Patteggiamento
Patteggiamento: sulla possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata
Cassazione penale sez. IV, 14/11/2023, (ud. 14/11/2023, dep. 06/12/2023), n.48556
In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, c.p.p., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).
Note
Norme di riferimento
La sentenza integrale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 giugno 2023, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato a C.G., la pena di anni tre e mesi sette di reclusione per il reato di cui all'art. 589 bis c.p., comma 2, (in esso assorbito il reato di cui al D.Lgs. n.30 aprile 1992 n. 285, art. 187). Il trattamento sanzionatorio è stato determinato nei termini indicati partendo dalla pena base di anni otto di reclusione (pari al minimo previsto per l'ipotesi aggravata di cui all'art. 589 bis c.p., comma 2), riducendola per l'applicazione delle attenuanti generiche (ai sensi dell'art. 590 quater c.p.) e operando l'ulteriore riduzione conseguente alla scelta del rito.
La richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. prevedeva anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi quattro, ma il giudice ha disposto la revoca della patente ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2. Ha disposto inoltre, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ritenendo che, a fronte di una pena determinata in misura superiore ai tre anni di reclusione, dovesse trovare applicazione l'art. 29 c.p..
2. Per mezzo del difensore, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza nella parte in cui ha disposto la revoca della patente di guida e l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Premesso che tali statuizioni non erano concordate tra le parti e, pertanto, possono essere impugnate sulla base della disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p. il difensore deduce plurime violazioni come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 444 c.p.p., comma 1. Sostiene infatti che, applicando la revoca della patente di guida e l'interdizione dai pubblici uffici, il giudice non avrebbe tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti le quali, ai sensi del citato art. 444, comma 1, possono oggi "chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata".
2.1. Col primo motivo, il difensore si duole dell'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida, rilevando che l'accordo tra le parti prevedeva l'applicazione della sospensione della patente per la durata di anni due e mesi quattro. Osserva che, come la Corte costituzionale ha riconosciuto in più occasioni (da ultimo, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019, con la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222 C.d.S., comma 2), le sanzioni previste dall'art. 222 C.d.S. hanno connotazioni sostanzialmente punitive. Sostiene, dunque, che la revoca della patente di guida, ancorché definita dalla legge come sanzione amministrativa accessoria, è in realtà una pena accessoria e, in quanto tale, a seguito della riforma dell'art. 444 c.p.p., comma 1, può essere oggetto di accordo tra le parti. Secondo il difensore, nel caso di specie, il giudice non avrebbe potuto applicare la revoca in luogo della sospensione della patente di guida che le parti avevano concordato. Questa statuizione della sentenza dovrebbe dunque essere annullata.
2.2. Col secondo motivo, il difensore si duole che, in assenza di accordo in tal senso, sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Osserva che l'applicazione di questa pena accessoria non era prevista nell'accordo formulato tra le parti. Sostiene che, di conseguenza, il giudice non poteva applicarla d'ufficio e per questo la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata anche con riferimento a tale statuizione.
2.3. Col terzo motivo, il difensore si duole, sotto un profilo diverso rispetto a quello sviluppato nel primo motivo, del fatto che la patente di guida sia stata revocata. Osserva che, oltre ad avere consentito alle parti di giungere ad un accordo sull'applicazione o mancata applicazione delle pene accessorie, il D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 445 c.p.p., comma 1 bis, e ha stabilito che "se non sono state applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di legge diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna". Secondo la difesa, applicando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, la sentenza impugnata ha reso produttiva di effetti l'equiparazione prevista dall'art. 222 C.d.S. tra la sentenza di patteggiamento e la sentenza di condanna. Se la pena accessoria di cui all'art. 29 c.p. non fosse stata disposta, infatti (e ciò sarebbe stato doveroso perché la sanzione "era stata esclusa per accordo delle parti"), il giudice non avrebbe potuto applicare l'art. 222 C.d.S. perché questa norma non prevede sanzioni penali (dunque non è una "legge penale"), ma equipara la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., comma 2" a una sentenza di condanna.
Secondo la difesa, dunque, anche se il primo motivo dovesse essere ritenuto infondato, si dovrebbe comunque riconoscere che, in base al nuovo testo dell'art. 444, comma 1, del codice di rito, se non vi è accordo tra le parti per l'applicazione di pene accessorie, tali pene non possono essere disposte e che, quando la sentenza di patteggiamento non dispone pene accessorie, l'art. 222 C.d.S., comma 2, non può essere applicato. Si tratta infatti - sostiene il difensore - di una disposizione legislativa che non ha contenuto penale ed equipara a una sentenza di condanna la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, dunque di una disposizione la cui operatività e preclusa - in base al nuovo testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, in tutti i casi in cui la sentenza di patteggiamento non applica pene accessorie.
2.4. Col quarto motivo, la difesa osserva che l'accordo intervenuto tra le parti espressamente prevedeva, in luogo della revoca, la sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi quattro e tale richiesta era fondata sul fatto che, chiedendo l'applicazione della pena,, l'imputato rinunciava a far valere deduzioni difensive volte a contestare che la guida fosse avvenuta in stato di alterazione conseguente all'assunzione di stupefacenti e, quindi, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2. Con questo motivo, la difesa reitera le argomentazioni sviluppate nei motivi precedenti, ma sembra anche dolersi della qualificazione giuridica del fatto. Osserva, infatti, che al Pubblico ministero era stata chiesta, in prima istanza, la riqualificazione del fatto come violazione dell'art. 589 c.p., comma 1, e, per sostenere tale diversa qualificazione, erano sviluppati numerosi argomenti sottoposti anche all'attenzione del Giudice. Si era sottolineato, in particolare, che l'esito degli esami tossicologici non era sufficiente a far ritenere che al momento dell'incidente C., si trovasse in stato di alterazione conseguente all'uso di cannabinoidi e, in ogni caso, non era provato che vi fosse un nesso tra l'ipotizzata assunzione di tali sostanze e l'incidente, determinato soltanto dalla presenza di "umidità sulla carreggiata" e dalle anomalie presenti sul manto stradale: "imperfetto e caratterizzato da avvallamenti e dossi". Secondo la difesa, proprio alla luce di tali deduzioni, pur non ritenendo di poter diversamente qualificare il fatto, il Pubblico ministero aveva ritenuto di prestare il consenso all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in luogo della revoca.
Anche se ha sviluppato queste argomentazioni, il difensore non ha dedotto l'erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448 c.p.p., comma 2 bis, ha dedotto, invece, violazione di legge quanto all'applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici (che le parti non avevano concordato) e ha sottolineato che il Giudice ha disposto la revoca della patente di guida anche se le parti ne avevano chiesto la sospensione senza motivare sul punto.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ha osservato in proposito: in primo luogo, che l'accordo delle parti in sede di applicazione della pena produce effetti con riferimento alla sola sanzione principale e non anche alle sanzioni amministrative accessorie; in secondo luogo, che, pur essendo intervenuta sull'art. 222 C.d.S., la Corte costituzionale non è mai giunta ad una "completa assimilazione tra revoca della patente di guida e sanzione penale".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento e 1:uttavia la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui ha disposto l'applicazione all'imputato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque: una pena che non è prevista dalla legge in caso di condanna per delitti colposi.
2. Col primo motivo, la difesa sostiene che le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 C.d.S., comma 2, avendo connotazioni sostanzialmente punitive, sarebbero riconducibili alla categoria delle pene accessorie. Rileva che, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 444 c.p.p., comma 1, come modificato, le pene accessorie possono essere oggetto di accordo tra le parti e, nel caso di specie, le parti avevano concordato l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi quattro. Pertanto, il Giudice non avrebbe potuto applicare la diversa (e più grave) sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.
Si deve subito ricordare che, anche dopo l'intervento della Corte costituzionale, alla condanna o all'applicazione della pena ex art. 444 per il reato di omicidio stradale aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti (e questo è il reato per il quale si procede), consegue ex lege la revoca della patente di guida. Ed invero, con la sentenza n. 88 del 17 aprile 2019 il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'automatismo della risposta sanzionatoria prevista dall'art. 222 C.d.S., comma 2, fosse non intrinsecamente irragionevole con riferimento alle più gravi violazioni contemplate dall' art. 589 bis, comma 2, e art. 590 bis c.p., comma 3, ma fosse invece intrinsecamente irragionevole - e perciò contrastante con principi costituzionali - con riferimento alle violazioni di minore gravità previste dagli artt. 589 bis e 590 bis c.p. Nella motivazione della sentenza n. 88 del 2019 si legge: "porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dall'art. 589 bis, comma 3, sia dell'art. 590 bis c.p.) o sotto l'effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell'ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime". "Al di sotto di questo livello" invece - osserva la Consulta -, pur in presenza di comportamenti connotati da colpa, l'automatismo della sanzione amministrativa non è "compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità" e deve "cedere alla valutazione indìvidualizzante del giudice". Per queste ragioni, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222 C.d.S., comma 2, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se queste non sono aggravate dallo stato di ebbrezza alcoolica o dall'uso di sostanze stupefacenti, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa", ma ha ritenuto conforme ai principi costituzionali l'automatica previsione della revoca in caso di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589 bis c.p., comma 2.
Tanto premesso, appare evidente che la richiesta di applicare a C.G., la sospensione della patente di guida in luogo deilla revoca non poteva essere accolta. Le parti, infatti, avevano chiesto al giudice l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria che, in caso di violazione dell'art. 589 bis, comma 2, C.d.S., non è prevista dalla legge.
2.1. Ci si deve chiedere, allora, dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 444 c.p.p., comma 1, come modificato consenta di comprendere nell'accordo intervenuto tra le parti anche le sanzioni amministrative accessorie a carattere punitivo. Se così fosse, infatti, il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto recepire l'accordo sulla pena applicando una sanzione amministrativa accessoria diversa rispetto a quella concordata, ma avrebbe dovuto rigettare la richiesta ai sensi dell'art. 448 c.p.p..
E' opinione del Collegio che la risposta debba essere negativa. Con la sentenza n. 68 del 2021, la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura punitiva (e dunque "convenzionalmente penale") della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e ha conseguentemente dichiarato "l'illegittimità costituzionale della della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 2. Nel giungere a tale conclusione la Corte costituzionale ha affermato che la revoca della patente, disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna o di patteggiamento della pena per i reati di cui agli artt. 589 bis e 590 bis c.p., ha innegabilmente "connotazioni sostanzialmente punitive (sia pur non disgiunte da finalità di tutela degli interessi coinvolti dalla circolazione dei veicoli a motore, secondo uno schema tipico delle misure sanzionatorie consistenti nell'interdizione di una determinata attività)". Richiamando la giurisprudenza della Corte EDU - che, in più occasioni, ha affermato la natura penale, agli effetti della Convenzione, di misure quali il ritiro e la sospensione della patente, o il divieto di condurre veicoli a motore, disposte a seguito dell'accertamento di infrazioni connesse alla circolazione stradale - la Corte costituzionale ha sottolineato che, da tali pronunce "emerge un orientamento sostanzialmente univoco, alla luce del quale - ancorché le misure in discorso siano configurate nel diritto interno come misure amministrative finalizzate a preservare la sicurezza stradale - esse si connotano come di natura convenzionalmente penale quando l'inibizione alla guida si protragga per un lasso di tempo significativo, tanto più, poi, ove la loro applicazione consegua a una condanna penale (Corte EDU, sentenza 4 gennaio 2017, Rivard contro Svizzera; sentenza 17 febbraio 2015, Bornan contro Finlandia; decisione 13 dicembre 2005, Nilsson contro Svezia): venendo, in tal caso, le misure stesse ad assumere, per il loro grado di severità, un carattere punitivo e dissuasivo (Corte EDU, sentenza 21 settembre 2006, Maszni contro Romania)".
Secondo il Giudice delle leggi, "anche guardando il fenomeno in una prospettiva meramente "interna", non può (...) disconoscersi che ci si trovi al cospetto di una sanzione dalla carica afflittiva particolarmente elevata e dalla spiccata capacità dissuasiva. Non poter condurre veicoli a motore per cinque anni può rappresentare (...) una sanzione, in concreto, più temibile della stessa pena principale". A sostegno di tali considerazioni, la Corte costituzionale ha ricordato che le Sezioni unite della Corte di Cassazione chiamate a pronunciarsi sull'art. 91 c.p.p., (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) - che prevedeva la sospensione e la revoca della patente di guida astenendosi però dal qualificare quelle sanzioni come "amministrative" -non esitarono "a configurare la revoca (come pure la sospensione) della patente disposta dal giudice penale quale "pena accessoria", analoga all'interdizione o sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte (tipiche pene accessorie disciplinate dagli artt. 30,31 e 35 c.p.), rilevando come essa, ‘comprimendo con inevitabile danno economico la libertà di circolazione - tanto sentita da questa società - e reprimendo nella maniera più acconcia lo scorretto esercizio di essa", costituisse "mezzo di prevenzione speciale idoneo ed efficace, più della stessa pena principale, cui aggiunge forza intimidatrice" (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 19 dicembre 1990-12 febbraio 1991, n. 2246)".
La Corte costituzionale ha riconosciuto, dunque, la natura "convenzionalmente penale" delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 222 C.d.S. e, tuttavia, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2246 del 19/12/1990, Capelli, Rv. 186721, con riferimento alla sospensione e alla revoca della patente di guida previste dall'art. 91 c.p., previgente, ha dato atto che quella disposizione non qualificava in termini espliciti la revoca e la sospensione della patente come "sanzioni amministrative". Tale qualifica è contenuta invece nell'art. 222 C.d.S., del vigente sicché la volontà legislativa è inequivoca nel senso che si tratti di sanzioni amministrative, pur soggette alle regole convenzionali proprie delle sanzioni penali.
2.2. Di questo quadro normativo e giurisprudenziale è doveroso tenere conto nel valutare se, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie sia oggetto dell'accordo che le parti possono sottoporre al giudice ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Quando ha riformato il comma 1 di questo articolo, il legislatore era ben consapevole dell'esistenza di sanzioni amministrative accessorie a contenuto prevalentemente punitivo (e quindi penali in senso convenzionale), ma non ha ritenuto di inserirle nel contenuto del patto. Ha stabilito, infatti, che l'imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice di "non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata", ma non ha previsto che il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie potessero entrare a far parte del patto. Restano dunque operanti i principi di diritto, più volte affermati da questa Corte di legittimità, secondo i quali "in tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità. (In applicazione del suddetto principio la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di applicazione della pena che aveva fissato una durata della sanzione della revoca della patente di guida in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo delle parti)" (Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv,259209). Ne consegue che nessuna violazione di legge può essere ipotizzata per essere stata applicata una sanzione amministrativa accessoria diversa rispetto a quella concordata dalle parti.
3. Si è già detto che quando, come nel caso di specie, le parti concordano l'applicazione di una pena per violazione dell'art. 589 bis c.p., comma 2, la revoca della patente di guida consegue ex lege. Il constatato automatismo di tale risposta sanzionatoria impone di esaminare subito il quarto motivo di ricorso col quale il ricorrente sembra dolersi della qualificazione giuridica del fatto. Nello sviluppare il motivo, la difesa sostiene che dai soli esami tossicologici non poteva essere dedotto uno stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti e che il tasso alcolemico riscontrato, pari a 0,48 g/l, era inferiore al limite previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c). Sostiene, dunque, che il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto entro l'ambito operativo della fattispecie di cui all'art. 589 c.p., comma 1".
Si è già detto che, pur sviluppando tali argomentazioni, il ricorrente non ha fatto esplicito richiamo all'art. 448 c.p.p., comma 2 bis. Anche a voler ritenere implicito questo richiamo, tuttavia, il motivo di ricorso sarebbe comunque inammissibile. La giurisprudenza di legittimità, infatti, è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448 c.p.p., comma 2 bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842). Nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori di valutazione in punto di diritto quando tali errori non risultino evidenti dalla contestazione. Si è precisato, inoltre, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444 c.p.p., comma 2, deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (così, in motivazione, sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, Annas, Rv. 279573; sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, EI Zitouni, Rv. 275971; sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie, la difesa mette in dubbio la correttezza della qualificazione giuridica del fatto senza indicare circostanze dirimenti, tali da rendere evidente, senza margini di opinabilità, che lo stato di alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacenti, ritenuto dal giudice sulla base dell'esito degli esami tossicologici, fosse in realtà insussistente.
3.1. Non ha maggior pregio l'argomento secondo il quale, proprio tenendo conto delle argomentazioni difensive, il pubblico ministero si sarebbe risolto a prestare il consenso all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Ed invero, come già precisato, l'art. 222 C.d.S., comma 2, prevede, in caso di applicazione della pena per violazione dell'art. 589 bis c.p., comma 2, la sola sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e tale previsione è stata ritenuta dal Giudice delle leggi non confliggente con i principi costituzionali perché non intrinsecamente irragionevole.
4. Deve essere esaminato a questo punto il secondo motivo di ricorso col quale la difesa sostiene che il giudice ha illegittimamente applicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea daì pubblici uffici in assenza di richiesta formulata dalle parti. Il ricorrente osserva che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel testo attualmente vigente, le pene accessorie possono essere comprese nell'accordo intervenuto tra le parti e sottolinea che, nel caso di specie, l'accordo prevedeva l'applicazione della pena di anni tre e mesi sette di reclusione, ma non l'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 29 c.p..
Ne' dal ricorso, né dalla sentenza impugnata, né dalla lettura del verbale di udienza emerge che, nel formulare la richiesta di applicazione della pena, le parti abbiano chiesto al giudice di non applicare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Secondo il ricorrente, tuttavia, il giudice non avrebbe potuto disporre tale pena accessoria perché le parti non ne avevano chiesto l'applicazione.
La tesi difensiva confligge col chiaro disposto della norma, in forza della quale le parti possono "chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3 bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato". La lettera della legge rende evidente che, in tanto le pene accessorie o la confisca entrano a far parte del patto, in quanto le parti formulino in proposito una richiesta espressa. Se questo non avviene, si deve ritenere che l'accordo non riguardi questi profili sui quali, pertanto, il giudice resta libero di provvedere.
Fatta questa doverosa precisazione, si deve tuttavia rilevare che, nel caso di specie, la pena accessoria di cui all'art. 29 c.p. è stata applicata fuori dei casi consentiti dalla legge. Tale disposizione, infatti, ai sensi dell'art. 33 c.p., non si applica in casi di condanna per delitto colposo e tale è il delitto di cui all'art. 589 bis c.p. cui si riferisce la sentenza impugnata. Si tratta, quindi, di una pena illegale.
Si osserva in proposito che rientrano certamente nella nozione di "pena illegale" tutti i casi di illegalità ab origine, che si verificano quando la pena è inflitta extra o contra legem perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie o quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta. In questo concetto, dunque, rientrano anche i casi, come quello in esame, in cui la pena si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal Codice penale (tra le tante: Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729 e, più di recente, Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv.280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv.277956). Non è controverso, inoltre, che tale illegalità debba essere rilevata d'ufficio anche in presenza di un motivo di ricorso inammissibile (Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C:., Rv. 272090; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy Ashraf, Rv. 276320; sull'argomento: Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886).
5. La pena accessoria prevista dall'art. 29 c.p. è stata applicata fuori dei casi consentiti dalla legge e, pertanto, la relativa statuizione deve essere eliminata. Ciò impone di esaminare il terzo motivo di ricorso, col quale la difesa deduce violazione come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 445 c.p.p., comma 1 bis.
Questa norma prevede che "le disposizioni di legge diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, alla sentenza di condanna" non producano effetti se con questa sentenza non sono state applicate pene accessorie. La difesa sostiene che l'art. 222 C.d.S. non è una disposizione di legge penale e, dunque, non "produce effetti" quando sia stata pronunciata una sentenza di patteggiamento che non applica pene accessorie. Secondo la difesa, in questi casi (e, di conseguenza, anche quando la pena accessoria è stata applicata in assenza dei presupposti di legge, come avvenuto nel presente giudizio) l'art. 222 C.d.S., comma 2, non sarebbe applicabile.
A sostegno della tesi difensiva il ricorrente cita la Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150 del 2022 nella quale si legge: "per effetti penali si inltendono tutti quegli automatismi discendenti ope legis da una sentenza irrevocabile di condanna o di patteggiamento secondo una miriade di ipotesi previste dalle leggi speciali". Il ricorrente osserva che, secondo la citata Relazione, la nuova formulazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, è stata scelta perché consentiva di non intervenire su tali leggi speciali che restano in vigore e continuano ad applicarsi quando alla sentenza di patteggiamento sono ricollegate pene accessorie, ma non possono più operare se l'applicazione di pene accessorie non è stata prevista dalla sentenza di patteggiamento. La difesa cita, inoltre, una circolare emanata il (Omissis) dal Ministero dell'interno (che richiama un parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato) secondo la quale, dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 445, comma 1 bis, le sentenze ex art. 444, comma 2, c.p.p. che non dispongano pene accessorie non rilevano ai fini dell'applicazione del, D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235, art. 15, comma 1, (c.d. Legge Severino), non determinano, quindi, le incandidabilità previste da quella legge.
A ben guardare, proprio gli argomenti spesi a sostegno della tesi difensiva ne rivelano l'infondatezza.
Quando il giudice penale, dopo aver pronunciato una sentenza ex art. 444 c.p.p., è chiamato a decidere se applicare sanzioni amministrative accessorie o misure di sicurezza e a determinarne il contenuto e la durata, la disposizione di cui all'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, non opera perché, in questi casi, la sentenza di patteggiamento non è affatto equiparata alla sentenza di condanna. Al contrario: il legislatore riconosce la diversa natura delle due sentenze e, proprio per questo, stabilisce che, pur essendosi limitato a compiere le valutazioni necessarie ai fini dell'applicazione di una pena su richiesta, il giudice penale resti comunque competente a decidere se, e in quali termini, applicare altre disposizioni a contenuto sanzionatorio la cui operatività sarebbe preclusa in mancanza di un'affermazione di penale responsabilità.
L'ambito di operatività dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, è diverso: al fine di incentivare il patteggiamento sulle pene accessorie e favorire, per quanto possibile, il ricorso al rito alternativo, questa norma limita l'operatività delle numerose disposizioni - contenute in leggi diverse dalle leggi penali - che stabiliscono una automatica equiparazione della sentenza di applicazione della pena alla sentenza di condanna e fa sì che tale equiparazione possa operare soltanto se con la sentenza di patteggiamento sono state applicate pene accessorie.
Il caso previsto dall'art. 15 della c.d. legge Severino (citato dal ricorrente) è emblematico in tal senso. Stabilisce, infatti, che le incandidabilità previste da quella legge operino "anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.". La disposizione in esame prevede, dunque, che l'incandidabilità possa conseguire, oltre che a una sentenza di condanna anche a una sentenza di patteggiamento, ma non richiede a tal fine l'intervento del giudice penale. Si tratta, dunque, di una conseguenza legale della sentenza di applicazione della pena: una conseguenza che, in base al nuovo testo dell'art. 445 c.p.p., comma 1 bis, non può prodursi se la sentenza di patteggiamento non ha applicato pene accessorie.
In altri termini: la disposizione invocata dal ricorrente non incide sulle previsioni di legge che attribuiscono al giudice penale la possibilità di disporre misure a carattere sanzionatorio ulteriori rispetto alla pena concordata tra le parti. Ne consegue che questa disposizione non ha spazio applicativo nel caso previsto dall'art. 222 C.d.S., comma 2, che non introduce una equiparazione tra gli effetti penali della sentenza di patteggiamento e quelli della sentenza di condanna, ma stabilisce che le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida debbano essere applicate dal giudice penale (chiamato a compiere, nei limiti consentiti dalla legge, la doverosa valutazione individualizzante) non soltanto in caso di condanna, ma anche in caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..
6. Per quanto esposto, nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento, ma si deve procedere d'ufficio ad eliminare la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che è stata disposta in violazione dell'art. 33 c.p. La pena accessoria erroneamente disposta può essere eliminata perché non era oggetto dell'accordo, sicché l'illegalità riscontrata non si riverbera sul contenuto del patto. Deve essere condiviso, infatti, l'orientamento secondo il quale "in tema di patteggiamento, l'annullamento della statuizione relativa all'applicazione delle pene accessorie illegali perché in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza" (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui applica a C.G., la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e tale statuizione deve essere eliminata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2023