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Frode informatica o appropriazione indebita? La riqualificazione in caso di preesistente disponibilità del mezzo

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Tribunale , Potenza , sez. II , 11/09/2023 , n. 2844

In caso di condotta inizialmente contestata come frode informatica (art. 493-ter c.p.), laddove emerga che l'imputato abbia avuto una preesistente disponibilità del mezzo (ad esempio, una carta di pagamento) in forza di una delega da parte del titolare, il fatto può essere riqualificato nel reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), qualora si accerti un utilizzo del mezzo eccedente i limiti della delega stessa.

Appropriazione indebita e abuso di relazione d’opera: indebita ritenzione di somme altrui in violazione di obblighi contrattuali (Giudice Elena di Tommaso)

Accesso abusivo e frode informatica: responsabilità per il ruolo di concorso nel reato (Giudice Giusi Piscitelli)

Accesso abusivo e frode informatica: la rilevanza del concorso e del dolo generico (Giudice Giusi Piscitelli)

Appropriazione indebita da parte di un amministratore condominiale: mancata restituzione di somme destinate a lavori straordinari (Giudice Raffaele Muzzica)

Frode informatica: necessità di prova rigorosa sull'elemento soggettivo e sulle modalità fraudolente (Giudice Gemma Sicoli)

Competenza territoriale nel reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p.: luogo di consumazione e criteri di determinazione (Giudice Diana Bottillo)

Appropriazione indebita e tempestività della querela (Giudice Raffaele Muzzica)

Configurabilità della frode informatica nelle operazioni di manipolazione telematica tramite tecniche di 'man in the middle' (Giudice Arnaldo Merola)

Appropriazione indebita e accesso abusivo: responsabilità penale e subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento (Giudice Martino Aurigemma)

La certezza della prova è indispensabile per configurare il reato di appropriazione indebita

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio del 13 ottobre 2020 l'imputato TO.An. è stato tratto dinanzi al Tribunale di Potenza in composizione monocratica per rispondere dei reati di cui agli artt. 81 e 493-ter c.p., in imputazione meglio descritti.

All' udienza del 25 maggio 2021 il Giudice ha dichiarato l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis c.p.p., e disposto rinvio per assenza del Magistrato titolare.

All'udienza del 7 dicembre 2021 il Tribunale ha aperto il dibattimento ed ammesso i mezzi di prova richiesti dalle parti, acquisendo la documentazione versata dal P.M.

A seguito dei rinvii disposti all'udienza del 22 marzo 2022 per impedimento dell'imputato e del 12 luglio 2022 per impedimento del difensore, in entrambi i casi con sospensione dei termini di prescrizione come per legge, all'udienza del 20 dicembre 2022 il Tribunale ha acquisito, ex art. 493,3 comma c.p.p., gli atti a firma dei testi del P.M. To.An. e To.Ma., mentre la persona offesa To.An. ha personalmente rimesso la querela precedentemente sporta.

All'udienza del 28 marzo 2023 si è proceduto all'escussione della teste To.Ma. per domande a chiarimento, mentre - a seguito dell'udienza di mero rinvio del 4 luglio 2023 per assenza del teste citato - all'udienza del 31 ottobre 2023 il Giudice ha provveduto all'ascolto del teste a carico Tr.El.

All'udienza del 5 dicembre 2023 il Giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e, udite le conclusioni rassegnate dalle parti - previa riqualificazione del reato ascritto nell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p. - emesso sentenza di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p. per intervenuta estinzione del reato nei confronti di TO., dando lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione nel termine di trenta giorni.

Secondo la prospettazione accusatoria, l'odierno imputato TO.An. avrebbe - al fine di trarne profitto per sè o per altri - indebitamente utilizzato, non essendone titolare, la carta Bancoposta intestata alla persona offesa To.An. (...), effettuando cinque prelevamenti illeciti di denaro contante dal l'ATM di (...), per un totale di euro 2.800,00.

Osserva il Giudice come gli elementi di prova acquisiti permettano di ritenere provata l'estinzione dei delitti contestati all'odierno imputato per intervenuta remissione di querela.

Escusso all'udienza del 31 ottobre 2023, il teste di P.G., Mar. Tr.El., ha riferito in merito alle indagini svolte a seguito della denuncia sporta da tale To.An. (...) relativamente ad alcuni prelievi effettuati dalla propria carta (...) senza la sua autorizzazione. Il denunciante, nello specifico, aveva disconosciuto una serie di prelievi effettuati dalla sua carta nel periodo ricompreso tra agosto e settembre 2018, ciò di cui si era accorto a seguito dell'impossibilità di effettuarne di ulteriori per superamento della soglia mensile, lamentatagli dalla figlia To.Ma., cui la persona offesa era ad uso prestare la carta per aiutarla economicamente. Il Tr. ha poi illustrato gli accertamenti svolti a seguito della ricezione di tali dichiarazioni. In merito, se da un Iato erano emersi nel periodo in parola cinque prelievi per un totale di euro 2.800,00, dall'altro dalle immagini del sistema di videosorveglianza dell'A.T.M. da cui gli stessi erano stati effettuati era stato possibile per la P.G. riconoscere l'attuale imputato To.An., convivente di To.Ma.: "DICH. TR. - E niente, verificammo che uno dei prelievi il primo prelievo, si vedeva proprio lui, la persona in faccia, che andava ad effettuare questo prelievo. Se non sbaglio, era del 16 settembre questo prelievo, ed era di 600 euro. P.M. - Sì. DICH. TR. - Poi ci furono altri due prelievi successivi, nei quali la persona vestita con lo stesso abbigliamento, dalle stesse movenze, con la stessa corporatura, si recava a effettuare questi altri due prelievi in due giorni successivi, 17 e 18. Però in questo caso non si vedeva il volto, perché c'era un condizionatore esterno dell'ufficio postale che copriva lì. Però noi lo riconoscemmo anche in questi ultimi due casi come il To.An., per la corporatura, le movenze, l'abbigliamento era lo stesso. Perché indossava delle scarpe da ginnastica bianche, jeans, gli stessi abiti, insomma, nei primi due prelevi. E poi si differenziava per il terzo, che anziché avere una camicia, aveva una polo, ma era lui, insomma. Lo riconoscemmo come la stessa persona, sostanzialmente. P.M. - Senta, poi lei ha parlato con il querelante in merito alla identificazione del Ta.An., che avete riconosciuto tramite i sistemi di videosorveglianza? DICH. TR. - Mi sembra di sì. Mi sembra che parlammo con lui in merito a questa persona. Poi non so, insomma. Non ricordo negli atti che cosa abbiamo scritto. P.M. - Lei ha sentito a Sit il To.An.? DICH. TR. - Sentivo a (...) sicuramente, sì. P.M. - Le chiedo: lei ha avuto modo di sapere, visto che il paese è piccolo, se To. avesse un rapporto di frequentazione, di convivenza con la figlia del querelante To.An. del 58? DICH. TR. - Sì, era il compagno. Frequentava l'abitazione, era il suo compagno" (v. pagg. 48 ud. del 31.10.2023).

Se quanto sopra ha ricevuto puntuale conferma nella documentazione versata dal P.M. ai sensi dell'art. 234 c.p.p., consistente nei filmati delle videoregistrazioni dell'A.T.M. sito a (...), nonché negli estratti conto della carta Postepay n. (...) intestata a To.An. del 1958 (cfr. documentazione versata dal P.M. all'udienza del 7.12.2021), tanto coincide con il contenuto della querela sporta il 19 settembre 2018 dal medesimo To.An.

Si legge nella querela - fruibile ai fini del decidere ai sensi dell'art. 493,3 comma c.p.p. - come lo stesso era stato avvisato dalla figlia (autorizzata ad effettuare prelievi sulla sua carta Postepay n. (...) al fine di aiutarla economicamente) come non fosse più possibile effettuare prelievi tramite la medesima carta a cagione del superamento del limite: richiesto l'estratto conto, la persona offesa aveva avuto modo di appurare l'effettuazione di quattro prelievi dell'importo di euro 600,00 ed uno di euro 400,00 nelle date del 20.08.2018, del 21.08.2018, due del 18.09.2018 ed infine del 19.09.2018, dallo stesso disconosciuta (v. querela del 19.09.2018).

Escussa a s.i.t. in data 20.09.2018, la figlia della persona offesa, To.Ma., ha dichiarato di avere avuto in uso la carta intestata al padre, il quale l'aveva sino a quel momento autorizzata ad effettuare il prelievo di quanto necessario al sostentamento del suo nucleo familiare. La teste ha poi narrato di avere segnalato al padre, in data 19 settembre 2018, l'impossibilità di procedere a prelievo di somme di danaro a causa del superamento del limite mensile (v. s.i.t. a firma di To.Ma. del 20.09.2018). Escussa all'udienza del 28 marzo 2023 per domande a chiarimento, la teste To. ha confermato quanto dichiarato in fase d'indagine, precisando di non avere effettuato di persona i prelievi per tramite della carta datagli dal padre, ma di avere sempre delegato tale incombente al compagno, TO.An., preferendo la stessa rimanere a casa per badare al figlio della coppia (v. pagg. 6-8 ud. del 28.03.2023).

Orbene, osserva il Giudice come l'espletata istruttoria dibattimentale - ed in particolare le videoregistrazioni in uno alle propalazioni della stessa To.Ma. -abbia fatto emergere prova certa del prelievo effettuato ad opera del TO.An. della somma complessiva di euro 2,800,00 tramite la Postepay n. (...) intestata all'omonima persona offesa, dovendosi tuttavia inquadrare tale condotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 646 c.p.

E' infatti emerso dalle propalazioni della stessa To.Ma. come la stessa fosse stata autorizzata dal padre all'uso della carta, ma anche che tale uso fosse stato dalla stessa materialmente delegato al compagno e odierno imputato TO.An.

Lo stesso aveva dunque la costante disponibilità della carta intestata alla persona offesa, che al prelievo lo aveva costantemente delegato. Quanto emerso ha dunque provato come l'odierno imputato avesse verosimilmente prelevato somme ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'incarico datogli dalla compagna (non si comprenderebbe altrimenti l'allarme dato sia dalla To.Ma. che dal padre To.An. per il superamento del limite di prelievo) ma per tramite di una carta che era nella facile e pronta disponibilità dell'imputato a cagione delle commissioni costantemente delegategli dalla compagna.

Appurato come, dunque, il "possesso" della carta in capo al TO.An. preesistesse alla sua condotta, il fatto contestatogli va sussunto nell'ipotesi di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p.

Così riqualificata ai sensi dell'art. 521 c.p.p. la fattispecie in contestazione nel delitto di appropriazione indebita, la stessa soggiace dunque al regime di procedibilità a querela di parte, la quale è stata tuttavia rimessa personalmente dall'imputato all'udienza del 12 luglio 2022, sicchè il reato in parola va dichiarato estinto a cagione dell'intervenuta remissione di querela ad opera della persona offesa e la sua accettazione da parte dell'imputato in sede dibattimentale, per mezzo del suo difensore e procuratore speciale dello stesso.

Alla luce di quanto detto il reato contestato all'imputato devo dunque dichiararsi estinto per sopravvenuta carenza della relativa condizione di procedibilità.

Segue, ai sensi dell'art. 340, u.c. c.p.p., la condanna del querelato TO.An. alla rifusione delle spese processuali.

Il gravoso carico del ruolo - monocratico e collegiale - dello scrivente ha reso necessaria la riserva in giorni trenta per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544,3 comma c.p.p.

P.Q.M.
Letti gli arti. 152 c.p. e 521 e 531 c.p.p.,

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di TO.An. per essersi il reato ascrittogli, riqualificato nell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p., estinto per intervenuta remissione di querela.

Visto l'art. 340,4 comma c.p.p., condanna TO.An. al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 544 c.p.p.,

riserva in giorni trenta il deposito della motivazione.

Così deciso in Potenza il 5 dicembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2023.

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