Istigazione alla corruzione: irrilevante la natura irrisoria dell'offerta
Tribunale Genova sez. I, 20/11/2023, n.4547
Ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio "ex ante", sicchè la condotta può ritenersi inoffensiva solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria.
Norme di riferimento
Art. 216 legge fallimentare -Bancarotta Fraudolenta
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.