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Condanna e diniego della sospensione condizionale: necessità dell'integrale risarcimento del danno

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Tribunale Rovigo, 18/06/2024, n.548

In tema di sospensione condizionale della pena, l'ultimo comma dell'art. 165 c.p. prevede che il beneficio sia subordinato all'integrale risarcimento del danno. Tale obbligo deve intendersi riferito, almeno, al danno patrimoniale contestato nel capo di imputazione, indipendentemente dall'importo richiesto dalla parte civile. In mancanza di risarcimento totale, il beneficio non può essere concesso.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PR.Da. veniva citata a giudizio per rispondere dei reati di cui all'imputazione. All'udienza predibattimentale del 20.2.2024, assente l'imputata assistita da difensore di fiducia/procuratore speciale, si costituiva parte civile la p.o. Be.Ma.

Il difensore dell'imputata produceva il contratto di lavoro dell'imputata e formulava istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova depositando altresì un vaglia postale di euro 80,00 a titolo di risarcimento alla persona offesa. L'istanza all'ammissione alla M.A.P. veniva respinta come da ordinanza a cui si rinvia. La difesa dell'imputata chiedeva un breve rinvio per valutare la richiesta di ulteriori riti alternativi.

All'udienza predibattimentale del 28.5.2024, il difensore/procuratore speciale di Pr.Da. produceva un ulteriore vaglia postale di euro 420,00 e formulava istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei seguenti termini. L'istanza di applicazione pena veniva così formulata:

- pena base pari a anni 4 di reclusione ed euro 930,00 di multa;

- ridotta a 2 anni ed 8 mesi di reclusione ed euro 620,00 per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6, considerato il risarcimento offerto;

- aumentata ad anni 2, mesi 11 e giorni 15 di reclusione ed euro 750,00 di multa per la continuazione;

- ridotta di un terzo per il rito prescelto ad una pena finale complessiva pari ad anni 1 mesi 13 e giorni 20 ed euro 500,00 di multa, subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena. Il Pubblico Ministero prestava il consenso.

Il Giudice si riservava.

All'udienza del 18.6.2024 il Giudice, considerata l'impossibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena in mancanza dell'integrale risarcimento del danno cagionato dall'imputata rigettava l'istanza ai sensi dell'art. 165 ult. comma c.p.

Veniva formulata dal difensore dell'imputata un'ulteriore istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei medesimi termini sopraindicati, esclusa la sospensione condizionale della pena. Il Pubblico Ministero prestava il consenso.

La difesa di parte civile depositava le conclusioni scritte chiedendo la liquidazione delle spese di costituzione.

Tutto ciò premesso, osserva questo Giudice:

non ricorrono gli estremi perché sia pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. alla luce delle risultanze dell'indagine e, in particolare, dalla querela della persona offesa Be.Ma. dell'11.1.2023 e relative integrazioni, dalle annotazioni dei C.C. di Andria del 12.1.2023, del 13.1.2023, del 16.1.2023, del 17.1.2023, del 19.1.2023, dalla CNR dei C.C. di Adria, emergeva che, da diversi mesi precedenti alla formalizzazione della querela del 11.1.2023, la p.o. Be.Ma. si avvedeva dell'ammanco di alcune somme di denaro in contanti e monili in oro dalla sua abitazione. In particolare, in data 2.11.2022, nel rientrare presso l'abitazione notava una differenza nel numero di mandate con cui aveva chiuso a chiave, sospettando che taluno si fosse introdotto in casa a sua insaputa. La stessa particolarità veniva notata nelle date del 4 e del 10 novembre, in concomitanza con ulteriori ammanchi di denaro contante. Pertanto la querelante decideva di installare una telecamera nascosta nell'abitazione, e dai relativi filmati si evinceva che in numerose occasioni l'amica di famiglia Pr.Da. si introduceva in casa a sua insaputa utilizzando un mazzo di chiavi che, probabilmente, aveva provveduto in precedenza ad asportare di nascosto dal mobile sito all'ingresso dell'abitazione. Nello specifico si notava la Pr. rovistare dentro la borsa della p.o., guardare nei cassetti della cucina e recarsi presso le stanze da letto (dove in precedenza erano custoditi i monili in oro, tra cui due anelli in oro con diamante e smeraldo). Addirittura, il 14.2.2023 la Pr. veniva colta all'interno dell'immobile dalla p.o. stessa, che si era fatta assistere dall'amico Fi.Fr., venendo poi immediatamente avvisati i Carabinieri competenti per territorio.

La qualificazione giuridica del fatto contestato appare corretta, essendosi la Pr. indebitamente introdotta nell'abitazione della persona offesa (utilizzando indebitamente una copia delle chiavi) al fine di asportare denaro contante ed oggetti di valore; condivisibili risultano l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti visto il principio di risarcimento del danno pari ad euro 500,00 alla p.o.; - la pena appare congrua secondo i criteri previsti dall'art. 133 c.p.;

come già sopra riportato, l'ultimo comma dell'art. 165 c.p. osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in mancanza di integrale risarcimento del danno (quantomeno di quello riportato nel capo di imputazione, a prescindere da quanto richiesto dalla p.o. nell'atto di costituzione a parte civile);

condanna l'imputata a rifondere le spese sostenute dalla parte civile costituita, Be.Ma., che si liquidano in euro 990,00 così determinate: fase di studio euro 450,00 e fase introduttiva euro 540,00, non prevedendo tale rito né la fase istruttoria né la fase decisoria per quanto attiene alla parte civile. A tale importo di 990,00 euro si deve aggiungere il 15 per cento di spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre a 55,50 euro per spese vive (27,00 euro marca da bollo costituzione p.c. e 14,25 notifica costituzione parte civile).

P.Q.M.
Visti gli artt. 444 ss. c.p.p., a richiesta delle parti,

APPLICA nei confronti di PR.Da. la pena di anni uno, mesi 11, giorni 20 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

CONDANNA l'imputata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, spese che si liquidano in euro 990,00 oltre spese generali al 15 per cento, IVA e CPA come per legge, oltre a 55,50 euro per spese vive.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Rovigo il 18 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2024.

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