, per il giudice del gravame cautelare, gli indizi di colpevolezza emergono anch'essi sulla base del disconoscimento delle operazioni effettuate avanti alla guardia di finanza, dell'assenza di autorizzazione dello stesso a sottrarre denaro, al di fuori dei modesti prelievi richiesti dalla M. per consentirle di fare la spesa (mentre le somme sottratte sono molto superiori e sono state destinate in parte a conti italiani in parte a conti accesi in Germania da parte delle stesso indagato), della circostanza che la persona offesa ha più volte dichiarato di non sapere usare l'home banking e di avere consegnato al solo R.C. i codici pin per aiutarla in piccoli prelievi per le sue quotidiane esigenze. Nessuna spesa suscettibile di rimborso effettuata dall'indagato in favore della persona offesa - ricorda il tribunale estense - è stata documentata e, se anche le somme bonificate a sé stesso avessero costituito prestiti con promessa di restituzione, non risulterebbe documentata la restituzione nemmeno parziale dei versamenti, i quali, a fronte della complessiva opera di sottrazione alla vittima della integralità dei suoi risparmi - e viene ribadito che la residua somma di 318.000 Euro stava per essere trasferita presso altra banca per ivi poterne ulteriormente disporre -, appaiono per il tribunale più verosimilmente qualificabili quali reati di furto. Il giudice del gravame cautelare dà, infine, motivatamente atto, che lo stesso è a dirsi, in termini di sussistenza del quadro indiziario, per l'utilizzazione indebita di bancomat e carte di credito di titolarità di M.F. (su cui viene richiamato il prospetto di "Bancomat e Carte di credito" e il correlato prospetto dei "Prelievi Bancomat per Euro totali 24.910 e delle Operazioni Carte di credito per Euro totali 5.161,74" di cui alla incolpazione), documentalmente provato dalla lettura degli estratti conto dai quali risultano le operazioni, avendo la M. consegnato al solo R.C. i codici pin di bancomat e carta di credito per aiutarla a prelevare, in assenza di autorizzazione delle stesso a sottrarre denaro per scopi personali, avendo peraltro, come ricordato, gli operanti rinvenuto una delle carte denunciate come smarrite dalla persona offesa nell'abitazione dello stesso R.C.. Il giudice delle indagini preliminari prima ed il tribunale del riesame poi danno conto, dunque, motivatamente, di un compendio indiziario davvero corposo ed univocamente deponente per l'ascrivibilità all'odierno ricorrente dei gravi reati di cui è incolpato, particolarmente odiosi in quanto posti in essere nei confronti di una donna così anziana e rispetto alla quale egli stesso rivendica una consuetudine di rapporti familiari risalente negli anni. Assertivo ed insussistente risulta poi il preteso travisamento dei contenuti delle dichiarazioni della badante, tanto più qualora si abbia riguardo alla ricordata radicale difformità richiesta perché possa ritenersi ravvisabile il vizio di travisamento della prova ed ai rigorosi requisiti per la sua deduzione e rilevanza (vedasi anche, ex multis, la recente Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villarì; conf. Sez. 5, 8188, 4/12/2017, Grancini). L'addebito di parzialità ed inattendibilità del funzionario Fideuram, T. Giorgio, risulta del tutto gratuito e smentito dalle valorizzate emergenze in atti circa le peculiarità delle operazioni dal medesimo denunciate ed oggettivamente riscontrabili. Il provvedimento impugnato si palesa logico e corretto in punto di diritto anche in punto di sussistenza delle aggravanti contestate, ritenendo provati per tabulas: a) la condizione di completa solitudine di M.F. (l'unico fratellastro suo parente risiede in paese vicino al lago di Garda, non si è saputo quale con esattezza, poiché la signora non ha contatti); b) la sua età avanzata di 86 anni oggi (nata nel 1935, 84enne all'epoca dei primi fatti); c) l'abuso della relazione domestica instaurata per la frequentazione abituale della sua casa - abitando R.C. sullo stesso pianerottolo della M. - riconosciuta peraltro dallo stesso odierno ricorrente; d) l'azione mediante mezzo fraudolento consistito nella prospettazione di eseguire bonifici nell'interesse dell'anziana; e) il danno patrimoniale di rilevante gravità per sottrazione complessiva di quasi 375.000 Euro, pari a più della metà del patrimonio della persona offesa, inizialmente pari a 730.000 Euro circa. Ebbene, se quelli illustrati in premessa sono i limiti del sindacato di questa Corte in punto di sussistenza della gravità indiziaria appare chiaro che con i motivi del presente ricorso si propongono e sviluppano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, a fronte di argomentazioni spese nel provvedimento impugnato che appaiono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, per cui quello che si chiede è proprio quello che questo giudice di legittimità non può fare, e cioè una rivalutazione nel merito del compendio indiziario. 10. Quanto alle elevate censure in punto di esigenze cautelari, deve riconoscersi del tutto conforme ai principi che governano la materia oltre che supportata da motivazione immune da vizi logici, la ritenuta sussistenza di un evidente e concreto pericolo sia di reiterazione criminosa che di inquinamento probatorio, in correlazione con i ben individuati margini di residua possibile incidenza sulle risorse della persona offesa e con la rilevata persistente vulnerabilità della medesima, risultata influenzabile con riferimento alle dichiarazioni rese e da rendere, data la sua difficoltà a rinunciare ad un rapporto inteso, nonostante tutto, anche come affettivo e di accudimento, con conseguente necessità ed adeguatezza dell'adottata misura. Va ricordato che nel sistema processualpenalistico vigente, così come non è conferita a questa Corte di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi, non è dato nemmeno alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettive dell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate. Si tratta, infatti, di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché, in sede di gravame della stessa, del tribunale del riesame. Quanto alle esigenze cautelari ed alla loro attualità, l'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), - che qui interessa, essendo la misura stata confermata in relazione a tale esigenza - come novellato dalla L. n. 47 del 2015 stabilisce, dunque, che le misure cautelari personali possono essere disposte - con riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede (evenienza ravvisata nel caso in esame) - soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l'ulteriore precisazione - ancora introdotta dalla L. n. 47 del 2015 - per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. La ratio dell'intervento legislativo (che, peraltro, investe numerose altre norme di cui allo stesso Libro IV, titolo I, da leggere tutte nella medesima ottica) deve esser individuata nell'avvertita necessità di richiedere al giudice un maggiore e più compiuto sforzo motivazionale, in materia di misure cautelari personali, quanto all'individuazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), in ordine alle quali, quindi, non risulta più sufficiente il requisito della concretezza ma si impone anche quello dell'attualità. In realtà, relativamente al pericolo di reiterazione, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare lo ius receptum di questa Corte di legittimità (cfr. ex multis questa Sez. 4, n. 34271 del 3/7/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 2, n. 49453 dell'8/10/2013, Scortechini e altro, Rv. 257974) che aveva ritenuto imprescindibile un giudizio prognostico basato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra l'incipit della lett. c) dell'art. 274 cit. ("specifiche modalità e circostanze del fatto"; personalità dell'imputato o indagato "desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali"). Rimane tuttavia valido il principio, anche in precedenza affermato da questa Corte, che il pericolo di reiterazione criminosa vada valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (cfr. per tutte Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, Pincheira, Rv. 243464, fattispecie di misura cautelare applicata per il delitto di violenza sessuale ai danni di un minore, in cui la Corte ha annullato per illogicità e contraddittorietà della motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, nell'attenuare la misura cautelare, aveva sostenuto che essendo la condotta delittuosa collegata ad un solo soggetto passivo, non appariva verosimile che il reo potesse reiterarla in danno di altre persone). Più precisamente, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), può e deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (Sez. 4, Sentenza n. 37566 del 01/04/2004 Cc. dep. 23/09/2004 Rv. 229141). Ed è stato, in più occasioni, anche condivisibilmente sottolineato come nulla impedisca di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere. In altri termini, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (cfr., ex plurimis, Sez. 2 n. 35476/07). Nello specifico, è stato più volte affermato come ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), il giudice possa porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (Sez. 1 n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 5 n. 35265 del 12/3/2013, Castelliti, Rv. 255763). 11. Tornando all'intervento riformatore del 2015, questa Corte di legittimità, in più pronunce sul punto, ha condivisibilmente chiarito (vedasi, soprattutto, Sez. 4 n. 43880 del 4/7/2017 El Mouttaqi Raquid, non mass.) che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), nel testo introdotto dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva, conseguendone che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (cfr. Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977 nella cui motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016 dep. il 2017, Verga, Rv. 269684). 12. Orbene, nel caso che ci occupa, per il tribunale ferrarese e del Collegio può ragionevolmente ritenersi che sussistano le esigenze cautelari già ravvisate dal GIP., ovvero, il rischio di reiterazione di reati contro il patrimonio nei confronti della stessa persona offesa ed il pericolo di inquinamento probatorio. In particolare, il rischio di reiterazione si desume dalle modalità fraudolente della condotta predatoria posta in essere e ripetuta in un arco temporale di anni, nei confronti di una vittima anziana e sola, con approfittamento della condizione di fragilità che tuttora si estrinseca nell'indecisione della stessa di denunciare i furti subiti e di farsi aiutare dalle Autorità. I precedenti penali risultanti dal casellario dell'indagato per appropriazione indebita commessa dall'anno 1992 all'anno 2000, per violazione del divieto di emettere assegni e, sulla base di quanto verificato dagli inquirenti, per falsificazione della firma di due segretari dello Stato di San Marino, conducono logicamente a ritenere che R.C. sia dedito alla commissione di reati contro il patrimonio, che potrebbero essere reiterati nei confronti della signora M. nonostante la nomina dell'amministratore di sostegno poiché, sebbene non abbia più accesso ai conti correnti della persona offesa, la contiguità tra le abitazioni, qualora si concedesse all'indagato di avvicinarsi, è dato che potrebbe favorire la sottrazione di eventuali disponibilità liquide detenute in casa o dei gioielli che la M. conserva in una cassaforte dell'abitazione (e, come ricordano i giudici del gravame cautelare, di ciò vi è prova in atti, per quanto riferito dall'amministratore di sostegno nell'ambito della sua attività gestoria). Non scalfita dalle argomentazioni difensive appare, ad avviso della Corte, nemmeno la motivazione del tribunale estense in ordine all'attuale e concreto pericolo di inquinamento delle prove, laddove il giudice del gravame cautelare ha ritenuto che la scrittura privata versata in atti, a data presunta dell'8 maggio 2017 sia stata precostituita dalla M. a ciò spinta dagli indagati, al fine di sottrarsi dalle conseguenze penali delle condotte poste in essere. Ne' si vede perché - come si argomenta in ricorso - non dovrebbero essere tenute nel debito conto, come ha fatto il tribunale estense, le dichiarazioni rese dalla badante M.L., assunta il 17 marzo 2021, dopo le dichiarazioni rese dalla persona offesa agli inquirenti, la quale ha riferito della presenza frequente di R.C. nell'abitazione della M. e del suo insistente interesse per sapere cosa ella aveva riferito alla guardia di finanza. Peraltro, il giudice del gravame cautelare dà anche atto che, in pari data, la Polizia Giudiziaria ha constatato la presenza di un sistema di videosorveglianza posizionato all'interno dell'abitazione il 12/3/2021 e la redazione da parte della signora M. di una lettera, anch'essa manoscritta, che avrebbe dovuto portare dall'avvocato difensore degli indagati per leggerla e dichiarare del "massacrante interrogatorio" degli inquirenti (la badante riferiva che, nella sua opinione, la lettera era stata scritta sotto dettatura perché la signora non sarebbe stata in grado di scriverla da sola). Anche in punto di esigenze cautelari, pertanto, tanto il GIP che il tribunale del riesame appaiono, dunque, avere assolto al suo loro motivazionale, con un percorso logico che si sottrae alle proposte censure. La concretezza e attualità delle esigenze di cautela - va infatti ribadito - non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, onde il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c), può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche nel caso in cui esse siano risalenti nel tempo, ove persistano atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato (cfr. Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, Rv. 267785). 13. Venendo, in ultimo, alle doglianze in punto di adeguatezza della misura, va ricordato che la consolidata giurisprudenza di legittimità valorizza l'importanza dei principi generali di proporzionalità e adeguatezza delle misure coercitive (art. 275 c.p.p., comma 1), che impongono di prescegliere la misura più adatta a soddisfare le esigenze di cautela e, nel contempo, meno inutilmente invasiva della persona dell'indagato. Vale infatti la regola secondo cui, in materia di misure cautelari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un "ventaglio" di misure di gravità crescente, il criterio di "adeguatezza" di cui all'art. 275 c.p.p., comma 1, dando corpo al principio del "minore sacrificio necessario" (anche ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011 n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie (cfr. Sez. Sez. Un., n. 20769 del 28/4/2016, Lovisi, Rv. 266650). Pertanto, nel provvedimento restrittivo è necessario indicare non soltanto gli elementi di fatto dai quali le esigenze cautelari sono desunte, ma anche le concrete e specifiche ragioni per le quali tali esigenze non possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere; prescrizione quest'ultima che assume particolare rilevanza ove coordinata con il disposto dell'art. 275 c.p.p., comma 3, primo periodo, che sottolinea la funzione residuale e "quasi eccezionale" della misura cautelare della custodia in carcere (così le citate SS.UU. Lovisi). Il giudice si deve soffermare quindi sul profilo dell'"adeguatezza" della misura cautelare in concreto prescelta, anche se, ovviamente, qualora venisse applicata, perché ritenuta "adeguata", la misura della custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati, nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità Ciò risulta in continuità con quanto pacificamente affermato anche in precedenza dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte che in tema di scelta e adeguatezza delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle altre misure coercitive (Sez. 6, n. 17313 del 20/4/2011, Cardoni, Rv. 250060; conf. Sez. 1, n. 45011 del 26/9/2003, Villani, Rv. 227304). In altra pronuncia era stato condivisibilmente sottolineato che in tema di criteri di scelta delle misure cautelari, è immune da censure la decisione con cui il giudice di merito rigetti l'istanza di sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, sulla base di elementi specifici inerenti al fatto, alle sue motivazioni ed alla personalità del soggetto che indichino quest'ultimo come propenso all'inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio, in violazione delle cautele impostegli, trattandosi di soggetto violento e proclive a reati commessi mediante l'uso di violenza personale; e questo ancorché la previsione di cui all'art. 275 c.p.p. non ponga a carico del giudice l'obbligo di una motivazione analitica sull'inadeguatezza di ogni altra misura cautelare (nella specie arresti domiciliari), essendo a tal fine sufficiente e necessario che egli dimostri che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa è la permanenza in carcere (Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005 dep. il 2006, Pannone, Rv. 233884). Ebbene, se questi sono i principi giuridici di riferimento, va osservato che nel caso che ci occupa, motivato appare il rilievo che le esigenze cautelari sopra illustrate possano essere adeguatamente fronteggiate soltanto attraverso la misura cautelare già in essere del divieto di avvicinamento alla persona offesa con divieto di comunicazione con lei con qualsiasi mezzo, non potendo ritenersi sufficiente, per le indicate ragioni, il solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La misura, peraltro, come richiesto dall'odierno ricorrente, è stata resa compatibile con il dato di fatto della contiguità spaziale tra le abitazioni dell'inda-gato e della persona offesa, al fine di non trasformarla, di fatto, in un obbligo di dimora. 14. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2021. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2022
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