Patteggiamento
Patteggiamento: in caso di annullamento relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile
Cassazione penale sez. IV, 16/11/2023, (ud. 16/11/2023, dep. 04/12/2023), n.48081
In tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio deve essere fatto al giudice penale "a quo", nel caso in cui la statuizione sul punto sia del tutto omessa o, invece, al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi all'art. 622 c.p.p., nel caso in cui l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese o la determinazione della somma effettivamente liquidata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile la decisione che aveva liquidato unitariamente i compensi del patrono di parte civile, senza rappresentare le voci considerate in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di indicare il criterio di valutazione della congruità della somma liquidata, discostandosi sensibilmente dai parametri medi tabellari).
Note
Norme di riferimento
La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 maggio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Como ha applicato a Z.S. e B.J., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno di reclusione in ordine al reato di cui all' art. 113 e art. 589 c.p., commi 1 e 2, altresì condannando i due imputati e la Soc. Dominator Doo, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite, liquidate nella complessiva somma di Euro 5.000,00, oltre IVA e CPA come per legge.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le costituite parti civili L.M., L.N., E.M., L.M. e P.J., a mezzo del loro difensore, deducendo due motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, disp. att. c.p.p., comma 1.
Con il primo hanno eccepito mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della somma loro liquidata per le spese processuali, lamentando che la stessa sarebbe stata quantificata in assoluta carenza di argomentazioni ep.presse a supporto, senza rappresentare le voci considefate' in relazione alle singole attività difensive svolte e omettendo di dar conto del criterio utilizzato per valutare la congruità di tale somma, comunque stabilita in un'entità di gran lunga inferiore rispetto ai previsti valori tabellari medi.
Con la seconda censura i ricorrenti hanno lamentato violazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 10, in merito alla mancata liquidazione della somma pari al 15% delle spese di lite a titolo forfettario, nonché con riguardo all'omesso rimborso delle marche da bollo versate per copia del fascicolo e per la costituzione di parte civile, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 30.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore delle costituite parti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo giudizio sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili.
2. Preliminarmente il Collegio rileva l'ammissibilità della proposta impugnazione, benché la stessa abbia ad oggetto una sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p..
Ed infatti, la novella della L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50, nell'introdurre il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nella specie, tuttavia, le eccepite violazioni riguardano la statuizione di condanna, in solido tra loro, degli imputati e della Soc. Dominator Doo al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, e, quindi, una decisione posta al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice, cosicché tale statuizione ben può essere oggetto di ricorso per cassazione, secondo la disciplina generale prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 2.
E' già stato affermato, infatti, con principio cui questo Collegio intende conformarsi, che, in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, (cfr. in questi termini: Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286-02; Sez. 5, n. 29:394 del 10/05/2019, Zamboni, Rv. 276900-01; Sez. 6, n. 28103 del 21/03/2019, Matteucci, Rv, 276225-01). Tale interpretazione, tra l'altro, si pone in linea con quanto affermato dal Supremo Collegio in Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680-01, e, soprattutto, in Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, Melzani, Rv. 279349-01 e in Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348-01, che hanno ritenuto ammissibile, anche in caso di applicazione di pena su richiesta, il ricorso per cassazione che, rispettivamente, abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie e le misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti.
3. Chiarito il superiore aspetto, deve essere osservato, quindi, come il ricorso risulti fondato.
Nel caso di specie, infatti, in difformità rispetto a quanto previsto dagli artt. 111 Cost., comma 6, e art. 125 c.p.p., comma 3, difetta del tutto una motivazione idonea a rappresentare le ragioni di determinazione della somma liquidata per le spese processuali in favore delle costituite parti civili, così violando il principio espresso da questa Corte di legittimità per cui, in tema di patteggiamento, la domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile è estranea all'accordo tra il pubblico ministero e l'imputato ed è oggetto di un autonomo capo della sentenza che deve essere adeguatamente motivato dal giudice sulle singole voci riferibili all'attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate (così, Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286-01; Sez. 4, n. 6538 del 09/01/2018, Calderan, Rv. 272342-01).
4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili, che deve essere disposta ai sensi dell'art. 622 c.p.p..
Per come affermato in Sez. 5, n. 14335 del 12/02/2014, Castano, Rv. 259101-01, infatti, in tema di patteggiamento, allorquando la Corte di cassazione annulli la pronuncia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile, il rinvio va fatto al giudice penale "a quo" se la relativa statuizione manchi del tutto; mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base all'art. 622 c.p.p., laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il "quantum" effettivamente liquidato dal giudice (Nel caso di specie la Corte ha annullato con rinvio al giudice civile una decisione che aveva liquidato i compensi del patrono di parte civile globalmente, senza operare alcuna ripartizione in relazione all'attività prestata nelle varie fasi del processo, discostandosi sensibilmente dai parametri medi dettati dalla Tabella B allegata al D.M. n. 140 del 2012).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle costituite parti civili con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2023