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Competenza territoriale nel reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p.: luogo di consumazione e criteri di determinazione (Giudice Diana Bottillo)

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Tribunale Napoli sez. VI, 06/02/2024, (ud. 06/02/2024, dep. 06/02/2024), n.1515

Nel reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p., la consumazione coincide con il momento e il luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto, con correlativo danno patrimoniale altrui. Il luogo rilevante ai fini della competenza territoriale è quello in cui è avvenuto l'accredito dell'importo ottenuto illecitamente o in cui si è realizzato l'arricchimento patrimoniale, risultando irrilevante il luogo in cui è stata eseguita la manipolazione del sistema informatico. In caso di errore nell'individuazione del giudice competente, gli atti devono essere trasmessi direttamente al giudice territorialmente competente senza necessità di passare nuovamente per l'ufficio del pubblico ministero distrettuale.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta emesso in data 14.04.2023, PA.BI. è stato tratto a giudizio al Giudice monocratico presso il Tribunale di Napoli per rispondere del reato in rubrica ascritto per l'udienza di comparizione predibattimentale, a norma dell'art. 554 bis c.p.p., del 2.01.2024.

All'udienza di comparizione, assente l'imputato, regolarmente citato, la difesa preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale in composizione monocratica di Napoli per essere competente il Tribunale di Napoli Nord.

Il Giudice, sentito il Pubblico Ministero nel contraddittorio delle parti, riservava la decisione sulla questione preliminare proposta e rinviava il processo all'udienza del 6.2.2024.

All'odierna udienza, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, accolta la questione d'incompetenza prospettata dalla difesa, dava pubblica lettura del dispositivo di sentenza.

Osserva il Giudice che deve essere pronunciata sentenza di incompetenza territoriale in accoglimento della richiesta difensiva. Risulta, invero, dalla contestazione formulata dal Pubblico Ministero, che l'imputato risponde del reato di cui ali'art. 640 ter c.p. per essere intervenuto illegalmente sul sistema informatico di utilizzo da remoto del conto postale intestato a SA.An. e identificato dall'IBAN (…), così procurandosi, con corrispondente danno economico per la persona offesa, l'ingiusto profitto della somma di Euro 13.000, somma che, in data 19.07.2018, riusciva a far accreditare sul proprio conto corrente identificato dall'IBAN (…) acceso presso la Banca (…), tramite bonifico.

Orbene, in diritto, si osserva che il delitto di frode informatica di cui all'art. 640 - ter c.p., sanziona la condotta di colui il quale, "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".

Il delitto ha la medesima struttura e i medesimi elementi costitutivi del delitto di truffa, dal quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza di quest'ultima attraverso la sua manipolazione, onde, come la truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui (così Cass. sez. 2 -sentenza n. 10354 del 05/02/2020 dep. 17/03/2020 Rv. 278518 - 01 GERBINO(1). Nello stesso senso Cass. sez. 1 sentenza n. 36359 del 20/05/2016 dep. 01/09/2016, Conf., comp. in proc. Vizcaino, Rv. 268252).

Occorre rimarcare che il menzionato approdo giurisprudenziale di legittimità ha definitivamente superato il risalente indirizzo che identificava il luogo di consumazione della frode informatica nel luogo in cui veniva eseguita la attività manipolatoria del sistema (in questi termini Cass. Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012 dep. 15/06/2012, Casalini e altro, Rv. 253633; Cass. Sez. 2, n. 6958 del 25/01/2011 - dep. 23/02/2011, Giambertone e altri Rv. 249660).

La manipolazione del sistema informatico rappresenta infatti una modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice": si tratta di una modalità della condotta che non esaurisce e perfeziona l'illecito che si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto, come nella fattispecie "generale".

Conclusivamente, la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui.

In tema di truffa, la Corte di legittimità ha avuto modo di affermare [sub specie, in tema di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on-line, laddove il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, che il delitto si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (vds. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10570 del 21/02/2023 dep. 13/03/2023 Rv. 284424 - 01).

Calando i principi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità al caso in esame, non può che condividersi l'assunto difensivo.

Risulta dagli atti processuali che il luogo di conseguimento dell'ingiusto profitto rientra nel territorio di competenza del Tribunale di Napoli Nord.

Invero, il luogo in cui è stato accreditato l'importo tramite bonifico effettuato dalla persona offesa e in cui l'imputato ha acceso il conto corrente bancario sul quale è confluito l'arricchimento patrimoniale derivato dalla commissione del reato, è il Comune di Qualiano, luogo di residenza e di effettivo domicilio dell'imputato ove questi ha aperto in data 13.03.2018 il conto corrente (…) tramite connessione internet con il sito (…), chiuso in data 9.08.2018 (cfr. in atti).

Consegue che la competenza territoriale deve essere individuata nel Tribunale di Napoli Nord, ufficio nel cui circondario ricade il Comune di Qualiano, luogo ove è avvenuto l'accredito e ove risiede l'imputato.

Occorre, da ultimo, precisare che, la fattispecie delittuosa è inclusa nel novero dei reati di cui all' art. 51 comma 3 quinquies c.p.p., dal che le funzioni di pubblico ministero devono essere svolte dall'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Nel caso in esame, risulta in atti che l'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli è stato investito a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale in composizione monocratica di Ferrara con conseguente trasmissione degli atti all'ufficio del Pubblico Ministero distrettuale di Napoli per l'esercizio dell'azione penale dinanzi al giudice territorialmente competente, da individuarsi (così rettamente già indicato dal Giudice che ha declinato la propria competenza] nel Tribunale di Napoli Nord (vds. sentenza d'incompetenza in atti del 9.11.2021).

Orbene, considerata la competenza distrettuale per la fase delle indagini in relazione al reato de quo, a fronte della irrituale investitura del giudice monocratico presso il Tribunale di Napoli per il giudizio, gli atti devono essere trasmessi in via orizzontale direttamente al giudice competente - Tribunale di Napoli Nord - rientrante nel circondario di altro diverso tribunale tuttavia del medesimo distretto, senza, dunque, procedere a trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero - siccome distrettuale - presso il Tribunale competente (cfr. tra le altre Cass. sez. 5 sentenza n. 36023 del 15/07/2022 dep. 23/09/2022 Rv. 283596-01 secondo cui è abnorme il provvedimento del giudice che disponga, in siffatti casi, la trasmissione all'ufficio del pubblico ministero).

P.Q.M.
Letto l'art. 23 c.p.p.

dichiara la incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli per essere competente il Tribunale di Napoli Nord.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.

Così deciso in Napoli il 6 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2024.

(1) (In motivazione la Corte ha precisato che la manipolazione del sistema informatico, in quanto modalità "speciale" e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa "semplice", non esaurisce e perfeziona l'illecito che, pertanto, si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto)

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