Tribunale Nola, 26/07/2021, n.1569
Il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) si configura quando le condotte reiterate di minaccia o molestia causano nella vittima un grave e perdurante stato di ansia o paura, l’alterazione delle abitudini di vita o un fondato timore per la propria incolumità o quella dei congiunti. La prova degli eventi può essere desunta anche aliunde, senza necessità di accertamenti medici, ed è sufficiente la consapevolezza dell’agente circa l’idoneità delle sue condotte a generare tali effetti destabilizzanti.