RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 ottobre 2023 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, ha respinto l'opposizione proposta da Al.Ah. contro il decreto del 18 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata dallo stesso Al.Ah. al fine di ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento di sorveglianza n. 3253/2022 UDS SIUS e n. 3/2023 SIUS TDS.
2. La dichiarazione di inammissibilità era fondata sulla constatazione che nell'istanza di ammissione al beneficio - depositata a mezzo PEC in data 8 novembre 2022 - non erano stati autocertificati i redditi relativi all'annualità 2020, "anno per il quale era scaduto (il 30.11.2021) il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi", sicché non era soddisfatto "il requisito previsto dall'art. 76, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115". Secondo il Tribunale, non rilevava a tal fine l'autocertificazione dei redditi relativi al 2021 e al 2022 (pur contenuta nell'istanza), atteso che il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi 2021 sarebbe scaduto il 30 novembre 2022, non lo era ancora quando l'istanza fu presentata, e pertanto i redditi che dovevano essere autocertificati erano quelli relativi all'anno di imposta 2020.
Contro il decreto del Tribunale di Sorveglianza, Al.Ah. propose opposizione ai sensi dell'art. 99 D.P.R. n. 115/2002 deducendone l'illegittimità per due ordini di ragioni. L'opponente sosteneva, in primo luogo, che il Tribunale di Sorveglianza aveva erroneamente individuato l'annualità reddituale rilevante ai fini dell'ammissione, dimenticando che, alla data dell'8 novembre 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2021, ancorché non scaduto, era tuttavia maturato. Lamentava, inoltre, che l'inammissibilità dell'istanza fosse stata dichiarata ben oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 96, comma 1, D.P.R. n. 115/2002 e addirittura dopo che la causa era stata trattenuta a decisione, ciò che aveva comportato una lesione dei diritti di difesa.
Il ricorso in opposizione è stato respinto dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza secondo il quale l'annualità reddituale rilevante ai fini dell'ammissione è stata correttamente individuata con riferimento all'anno 2020 atteso che soltanto in relazione ai redditi percepiti in quell'anno, al momento della presentazione dell'istanza, era scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione. Con riferimento al secondo profilo di doglianza, l'ordinanza presidenziale sottolinea che l'inosservanza del termine per provvedere sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si risolve in una "mera irregolarità", fatta salva l'ipotesi in cui l'omissione o il ritardo abbiano comportato un'effettiva lesione del diritto di difesa da cui sia derivata una nullità rilevante ai sensi degli art. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen.; situazione che l'ordinanza ha escluso essersi verificata.
3. Contro l'ordinanza presidenziale Al.Ah. ha proposto ricorso per mezzo del difensore cui ha conferito apposito mandato. Il ricorso si articola in tre motivi.
3.1. Col primo motivo, la difesa lamenta violazione di legge per non essere stata valutata ai fini della decisione la documentazione integrativa prodotta in sede di opposizione, dalla quale emerge che, nell'anno 2020, Al.Ah. aveva percepito un reddito imponibile di Euro 1.572,25 - inferiore al limite legale - ciò che avrebbe consentito di annullare o revocare la dichiarazione dì inammissibilità della richiesta depositata in data 8 novembre 2022 e ammettere l'istante al patrocinio a spese dello Stato a decorrere da quella data. A questo proposito il difensore osserva che, stante l'effetto pienamente devolutivo dell'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 D.P.R. 309/90, il Presidente del Tribunale avrebbe potuto autonomamente valutare la sussistenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio.
3.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge quanto alla individuazione dell'annualità che avrebbe dovuto essere autocertificata ai fini dell'ammissione. Sostiene che il reddito da indicare è quello dell'anno in cui è maturato l'obbligo di presentazione della dichiarazione, non quello dell'anno in cui il termine per adempiere a tale obbligo è scaduto. Sottolinea che nell'istanza (presentata l'8 novembre 2022) Al.Ah. autocertifìcò i redditi percepiti nell'anno 2021 per i quali l'obbligo di presentazione della dichiarazione era già maturato, sicché non rileva la constatazione che il termine ultimo per la presentazione non fosse ancora scaduto, così come non rileva, ai fini che interessano, se la dichiarazione sia stata presentata o debba esserlo.
Secondo la difesa, che richiama a conforto Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239 (pag. 2 della motivazione), all'espressione utilizzata dal legislatore: "reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione", deve essere attribuito il significato di "reddito che "risulterà" dalla dichiarazione stessa all'esito della sua presentazione". Nel caso di specie, pertanto, l'autocertificazione non doveva contenere l'indicazione dei redditi percepiti nel 2020 (per dichiarare i quali il termine era scaduto il 30 novembre 2021); ma l'indicazione dei redditi percepiti nel 2021, in relazione ai quali l'obbligo di presentazione della dichiarazione, pur non essendo scaduto (la scadenza era fissata al 30 novembre 2022), era tuttavia già maturato. A sostegno di tali conclusioni, la difesa osserva che, avendo percepito solo redditi da lavoro dipendente, Al.Ah. non era tenuto alla presentazione di una dichiarazione e autocertificò i redditi percepiti nel 2021 come risultanti dal CUD che il datore di lavoro gli aveva rilasciato.
3.3. Col terzo motivo, la difesa si duole che il grave ritardo col quale il decreto di inammissibilità fu pronunciato non sia stato considerato lesivo dei diritti di difesa e rilevante ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. Osserva che la dichiarazione di inammissibilità fu pronunciata il 18 aprile 2023 (ben cinque mesi e mezzo dopo il deposito dell'istanza) e fu depositata il 26 aprile 2023. In quella stessa data fu depositato il provvedimento col quale il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto le istanze di differimento pena e concessione della detenzione domiciliare avanzate da Al.Ah.. Così operando - sostiene il difensore - è stata preclusa all'interessato la possibilità di proporre, prima dell'udienza fissata per la decisione, una nuova istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; istanza che Al.Ah. avrebbe potuto presentare dopo aver preso atto della ritenuta inammissibilità della prima. Il difensore riferisce, inoltre, che il procedimento di sorveglianza nel quale era stata chiesta l'ammissione al beneficio aveva ad oggetto le condizioni di salute di Al.Ah. e la possibilità per il condannato di ottenere in carcere cure adeguate e sottolinea che, non avendo potuto reiterare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Al.Ah. non ha neppure potuto nominare un Consulente tecnico di parte, retribuito dallo Stato, che avrebbe potuto visitarlo e sviluppare argomenti in suo favore.
4. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata sostenendo che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto tenere conto ai fini della decisione della "documentazione reddituale integrativa relativa all'annualità 2020 prodotta in sede di opposizione" dalla quale emergeva, in quell'anno, un reddito imponibile di euro 1.572,25.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento.
2. Col primo motivo, la difesa si duole che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza non abbia valutato le produzioni allegate all'atto di opposizione dalle quali risultava che, nel 2020, Al.Ah. aveva comunque percepito un reddito inferiore al limite previsto dall'art. 76 D.P.R. n. 115/2002. Nelle conclusioni scritte depositate in vista dell'udienza il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del motivo osservando: da un lato, "che il procedimento di ammissione ha natura flessibile ed è preordinato ad assicurare l'obbligo costituzionale di difesa per i non abbienti (Sez. 4, Sentenza n. 20663 del 17/05/2022, Rv. 283215), senza la previsione di termini preclusivi"; dall'altro, che sono ammissibili produzioni documentali "non soltanto in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza, ma anche nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto".
Questa Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi sull'argomento ed ha affermato che: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile l'istanza priva dell'indicazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, poiché non consente la verifica, neppure formale, della sussistenza delle condizioni di reddito che giustificano l'intervento dello Stato per assicurare la difesa del non abbiente, né la stessa può essere successivamente integrata, ostandovi il disposto dell'art. 79 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che richiede, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, permanendo, in ogni caso, la possibilità di presentare una nuova istanza adeguatamente formulata e documentata" (Sez. 4, n. 29458 del 30/09/2020, Attanasio, Rv. 279962).
A tale condivisibile principio di diritto il Collegio ritiene di dover dare continuità. L'art. 79 D.P.R. n. 115/2002 prevede che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debba contenere, a pena di inammissibilità, "una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76". L'autocertificazione dei redditi percepiti per l'annualità di riferimento, dunque, è, per espressa previsione di legge, condizione di ammissibilità dell'istanza e, a fronte di una istanza inammissibile, i poteri officiosi attribuiti al magistrato chiamato a decidere su quella istanza non possono attivarsi. Tali poteri officiosi, infatti, presuppongono una richiesta ritualmente proposta perché si esprimono nel sollecitare la parte a documentare la veridicità di quanto dichiarato (art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/02) o nel disporre accertamenti tramite Guardia di Finanza per le necessarie verifiche quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle reali condizioni economiche della persona che chiede l'ammissione al beneficio (art. 96, comma 2, D.P.R. n. 115/02). Si tratta di poteri che non autorizzano l'autorità giudiziaria procedente a integrare (o chiedere all'istante di integrare) una istanza inammissibile, ma la autorizzano soltanto ad assumere documentazione al fine di verificare, in presenza di una istanza che sia stata rigettata nel merito, se, in concreto, la persona che l'ha formulata sia nelle condizioni per usufruire del beneficio.
A sostegno di tali conclusioni la sentenza n. 29458/2020 osserva (pag. 5 della motivazione):
- che "la necessità di contestualizzazione temporale dell'autocertificazione è connaturata allo stesso concetto di reddito, legato alla misura temporale dell'entrata economica, alla cui consistenza la disciplina fa corrispondere il sorgere del diritto al patrocinio a spese dello Stato";
- che, solo in presenza di un'autocertificazione avente i requisiti richiesti dall'art. 79 D.P.R. n. 115/2002, "il giudice è tenuto a provvedere alla valutazione di meritevolezza, anche facendo ricorso, ove necessario, ai poteri conferitigli dall'art 79, comma 3, di chiedere alla parte di integrare l'istanza con la documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato";
- che tale potere "non si spinge sino ad invitare l'interessato a completare le parti mancanti dell'istanza e dell'autocertificazione".
In sintesi: la declaratoria di inammissibilità della domanda è riservata dalla legge "alle ipotesi di incompletezza dell'istanza e della documentazione eventualmente richiesta dal magistrato decidente ai sensi dell'art. 79, comma 3, essendo, invece, il rigetto giustificato dalla "non meritevolezza" del beneficio"; ed è proprio per questo che la dichiarazione di inammissibilità di una istanza non impedisce la presentazione di una nuova richiesta "adeguatamente formulata e documentata".
L'applicazione di questi principi al caso in esame ha conseguenze evidenti: la circostanza che, in sede di opposizione, sia stata prodotta documentazione attestante che, nell'anno 2020, Al.Ah. versava nelle condizioni di reddito previste per l'ammissione, non può valere a rendere ammissibile un'istanza che tale non era. Pertanto, è doveroso valutare se la pronuncia di inammissibilità sia avvenuta facendo corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia.
3. Questo tema è specificamente affrontato nel secondo motivo di ricorso, col quale la difesa sostiene che la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da Al.Ah. in data 8 novembre 2022, avrebbe dovuto essere considerata ammissibile perché conteneva l'autocertificazione dei redditi percepiti nell'anno 2021 e il termine per la presentazione della relativa dichiarazione, pur non essendo ancora scaduto (la scadenza era fissata al 30 novembre 2022), era tuttavia maturato; sicché l'istanza era conforme alla previsione dell'art. 79, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 115/2002. Questa norma prevede, infatti, che l'istante debba autocertificare "la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76" e, ai sensi dell'art. 76, comma 1, D.P.R. n. 115/2002, "può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione", non superiore ad un importo che viene periodicamente aggiornato e che, all'epoca in cui fu proposta l'istanza oggetto del presente procedimento, era pari ad Euro 11.746,68.
Il tenore letterale della norma - che fa riferimento al reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione - pone il problema di stabilire se per "ultima dichiarazione" debba intendersi l'ultima dichiarazione presentata o quella, pur non materialmente presentata, in relazione alla quale sia sorto l'obbligo di presentazione.
La giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente espressa in quest'ultimo senso affermando che: "In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione" (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698; Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953; Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239) e sottolineando che, ai fini della individuazione dell'annualità rilevante ai sensi del citato art. 76, non occorre che la dichiarazione dei redditi sia stata effettivamente presentata. L'obbligo di autocertificazione finalizzato alla ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, grava anche su coloro che - in ragione dell'entità dei redditi percepiti ovvero della natura degli stessi - sono esonerati dall'obbligo di presentare una dichiarazione. Si è sottolineato in proposito che, nell'indicare una annualità di riferimento ai fini dell'autocertificazione, il legislatore ha voluto introdurre "un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare" ai fini della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Sez. 4, n. 7710 del 05/02/2010, Varone, Rv. 246698 pag. 2 della motivazione).
Nella medesima prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha osservato che, facendo riferimento al "reddito risultante dall'ultima dichiarazione", il legislatore non ha richiesto che, al momento del deposito dell'istanza, sia stata presentata una dichiarazione dei redditi percepiti nell'annualità di riferimento (Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239, pag. 2 della motivazione).
4. All'apparente uniformità di posizioni risultante dalle massime, che - come detto - fanno riferimento all'annualità "per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l'obbligo di presentazione", corrispondono prese di posizione non uniformi per quanto riguarda l'individuazione del momento nel quale tale obbligo di presentazione può ritenersi "maturato".
La sentenza n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953, chiamata a vagliare un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha precisato che, per garantire omogeneità nell'individuazione della annualità rilevante ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio, è doveroso fare riferimento al termine ultimo indicato dall'Agenzia delle entrate per il deposito della dichiarazione. Ne ha tratto la conclusione che -a fronte di una istanza di ammissione al patrocinio presentata il 23 marzo 2011 -ai fini della decisione sulla istanza di revoca occorresse far riferimento ai redditi percepiti nel 2009 e alla dichiarazione del 2010 e non ai redditi percepiti nel 2010. Ha sottolineato in tal senso che, nel marzo 2011, quando l'istanza di ammissione era stata presentata, "il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2010 non era ancora scaduto" (pag. 4 della motivazione).
Nello stesso senso si è pronunciata Sez. 4, n. 1617 del 20/11/2007, dep. 2008, Corona (non massimata), chiamata a giudicare sulla conformità ai principi di diritto di un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Questa sentenza ha ritenuto infatti che, a fronte di una istanza presentata il 16 novembre 2002, per valutare la legittimità dell'ammissione, "occorreva far riferimento alla dichiarazione del 2002 e quindi ai redditi percepiti nel 2001" perché alla data di presentazione dell'istanza "non era scaduto il termine per presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2002".
Indicazioni di segno diverso si rinvengono nella sentenza Sez. 4, n. 15694 del 17/01/2020, Cusenza, Rv. 279239 che riguarda una condanna per violazione dell'art. 95 D.P.R. n. 115/2002 conseguente alla ritenuta falsità delle dichiarazioni rese in un'istanza volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 24 luglio 2012. La condanna era stata pronunciata considerando rilevante il reddito relativo all'anno 2010 (risultato superiore al limite indicato dall'art. 76 D.P.R. n. 115/2002) ed è stata annullata senza rinvio osservando che i redditi percepiti nel 2011 erano inferiori ai limiti di legge e proprio quelli del 2011 erano "i redditi da indicare" atteso che, alla data di presentazione dell'istanza (24 luglio 2012, appunto), "era maturato l'obbligo di presentare la dichiarazione per il 2011" (pag. 3 della motivazione). Come si vede, in questo caso, l'annualità di riferimento rilevante ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è stata individuata tenendo conto della data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (che nel 2011 era il 30 settembre), ma della data nella quale il termine per la presentazione è "maturato". Tale opzione trova esplicita conferma nel contenuto della motivazione, ove si legge che la ratio della norma "risiede nell'ancorare l'ammissione al beneficio (...) a un dato reddituale cronologicamente vicino al momento della presentazione dell'istanza". Secondo la sentenza in esame (pag. 2 della motivazione), "se il reddito da indicare fosse quello risultante dall'ultima dichiarazione presentata, lo iato cronologico fra il momento di presentazione di quest'ultima e quello di deposito dell'istanza ex art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002 potrebbe determinare l'ammissione al beneficio di un soggetto che in passato versava effettivamente in condizioni reddituali tali da consentirgli di fruire del beneficio, ma che al momento del deposito dell'istanza, e dell'autocertificazione, in conseguenza di variazioni reddituali in melius, non abbia più diritto al patrocinio a spese dello Stato".
In sintesi: secondo la sentenza n. 15694/2020 (Cusenza), nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere indicato il reddito percepito nell'annualità nella quale, alla data di presentazione dell'istanza, è "maturato" l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e non rileva né che la dichiarazione sia già stata presentata, né che il termine per presentarla sìa scaduto. Ciò emerge con chiarezza da un passaggio della motivazione nel quale si afferma che è "ermeneuticamente corretto attribuire all'espressione "reddito imponibile..., risultante dall'ultima dichiarazione" il significato di reddito che verrà indicato nella dichiarazione e che quindi "risulterà" dalla dichiarazione stessa, all'esito della sua presentazione" (così, testualmente, pag. 2).
Nel senso indicato dalla decisione appena esaminata si sono orientate alcune pronunce successive e, in particolare, la sentenza Sez. 4, n. 4358 del 09/01/2024, Bursomanno, Rv. 285707. Chiamata a giudicare sulla conformità ai principi di diritto di un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 3 ottobre 2022, nella quale erano stati certificati redditi relativi all'anno 2020, questa sentenza ha accolto il ricorso osservando che il termine per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2020, pur non essendo ancora definitivamente scaduto (la scadenza era fissata al 30 novembre 2022) era tuttavia maturato. La sentenza in esame ribadisce il principio secondo il quale "in tema di patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'ultima dichiarazione per la individuazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione" ma precisa che "in base al criterio della prossimità cronologica, maggiormente aderente alla ratio della norma, il reddito da certificare è quello riguardante l'annualità per la quale è sorto l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferito al termine iniziale" (così testualmente pag. 4 e 5 della motivazione).
Come si è detto, le sentenze n. 46382/2014 (Pierri) e n. 1617/2008 (Corona) opinano diversamente: fanno riferimento alla data ultima fissata dall'Agenzia delle entrate per il deposito della dichiarazione e affermano che nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere indicato il reddito percepito nell'annualità nella quale, alla data di presentazione dell'istanza, è "scaduto" il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
La sentenza, n. 7710/2010 (Varone), parla di un obbligo di presentazione della dichiarazione non ancora "maturato", ma annulla senza rinvio un'ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale di Palmi, che aveva confermato l'inammissibilità di un'istanza depositata il 27 giugno 2008, contenente l'autocertificazione dei redditi del 2006. La sentenza in parola osserva a tal fine: che "il termine ultimo per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativi all'anno 2007" era stato fissato al 10 luglio 2008 e, dunque, non era ancora decorso alla data del 2 luglio 2008, quando l'istanza di amissione al patrocinio a spese dello Stato era stata presentata. Sostiene, dunque, che ai fini della ammissione al patrocinio a Spese dello Stato devono essere indicati i redditi percepiti nell'anno in cui, al momento della presentazione dell'istanza, è decorso "il termine ultimo per la dichiarazione dei redditi".
5. La tesi secondo la quale per "ultima dichiarazione" del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve intendersi quella per la quale, al momento del deposito dell'istanza, l'obbligo di presentazione, ancorché non scaduto, sia maturato risponde all'esigenza di evitare che l'ammissione al beneficio possa essere ancorata a un dato reddituale cronologicamente distante rispetto al momento della presentazione dell'istanza. L'obiettivo perseguito è quello di contemperare tale esigenza con quella che aveva ispirato le sentenze precedenti, volte a introdurre "un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente, così da impedire una scelta arbitraria del reddito da utilizzare".
In questa prospettiva, si è precisato che nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere dichiarato il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione per la quale è decorso il termine iniziale di scadenza normativamente previsto (in tal senso, oltre a Sez. 4, n. 4358 del 09/01/2024, Bursomanno, Rv. 285707, già citata, anche Sez. 4, n. 44904 del 12/10/2023, Trupiano, non massimata; sez. 4, n. 21313 del 19/05/2022, Pierangeli, non massimata).
L'argomentazione così sviluppata si presta a un duplice ordine di obiezioni. In primo luogo, si deve osservare che al fine di evitare l'ammissione al benefìcio di soggetti che, dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'ultima dichiarazione, abbiano beneficiato di variazioni reddituali favorevoli, il legislatore ha attribuito al giudice poteri officiosi che possono esprimersi nel sollecitare la parte a integrare la dichiarazione, documentare la veridicità di quanto dichiarato (art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/02) oppure - quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle reali condizioni economiche della persona che chiede l'ammissione al beneficio - nel disporre accertamenti tramite Guardia di Finanza (art. 96, comma 2, D.P.R. n. 115/02). Sotto diverso profilo è doveroso ricordare che il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi è indicato ogni anno dall'Agenzia delle entrate in termini non equivoci, ma una analoga precisa indicazione non esiste per quanto riguarda la data in cui l'obbligo sorge perché incidono su questo le modalità della presentazione (sul sito dell'Agenzia delle entrate a cura del contribuente; tramite il Sostituto d'imposta; tramite un CAF o un professionista abilitato) e perché il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non inizia mai a decorrere per chi è esonerato dal relativo obbligo.
6. Tutte le sentenze sto qui esaminate muovono dall'esigenza di introdurre "un dato di certezza e di parità nel flusso degli adempimenti che gravano sul contribuente" e di impedire una "scelta arbitraria" del reddito da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Non v'è dubbio alcuno che tale esigenza debba essere salvaguardata anche a tutela di coloro che intendano presentare l'istanza. A tal fine, però, è indispensabile che l'individuazione dell'annualità di riferimento sia compiuta con criteri omogenei, applicabili a prescindere dalla effettiva presentazione di una dichiarazione dei redditi, e questo non è possibile se si sceglie di far riferimento al termine iniziale di scadenza dell'obbligo di presentazione perché questo termine varia a seconda delle modalità con le quali la dichiarazione è presentata e neppure esiste per coloro che sono esentati dall'obbligo di presentarla.
Muovendo da queste considerazioni, si deve ritenere che l'istanza di cui agli art. 78 e ss. D.P.R. n. 115/2002 sia ammissibile se contiene l'autocertificazione dei redditi relativi all'ultima annualità nella quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi è scaduto. Solo questo termine ultimo, infatti, può essere determinato in linea generale ed astratta sulla base dell'indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate che individua, ogni anno, una data certa oltre la quale qualsiasi dichiarazione è tardiva. Com'è evidente, a questa data si può fare riferimento a prescindere dal fatto che una dichiarazione sia stata effettivamente presentata e il riferimento ad essa è agevole anche per coloro che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ciò non comporta, tuttavia, che debba essere pretermessa l'esigenza di ancorare la certificazione del reddito contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla situazione economica esistente nel periodo più vicino alla richiesta. Pertanto, nel caso in cui, pur non essendo ancora scaduto il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione, una dichiarazione dei redditi sia stata effettivamente presentata, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà farsi riferimento ad essa. In questo caso, infatti, la situazione reddituale relativa all'anno precedente a quello nel quale viene chiesto il patrocinio a spese dello Stato è consolidata dalla presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, non v'è ragione di fare riferimento ad annualità cronologicamente meno prossime alla richiesta di ammissione al beneficio.
Va ribadito peraltro che, quando la dichiarazione sostitutiva recante l'indicazione del reddito risultante dall'ultima dichiarazione per la quale il termine di presentazione è scaduto sia cronologicamente distante dalla data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tale dichiarazione sostitutiva può "essere integrata da altri elementi, sia per negare il beneficio nonostante il reddito dichiarato sia inferiore al limite legale, qualora emerga aliunde un tenore di vita tale da consentire all'istante di sostenere gli esborsi necessari per l'esercizio del diritto di difesa, sia per concederlo, qualora una dichiarazione reddituale di valore superiore al limite legale sia messa in discussione dalla prova di un decremento reddituale sopravvenuto" (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260954, pag. 3 della motivazione). Come già illustrato, infatti, è proprio per questo che il legislatore ha attribuito al giudice i poteri officiosi di cui agli art. 79, comma 3 e 96, comma 2, D.P.R. n. 115/02.
Tali poteri, tuttavia, presuppongono la presentazione di una istanza ammissibile ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 115/2002 e perciò è necessario che l'individuazione dell'annualità di riferimento avvenga sulla base di criteri obiettivi che, da un lato, siano idonei ad introdurre un dato di certezza per coloro che intendano chiedere l'ammissione al beneficio; dall'altro, impediscano una scelta arbitraria del reddito da utilizzare a tal fine.
7. Alla luce delle argomentazioni svolte si deve concludere che l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata.
Tale riferimento temporale deve essere preferito ad altri perché garantisce omogeneità nell'individuazione della annualità rilevante ai fini della presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio e corrisponde ad esigenze di "certezza" cui è doveroso dare risposta.
8. Applicando questi principi al caso che ci occupa, l'ordinanza impugnata non merita censura: l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta da Al.Ah. fu presentata in data 8 novembre 2022; nel 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2021 era fissato al 30 novembre; alla data di presentazione dell'istanza, quel termine non era ancora scaduto né l'interessato aveva depositato una dichiarazione; pertanto, ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Al.Ah. era tenuto ad autocertificare il reddito percepito nell'anno 2020. Ne consegue che, confermando la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza (nella quale erano stati certificati i redditi del 2021 e del 2022), l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia.
9. È manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, col quale la difesa sostiene che il grave ritardo col quale il decreto di inammissibilità fu pronunciato determinò una lesione dei diritti di difesa rilevante ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen..
Come noto, l'art. 96 D.Lgs. n. 115/2002, nella formulazione originaria, sanzionava con la nullità assoluta l'omessa decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei dieci giorni successivi al deposito dell'istanza. Questa previsione è stata abrogata dall'art. 2-ter, primo comma, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 2008 n. 125. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, a seguito di tale modifica, l'inosservanza del termine per provvedere sull'istanza di ammissione non sia più "sanzionata in termini generali" e, pertanto, si debba valutare in concreto se l'omissione o il ritardo abbiano comportato "una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice" (Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017, Lakhlifi, Rv. 269746; nello stesso senso: Sez. 6, n. 19080 del 28/01/2010, Catabiani, Rv. 247362; Sez. 2, n. 23520 del 16/04/2009, Cosenza, Rv. 244232).
Il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, l'omissione o il ritardo si sarebbero tradotte in una effettiva e concreta lesione del diritto di difesa. Com'è evidente, tuttavia, la nullità dedotta si sarebbe verificata nel procedimento di sorveglianza nel quale la richiesta di ammissione al beneficio era stata proposta e pertanto, ove sussistente, riguarderebbe quel procedimento e non certo il subprocedimento relativo alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In altri termini: la dedotta nullità potrebbe riguardare la decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza sulle richieste di differimento pena e concessione della detenzione domiciliare avanzate da Al.Ah., ma non riguarda il decreto col quale l'istanza volta ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato è stata tardivamente dichiarata inammissibile, né l'ordinanza presidenziale che ha confermato quel provvedimento.
10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 febbraio 2024.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2024.