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Rifiuto di atti di ufficio: l'omesso deposito della relazione tecnica integra il reato ex art. 328 c.p.?

Rifiuto atti di ufficio

Cassazione penale sez. VI, 28/04/2022, n.28615

Integra il reato di rifiuto di atti di ufficio di cui all'art. 328, comma 1, c.p. l'omesso deposito della relazione da parte del consulente d'ufficio incaricato di un accertamento tecnico preventivo, che si protragga nonostante le ripetute sollecitazioni formali rivolte dal giudice civile e dalle parti, trattandosi di un atto che trova il suo presupposto in una situazione di urgenza oggettiva, da compiere senza ritardo al fine di non pregiudicare il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale della parte che ha promosso l'istruzione preventiva.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. L.R. è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il delitto di cui all'art. 328 c.p., in quanto, a seguito di conferimento dell'incarico ricevuto in data 30 ottobre 2013, nella qualità di consulente tecnico di ufficio nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4081/13 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, avrebbe indebitamente omesso di depositare nei termini previsti la relazione e tutta la documentazione consegnatagli dal giudice civile, venendo così meno ad un atto dell'ufficio che per ragioni di giustizia doveva essere compiuto senza ritardo (capo a), e del delitto di cui all'art. 490 c.p., in relazione all'art. 476 c.p., perché avrebbe soppresso o, comunque, occultato la documentazione predetta (capo b); fatti commessi in (OMISSIS). 2. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza emessa in data 12 febbraio 2020 all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, ha dichiarato il L. colpevole del reato di rifiuto di atti di ufficio a lui ascritto al capo a) e, concesse le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di quattro mesi di reclusione, ha applicato al medesimo l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva e lo ha condannato al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita P.D.. 3. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita. 4. L'avvocato Camillo Irace, nell'interesse dell'imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo, con unico motivo, l'erronea applicazione della legge penale e l'assoluta illogicità della motivazione. Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente il reato contestato, in quanto la parte civile avrebbe adito il giudice civile per ottenere esclusivamente un accertamento tecnico preventivo in previsione di un eventuale giudizio civile, che, peraltro, non sarebbe mai stato intentato. Rileva, inoltre, il ricorrente che il giudice civile non aveva revocato l'incarico conferito all'imputato e che, comunque, la consulenza tecnica di ufficio non riguardava alcun accertamento urgente o situazione suscettiva di immediata modifica. Quanto all'estremo del rifiuto indebito, inoltre, l'art. 328 c.p., comma 1, incriminerebbe esclusivamente il ritardo nel compimento di un atto che deve essere di necessaria e urgente soluzione nei settori indicati tassativamente dal legislatore e la Corte di appello non avrebbe individuato la situazione di imminente e attuale pericolo che richiedeva l'intervento del giudice e il parere del consulente. La sentenza della Corte di appello, dunque, sarebbe viziata da un'insanabile contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si riferisce "alla natura dell'interesse da soddisfare" per motivare l'urgenza dell'atto di ufficio richiesto al consulente. Lo stesso procedimento delineato dall'art. 696 c.p.p. sarebbe destinato a esperire accertamenti che riguardano luoghi o cose e non già le persone e, inoltre, sarebbe inconferente il richiamo, operato dalla Corte di appello, alla disciplina del distinto procedimento dell'incidente probatorio. Quanto al carattere indebito del rifiuto, ad avviso del ricorrente, la stessa contestazione mossa all'imputato non conterebbe alcun riferimento agli effetti dell'atto che "per ragioni di ufficio doveva essere compiuto senza ritardo". Il rifiuto incriminato dall'art. 328 c.p. deve, peraltro, essere connotato da illiceità speciale e l'imputato, nel corso dell'esame reso nell'udienza dibattimentale, avrebbe affermato che il mancato deposito della consulenza tecnica sarebbe dipeso dalla sua malattia, che lo aveva costretto al pensionamento anticipato e all'abbandono del suo ufficio all'Università, ove avrebbe lasciato l'incarto processuale. 5. Con memoria depositata in data 14 marzo 2022 l'avvocato Marco Bruttapasta, nell'interesse della parte civile P.D., ha chiesto alla Corte di dichiarare l'inammissibilità ovvero di rigettare il ricorso e la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute nel grado, depositando note spese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo proposto nello stesso è diverso da quelli consentiti dalla legge o, comunque, manifestamente infondato. 2. Con unico motivo il ricorso deduce congiuntamente l'erronea applicazione dell'art. 328 c.p. e l'assoluta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. 3. Il motivo è invero inammissibile, in quanto, essendo meramente reiterativo delle censure proposte nell'atto di appello e puntualmente disattese dalla sentenza della Corte di appello, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento di questa Corte e', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 4. Manifestamente infondate sono, peraltro, le censure svolte dal ricorrente avverso la sentenza impugnata al fine di negare la configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio sotto il profilo oggettivo e di affermare l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata sul punto. L'art. 328 c.p., comma 1, punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio, che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo. La sentenza impugnata e la sentenza di primo grado, che si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), hanno accertato che l'imputato in data 30 ottobre 2013 è stato nominato consulente tecnico di ufficio nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 4081/13 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al fine di accertare lo stato di salute psico-fisico di P.D. e l'eventuale sussistenza di un nesso causale tra il dedotl:o errato trattamento terapeutico cui la stessa era stata sottoposta presso una clinica privata e il danno asseritamente riportato dalla paziente. La Corte di appello ha, inoltre, acclarato che il giudice istruttore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva assegnato al L. il termine di sessanta giorni dall'inizio delle operazioni peritali, fissato per il 25 novembre 2013, per il deposito del proprio elaborato e che il deposito della relazione era avvenuto "dopo quasi quattro anni dal termine indicato in sede di conferimento dell'incarico peritale...nel marzo 2017". L'imputato, peraltro, in tale lasso di tempo non aveva chiesto alcuna proroga per adempiere al suo incarico ed era rimasto inerte anche dopo reiterati solleciti (due formulati della parte ricorrente e due rivolti al medesimo da parte del giudice). Nella sentenza impugnata si rileva inoltre, tutt'atro che illogicamente, che l'imputato, dopo aver ricevuto i predetti solleciti, non avesse fatto pervenire alcuna giustificazione, né abbia documentato alcun impedimento e che la consulenza tecnica era stata depositata dal L. solo dopo che l'imputato aveva appreso della denuncia sporta dalla P.. 5. La Corte di appello ha, dunque, correttamente ascritto questa condotta all'ambito applicativo dell'art. 328 c.p., comma 1, quale rifiuto di atto dell'ufficio che per ragioni di giustizia doveva essere compiuto senza ritardo. La giurisprudenza di legittimità ritiene, del resto, che la persistente inerzia omissiva del pubblico ufficiale si risolva in un rifiuto implicito (Sez. 6, n. 16483 del 15/03/2022, Martelli, Rv. 283151 - 01; Sez. 6, n. 1657 del 12/11/2019, dep. 2020, Villani, Rv. 277587 - 01), in quanto il rifiuto non deve essere espresso in modo solenne o formale, ma può concretizzarsi anche in una inerzia silente, protratta senza giustificazione (Sez. 6, n. 7766 del 9/12/2022, dep. 2003, Masi, Rv. 223955 - 01). Questa Corte ha già, peraltro, rilevato che è configurabile il reato di rifiuto di atti d'ufficio nel caso di omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico nominato in una causa civile, nonostante ripetute sollecitazioni formali, per oltre quattro anni dall'affidamento dell'incarico di eseguire un supplemento di perizia (Sez. 6, n. 47531 del 20/11/2012, Cambria, Rv. 254039-01; conf. Sez. 6, n. 10051 del 20/11/2012, dep. 2013, Noe', Rv. 255717 - 01, fattispecie relativa al curatore di un fallimento). 6. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate dal ricorrente relativamente alla carenza della qualificazione di urgenza dell'atto che il pubblico ufficiale ha rifiutato. Questa Corte ha rilevato che l'indifferibilità dell'atto da compiere va riferita non al generico dovere di diligenza del pubblico ufficiale, ma piuttosto alla connotazione oggettiva dell'atto medesimo in funzione dell'interesse perseguito dalla P.A., intesa in senso lato. L'indifferibilità dell'atto va, dunque, accertata in base all'ordinamento (al cui interno sono individuabili - al di là di una eventuale previsione esplicita - le condizioni di non rinviabilità dell'atto stesso) con riferimento all'entità del danno che il ritardo potrebbe potenzialmente provocare: il che significa che l'atto deve essere compiuto senza ritardo quando, per espressa previsione ovvero per emergenze oggettive insite nella sua natura strutturale, non può essere differito, proprio per garantire il perseguimento dello scopo cui è preordinato e gli effetti ad esso concretamente ricollegabili (ex plurimis: Sez. 6, n. 47531 del 20/11/2012, Cambria, Rv. 254039-01). La Corte di appello ha, dunque, correttamente applicato la legge penale, ritenendo nel caso di specie che la consulenza tecnica di ufficio nella disciplina dell'istruzione preventiva costituisse un atto indifferibile, in quanto l'urgenza assurge a presupposto per consentire al giudice di disporre l'accertamento tecnico preventivo e ne informa l'intera disciplina. L'art. 696 c.p.c., comma 1, espressamente accorda tale strumento a "chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose" e il comma 2 della medesima disposizione aggiunge che "l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta". L'accertamento tecnico preventivo, come ricordato anche dalla sentenza n. 388 del 1999 della Corte costituzionale, e', del resto, giustificato dalla finalità "di evitare che la modifica delle situazioni o gli eventi che si possono verificare impediscano, poi, la formazione e l'acquisizione della prova nel giudizio di merito". Nella sentenza n. 144 del 2008, la Corte costituzionale ha, inoltre, rilevato che la disciplina della istruzione preventiva condivide la ratio ispiratrice della tutela cautelare, che è quella di evitare che la durata del processo si risolva in un pregiudizio della parte che dovrebbe veder riconosciute le proprie ragioni. Nella valutazione non certo illogica dei giudici di merito, il deposito della consulenza tecnica di ufficio costituiva atto indifferibile ai sensi dell'art. 328 c.p., comma 1 e il rifiuto dell'imputato di assolvere il proprio incarico di consulente tecnico di ufficio nel termine assegnato e nonostante i reiterati solleciti, ha pregiudicato il diritto all'effettiva tutela giurisdizionale della parte che ha fatto ricorso all'accertamento tecnico preventivo, risolvendosi in una forma di denegata giustizia. La Corte di appello di Napoli ha, peraltro, rilevato come proprio l'imputato abbia riconosciuto i danni lamentati dalla parte civile nei confronti della struttura ospedaliera privata nei confronti dei quali aveva azionato la propria pretesa civile. Le ulteriori deduzioni svolte da parte ricorrente in ordine all'insussistenza nel caso di specie dell'urgenza per la parte civile sono inammissibili, in quanto sono volte a pervenire ad una diversa ricostruzione del fatto nel giudizio di legittimità. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (ex plurimis: Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). 7. Manifestamente infondate si rivelano anche le censure svolte dal ricorrente in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di rifiuto di atti di ufficio contestato. La Corte di appello ha, infatti, congruamente rilevato come l'inerzia lungamente protratta nel tempo dall'imputato, anche a fronte dei reiterati solleciti ricevuti, e la comprovata insussistenza di cause di giustificazione o di una situazione di assoluta impossibilità abbiano dimostrato la sussistenza del dolo del rifiuto di atto di ufficio. La deduzione delle condizioni di salute del ricorrente, operata peraltro solo nell'esame dell'imputato, si risolve non già nella dimostrazione della illogicità della motivazione, quanto in una inammissibile sollecitazione a pervenire a un riesame dell'apprezzamento operato dai giudici di merito. Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex plurmis: Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza impugnata e', dunque, immune dalle censure formulate dal ricorrente. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorrente non deve, tuttavia, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, in quanto la stessa, pur avendo depositato una memoria scritta, non è intervenuta all'udienza di discussione. Secondo l'orientamento maggioritario di questa Corte, infatti, nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (ex plurimis: Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118 - 01; Sez. 6, n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882- 02; Sez. 2, n. 36512 del 16/07/2019, Messini, Rv. 277011; Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332; Sez. 5, n. 47553 del 18/09/2015, Giancola, Rv. 265918 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ò spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2022. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2022
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