top of page

Frode informatica: necessità di prova rigorosa sull'elemento soggettivo e sulle modalità fraudolente (Giudice Gemma Sicoli)

frode-informatica-prova-dolo-modalità-fraudolente

Tribunale Nola, 10/09/2024, n.1616

Nel delitto di frode informatica ex art. 640-ter c.p., è necessaria una prova rigorosa sia sull'elemento soggettivo del dolo generico, inteso come coscienza e volontà di ottenere un profitto ingiusto con altrui danno, sia sulle specifiche modalità fraudolente di manipolazione del sistema informatico. La semplice intestazione formale di un conto corrente destinatario di un pagamento non è sufficiente a integrare gli elementi costitutivi del reato in assenza di ulteriori riscontri probatori che colleghino l'agente all'alterazione fraudolenta del sistema informatico o documentale.

Competenza territoriale nel reato di frode informatica ex art. 640-ter c.p.: luogo di consumazione e criteri di determinazione (Giudice Diana Bottillo)

Accesso abusivo e frode informatica: la rilevanza del concorso e del dolo generico (Giudice Giusi Piscitelli)

Frode informatica: necessità di prova rigorosa sull'elemento soggettivo e sulle modalità fraudolente (Giudice Gemma Sicoli)

Accesso abusivo e frode informatica: responsabilità per il ruolo di concorso nel reato (Giudice Giusi Piscitelli)

Configurabilità della frode informatica nelle operazioni di manipolazione telematica tramite tecniche di 'man in the middle' (Giudice Arnaldo Merola)

Frode informatica o appropriazione indebita? La riqualificazione in caso di preesistente disponibilità del mezzo

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di citazione emesso in data 25.01.2021 dal P.M. presso il Tribunale di Napoli, MA.Am. veniva tratta a giudizio per rispondere del reato alla stessa ascritto compiutamente indicato in rubrica, da celebrarsi innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per l'udienza del 27.04.2021.

All'udienza indicata, attesa l'assenza di Ma.Am., il P.M. produceva avviso ex art 415 bis c.p.p. notificato all'allora indagata ed il Giudice disponeva procedersi alla rinotifica del D.C. e del verbale di udienza all'odierna imputata a mezzo di P.G. Veniva inoltre disposta la notifica dei medesimi atti alla P.O. Ga.Da., parimenti assente, con avviso che la sua mancata comparizione alla prossima udienza sarebbe stata valutata come remissione tacita della querela sporta. Il Giudice disponeva inoltre di trasmettere all'imputata l'avviso che la sua assenza alla prossima udienza sarebbe stata valutata quale accettazione tacita dell'eventuale remissione di querela. Il processo veniva rinviato all'udienza del 28.09.2021.

All'udienza indicata - che si celebrava in presenza della P.O. - attesa l'assenza di Ma.Am. senza addurre alcun legittimo impedimento, rilevata altresì la regolarità delle notifiche, il Giudice dichiarava l'assenza dell'odierna imputata. Successivamente, dando lettura del capo di imputazione, veniva dichiarata la formale apertura del dibattimento ed il Giudice invitata le parti a formulare le rispettive richieste istruttorie, che venivano ammesse in quanto pertinenti e rilevanti.

Con il consenso delle parti, ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p., veniva acquisita al fascicolo del dibattimento la querela sporta dalla P.O. Ga.Da.

Il Giudice rinviava il processo all'udienza dell'11.01.2022.

In apertura di quest'ultima udienza, preso atto della nota pervenuta da parte del Brigadiere Capo An.Qu., citato come teste di P.G. ed assente per urgenti e inderogabili indagini di P.G. disposte dalla Procura della Repubblica di Modena, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 10.05.2022, onerando il P.M. di citare il teste Qu. con avviso di assoluta indispensabilità.

All'udienza indicata, il Giudice, stante la perdurante assenza del predetto teste di P.G., rinviava il processo all'udienza dell'08.11.2022, in apertura della quale, preso nuovamente atto della mancata comparizione del Brig. Qu. senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice comminava nei confronti dello stesso un'ammenda pari ad Euro 200,00, rinviando il processo all'udienza del 28.03.2023. All'udienza indicata, attesa la giustificata assenza del Brig. Qu. - in licenza di convalescenza per intervento chirurgico sino al 10.06.2023 (cfr. nota del 21.03.2023 pervenuta dalla CC di Castelfranco Umilia e comprovata da documentazione del Dipartimento Militare di Medicina legale di Padova), il Giudice rinviava il processo all'udienza del 03.10.2023.

In apertura della medesima udienza, stante il persistente e legittimo impedimento a presenziare da parte del predetto teste di P.G. (in convalescenza fino al 24.10.2023 come da nota documentata ed acquisita agli atti), rilevata altresì l'assoluta indispensabilità della sua escussione, il Giudice rinviava il processo all'udienza del 06.02.2024. Nel corso di quest'ultima udienza, attesa l'assenza anche della P.O., il Giudice disponeva procedersi alla notifica del verbale di udienza al denunciante Ga.Da. con l'avviso che la sua mancata ed ingiustificata comparizione all'udienza del 25.06.2024 - alla quale si rinviava il processo - sarebbe equivalsa a remissione tacita di querela.

All'udienza indicata - che si celebrava in presenza della P.O. - il Giudice revocava l'ammenda comminata nei confronti del Brig. Qu. e, con il consenso delle parti, in luogo dell'escussione di quest'ultimo, veniva acquisita al fascicolo del dibattimento la Comunicazione della Notizia di Reato Prot. n. 61/164 -1 del 02.10.2020 della Tenenza CC di Castelfranco Emilia. Il processo veniva rinviato all'udienza del 10.09.2024 per l'esame dell'imputata e per la discussione.

In data odierna, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni sinteticamente trascritte in epigrafe e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo della sentenza in udienza.

Motivi della decisione
L'istruttoria dibattimentale espletata non ha consentito di dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputata per il reato alla stessa ascritto.

Ed invero, sulla scorta delle fonti di prova raccolte poste a fondamento della decisione (verbale di denuncia sporta da Gambata Davide in data 20.08.2020 innanzi alla Stazione CC di Traversetolo ed acquisita agli atti all'udienza del 28.09.2021; C.N.R. Prot. n. 61/164 del 02.10.2020 redatta dagli agenti in servizio alla Tenenza CC di Castelfranco Emilia ed acquisita agli atti all'udienza del 25.06.2024) la vicenda processuale può essere così brevemente ricostruita.

In data 20.08.2020 Ga.Da. si recava presso la Stazione del Carabinieri di Traversetolo (cfr. denuncia acquisita al fascicolo del dibattimento all'udienza del 28.09.2021) al fine di sporgere formale querela contro ignoti in ordine al delitto di truffa, di cui lo stesso riferiva di essere stato vittima tra il 31.07.2020 e il 04.08.2020. Secondo il racconto del dichiarante, quest'ultimo - imprenditore agricolo - era solito affidarsi, per alcuni suoi acquisti, all'intermediazione di tale Bo.Da., persona di sua fiducia che si occupava spesso di procurargli la merce richiesta. In particolare, nella specifica circostanza riferita ai Carabinieri, il Ga. chiedeva al Bo. di reperirgli erba medica in balloni quadrati, che qualche giorno dopo gli veniva consegnata dalla ditta "Sa." avente sede in via (...) in San Cesario sul Panaro (MO).

Successivamente, in data 31.07.2020, il Bo. - tramite messaggio ricevuto a mezzo whatsapp dall'utenza (...) - inviava al Ga. la fattura per saldare il pagamento dovuto alla predetta ditta, della somma di Euro 12.686,91, che in data 04.08.2020 lo stesso Ga. provvedeva ad effettuare tramite bonifico bancario in favore del conto corrente della ditta beneficiaria - IBAN (...) - risultante acceso presso la Banca Wi. Tale bonifico, tuttavia - che al dichiarante risultava essere andato a buon fine - non veniva mai ricevuto dalla ditta Sa., alla quale il Ga. inviava anche copia della relativa ricevuta.

Ebbene, secondo quanto riferito dal dichiarante, da un controllo successivo da lui stesso eseguito consultando una precedente fattura emessa dalla medesima ditta, il conto corrente di quest'ultima risultava acceso presso la banca B., corrispondente all'IBAN (...) diverso, dunque, da quello in favore del quale il Ga. aveva già disposto il pagamento secondo le indicazioni del Bo.

Quest'ultimo, a quel punto, rappresentava che qualcuno era fraudolentemente riuscito a modificare l'IBAN presente sulla fattura emessa dalla Ditta Sa. e da lui inoltrata al Ga., al fine di ricevere indebitamente il bonifico da quest'ultimo disposto.

Secondo quanto risultante dalla CNR n. 61/164 -1 del 02.10.2020, acquisita agli atti all'udienza del 25.06.2024, ed in particolare da un controllo espletato presso la Banca Wi. S.p.a. (cfr. esito richiesta Prot. (...) emergeva che l'IBAN (...), collegato al conto corrente n. (...) acceso presso la predetta Banca ed in favore del quale era stato disposto il pagamento, risultava intestato a MA.Am.

Tanto premesso, giova ricordare in punto di diritto che il reato di frode informatica (introdotto dalla legge n. 547 del 1993) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona (soggetto passivo), di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la manipolazione di detto sistema. Anche la frode informatica si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. (Cass. pen. n. 3065/1999). Tale giurisprudenza ha definitivamente superato il risalente indirizzo che identificava il luogo di consumazione della frode informatica nel luogo in cui veniva eseguita la attività manipolatoria del sistema (Sez. 3, n. 23798 del 24/05/2012 dep. 15/06/2012, Casalini e altro, Rv. 253633; Sez. 2, n. 6958 del 25/01/2011 - dep. 23/02/2011, Giambertone e altri, Rv. 249660). La manipolazione del sistema informatico rappresenta infatti una modalità speciale tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa semplice si tratta di una modalità della condotta che non esaurisce e perfeziona l'illecito che si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto, come nella fattispecie generale.

Deve ritenersi "sistema informatico", secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti computer's crimes, un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.

In punto di qualificazione ermeneutica della fattispecie contestata, è noto che il delitto di cui all'art. 640 ter c.p. è integrato dalla condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario e/o postale ed effettui operazioni di bonifico, accrediti e/o altri ordini, procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per il titolare del conto oggetto degli interventi (ex plurimis, Cass. 15/4/2011 - 6/5/2011 n. 17748).

Inoltre, l'intervento non autorizzato su un sistema informatico con qualsiasi modalità e finalizzato all'ingiusto profitto integra il reato di frode informatica, come nel caso di specie, dove gli imputati si introducevano nel sistema informatico relativo alla gestione della carta di credito contro la volontà della titolare e disponevano sei operazioni di trasferimento somme in danno alla persona offesa. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo nel caso di frode informatica, ricorre l'elemento psicologico del dolo generico e cioè della coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico di reato, il quale consiste, nell'ottenere o procurare un ingiusto profitto con altrui danno.

Orbene, alla luce di tali considerazioni, osserva il Giudice che dall'assai scarna attività investigativa compiuta nell'immediatezza dei fatti non è in alcun modo possibile ascrivere la condotta ipotizzata come truffaldina denunciata all'odierna imputata, atteso che l'unico dato emerso dall'istruttoria dibattimentale e dagli atti acquisiti è che la predetta risultava essere solo la formale intestataria del conto corrente in favore del quale veniva effettuato il versamento, difettando qualunque elemento in grado di provare che la stessa riusciva, artificiosamente e fraudolentemente, ad introdursi nel sistema informatico della persona offesa.

Parimenti, non è stato disposto alcun accertamento in ordine ai movimenti in accredito sul conto corrente della stessa in data 20.08.2020, tale da dimostrare che la Ma. fosse proprio colei a vantaggio della quale si risolveva l'accreditamento dell'ingiusto profitto.

Inoltre non è stato svolto alcun accertamento in ordine alla fattura denunciata come alterata né ai rapporti tra l'odierna imputata e la società oggetto di contestazione.

La tesi accusatoria non risulta pertanto suffragata da un compendio probatorio solido e di pregnante l'efficacia dimostrativa, residuando numerosi dubbi tanto in ordine alle modalità con le quali la Ma. avrebbe alterato con modalità informatiche le fatture emesse della ditta Sa. al fine di trarne indebito profitto, quanto in ordine al ruolo svolto in tale vicenda dal Bo., che provvedeva ad inoltrare alla p.o. - in qualità di intermediario nella transazione - la fattura recante l'IBAN del c/c intestato all'odierna imputata.

Quest'ultima, poi, nel corso del processo, decideva di rimanere assente, scegliendo, dunque, di non fornire una diversa ricostruzione dei fatti e un'alternativa lettura del materiale probatorio raccolto rispetto a quella - comunque labile e non certamente idonea a fondare alcun giudizio di condanna -fornita dalla prospettazione accusatoria.

Tirando, dunque, le fila della vicenda dedotta alla cognizione di questo Giudice, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte e valutato il materiale processuale, si impone una sentenza di

assoluzione, non essendo gli elementi di prova raccolti idonei a delineare a carico dell'imputata un quadro accusatorio sufficiente a ritenere sussistente il fatto ascrittole.

P.Q.M.
Letto l'art. 530 c.p.p. assolve Ma.Am. dal reato ascrittole in rubrica perché il fatto non sussiste. Motivi contestuali.

Così deciso in Nola il 10 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2024.

bottom of page