Corte appello Ancona, 12/04/2024, n.615
Il reato di stalking ex art. 612-bis c.p. richiede la dimostrazione di condotte reiterate che causino uno dei tre eventi alternativi previsti dalla norma: mutamento significativo delle abitudini di vita, perdurante e grave stato di ansia o paura, o fondato timore per l'incolumità della vittima o di persone a essa legate. La mera frequentazione dei medesimi luoghi da parte della vittima e dell'imputato, senza prova di un effettivo mutamento delle abitudini di vita o di uno stato di ansia penalmente rilevante, non integra il reato. Inoltre, l'elemento psicologico dell'agente deve essere dimostrato nella sua consapevolezza di causare tali effetti sulla vittima.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 611/2022 del 06.04.2022, depositata 1109.05.2022, il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, disposto il rito ordinario, dichiarava l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa e non menzione. L'imputato veniva inoltre condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, con pagamento di una provvisionale di Euro 6.000,00.
La vicenda in esame trae origine dalla denuncia - querela sporta da Ri.Fr.. Come ricostruito in sede dibattimentale, sin dal 2011 il prevenuto avrebbe preso In antipatia il querelante per motivi calcistici. Entrambi sarebbero stati presenti al bar "Lo." per vedere una partita fra Juventus e Milan e, al termine della partita, senza essere interpellato o provocato in alcun modo, il Ga. avrebbe iniziato ad insultarlo e minacciarlo ("non capisci un cazzo, vaffanculo, ti meno"). Durante i successivi incontri occasionali, l'imputato sarebbe stato sempre molto aggressivo verbalmente, tanto che la parte civile avrebbe cercato di evitare i luoghi che potevano essere occasione di incontro con lo stesso. Sarebbe stato anche preso di mira più volte all'evento annuale "Vi." (organizzato dal Ga.), da ultimo nell'edizione del 2017, nel corso della quale sarebbe stato violentemente spinto dal Ga..
Il 19.09.2017 si sarebbe verificata l'aggressione di cui al capo B): l'imputato avrebbe atteso il Ri. all'entrata del bar "Lo." e lo avrebbe colpito con più colpi, da ultimo con un pugno al naso e all'arcata superiore della bocca, che gli avrebbe provocato la caduta di un dente, facendo battere la testa della persona offesa sul cancello di ferro dell'ingresso del bar.
Oltre che dalla documentazione medica prodotta, la versione della parte civile veniva, confermata da numerose altre testimonianze.
Ga.En. sarebbe stato teste oculare dell'aggressione del 19.09.2017.
Ma.Ol. avrebbe visto Ri. sanguinante accompagnato in bagno (così come il teste Sa.Gi.) e, in altra occasione, accompagnandolo a distribuire dei volantini al bar di Sassoferrato, avrebbe visto lo stesso preoccupato dalla presenza del Ga. e dalla possibilità di essere aggredito. Avrebbe inoltre sentito il Ga. dire "Hai visto cosa succede a quelli che rompono i coglioni durante le serate?", riferendosi al fatto di aver aggredito il fratello della persona offesa. Proprio quest'ultimo, oltre ad essere stato teste oculare dell'episodio del 19.09.2017, avrebbe riferito le confidenze della vittima circa le condotte moleste e le minacce subite dal Ga..
Sulla base di tali elementi veniva ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato, che veniva condannato come sopra indicato.
Con atto di appello del 20.07.2022 la difesa dell'imputato Impugnava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.
1. Insussistenza del reato di cui all'art. 612-bis c.p.
Le circostanze la cui sussistenza è alternativamente richiesta per la configurazione della fattispecie in esame (alterazione delle abitudini di vita della vittima, insorgere di un perdurante e grave stato di ansia o paura o fondato timore per la propria incolumità o quella di persone care) non risulterebbero provate. Lo stato di ansia e paura sarebbe stato solo riferito dalla persona offesa, ma non provati. La risposta del Ma. In merito a ciò sarebbe stata condizionata da una domanda suggestiva posta dalla difesa, non ammessa dal Giudice, ma che avrebbe condizionato le successive risposte del teste. In ogni caso, facendo riferimento alla giurisprudenza, lo stato d'ansia non potrebbe fondarsi solo su una sorta di autodiagnosi della vittima, essendo necessari ulteriori riscontri.
Quanto ai cambiamenti delle abitudini di vita, la vittima avrebbe dovuto veder ridotta la propria libertà di autodeterminazione e il cambiamento di vita doveva essere significativo, non avendo rilievo il cambio di abitudini di scarsa importanza. Nel caso di specie, tale cambiamento non si sarebbe mai verificato. L'imputato e la parte civile avrebbero continuato a frequentare gli stessi locali e gli stessi eventi, come riferito anche dalla teste Ba.. Inoltre, nessuno dei testimoni avrebbe sentito in prima persona le aggressioni verbali del Ga., avendo al limite appreso ciò dalla persona offesa.
Oltre a mancare l'elemento oggettivo, sarebbe carente anche quello soggettivo, infatti, non vi sarebbero elementi dai quali desumere la consapevolezza del prevenuto di causare i menzionati elementi alternativi.
2. Insussistenza del reato di cui agli artt. 582 e 583 c.p.
Il Tribunale avrebbe ritenuto sussistente la contestata aggravante solo sulla base della documentazione medica e delle fotografie prodotte. Non sarebbe stata chiesta una perizia medico-legale per valutare il reale indebolimento della funzione masticatoria o la portata di tale indebolimento, né sarebbe stato valutato il danno estetico subito dal Ri.. Il danno estetico sarebbe da escludere nel caso di protesi dentaria che elimini ogni danno estetico. Non sarebbero stati provati né la permanenza dello sfregio sul volto né la diminuita capacità di masticazione.
3. Condanna al pagamento della provvisionale.
La difesa contestava in primo luogo Van della provvisionale per totale mancanza di dimostrazione della sussistenza di un qualsiasi danno in capo alla parte civile. In subordine, la somma riscontrata sarebbe stata calcolata in maniera del tutto arbitraria e priva di riscontri probatori. Da ultimo, vi sarebbero i presupposti per la sospensione dell'esecutività della condanna provvisionale ex art. 600, co. 3, c.p.p.
La difesa concludeva chiedendo:
- l'assoluzione in relazione al capo a) ex art. 530, co. 1, c.p.p. o, in subordine, ex art. 530, co. 2, c.p.p.;
- l'assoluzione di cui al capo b) ex art. 530, co. 1, c.p.p. o, in subordine, ex art. 530, co. 2, c.p.p. o, in ulteriore subordine, riqualificazione nella fattispecie semplice ex art. 582 c.p.;
- la revoca della condanna al pagamento della provvisionale o, in subordine, la sospensione dell'esecutività ex art. 606, co. 3, c.p.p.
MOTIVAZIONE
L'appello va accolto in relazione al capo a).
1. Il Ri. ha fornito una versione dei fatti non idonea a fornire la prova della sussistenza del reato di cui al capo a). Ciò perché più di un testimone ha affermato che la persona offesa ha continuato a frequentare gli stessi posti in cui poteva incontrare il Ga., facendo venire meno il profilo di mutamento delle proprie abitudini di vita. Ciò è indirettamente dimostrato dai fatti (questi pienamente provati) del 19.09.2017, in quanto il Ri. si è recato in un luogo in cui sapeva bene di poter incontrare il Ga., come poi effettivamente accaduto. Ciò denota anche l'assenza di un effettivo timore per la propria incolumità, il quale non può ricavarsi dal mero fatto che la po controllava la presenza dell'imputato, senza che questo gli abbia impedito di frequentare i posti in cui avrebbe potuto incontrarlo.
In questo senso vanno lette anche le dichiarazioni del Ma.; in ogni caso, nel merito, viene riferito solo di un generico controllo intorno a sé per vedere se vi fosse il Ga., senza però che questa circostanza possa rilevare ai fini della sussistenza del mutamento di abitudini di vita o di un tipo di tipo penalmente rilevante ai fini della configurazione della fattispecie di cui all'art. 612 - bis c.p.
2. Diversamente, deve ritenersi pienamente sussistente la fattispecie di cui agli artt. 582 e 583 c.p. In prima battuta, si deve dichiarare inammissibile la richiesta di assoluzione in relazione a tale capo di imputazione, in quanto nell'atto di appello non è stata motivata tale richiesta. In ogni caso, l'episodio in cui si è consumato il reato è sostenuto da numerosi riscontri, rappresentati tanto dalla documentazione medica prodotta quanto dalle diverse testimonianze acquisite, motivo che non permette di mette in dubbio la storicità dei fatti cosi come ricostruiti in primo grado.
Quanto alla richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 583 c.p., anche questa non può essere accolta. Per giurisprudenza pacifica, infatti, l'avulsione anche di un solo dente è idonea a configurare l'aggravante contestata. Ex multis, si cita Cass. Pen. 4177/2015, che ha ritenuto applicabile l'art. 583 c.p. proprio in un caso di avulsione di un incisivo: ritiene il Collegio, che una menomazione anche minima, purché apprezzabile, della potenzialità di un organo, sicuramente sussistente nel caso, come quello in esame, della rottura di un incisivo, appare sufficiente per aversi indebolimento permanente dell'organo della masticatone".
3. Quanto proprio alle richieste inerenti alla provvisionale, queste devono essere respinte. Da quanto acquisito in sede dibattimentale in atti, infatti, appare provato in maniera assolutamente prudenziale che il Ri. abbia diritto ad un risarcimento del danno di almeno Euro 6.000,00. Tale somma deve tenere conto sia dei danni non patrimoniali che patrimoniali. Stando solo a questi ultimi, già le sole cure odontoiatriche hanno richiesto una spesa senza alcun dubbio superiore a quella della provvisionale riconosciuta. Anche volendo ritenere che il preventivo di spesa prodotto abbia indicato dei valori eccessivi rispetto a quelli poi effettivamente pagati (il cui ammontare preciso andrà stabilito In sede civile), è verosimile che la somma riconosciuta a titolo di provvisionale possa a stento coprire le sole spese odontoiatriche sostenute dal Ri.. Questo senza tener conto di tutte le altre tipologie di danno che la parte civile ha evidentemente sofferto per il disagio della situazione direttamente causata dal Ga..
Allo stesso tempo, dal momento che non appare esserci una particolare fondatezza delle pretese difensive quanto a tali aspetti. Questa Corte non ritiene di dover sospendere l'esecutività della provvisionale per i motivi esposti dalla difesa dell'imputato, che si è limitata ad eccepire lo status di studente universitario del Ri. per vedersi sospendere l'esecutività della provvisionale. Al contrario, la decisione del Giudice di prime cure appare dettata da motivi di giustizia sostanziale, per permettere alla vittima di avere ristoro da un danno che, così come quantificato nella provvisionale, appare certo.
Stante, dunque, l'assoluzione per il reato di cui al capo A), l'imputato deve essere condannato alla pena di mesi sei di reclusione (minimo concedibile), oltre al pagamento delle spese processuali e alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile.
P.Q.M.
Visto l'art. 605 c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza 611/2022 del 06.04.2022, emessa dal Tribunale di Ancona, appellata dall'imputato, assolve Ga.Gi. dal reato a lui ascritto al capo a) perché il fatto non sussiste e, per lo effetto, riduce la pena a mesi sei di reclusione.
Conferma nel resto e condanna l'imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile che liquida nella complessiva somma di Euro 1.200,00 oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15% come per legge.
Riserva il termine di giorni 40 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Ancona l'11 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2024.