Tribunale Gorizia, 05/06/2024, n.371
Il mero spostamento di sabbia dall'arenile a un'area interna demaniale, finalizzato alla conservazione della stessa in vista della stagione estiva successiva, non integra il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 c.p., mancando sia l'elemento oggettivo dell'impossessamento sia quello soggettivo del fine di profitto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli imputati Ga.Pi. ed altri (ā¦) venivano tratti a giudizio con decreto di giudizio immediato del 15.11.2021 per rispondere del reato descritto in epigrafe (art. 110,624 e 625 n. 7 c.p.), a seguito di tempestiva opposizione a decreto penale di condanna n. 54/2021.
All'udienza del 21.09.2022, preliminarmente revocato il decreto penale opposto, le parti formulavano le istanze istruttorie, venivano ammesse le prove richieste dalle parti e acquisiti i documenti dalla difesa dell'imputato Ga.
All'udienza del 01.02.2023 venivano sentiti i testi Mi. ed altri (ā¦) del PM.
All'udienza del 11.10.2023 venivano sentiti i testi Commentale del Pm e il teste Cl., della Difesa D'A.Ri. e Ci.
Venivano inoltre acquisite, ex art. 512 c.p.p., le s.i.t. D.Ba. del 08.10.2018.
All'udienza del 27.03.2024 veniva escusso il teste Ve. e il Consulente Di.Fi. (difesa Ga.).
Esauritasi l'istruttoria dibattimentale, la Giudice invitava le parti a discutere e concludere.
Sentite le conclusioni delle parti, la Giudice pronunciava la seguente sentenza.
Gli imputati vanno mandati assolti perchĆ© il fatto non sussiste. Agli imputati viene contestato il reato di furto in concorso aggravato per aver prelevato circa 39 me di sabbia dal demanio marittimo di Ma.Ju. e per aver portato tale sabbia all'interno del villaggio turistico (ā¦).
Il teste del PM Mi. riferiva di essere intervenuto presso la spiaggia della (ā¦) in data 08.10.2018 su chiamata di una persona e di aver visto che della sabbia veniva portata via dalla battigia e spostata verso l'area privata del Camping Ma.Ju.
Le persone che stavano operando riferivano di lavorare per la (ā¦), il cui legale rappresentante all'epoca dei fatti era l'imputato Ga.
Il teste riferiva di avere appurato che alla ditta in questione erano stati affidati dal Comune esclusivamente i lavori di asportazione dello spiaggiato, non di movimentazione della sabbia. La sabbia veniva depositata, in un cumulo, all'interno del camping, in quanto era stata data la disponibilitĆ per il deposito in questa zona da parte del direttore del camping (Ci.), che aveva fornito le chiavi del cancello di accesso a Ga.
Il cumulo di sabbia veniva in seguito posto sotto sequestro. Il teste, su domanda della difesa Ga., affermava che vi erano anche due cumuli di sabbia fuori dall'area recintata che nei giorni successivi all'intervento si erano disgregati a causa dei marosi dell'ottobre 2018 (attestati anche dagli articoli dei quotidiani dimessi dalla difesa Ga.), che avevano colpito il litorale della (ā¦) provocando danni e letteralmente "mangiando" parte dell'arenile.
Il cumulo di sabbia posto sotto sequestro, veniva in seguito dissequestrato e utilizzato dal Comune per il ripascimento dell'arenile.
Il teste precisava inoltre che la persona addetta alla movimentazione della sabbia aveva subito chiarito che l'operazione era volta alla conservazione della sabbia affinchƩ eventuali marosi non la disperdessero.
Il teste Ma. riferiva che il materiale asportato dalla (ā¦) non riguardava le aree date in concessione al Villaggio (ā¦) spiaggiato che veniva recuperato dalla (ā¦) per conto del Comune, veniva poi smaltito come rifiuto speciale.
In caso di forti marosi, il teste affermava che il costo di ripascimento per il Comune si aggira mediamente da Euro 25.000 a Euro 45.000. Il teste En., responsabile dell'area manutenzione del territorio del Comune di Monfalcone, affermava di aver eseguito un sopralluogo in data 22.10.2018 e di aver rinvenuto tre cumuli di sabbia e ghiaia, uno di circa 30 me e due piĆ¹ piccoli di circa 3 e 6 me, in seguito usati per un ripristino, e non un vero e proprio ripascimento dell'arenile, che ĆØ caratterizzato per la presenza di poca sabbia e molti ciotoli, il cui valore commerciale non ĆØ stimabile, in quanto non si tratta di vera e propria sabbia marina pulita, ma di sabbia sporca mista a ghiaia. Il teste Co. (dipendente di Ga.) riferiva che era prassi prendere la sabbia dalla spiaggia per ricoverarla venti metri piĆ¹ in lĆ , nel campeggio, durante l'inverno e in seguito riposizionarla, la successiva stagione estiva, sull'arenile. Il cumulo che si formava restava visibile tranquillamente a tutti.
Il teste Cl., responsabile della manutenzione per il villaggio Al. (poi (ā¦)) ricorda che, come negli anni precedenti, anche nel 2018 era stata spostata della sabbia per preservarla dalle mareggiate, per poi essere destinata a essere riposizionata sull'arenile all'inizio della successiva stagione estiva.
Le s.i.t. di Ba.Ma., nel frattempo deceduto e ex dipendente (ā¦), confermano quanto riferito dai testi Cl. e Co., ovvero che il fine dello spostamento dell'8 ottobre 2018 era stato quello di preservare la sabbia dalle mareggiate.
Il teste Ve., Vice Sindaco del Comune di Monfalcone all'epoca dei fatti, riferiva che nel tratto di arenile di cui ĆØ processo, il Comune non aveva approntato specifiche misure per preservare la spiaggia dall'erosione e dalle mareggiate. La societĆ (ā¦) aveva il compito di mantenere pulito l'arenile, senza necessitĆ di particolari autorizzazioni in via preventiva per svolgere tali attivitĆ .
Il teste riferiva inoltre che lo spostamento di sabbia rientra nella normale pratica d'uso a vantaggio della corretta manutenzione dell'arenile e che il valore della sabbia mista sale e ciotoli, di cui si discute, era praticamente nullo.
Il Consulente tecnico Di. precisava che l'attivitĆ svolta dalla Eco GP rientrava tra quelle che normalmente, per buona prassi, vanno svolte nei litorali per garantirne una corretta manutenzione ed evitarne l'erosione. Si tratta di un'attivitĆ libera non soggetta a autorizzazioni. Quanto al materiale di cui ai cumuli rinvenuti, si tratta di materiale di scarto che non puĆ² avere nessun altro utilizzo.
Per quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, risulta evidente che il fatto non sussiste.
Il reato di furto richiede l'impossessamento della cosa mobile altrui al fine di trarne profitto.
Nel caso di specie manca innanzitutto l'impossessamento, in quanto il mero spostamento di qualche metro cubo di sabbia dall'arenile a 20 mt piĆ¹ all'interno (ma pur sempre in area sottoposta a demanio marittimo) non puĆ² considerarsi impossessamento, non essendo mai uscita la cosa mobile dal controllo e disponibilitĆ del detentore, rimanendo sempre all'interno di area demaniale, ed essendo nullo il vantaggio che ne avrebbe tratto l'agente.
Il profitto, quale elemento oggettivo del reato, ĆØ del tutto assente nel caso di specie, non avendo alcun valore commerciale, come ben chiarito dal teste Ve. e dal consulente della difesa Ga., dott. Di., la sabbia spostata, costituita da sabbia mista a sale e ciotoli, del tutto inutilizzabile per altri scopi.
Inoltre non ĆØ stata lesa in alcun modo la fruibilitĆ del lido marino e non ĆØ stato pregiudicato lo stato del bene demaniale (cfr. Cass. Pen. n. 34360/2002 e n. 26678/2009).
Infine, risulta del tutto insussistente anche l'elemento soggettivo del reato in capo a tutti tre gli imputati, in quanto l'unico scopo della movimentazione della sabbia dall'arenile era quello di preservarla dalle mareggiate per renderla fruibile la stagione estiva successiva, senza alcuno scopo di impossessamento del materiale.
Prevalendo, in ogni caso, l'assenza dell'elemento oggettivo del reato contestato, gli imputati vanno assolti perchƩ il fatto non sussiste. Motivazione riservata nel termine di giorni 60 da oggi.
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p. assolve gli imputati dal reato ascritto perchƩ il fatto non sussiste.
Motivazione riservata nel termine di giorni 60 da oggi.
CosƬ deciso in Gorizia il 10 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2024.