RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo il 25 ottobre 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Agrigento il 16 novembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto P.S. responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, per avere dichiarato falsamente, in occasione di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 22 febbraio 2017, un reddito familiare inferiore a quello reale, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di avere conseguito il beneficio, alla pena di giustizia.
2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), e del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95 e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità.
Ad avviso del ricorrente, la pacifica circostanza di avere l'imputato fatto espressa menzione nell'istanza ed allegato materialmente ad essa la dichiarazione per il calcolo ISEE dimostrerebbe, per tabulas, l'errore commesso in buona fede, peraltro da soggetto privo di cognizioni tecniche, errore da ritenersi scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p., così come interpretato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 364 del 23-24 marzo 1988), avendo - tra l'altro - l'ufficiale di polizia giudiziaria escusso nel dibattimento di primo grado nel corso dell'udienza del 14 settembre 2020, il Capitano della Guardia di Finanza N.C., precisato che un simile errore risulta molto frequente poiché le altre discipline relative all'accesso a benefici economico-assistenziali prevedono l'utilizzo quale parametro reddituale proprio dell'ISEE.
In subordine, si assume comunque la radicale mancanza di dolo nel caso di specie: sotto tale profilo, si richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui il dolo, seppure generico, deve essere rigorosamente provato (Sez. 4, n. 4623 del 15/12/2017, dep. 2018, Avagliano, Rv. 271949: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel caso di istanza che contenga falsità od omissioni, l'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, seppure non impedisce l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, può, tuttavia, assumere rilievo con riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito, quale sintomo di una condotta dovuta a un difetto di controllo e, quindi, colposa, salva emersione di un dolo eventuale, che deve essere compiutamente dimostrato").
2.2. Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 131-bis c.p. e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Al riguardo, la Corte di appello non avrebbe in alcun modo risposto alle doglianze e alle richieste difensive, essendosi limitata a una generica considerazione sulla tipologia del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, mentre si sarebbe sicuramente in presenza di fatto di lieve entità posto in essere con condotta non abituale.
3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 20 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. E' stata tempestivamente chiesta la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del 22 agosto 2024, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
2.Quanto al primo motivo, dall'accesso diretto da parte del Collegio agli atti, consentito atteso il tipo di vizio denunziato (ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304: "In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali"), risulta radicalmente smentita l'asserzione difensiva di avere l'imputato al fine in esame fatto espressa menzione nell'istanza ed allegato materialmente ad essa la dichiarazione per il calcolo ISEE: emerge, invece, una dichiarazione inequivoca circa l'ammontare del complessivo reddito familiare (p. 1 dell'istanza) ed il riferimento alla dichiarazione ISEE, allegata, all'esclusivo fine della indicazione circa le proprietà immobiliari (p. 2). Donde la insostenibilità dell'errore, nei termini esposti nel ricorso, e la sufficienza e non illogicità della motivazione delle sentenze di merito che, integrandosi reciprocamente, essendosi peraltro in presenza di doppia conforme, giustificano adeguatamente (p. 3 della decisione impugnata; pp. 5-8 di quella di primo grado) la presenza di dolo generico in capo all'imputo ed escludono la riconducibilità ad un agire di tipo colposo.
3. A diversa conclusione occorre giungere quanto al secondo dei motivi.
Il Tribunale, prima (alla p. 2), e la Corte di merito, poi (alla p. 4), hanno - in sostanza - affermato che il fatto non è di particolare tenuità perché l'amministrazione è stata ingannata ed il beneficio cui l'imputato non aveva diritto è stato ottenuto.
Il ragionamento non può essere condiviso. Infatti, l'ammissione al beneficio non dovuto è circostanza espressamente prevista dal legislatore come aggravante (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, secondo periodo): ne discende che la riconducibilità a tale tipizzazione non può essere considerata, di per sé, elemento ostativo all'eventuale riconoscimento della causa di non punibilità invocata; altrimenti è come se la legge dicesse - ma non dice - "il fatto non può mai essere considerato di particolare tenuità ove venga conseguita o mantenuta l'ammissione in mancanza dei requisiti". Ed al Giudice è demandato dall'ordinamento il compito di interprete, non già di legislatore.
4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla questione riguardante l'art. 131-bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, che, nella sua autonomia, valuterà la sussistenza o meno degli elementi di fatto per riconoscere l'invocata causa di non punibilità, senza poter tuttavia utilizzare la circostanza dell'avvenuta ammissione al beneficio, che rimane "neutra" al fine in esame.
Il ricorso, nel resto, va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione riguardante l'art. 131 bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2023