Svolgimento del processo
Con sentenza del Tribunale di Brindisi del 15.9.2015, Ma.Er., An.An., Ma.Mo., Ba.Da. venivano ritenuti responsabili del reato loro ascritto e venivano condannati Ma.Er. e An.An. alla pena di anni due e mesi cinque di reclusione ciascuno, Ma.Mo. alla pena di anni uno e mesi undici di reclusione e Ba.Da. alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Gli imputati venivano condannati a risarcire il danno alla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, sull'ammontare del quale riconosceva una provvisionale di Euro 16.600,00, oltre spese processuali. Concedeva al solo Ba.Da. il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, delle somme liquidate a titolo di provvisionale in favore della parte civile, nonché il beneficio di cui all'art. 175 c.p..
Avverso la citata sentenza hanno proposto tempestivo appello i difensori degli imputati, censurando la pronuncia sulla base dei motivi che di seguito si andranno sinteticamente ad esporre.
L'udienza del 8.5.2019, assenti tutti gli imputati, veniva rinviata per l'adesione dei difensori all'astensione dalle udienze proclamata dal competente organismo forense.
L'udienza del 29.4.2020 veniva, invece, rinviata ai sensi dell'art. 83, commi 1, 2 e 4, del d.l. n. 18/20, convertito con modifiche nella legge n. 27/20.
All'udienza del 22.7.2020, assenti tutti gli imputati, tranne Ba.Da., dopo la discussione, le parti concludevano come in epigrafe riportato.
Motivi della decisione
1. I motivi di appello.
1.1. Appello nell'interesse di Ma.Er..
1.1.1. Con il primo motivo di appello, è stata reiterata la richiesta di proscioglimento dell'imputato per tardività della querela sporta dalla compagnia "Mi." S.p.A. già rigettata dal primo giudice all'udienza di primo grado del 16.9.2014. Invero, con PEC del 25.6.2012, la Polizia Stradale di Brindisi informava la Compagnia di ass.ni del fatto di reato. La querela, però, veniva sporta soltanto in data 27.9.2012, cioè ben oltre i tre mesi previsti dall'art. 124 c.p..
1.1.2. Con il secondo e il quarto motivo di impugnazione si censura la pronuncia di primo grado in quanto sarebbe carente la motivazione in punto di responsabilità degli imputati. Non era del tutto vero che il manto stradale al momento degli accertamenti eseguiti dalla polizia stradale sul luogo del sinistro fosse totalmente sgombro di qualsiasi detrito o frammento. La documentazione fotografica prodotta agli atti dimostrerebbe il contrario. Il teste Li., intervenuto direttamente sul luogo, nel corso della propria deposizione testimoniale ammetteva la presenza di liquido da egli ricondotto presumibilmente alla (...), e questa circostanza risulterebbe compatibile con la dinamica del sinistro. Anche l'assenza di tracce di frenata sull'asfalto potrebbe trovare agevole spiegazione perché il Ma., distratto, non si era avveduto in tempo dell'imminenza dell'impatto con la (...). Il danneggiamento del parabrezza lato passeggero della (...) potrebbe essere ricondotto all'esplosione dell'airbag. Il rilievo attribuito all'atteggiamento dei soggetti coinvolti sarebbe frutto di mere impressioni, di mere valutazioni personali, sensazioni del tutto opinabili, che non dovrebbero essere poste a base di una sentenza di condanna.
1.1.3. Con il terzo motivo di censura si sostiene che il fatto dovrebbe essere riqualificato, con riguardo al Ma., come truffa, mancando un valido contratto assicurativo, non essendo il prefato il proprietario del veicolo (...) trg. (...), né l'intestatario del contratto di assicurazione.
1.1.4. Con l'ultimo motivo di appello si lamenta l'eccessività della pena inflitta, anche tenuto conto della pena edittale prevista ratione temporis. Si contestata l'aumento per la recidiva, non motivato e ingiustificato. Si censura la sentenza di primo grado con riguardo all'eccessività della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, senza alcuna motivazione.
1.2. Appello nell'interesse di Ma.Mo..
1.2.1. Con il primo motivo di appello si evidenzia che il capo di imputazione così come formulato non descrive in alcun modo l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p. La querela, poi, sarebbe tardiva, essendo stata presentata dalla compagnia "Mi." S.p.A. in data 27.9.2012, ben oltre tre mesi dalla data del 25.6.2012, e cioè dal momento in cui la Polizia Stradale di Brindisi informava la Compagnia di ass.ni del fatto di reato.
1.2.2. Con il secondo motivo di impugnazione si contesta che sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputata, mera proprietaria del mezzo incidentato, del tutto estranea alla vicenda. In ogni caso, emergerebbero palesi incongruenze tra quanto sostenuto dai verbalizzanti, escussi come testimoni, e quello che si evincerebbe dalle foto prodotte in atti dalla difesa e non dalla polizia stradale. Il sinistro stradale in questione era stato già vagliato dai periti della compagnia di assicurazione, che non avevano riscontrato alcuna anomalia dando corso alla liquidazione dei danni. Superficiale e basato sulle sole deduzioni dei testi ascoltati, senza alcun riscontro di perizia, sarebbe l'assunto secondo il quale l'auto (...) trg. (...) non fosse completamente riverniciata.
1.3. Appello nell'interesse di An.An..
1.3.1. Con il primo motivo di appello si evidenzia che il capo di imputazione così come formulato non descrive in alcun modo l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 642 c.p. La querela, poi, sarebbe tardiva, essendo stata presentata dalla compagnia "Mi." S.p.A. in data 27.9.2012, ben oltre tre mesi dalla data del 25.6.2012, e cioè dal momento in cui la Polizia Stradale di Brindisi informava la Compagnia di ass.ni del fatto di reato.
1.3.2. Con il secondo motivo di impugnazione si contesta che sia stata raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato. Invero, emergerebbero palesi incongruenze tra quanto sostenuto dai verbalizzanti, escussi come testimoni, e quello che si evincerebbe dalle foto prodotte in atti dalla difesa e non dalla polizia stradale. Il sinistro stradale in questione era stato già vagliato dai periti della compagnia di assicurazione che non avevano riscontrato alcuna anomalia dando corso alla liquidazione dei danni. Superficiale e basato sulle sole deduzioni dei testi ascoltati, senza alcun riscontro di perizia, sarebbe l'assunto secondo il quale l'auto (...) trg. (...) non fosse completamente riverniciata.
1.4. Appello nell'interesse di Ba.Da..
1.4.1. Con il primo motivo di appello si contesta la mancanza di motivazione in punto di responsabilità. Il primo giudice si sarebbe basato su una serie di sospetti e deduzioni dei verbalizzanti che sarebbero stati smentiti dagli elementi di prova oggettivi prodotti in atti dalla difesa (a cominciare dalle foto ritraenti il luogo del sinistro, prodotte in atti dalla difesa e non dalla polizia, che pure affermava di (averle scattate), ovvero che potrebbero trovare ragionevoli spiegazioni alternative, ovvero ancora che appaiono totalmente irrilevanti per l'appellante.
1.4.2. Con il secondo motivo di impugnazione si evidenzia che la sentenza sarebbe mal motivata anche in punto di trattamento sanzionatorio riservato al Ba., soggetto incensurato e privo di carichi pendenti. La pena sarebbe immotivatamente più elevata rispetto al minimo edittale e immotivata sarebbe la decisione del primo giudice di subordinare la sospensione condizionale della pena al pagamento della disposta provvisionale.
2. La decisione.
2.1.1 motivi di appello che attengono alla tardività della querela sono fondati e rendono superfluo l'esame di tutti gli altri motivi di impugnazione.
L'accertamento della procedibilità dell'azione penale costituisce un'indagine da condursi in via preliminare in ogni stato e grado di giudizio rispetto alla valutazione di merito dal momento che il reato perseguibile a querela diviene giuridicamente rilevante solo quando la querela sia stata effettivamente proposta e il proscioglimento nel merito, che presuppone necessariamente l'accertamento e la valutazione del fatto, resta interdetto dalla mancanza di querela. Nel giudizio di secondo grado, implicando una richiesta di assoluzione con formula piena il riesame "funditus" di tutte le risultanze del processo, è indispensabile la verifica della qualificazione giuridica del fatto proprio al fine di stabilire, prima di ogni altra indagine, la procedibilità dell'azione penale (Cass. Pen. Sez. II, 7.5.1984, n. 9803). Orbene, il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (Cass. pen. sez. II, 5.7.2019, n. 37585). La indicazione in mesi del termine di decadenza dal diritto di proporre querela, contenuta nell'art. 124 c.p., comporta che il computo del termine v' stesso vada eseguito, secondo il calendario comune, indipendentemente dal calcolo del numero dei giorni di cui si compongono i singoli mesi che concorrono a realizzarlo. Pertanto, la scadenza del termine si verifica nel giorno corrispondente, secondo il calendario, a quello in cui ne ha avuto inizio la decorrenza (Cass. pen. sez. I, 23.2.1970, n. 371).
Ciò posto, si legge nella querela, proposta in data 27.9.2012 nell'interesse della Compagnia Mi., che in data 12.1.2012 la Compagnia aveva ricevuto denuncia di un sinistro stradale, che si sarebbe verificato in data 7.1.2012 e che vedeva coinvolti Ia.An., conducente del veicolo (...) trg. (...), e Ma.Mo., conducente e proprietaria del veicolo (...) trg. (...). La Compagnia aveva provveduto alla liquidazione dei danni. In data 25.6.2012, la Compagnia riceveva comunicazione da parte della Polizia Stradale di Brindisi, Squadra di Polizia Giudiziaria, con la quale apprendeva che il sinistro stradale su indicato aveva rivelato degli elementi di incongruenza e, pertanto, era pendente procedimento penale nei confronti degli attori dello stesso. Tanto premesso, in considerazione delle segnalale criticità del sinistro, veniva sporta denuncia-querela nei confronti di tutti i soggetti che risulteranno coinvolti nel sinistro in oggetto e di chiunque altro avrà concorso nella commissione dei reati di truffa, falso e di qualunque altro diverso e ulteriore reato. La querela veniva sporta dall'avv. Ca.Pe. a tale fine delegato dal firmatario della stessa.
E' di tutta evidenza che l'unico atto in base al quale la Compagnia di Assicurazione si determinava a sporgere denuncia-querela era la comunicazione che riceveva in data 25.6.2012 dalla Polizia Stradale di Brindisi - Sezione di Polizia Giudiziaria. In questa comunicazione, avente ad oggetto "sinistro stradale avvenuto in data 7.1.2012 a Brindisi tra le autovetture targate (...)" - "Richiesta copia fascicolo sinistro", trasmessa a mezzo PEC, si legge testualmente: "questo ufficio nell'istruire il sinistro stradale in oggetto indicato ha rilevato degli elementi di incongruenza e pertanto sta procedendo penalmente nei confronti degli attori del sinistro. Premesso quanto sopra si richiede la copia integrale del fascicolo del sinistro in oggetto e l'eventuale querela che codesta compagnia assicuratrice vorrà presentare (...)".
Risulta in atti la mail di risposta da parte della Compagnia di Assicurazione in data 17.7.2012, con la quale veniva trasmessa la documentazione richiesta e veniva rappresentato che il fascicolo era stato trasmesso al penalista fiduciario della Compagnia (avv. Ca.Pe.) per consentirgli di esprimere un parere circa la presentazione dell'eventuale denuncia-querela.
Nella c.n.r. del 19.7.2012, con la quale la Polizia Stradale di Brindisi provvedeva a denunciare in stato di libertà gli imputati, si rappresentava che la Compagnia di Assicurazione, debitamente informata, aveva fatto presente di riservarsi di presentare eventuale denuncia-querela per i fatti narrati nella c.n.r..
Così ricostruiti i fatti, non può condividersi quanto sostenuto dal primo giudice, e cioè che la Compagnia di Assicurazione si determinava a sporgere querela solo dopo avere appreso, all'esito della successiva istruttoria, dell'effettiva commissione di una reato in suo danno.
In realtà, dopo la comunicazione del 25.6.2012, non vi erano altre comunicazioni rivolte da parte della Polizia Stradale alla Compagnia di Assicurazione, né vi erano autonome investigazioni svolte privatamente dalla stessa per approfondire i fatti di cui alla comunicazione citata.
Dunque, la Compagnia di Assicurazione si determinava a sporgere querela solo sulla base della comunicazione del 25.6.2012, che, d'altra parte, conteneva in sé tutti gli elementi minimi (oggettivi e soggettivi) per consentire l'esercizio del diritto di querela.
Invero, vi erano i riferimenti al sinistro stradale e alle auto coinvolte (riferimento che consentiva alla Compagnia anche di avere notizie sugli attori coinvolti nel sinistro); vi era l'indicazione circa l'emergenza di incongruenze all'esito dell'istruttoria espletata dalla Polizia Stradale e vi era espressamente l'indicazione che quell'organo di Polizia Giudiziaria stava procedendo penalmente nei confronti degli attori del sinistro, con la richiesta di trasmissione non solo della documentazione del fascicolo del sinistro, ma anche di eventuale querela.
D'altra parte, a fronte di ciò, nel fornire risposta alla comunicazione in esame, la Compagnia di Assicurazione mostrava di avere compreso molto bene i termini della questione, rappresentando di avere trasmesso al proprio avvocato penalista di fiducia copia del fascicolo del sinistro per consentirgli di esprimersi circa l'opportunità di sporgere querela.
Su tali basi, deve ritenersi che il dies a quo per la presentazione della querela decorreva dalla data di ricezione della comunicazione della Polizia Stradale di Brindisi, e cioè dal 25.6.2012, sicché la querela presentata solo in data 27.9.2012 deve ritenersi tardiva.
In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata e gli imputati vanno prosciolti dal reato loro ascritto per tardività della querela.
Il numero di processi definiti nella medesima udienza ha reso opportuno indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce
Letto l'art. 605 c.p.p.,
in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 15.9.2015 appellata da Ma.Er., An.An., Ma.Mo., Ba.Da., dichiara non doversi procedere nei loro confronti perché l'azione penale non poteva essere esercitata per tardiva presentazione della querela.
Liquida con contestuale e separato decreto gli onorari dei difensori degli imputati An.An., Ma.Mo. e Ma.Er., ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecce il 22 luglio 2020.
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2020.