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Furto aggravato: violenza sulle cose e pubblica fede, esclusione dell'aggravante per furto ai danni di viaggiatori

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Tribunale Gorizia, 05/06/2024, n.476

In tema di furto aggravato, è configurabile l'aggravante della violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, c. 1, n. 2 c.p. quando l'agente forza o danneggia strutture strumentali alla sottrazione del bene, mentre non sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, c. 1, n. 6 c.p. qualora il fatto non coinvolga bagagli di viaggiatori in uno dei luoghi indicati dalla norma.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Disposta la citazione diretta a giudizio di Ca.So., affinché rispondesse dei reati descritti in epigrafe, all'udienza del 7.11.2023, in accoglimento dell'istanza difensiva, l'imputato è stato rimesso in termini per la richiesta di riti alternativi. All'udienza del 12.3.2024, il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha chiesto di procedersi con rito abbreviato.

All'odierna udienza, le parti hanno illustrato le rispettive conclusioni, come riportate in epigrafe.

Motivi della decisione
Deve essere pronunciata sentenza di condanna dell'odierno imputato per i reati di rubrica.

Dalla querela sporta in data 13.7.2021 da De.Da., titolare dell'impianto di auto-lavaggio sito a (…), è emerso che lo stesso aveva subito il furto di denaro nella notte dell'11.7.2021; l'autore del furto aveva forzato la cassa automatica, collocata presso le spazzole del lavaggio, la finestra del bar e la porta della centrale termica, in cui erano collocate le casse cambia-monete, dalle quali era stata asportata la somma di 350,00 euro circa.

Giunti sul posto, gli operanti avevano prelevato, sul luogo del delitto, tracce biomolecolari dell'autore del furto, onde estrapolarne il profilo genotipico: all'esito del raffronto tra i campioni biologici prelevati e i dati contenuti nell'archivio della P.g., il profilo genotipico estrapolato era risultato corrispondente a quello di Ca.So. (cfr. conclusioni degli accertamenti svolti, a pag. 8 dell'indagine tecnica a cura del R.I.S. di Parma).

Visionate inoltre le immagini riprese dalle telecamere presenti sul posto, la P.g. aveva identificato l'autore del furto nell'odierno imputato.

Dalla querela sporta in data 26.8.2021, è emerso che De.Da. aveva subito un ulteriore tentativo di furto presso la cassa self-service del lavaggio automatico; in particolare, nella citata querela, la persona offesa ha riferito di aver osservato, tramite il filmato delle telecamere, che un soggetto aveva cercato di forzare con un arnese la cassa automatica e non vi riuscito, verosimilmente a causa dell'inidoneità dell'attrezzo utilizzato.

Visionate le immagini delle telecamere, la P.g. aveva nuovamente riconosciuto l'autore del fatto nell'odierno imputato.

Così riassunte le emergenze processuali, ritiene il Giudice che le stesse consentano con sicuro convincimento di affermare la penale responsabilità del prevenuto in ordine ai reati di rubrica.

L'imputato risulta invero immortalato dalle telecamere presenti nell'impianto di autolavaggio sia in occasione del furto dell'11.7.2021 (cfr. in particolare fotogrammi sub aff. 110 e 111 fascicolo p.m.) sia in occasione del tentato furto del 21.8.2021 (cfr. in particolare fotogrammi sub aff. 122 fascicolo p.m.). È appena il caso di aggiungere che l'identità dell'imputato, quale autore del furto dell'11.7.2021, è altresì rivelata dalle analisi biomolecolari effettuate dagli operanti del R.I.S. di Parma, che hanno estratto il profilo genetico dell'imputato dalle impronte repertate sugli oggetti sequestrati in occasione del furto in questione. Non vi sono pertanto dubbi in ordine alla materialità dei fatti e all'attribuibilità degli stessi all'odierno imputato.

Sussistente deve ritenersi altresì, in relazione ad entrambe le condotte illecite, l'aggravante di cui all'art. 625, c. 1 n. 2 c.p., atteso che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; è, inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all'"amotio" della prima (cfr., Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5266 del 17/12/2013 Ud., dep. 03/02/2014, Rv. 258725 - 01 e successive conformi).

Applicati tali principi nel caso di specie, non si vede come poter escludere l'aggravante in questione, atteso che l'imputato aveva forzato la cassa cambia gettoni in cui era contenuto il denaro oggetto della condotta. Sussistenti devono ritenersi altresì le aggravanti di cui all'art. 625, c. 1 n. 7 c.p., atteso che i beni oggetto della condotta furtiva erano esposti per necessità alla pubblica fede, nonché di cui all'art. 61 n. 5 c.p., posto che l'impianto di autolavaggio si trovava in luogo del tutto isolato (cfr. fotografie in atti), tale da favorire, nottetempo, la perpetrazione della condotta criminosa da parte dell'imputato.

Per converso, non può ritenersi sussistente l'aggravante di cui all'art. 625, c. 1 n. 6 c.p., atteso che, in tema di furto, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. se la persona offesa non sia un viaggiatore e la condotta dì appropriazione non abbia ad oggetto un bagaglio, anche qualora il fatto sia commesso all'interno di uno dei luoghi indicati dalla predetta disposizione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 17804 del 14/03/2017 Ud., dep. 07/04/2017, Rv. 269641 - 01).

In ragione del precedente penale recente e specifico ricorrente a carico dell'imputato, si ritiene che il delitto commesso sia espressione di una sua più accentuata colpevolezza e della sua maggiore pericolosità, con la conseguenza che deve trovare applicazione la recidiva contestata.

Non possono essere riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, atteso che, da un punto di vista oggettivo, non si ravvisa in atti alcun elemento di fatto favorevole all'autore dell'illecito ed idoneo ad attenuare la gravità dei reati. Sul piano soggettivo, le modalità complessive dell'azione, con importanti danni alla struttura dell'autolavaggio, sottendono ad una corrispondente intensità volitiva; inoltre non può essere valutato a favore dell'imputato il comportamento processuale, in sé assolutamente neutro, né altra condotta suscettibile di integrare l'attenuante di cui è chiesto il riconoscimento. Invero, l'imputato non ha dimostrato alcuna resipiscenza, non ha risarcito il danno e non ha dedotto alcuna circostanza idonea a diminuire la gravità dei fatti realizzati, onde la concessione delle attenuanti generiche costituirebbe per l'imputato un premio del tutto immeritato, avulso da qualsiasi fatto che ne giustifichi il riconoscimento.

Valutati dunque i criteri di cui all'art. 133 c.p. - ritenuto in particolare di poter contenere nel minimo edittale la pena prevista dall'art. 625 ultimo comma c.p. - e unificati i reati contestati ai capi a) e b) di rubrica nel vincolo della continuazione -potendo desumersi con ragionevole certezza l'unicità del disegno criminoso dall'omogeneità delle condotte e dal ristretto ambito temporale entro cui le stesse sono state commesse - è da ritenersi pena congrua quella di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 200,00 di multa.

Tale pena è stata determinata secondo i seguenti calcoli: pena base anni 3 di reclusione ed euro 206,00 di multa per il reato più grave di cui al capo a), aumentata ad anni 3 e mesi 3 di reclusione ed euro 300,00 ex art. 81 cpv c.p., ridotta per il rito alla pena finale anzidetta.

In relazione ai criteri adottati per la determinazione della pena, occorre ulteriormente precisare che non si è applicato l'aumento per la recidiva di cui all'art. 99, c. 3 c.p. in considerazione del concorso di tale circostanza, ad effetto speciale, con le circostanza di cui all'art. 625, c. 1, n. 2 e 7 c.p., pure ad effetto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p., ed applicato dunque il principio per cui, allorché concorrano due circostanze ad effetto speciale è illegittima l'applicazione di distinti aumenti di pena, dovendosi, in base al disposto dell'articolo 63 comma quarto codice penale, applicare solo l'aumento connesso alla circostanza più grave, con le possibilità, per il giudice, di aumentare la pena così stabilita (Cass. 18513/2010). Tale principio opera anche in relazione alla recidiva, laddove comportando un aumento di pena superiore ad un terzo, operi quale circostanza aggravante ad effetto speciale la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore ad un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio - cfr. Cass., S.U., 20798/2011).

Nel caso di specie deve dunque trovare applicazione l'art. 625 ultimo comma c.p., che prevede una pena massima più che triplicata rispetto a quella dell'ipotesi base di cui all'articolo 624 c.p., senza l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 63, comma quarto c.p., attesa la congruità della pena comunque determinata ai sensi dell'art. 625 cit., invero assai severa anche nel minimo edittale.

Non vi sono le condizioni per la sostituzione ex art. 53 L. 689/81 della pena detentiva applicata, atteso che nessuna istanza è stata avanzata in tal senso dalla difesa (cfr. verbale dell'odierna udienza).

Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 240 c.p. va disposta la confisca e la distruzione dei beni di cui al verbale di sequestro di data 12.7.2021, trattandosi di beni impiegati per la consumazione dei reati oggetto del procedimento.

L'imputato va infine condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, che si quantificano in euro 4.777,99 (cfr. preventivo costi dimesso dalla parte civile all'odierna udienza).

Dalla condanna al risarcimento del danno consegue, ai sensi dell'art.541 c.p.p., quella al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore della parte civile; queste che si liquidano complessivamente in euro 2.040,00 applicati gli onorari professionali di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed avuto riguardo ai criteri ivi stabiliti, per gli importi che analiticamente si riportano di seguito, reputati sufficientemente remunerativi in relazione alla semplicità delle questioni trattate:

fase di studio - euro 473,00;

fase introduttiva - euro 567,00;

fase istruttoria - non presente e non richiesta;

fase decisoria - euro 1.000,00.

La suddetta somma deve intendersi non comprensiva di spese a forfait, Iva e Cnap, voci che vanno pertanto aggiunte nei termini di legge. Motivazione riservata ex art. 544, c. 2 c.p.p.

P.Q.M.
visti gli artt. 438,533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Ca.So. responsabile dei reati a lui ascritti in rubrica, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. e, unificati i fatti nel vincolo della continuazione, tenuto conto della riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 c.p., dispone la confisca e la distruzione dei beni di cui al verbale di sequestro di data 12.7.2021.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, che liquida in euro 4.777,99, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute della parte civile, che liquida nella somma di euro 2.040,00 oltre a rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 per cento, I.V.A. e C.N.A.P. come per legge. Motivazione in giorni 15.

Così deciso in Gorizia il 28 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2024.

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