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Reati contro la fede pubblica

Falso: sussiste in caso di falsificazione della patente di guida e del tagliando applicato sulla carta di circolazione

Falso: sussiste in caso di falsificazione della patente di guida e del tagliando applicato sulla carta di circolazione

Tribunale Pescara, 20/09/2021, n.2220

La falsificazione della patente di guida e del tagliando applicato sulla carta di circolazione integra la violazione degli artt. 477-482 c.p.

Norme di riferimento

Art. 216 legge fallimentare -Bancarotta Fraudolenta

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto che dispone il giudizio del 12.12.2019 il Gup del Tribunale di Pescara ha disposto il giudizio di citato a giudizio di (...), (...), (...), per rispondere dei reati in epigrafe. L'udienza del 6.4.2020 veniva rinviata al 2.11.2020, in conseguenza della legislazione emergenziale covid-19. Alla udienza del 2.11.2020, assenti gli imputati, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammesse le prove richieste dalle parti. Alla udienza del 15.3.2021 venivano sentiti i testi (...), (...), (...). L'udienza del 19.7.2021 veniva rinviata alla udienza del 20.9.2021, ove, sentito il teste (...), le parti formulavano le proprie conclusioni e, all'esito della discussione e della camera di consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. La verifica degli atti, così come contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero, non ha consentito di riscontrare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria nei confronti di (...) e (...), non essendosi raggiunta la prova che gli stessi abbiano concorso nei reati loro contestati; è invece risultata provata la penale responsabilità di (...) per i reati di cui agli art. 642 c.p. nonché degli 477-482-61 n. 2 c.p. c.p. in merito alla falsificazione della patente di guida e del tagliando sulla carta di circolazione. Dalla istruttoria dibattimentale è infatti emerso quanto segue. Il teste (...), ispettore tecnico con funzioni esterne di (...), ha affermato che i documenti presentati per la stipulazione della polizza erano coerenti con la richiesta di polizza e con l'emissione di questa. Il teste (...), all'epoca dei fatti in servizio presso la Pg di Pescara, ha dichiarato di aver acquisito copia della polizza e dei documenti con i quali era stata attivata. Sulla scorta di accertamenti svolti alla motorizzazione civile, al PRA e al Comune di Raiano, che i documenti esibiti per l'emissione della polizza non fossero invece coerenti con i dati reali: la polizza veniva emessa per (...), nato a Pescara il 21 giugno 1970, con documento di patente di guida n. (...), residente a Raiano in Via (...). Invece, in realtà, (...) era nato a Napoli il (...), e possedeva una patente di guida n. (...). Il Comune di Raiano confermava che (...) non aveva avuto vicende anagrafiche nel proprio territorio. Il teste (...), delle (...), ha dichiarato che all'epoca dei fatti vi era un soggetto, (...), che collaborava con le (...) per la stipulazione di contratti anche RC auto e che accompagnava i clienti presso la (...) per l'emissione delle relative polizze o si portava lui direttamente, con la documentazione necessaria del cliente, presso le (...). La documentazione relativa all'emissione della polizza veniva quindi fornita, a seconda delle circostanze, a volte direttamente dal cliente mandato dallo (...), a volta dallo (...) stesso. Si trattava del libretto, del documento di riconoscimento e del codice fiscale. Il teste Vichi ha infine dichiarato di non conoscere (...). Il teste (...) ha confermato la mancata rispondenza dei dati di cui alla polizza n. (...), stipulata da (...), con i dati anagrafici effettivi dello stesso. Ha affermato che il premio della polizza, in virtù dei dati erronei,è stato quantificato in euro 300,00, invece che di euro 1.200,00. Ha anche fatto menzione del nome dell'agente, (...). Così compendiati i risultati dell'istruttoria, il Tribunale ritiene di dover pronunciare sentenza di assoluzione per (...), il cui nome è appena accennato nel corso dell'istruttoria ((...) emerge solo nella successiva assicurazione, in relazione al motociclo tg. (...), cfr. documentazione del PM prodotta alla udienza del 20.9.2021), ed anche (...), non risultando provato che lo stesso fosse a conoscenza della falsità della documentazione del cliente. Non vi è dubbio invece che i fatti di falso siano stati commessi e siano imputabili a (...), soggetto beneficiario dei falsi. (...), essendo il soggetto che utilizza la documentazione falsa al fine di ottenere la polizza assicurativa va riconosciuto responsabile, in quanto - se non autore diretto e materiale della falsificazione - di certo concorre con l'autore materiale dei falsi, in quanto i rinnovi delle assicurazioni servono proprio a colui che, utilizzando il mezzo, se ne avvantaggia, potendo circolare proprio grazie a quei rinnovi. E' evidente, pertanto, che (...) vada riconosciuto responsabile dei reati contestatigli. Infatti, la falsificazione della patente di guida e del tagliando applicato sulla carta di circolazione integra la violazione degli artt. 477-482 c.p., come riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. per la patente di guida, indirettamente, Cass. sez. V, 19/01/2016, n.8901; per il falso relativo alla carta di circolazione Cass. sez. 5, Sentenza n. 16499 del 2005). Vale la pena anche evidenziare che la circostanza - rimasta ignota, in quanto sono state rinvenute solo fotocopie della documentazione prodotta - relativa al fatto che (...) abbia falsificato o alterato la documentazione originale suddetta o abbia prodotto una fotocopia falsificata della stessa (inviata per il tramite di strumenti informatici, quale fax o mail) appare irrilevante, posto che secondo Cassazione anche una fotocopia può costituire oggetto di una falsità penalmente rilevante. Integra infatti il reato di falso anche "la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l'esistenza e i connessi effetti probatori, perché l'atto è idoneo a trarre in inganno la pubblica fede" (cfr. da ultimo Cass., sez. V, 18/01/2018, n.5452. I reati suddetti sono posti in essere al fine di eseguire il creato di cui al capo A) della imputazione.+ Infatti, con i reati suddetti concorre il reato di cui all'art. 642 c.p., per aver utilizzato la documentazione alterata per stipulare la polizza, il cui dolo specifico è integrato dal fine di vantaggio, emerso nella dichiarazioni del teste (...), il quale ha evidenziato che la residenza in Napoli una maggiorazione di circa il triplo rispetto alla residenza in Raiano. In punto di dosimetria della pena, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i suddetti reati e ritenuto più grave il reato di cui all'art. 642 c.p., letto l'art. 133 c.p., pena equa è quella di anni uno e mesi quattro, oltre al pagamento delle spese processuali, così determinata: anni uno per il reato di cui all'art. 642 c.p., aumentato di mesi due per ciascuno dei fatti ex artt. 477-482 c.p. aggravati (falsificazione della patente di guida e della carta di circolazione). Visto il casellario di (...) e lo stato di incensuratezza, può concedersi il beneficio del non menzione e della sospensione condizionale della pena. Considerata la costituzione di parte civile, il risarcimento del danni va liquidato specificatamente in separato giudizio, considerato che gli elementi emersi non consentono una quantificazione precisa.). Può invece riconoscersi una provvisionale pari ad euro 900,00, ovvero alla differenza tra il premio pagato e il premio che sarebbe stato dovuto. L'imputato (...) va inoltre condannato al pagamento delle spese processuali della parte civile, quantificate in euro 2.500,00 in relazione alla complessità concreta dell'istruttoria. P.Q.M. Visti gli artt. 533 e ss c.p.p., dichiara (...) colpevole dei reati a lui ascritti, e, riconosciuto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui all'art. 642 c.p., lo condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Non menzione e pena sospesa. Letto l'art. 538 cp condanna (...) al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile (...) s.p.a., da liquidarsi in separato giudizio, con riconoscimento di una provvisionale ex art. 539 c.p.p. pari ad euro 900,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte costituita, liquidate in euro 2.500,00, oltre rimb. forf. 15% e accessori come per legge. Visto l'art. 530 comma due c.p.p., ASSOLVE(...) e (...) dei reati loro ascritto per non averli commessi. Così deciso in Pescara il 20 settembre 2021. Depositata in Cancelleria il 20 settembre 2021.
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