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Patrocinio a spese dello Stato

Gratuito patrocinio: in caso di false dichiarazioni o omissioni irrilevante la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio

Gratuito patrocinio: in caso di false dichiarazioni o omissioni irrilevante la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio

Cassazione penale sez. fer., 30/07/2024, (ud. 30/07/2024, dep. 31/07/2024), n.31395

Risulta integrato il delitto previsto dall'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 in ipotesi di false indicazioni o di omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione ali patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha condannato Ca.Tr. per il reato previsto dall'art. 95 D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, in relazione all'art. 79 dello stesso decreto, per aver attestato falsamente le proprie condizioni reddituali con riferimento ad istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. È stato proposto ricorso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Salerno, ex art. 568, comma 4-bis, cod. proc. pen., fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con la prima doglianza si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito, pur correttamente indicando nell'anno 2015 il riferimento reddituale inerente all'istanza di ammissione al beneficio, in quanto depositata il 15 dicembre 2016, avrebbe posto alla base della responsabilità penale accertamenti della Guardia di Finanza aventi a oggetto i redditi, dell'imputata e del suo convivente, nonché la composizione del relativo nucleo familiare relativi all'anno 2017. Con la seconda censura si deduce la "violazione delle norme che disciplinano l'accertamento probatorio del fatto reato e la valutazione dei relativi risultati". 3. La Procura Generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile non confrontandosi con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Il Tribunale, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, è lungi dall'aver ritenuto accertata la responsabilità, con riferimento a una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 15 dicembre 2016, in ragione della composizione del nucleo familiare e dei redditi relativi al periodo d'imposta 2017, in luogo del periodo d'imposta 2015. All'esito della valutazione degli elementi probatori emergenti dagli accertamenti della Guardia di Finanza relativi al 2017 e dalla deposizione dell'appartenente alla polizia giudiziaria esecutore degli stessi, difatti, il giudice di merito, tanto circa la composizione del nucleo familiare quanto in ordine ai redditi riconducibili ai conviventi (con particolare riferimento alle percepite pensioni), ha ritenuto, all'esito di accertamento di merito, che la medesima situazione di convivenza familiare e la stessa condizione reddituale preesistessero e caratterizzassero anche il periodo di riferimento (sostanzialmente l'anno 2015) di cui all'attestazione fatta dall'imputata con la richiesta di ammissione al beneficio. 3. Il secondo motivo è inammissibile a sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducente motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità. Trattasi di mere doglianze in fatto, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito in ordine agli elementi emergenti della documentazione agli atti e dall'esame testimoniale dell'appartenente alla polizia giudiziaria, circa la convivenza e le componenti reddituali, così pervenendo a una personale e alternativa ricostruzione circa la sussistenza della convivenza e quindi in ordine al reddito che l'imputata avrebbe dovuto attestare con l'istanza di ammissione al beneficio (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, non massimata; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, non massimata; Sez. 4, n. 49411 del 16/10/2022, Troplini, Rv. 283939 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Gattelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Nei termini di cui innanzi, peraltro, laddove la censura critica l'apparato motivazionale sotteso all'accertamento della convivenza in quanto influente sulla soglia di reddito entro cui è ammissibile l'accesso al beneficio, mostra di non confrontarsi sostanzialmente con il costante principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, con conseguente manifesta infondatezza del profilo di doglianza, per cui è integrato il delitto previsto dall'art. 95 D.P.R. n. 115 del 2002 in ipotesi di false indicazioni o di omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione ali patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio. In merito si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152 - 01, nonché la più recente Sez. 4, n. 8302 del 23/11/2021, dep. 2022, Colombo, Rv. 282716 - 01, la quale, fermo restando il principio di cui innanzi, ha peraltro precisato, argomentando da Sez. 'U, n. 14723 del 19/12/2019 dep. 2020, Pacino, in motivazione, che le false indicazioni o le omissioni rilevano ai fini del reato sempre che riguardino la sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio e non se cadano su elementi a tal fine irrilevanti (in tale ultimo senso si veda anche Sez. 4, n. 20836 del 16/04/2019, De Vito, Rv. 276088 - 01, la quale ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver omesso di riferire in merito alla sua condizione di sorvegliato speciale). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Motivazione Semplificata. Così deciso il 30 luglio 2024. Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2024.
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