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Riciclaggio e autoriciclaggio con bonifico da remoto: competenza territoriale dell’istituto esecutore

Autoriciclaggio, Riciclaggio

Cassazione penale sez. I, 26/06/2024, n.38623

Nel caso di reati di riciclaggio e autoriciclaggio realizzati tramite bonifico da remoto, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo in cui si trova l'istituto di credito presso il quale è stato acceso il conto corrente dal quale vengono trasferite le somme di denaro di provenienza illecita. Questo principio si basa sull’esigenza di non anticipare eccessivamente il momento della consumazione del reato, la cui offensività è collegata all'esecuzione dell'ordine di bonifico e non alla sua semplice formulazione. Pertanto, il reato si considera consumato nel luogo in cui l'istituto bancario esegue materialmente l'operazione di trasferimento, piuttosto che nel luogo in cui viene impartita la disposizione da remoto.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, investito della richiesta di applicazione di misure cautelari personali, oltre che reali, nei confronti di trentatré persone, a vario titolo indagate per i delitti di riciclaggio ed autoriciclaggio e per reati fiscali, molti dei quali costituenti attuazione del programma dell'associazione a delinquere capeggiata da Lo.Pa., ha applicato, in via di urgenza, a dodici degli indagati misure coercitive o interdittive e, contestualmente, ha dichiarato, con riferimento ai reati contestati ai capi da 1) a 90), l'incompetenza dell'autorità giudiziaria di Brescia in favore di quella di Bergamo. A tal fine, ha ritenuto che la competenza per territorio vada stabilita - limitatamente ai reati contestati ai capi da 1) a 90) - in relazione ai più gravi reati di riciclaggio addebitati a Du.Va., teleologicamente connessi con quelli fiscali perché commessi proprio allo scopo di consolidare i profitti illecitamente sottratti all'imposizione tributaria. Prendendo, dunque, le mosse, dai reati ex art. 648-bis cod. proc. contestati al capo 5), primi in ordine di tempo, il Giudice per le indagini preliminari bresciano ne ha individuato la commissione in A, località compresa nel circondario di Bergamo, ove aveva sede l'ufficio dal quale la Du.Va. ha operato, in modalità home banking e su indicazione di Lo.Pa., che le aveva consegnato le chiavi di accesso ai conti delle società intestate a compiacenti prestanome, ed ha effettuato le operazioni decettive. 2. Avendo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, una volta ricevuti gli atti, chiesto, ai sensi degli artt. 27 e 292 cod. proc. pen., la rinnovazione dei provvedimenti cautelari, il locale Giudice per le indagini preliminari ha sollevato, con ordinanza del 6 maggio 2024, conflitto negativo di competenza. Pur condividendo le considerazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari di Brescia in ordine alla connessione teleologica tra tutti i reati in contestazione, avvinti da un evidente legame finalistico (scrive il Giudice per le indagini preliminari orobico: "il nucleo fondamentale dei reati viene commesso sotto la direzione e nell'ambito dell'organizzazione gestita da Lo.Pa. e dagli altri sodali i quali, avvalendosi di società intestate a prestanome e/o soggetti compiacenti, realizzano un meccanismo di sistematica evasione di imposta e successive operazioni di riciclaggio e autoriciclaggio dei relativi profitti"), ed all'individuazione del reato più grave in quello sub 5), la cui consumazione ha avuto inizio il 24 settembre 2019, ha ritenuto che esso sia stato commesso nel luogo - C, località compresa nel circondario di Brescia - in cui si trova l'istituto di credito presso il quale è stato acceso il conto corrente sul quale sono state versate le somme trasferite, da remoto, dalla Du.Va. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 28 maggio 2024, dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, conclusione condivisa, con atto del 21 giugno 2024, dall'avv. Giovanna Iodice, difensore di ventuno indagati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, appare non risolvibile senza l'intervento di questa Corte. Il conflitto, peraltro, permane in ragione dell'omessa adozione, da parte del giudice che lo ha sollevato, del provvedimento rispetto al quale egli si è dichiarato incompetente (cfr., a contrario, Sez. 1, n. 28980 del 10/09/2020, G., Rv. 279727; Sez. 1, n. 13083 del 03/03/2020, GIP Tribunale Brescia, Rv. 279328; Sez. 1, n. 13988 del 28/02/2020, GIP Tribunale Velletri, Rv. 278940). 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, che la ha declinata in ragione di una non corretta individuazione del momento consumativo del delitto di riciclaggio. Al cospetto, invero, di un pacifico nesso finalistico che lega i reati oggetto di addebito, la competenza per territorio deve essere stabilita sulla base della regola prevista dall'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., che la attribuisce "al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato". La maggiore gravità del delitto di riciclaggio e la priorità temporale dell'operazione compiuta da Du.Va. il 24 settembre 2019 - concretatasi nell'inserire, dal proprio ufficio di A e tramite home banking, l'ordine di bonifico per l'importo di Euro 32.500, da trasferirsi da un conto corrente, intestato ad una società riconducibile a Lo.Pa. ed acceso presso la filiale di C della Banca MPS, verso altro conto corrente, intestato a diversa società, pure di fatto gestita da Lo.Pa., ed acceso presso il medesimo istituto di credito - conducono all'individuazione del giudice competente per territorio in quello nel cui circondario l'ipotizzato reato di riciclaggio deve intendersi consumato. 3. Sul punto, netta è la contrapposizione tra i giudici in conflitto, i quali assegnano decisiva rilevanza, rispettivamente, al luogo dal quale la Du.Va. operò, da remoto e tramite il sistema di home banking, inviando la disposizione di bonifico, ed a quello in cui si trova l'istituto di credito presso il quale è stato acceso il conto corrente dal quale le somme vennero trasferite (verso, va, per completezza, aggiunto, un conto pure acceso, a nome di altro soggetto giuridico, presso la medesima filiale del Monte dei Paschi di Siena ). La giurisprudenza di legittimità, occupandosi del tema in relazione al delitto di autoriciclaggio commesso mediante disposizione di denaro di delittuosa provenienza con bonifico effettuato tramite home banking - ma in termini che, è utile rilevare, possono senz'altro estendersi a quello ex art. 648-bis cod. pen. - ha ritenuto la competenza del giudice del luogo di impiego di tale denaro, ossia di quello in cui si trova l'istituto bancario in cui l'agente ha aperto il conto corrente sul quale egli, operando "da remoto", ha dato disposizioni di trasferire nel circuito finanziario il capitale illecitamente acquisito (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681 - 01). Tanto, in considerazione dell'esigenza di non anticipare eccessivamente il momento di consumazione del reato, la cui offensività è collegata all'esecuzione dell'ordine di bonifico (che, in caso di conto allocato presso una filiale materialmente presente sul territorio, avviene in quel luogo, diversamente da quanto accade nel caso di conto on line) piuttosto che alla sua formulazione, cui, in ipotesi, potrebbe non conseguire l'effetto voluto; situazione che, ad esempio, può determinarsi per un malfunzionamento del sistema informativo o mancanza di fondi. Il precedente rilievo, che il Collegio condivide e fa proprio, induce il convincimento che il delitto di riciclaggio commesso il 24 settembre 2019 è stato consumato in C, anziché in A, e, di conseguenza, che la competenza territoriale spetta, alla luce del combinato disposto degli artt. 8, comma 1, 12 e 16, comma 1, cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia cui, pertanto, vanno trasmessi i relativi atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 26 giugno 2024. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2024.
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