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Furto aggravato: configurazione del reato e applicazione delle attenuanti (Giudice Gemma Sicoli)

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Tribunale Nola, 10/01/2023, n.25

La responsabilità per il reato di furto aggravato (art. 624 c.p.) richiede, oltre al dolo specifico di trarre profitto, la prova della sottrazione della cosa mobile altrui con impossessamento. Le aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede sono configurabili se, rispettivamente, l'accesso al bene avviene mediante danneggiamento e il bene si trova in un luogo normalmente incustodito e accessibile a terzi. La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. è esclusa in presenza di precedenti specifici e recidiva implicita nella condotta.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con Decreto di citazione emesso dalla Procura in sede del 03.08.20 veniva disposto il rinvio a giudizio di So.Do. innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica, chiamato rispondere del reato trascritto in rubrica per l'udienza del 16.03.21.

Letto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

A processo veniva rinviato all'udienza del 01.06.21.

In tale udienza, la scrivente dopo aver dichiarato l'assenza dell'imputato regolarmente citato e non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento, in assenza di questioni preliminari, dichiarava aperto il dibattimento le parti formulavano le rispettive richieste istruttorie ed il Giudice, attestata la pertinenza e la rilevanza delle prove richieste, ammetteva le stesse con ordinanza. Successivamente, veniva acquisita con il consenso delle parti, ex art 493 co.3 c.p.p., la denuncia querela sporta dalla Persona offesa, Gi.Al., il P.M rinunciava alla sua escussione e il Giudice ne revocava la relativa ordinanza ammissiva. Il processo veniva rinviato all'udienza del 03.11.21 per il prosieguo dell'attività istruttoria.

Alla citata udienza il Giudice stante l'assenza del teste della Pubblica Accusa Car. Ci.Cu. -rinviava il processo all'1.02.22.

In tale udienza veniva sentito il teste di Pg Ci.Cu.; all'esito il Giudice acquisiva la documentazione fotografica prodotta dalla Pubblica Accusa. Il processo veniva rinviato all'udienza del 5.04.22 per l'esame dell'imputato e la discussione. Dopo un rinvio disposto a causa di motivi personali della scrivente, si approdava all'udienza del 03.05.2022. In tale udienza il Giudice in accoglimento della richiesta difensiva di un breve rinvio al fine di permettere la discussione al difensore di fiducia rinviava il processo all'udienza del 28.06.2022.

Alla succitata udienza in accoglimento dell'istanza di legittimo impedimento del difensore il processo veniva rinviato all'udienza del 10.01.23 con sospensione del decorso dei termini di prescrizione. All'odierna udienza, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria utilizzabili gli atti presenti al fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a concludere, sulle conclusioni delle parti, a seguito della deliberazione in camera di consiglio, pronunciava sentenza come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione
L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto.

Invero, per come dimostrato dalla deposizione resa dal teste di Pg Car. Cu.Ci. e dalla conforme documentazione in atti (tfr. denuncia querela sporta dalla p.o. in data 28.05.2019; supporto informatico e fascicolo fotografico contenente i fotogrammi estrapolati dalle videocamere di sorveglianza, a cura dei CC della Staz. di Acerra, in atti) la presente vicenda trae origine dalla denuncia querela sporta in data 28.05.2019 dalla persona offesa, Gi.Al. presso la Staz. CC di Acerra ove si presentava come l'utilizzatore dell'autovettura (...) di colore blu, intestata alla madre Bu.Gi.

In sede di querela, il Gi. "come testualmente riportato" dichiarava quanto segue "in data 26.05.2019, alle ore 10:00 circa, lasciavo in sosta l'autovettura in questione nei pressi della Via (...). Alle successive ore 12:00 circa, recandomi sul luogo in cui avevo lasciato parcheggiato il veicolo mi accorgevo che ignoti malfattori danneggiando la serratura della portiera anteriore sinistra accedevano nell'abitacolo asportando i seguenti effetti personali: una sedia tavolo per bambini ed un album fotografico".

Nella medesima sede, l'odierna persona offesa riferiva di aver acquisito i filmati estrapolati da un impianto di videosorveglianza istallato presso un'officina meccanica.

A tal proposito all'udienza del 01.02.22 il Car. Cu.Ci. riferiva in ordine agli esiti dell'attività espletata, confermando che, il Gi. in sede di querela aveva depositato alcuni fotogrammi estrapolati da un impianto di videosorveglianza che, ritraevano un soggetto mentre asportava indebitamente una sedia tavolo di bambini nonchè un album fotografico dall'abitacolo della (...), in uso al Gi.

Nel corso della sua audizione dibattimentale il Cu. riconosceva il So. a seguito della sottoposizione in visione delle immagini prodotte dalla Pubblica Accusa (cfr. fascicolo fotografico in alti, contenente le citate immagini depositate in sede di querela dal Gi.) puntualizzando che, i fotogrammi contrassegnati dal nr. 14, estrapolati dal sistema di videosorveglianza della Caserma CC di Acerra, ritraevano il So. nel mentre si accingeva ad entrare - in data 25.05.2019 - nella suindicata Caserma per l'apposizione della firma giornaliera di controllo. A tal proposito il teste chiariva che il So., il quale era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla pg da eseguirsi in un orario compreso tra le ore 19:00 e le 21:00, era stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza della Caserma, il giorno prima dell'occorso, con gli stessi indumenti indossati al momento del furto.

Durante il controesame a cura della difesa, il teste riferiva in ordine al fotogramma contrassegnato dal nr. 10, affermando che l'imputato aveva prima danneggiato la porta anteriore della vettura (lato guida) per poi accedere, subito dopo, al bagagliaio.

Queste le risultanze processuali, ritiene il Giudice pienamente provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di furto pluriaggravato di cui all'art. 624 c.p. che richiede per la sua configurabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l'impossessamento della cosa mobile altrui con sottrazione al legittimo detentore (elemento oggettivo), al fine specifico di trame profitto (elemento psicologico con dolo specifico).

In punto di diritto si osserva che il reato previsto dall'art.624 c.p. richiede per la sua configurabilità l'impossessamento di cose mobili altrui al fine specifico di trarre profitto. Sul punto non vi è dubbio che l'impossessamento richieda il raggiungimento della piena signoria sul bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'autore del furto. Inoltre, l'elemento psicologico del delitto è descritto nel disposto dell'art. 624 c.p. stesso, attraverso le parole "al fine di trarne profitto per sè o per altri".

Questa esplicazione sta a significare che per aversi furto non basta che la condotta sia contraddistinta dal dolo, ma che occorre un dolo specifico, il quale si sostanzia nella coscienza e volontà della sottrazione e dell'impossessamento con la consapevolezza che trattasi di cose altrui, cui si accompagna il fine di trarre dalla cosa sottratta un profitto per sé o per altri. Dunque, per configurarsi il reato, l'agente deve aver agito con coscienza e volontà di sottrarre e impossessarsi della cosa mobile altrui con il fine preciso di trarne un profitto, che può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale. Tant'è che "la sottrazione di un oggetto, fatta con intento puramente scherzoso non può integrare l'ipotesi di furto, in quanto l'intento causa essendo incompatibile con il fine di trarre profitto, esclude il dolo specifico di detto reato" (Cass., Pen., Sez. II, sent. n. 11027/2004).

Tanto premesso nessun dubbio sulla configurabilità del reato di cui all'art. 624 c.p. con l'aggravante dell'aver usato violenza sulle cose e su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Invero la ricostruzione dei fatti oggetto del presente processo non comporta particolari difficoltà in quanto gli stessi, nella loro semplice successione temporale, sono stati immortalati dai fotogrammi (in atti) estrapolati da un impianto di video sorveglianza istallato presso un'officina meccanica, che consentono di ricostruire l'intera vicenda, delineando a carico dell'imputato un quadro accusatorio univoco e grave che non consente alcuna ricostruzione alternativa del fatto storico.

Dai riscontri emersi dalla documentazione fotografica in atti è stato effettuato il riconoscimento dell'imputato a cura dei CC della Staz. di Acerra ai quali lo stesso era già noto ed i fatti nella loro materialità possono essere così ricostruiti:

Nella mattinata del 26.05.2019 alle ore 10:35:32 il So.Do. percorreva Via (...) raggiungendo la vettura (...) di proprietà del denunciante (cfr. immagini 1 e 2). Alle ore 10.35:33, l'imputato giungeva nelle vicinanze della macchina dissimulando la propria presenza al fine di non destare sospetti. Pochi secondi dopo lo stesso veniva ripreso dalla

videocamera di sorveglianza nel mentre era intento ad "armeggiare" vicino la vettura al fine di poterla aprire (cfr. immagini 3 e 4).

Alle ore 10.35 il So. dopo aver preparato l'apertura della macchina si allontanava per qualche minuto, ritornando nei pressi della stessa subito dopo, proseguendo con le operazioni di apertura della Fiat Panda (cfr. fotogrammi 6, 7 e 8).

Alle ore 10:37 l'imputato apriva il portellone posteriore del veicolo asportando quando denunciato dal Gi. in sede di querela e dopo aver chiuso il portellone si allontanava con passo normale dal luogo del furto (cfr. immagini contrassegnate con il tir. 11).

Nel caso in esame, la riconducibilità dell'azione criminosa all'odierno imputato è facilmente ricavabile dal riconoscimento effettuato dal teste di Pg nel corso della testimonianza resa dal Cu., durante la quale è emerso che, il So. era un soggetto ben noto agli Uffici della citata Stazione atteso che lo stesso era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione della Pg e che il giorno prima dell'occorso ovvero in data 25.05,2019, il citato era stato immortalato dalle videocamere di sorveglianza della predetta Stazione mentre si accingeva ad entrare nella Caserma di Acerra ove si presentava con gli stessi indumenti indossati al momento del furto (cfr. fotogrammi contrassegnati nr. 14, in atti).

Tale circostanza (il So. in forza della misura cautelare a cui era sottoposto si presentava frequentemente presso la predetta Caserma per l'apposizione della firma giornaliera) permettevano al ufficiale di pg di memorizzare e cristallizzare le caratteristiche fisiche principali del soggetto, rendendo quindi granitico il riconoscimento del So.

A ciò deve aggiungersi che ad arricchire il compendio probatorio depongono - giova ribadirlo i fotogrammi acquisiti al fascicolo del dibattimento dotati di una risoluzione sufficiente per l'identificazione dell'odierno imputato.

A tal proposito occorre rimarcare una circostanza munita di stringente portata probatoria: gli indumenti indossati dall'autore del furto erano i medesimi con cui veniva immortalato il So. il giorno prima dell'occorso dalle telecamere della Stazione di Acerra (segnatamente una T-shirt bianca recante un particolare logo a forma piramidale e scarpe bianche) dato quest'ultimo che, letto unitamente alle già citate risultanze processuali esclude alla radice la possibilità di formulare ricostruzioni o ipotesi alternative in merito alla responsabilità di terzi soggetti quali autori del reato in contestazione, rendendo altresì granitico il quadro accusatorio a carico dell'imputato, il quale ometteva di prospettare qualsiasi difesa essendosi assentato dal processo e non avendo fornito alcuna versione narrativa a suo discarico.

Inoltre sussistono le contestate aggravanti dell'aver commesso il reato con violenza sulle cose (consistita nel forzare la serratura della portiera anteriore sinistra della vettura (...), danneggiandola) e su di un bene esposto alla pubblica fede (il veicolo era parcheggiato al momento del furto sulla pubblica via, ilei pressi della (...)).

Non può accogliersi la richiesta difensiva di non riconoscete la sussistenza delle aggravanti contestate atteso che relativamente all'aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose emerge dalla stessa denuncia sporta dalla persona offesa che l'accesso al veicolo da parte dell'imputato avveniva attraverso il danneggiamento della serratura della portiera anteriore sinistra della vettura. Inoltre risulta altresì correttamente contestata l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede atteso che la vettura ed i beni in essa contenuti erano posti sulla pubblica via in aderenza alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che sancisce che: "in tema di furto, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili". (Fattispecie in cui erano stati asportati compact disc contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa), (cfr. Cass, Pen. Sez. 4, Sentenza n. 21262/2015).

SANZIONE

Affermata la penale responsabilità dell'imputato, fondata sull'attività investigativa svolta da personale qualificato di polizia giudiziaria la cui attendibilità è indiscussa, a fronte dell'assenza di ogni difesa da parte dell'imputato, ritiene il Giudice che all'imputato deve essere riconosciuta l'attenuante dell'aver cagionato un danno di speciale tenuità in misura equivalente alle contestate aggravanti in considerazione della modalità complessiva del fatto - le circostanze di tempo (in piena mattinata) e di luogo (sotto l'occhio della videocamera di sorveglianza) appaiono sintomatiche di una minima capacità a delinquere - oltre del tenue danno cagionato (la refurtiva non è di elevato valore commerciale) e del buon comportamento processuale (la difesa ha prestato il consenso all'acquisizione della denuncia querela).

Non sussistono i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis, atteso che, sebbene non sia stata contestata formalmente la recidiva il So. risulta gravato da precedenti specifici da cui si desume la non occasionalità della condotta, ed in considerazione anche del fatto che l'imputato commetteva il reato in contestazione durante la sottoposizione alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG per fatti diversi da quelli in contestazione. Valutati quindi tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p, concesse la circostanza attenuante generica di cui al 62. N. 4 in misura equivalente alle contestate aggravanti, stimasi equa la pena finale di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, cui segue ex lege il pagamento delle spese processuali.

Non sussistono i presupposti e le condizioni per concedere ai sensi dell'art.163 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena atteso che il So. ne ha già usufruito in passato.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara SO.DO. colpevole del reato ascrittogli e concesse la circostanza attenuante di cui all'art 62 n. 4 c.p. in misura equivalente alle contestate aggravanti lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Nola il 10 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 10 gennaio 2023.

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