Tribunale Lecce sez. I, 03/07/2024, n.2008
Il reato di fraudolenta dichiarazione di sinistro inesistente, previsto dall’art. 642 c.p., è configurabile come reato di pericolo e non richiede il conseguimento dell’indennizzo assicurativo. Esso si consuma al momento della ricezione da parte della compagnia assicurativa della falsa richiesta risarcitoria, supportata da documentazione contraffatta, purché il comportamento abbia messo in pericolo il patrimonio della compagnia.
Svolgimento del processo
Con decreto che dispone il giudizio del GUP in sede, in data 6.3.2019, El.Ba. e Mo.To. sono stati tratti a giudizio per rispondere del reato indicato in epigrafe. Nella prima udienza dibattimentale del 19.6.2019, il processo veniva preliminarmente rinviato al fine di consentire la regolare instaurazione del contradditorio mediante la notifica del decreto introduttivo del giudizio agli imputati. Nella udienza del 16.10.2019, in assenza degli imputati, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano formulate le richieste di prova, sulle quali il Giudice provvedeva ex art. 495 c.p.p.
Nell'udienza del 18.11.2020, si procedeva all'ascolto del Cap. Ch.Ge., all'epoca dei fatti Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Ostuni. Le parti rinunciavano concordemente all'ascolto del teste Ba.Pa.
Nella udienza deI6.J0.2021, essendo mutata la persona del Giudice, le parti prestavano il consenso ali 'utilizzabilità degli atti istruttori già assunti, riportandosi alle richieste istruttorie formulate, e il Giudice all'ordinanza ammissiva delle prove e si procedeva all'ascolto di Le.Sa.
Nell'udienza del 9.3.2022, stante illegittimo impedimento a comparire del difensore dell'imputato El., il processo veniva differito, con sospensione dei termini di prescrizione per 60 giorni, come per legge. Nell'udienza del 24.5.2022, venivano acquisiti, in luogo dell'esame, col consenso delle parti, il verbale di sommarie informazioni rese il 24.1.2018 dal dr. Ca.Ni. e la relazione medico legale redatta dal dr. Ur.Do.
Nell'udienza del 14.9.2022, rilevato che il decreto introduttivo del giudizio non era stato correttamente notificato nei confronti dell'imputato El., veniva disposta la rinotifica del decreto introduttivo del giudizio. Nell'udienza del 7.12.2022, le difese degli imputati non prestavano il consenso alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Di conseguenza, veniva annullata tutta l'attività istruttoria precedente. Nell 'udienza del 24.10.2023, le parti si riportavano alle richieste istruttorie già formulate e il Giudice all'ordinanza ammissiva della prova. Si procedeva all'ascolto di Leo Santo e a chiarimento di Ca.Ni., di cui veniva acquisito il verbale di sommarie informazioni rese in data 24.1.2018. inoltre, le parti prestavano il consenso all'utilizzabilità della deposizione testimoniale del Cap. Ch.Ge. del 18.11.2020 e all'acquisizione della CNR del 31.1.2018 della relazione medico -legale redatta dal dr. Ur.Do. del 10.9.2017.
Nelle udienze del 13.12.2023 e 12.6.2024, nessuna attività istruttoria veniva compiuta, rispettivamente per assenza del teste di lista di parte civile Ca.An. e per assenza del magistrato assegnatario del fascicolo, impegnato in concomitanti impegni istituzionali.
Nell'udienza odierna, si procedeva all'esame a chiarimenti di Ca.An., di cui, col consenso delle parti, veniva acquisita la relazione del 17.8.2017.
Stante l'assenza degli imputati, di cui era stato richiesto l'esame, veniva acquisito, ai sensi dell'art. 513 c.p.p., il verbale di interrogatorio di El.Ba. del 30.1.2018 e di Mo.To. del 9.2.2018.
Conclusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni, come da verbale di udienza.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, emetteva dispositivo di sentenza e motivazione contestuale, di cui dava integrale lettura.
Motivi della decisione
Le risultanze dibattimentali forniscono piena prova della penale responsabilità di El.Ba. e Mo.To. in ordine al reato loro ascritto in concorso, che deve essere riqualificato nella fattispecie consumata cui all'art. 642 c.p.
La vicenda, oggetto del presente processo, può essere così ricostruita. La compagnia assicurativa (…) S.p.a. -con cui l'autovettura (…), di proprietà di Ga.Ca., condotta, nell'occasione, da Mo.To., intratteneva un contratto di (…) - riceveva, da El.Ba., per il tramite del legale, Avv. Fr.An. (cfr. lettere raccomandate del 29.6.2017 e 26.7.2017 in atti), richiesta di indennizzo per un sinistro stradale, in data 29.3.2017. Segnatamente, El.Ba. denunciava di aver impattato contro la (…) condotta dal Mo., mentre, a bordo della sua bicicletta, stava percorrendo la Strada Provinciale 28 Ostuni - Francavilla Fontana, alla Contrada (…), in agro di Francavilla Fontana (BR). Tale sinistro gli avrebbe procurato le lesioni cui al referto medico del 29.3.2017, che El. esibiva alla compagnia assicurativa a fondamento della sua richiesta risarcitoria. Una volta istruito il sinistro e svolti gli accertamenti investigativi del caso, la compagnia assicurativa rilevava alcuni elementi che mettevano in forte dubbio l'effettiva verificazione del sinistro stradale, tanto che, in data 17.11.2017, sporgeva querela.
Orbene, dall'espletata istruttoria dibattimentale emerge che El.Ba. e Mo.To., con coscienza e volontà, hanno architettato un raggiro ai danni della compagnia assicurativa, denunciando falsamente la verificazione di un sinistro stradale e precostituendosi, a tal fine, elementi di prova e documentazione relativa allo stesso, grossolanamente contraffatta e attestante patologie, a carico dell'El., accertate, invece, come preesistenti al presunto sinistro. Ed invero, diversi elementi depongono inequivocabilmente verso siffatta conclusione:
la "Scheda Paziente (…)" relativa ad El.Ba. del 29 marzo 2017, ore 17:22:33, afferiva ad una prestazione erogata ad un altro paziente, in periodo successivo ai fatti, il 4 agosto 2017 (cfr. CNR della Guardia di Finanza Compagnia di Ostuni del 31.1 .2018); gli "ID Scheda Paziente" per il giorno 29.3.2017, presso il Punto di Primo Intervento Territoriale di Ceglie Messapica (BR), comprendevano il range 1735 - 1753 (cfr. verbale di SIT del dr. Ca.Ni., all'epoca dei fatti Dirigente presso la Centrale Operativa 118 di Brindisi, del 24.1.2018); il dotto Le.Sa., colui che avrebbe firmato, il 29 marzo 2017, la scheda paziente esibita dall'El., quel giorno non prestava servizio presso il PPIT di Ceglie Messapica, ma presso il PPIT di Cisternino. Presso il PPIT di Ceglie Messapica erano in servizio i seguenti medici: Ba.An., dalle ore 8:00 alle ore 14:00, Ve.Ca., dalle ore 14:00 alle ore 20:00, Ur.An., dalle ore 20:00 alle ore 08.00 (cfr. nota dell'Asl Brindisi dell'11.1.20 18); lo stesso dotto Santo, in dibattimento, disconosceva, senza dubbi e incertezze, la firma in calce alla scheda paziente, aggiungendo che la scheda stessa differisse, in maniera eclatante, dal referto medico realizzato, e che essa fosse il risultato di un "collage"; il medico fiduciario della Compagnia (…) S.p.A., dr. Ur.Do., sottoposto l'El. a visita medico - legale il 7.9.2017, negava l'esistenza di un nesso causale tra l'evento cagionatogli e le lesioni, poiché "trattasi di lesioni dentarie preesistenti per natura, sede e tipologia" e concludeva che "le lesioni documentate sono preesistenti al trauma ave infatti la multifocalità delle lesioni dentarie in assenza di lesioni buccali, del volto e di altri distretti anatomici esclude l'acutia delle stesse" (cfr. consulenza medico - legale del 10.9.2017);
infine, gli accertamenti svolti dall'agenzia (…), incaricata dalla compagnia assicurativa (…) S.p.A., consentivano di appurare che l'assicurato Ca.Ga., proprietario dell'autovettura (…), guidata dal Mo. e coinvolta nel sinistro denunciato dall'El., era deceduto, in data 26.10.2015. Altresì, non era stato possibile reperire l'abitazione del figlio, Ga.Fr. e lo stesso Mo., contattato telefonicamente, era stato evasivo sulle modalità del sinistro, confermandone solo la verificazione, aggiungendo di aver ricevuto la predetta autovettura in prestito e interrompendo bruscamente la telefonata alla richiesta di ulteriori approfondimenti (cfr. relazione dell'agenzia (…) del 17.8.2017).
Dinanzi a siffatte risultanze istruttorie, gli imputati, il cui verbale di interrogatorio è stato acquisito ex art. 513 c.p.p., negavano gli addebiti, dichiarando che, in data 29.3.2017, sulla S.P. Ostuni - Francavilla Fontana, direzione Francavilla Fontana, alle ore 16:30, Mo.To., alla guida di un'autovettura modello Fiat di colore bianco, non arrestandosi al segnale di stop, impattava contro la bicicletta condotta dall'El., trascinandolo per terra e provocandogli diverse ferite. Il Mo. poi accompagnava, intorno alle ore 17:00, El.Ba. presso il Pronto Soccorso di Ceglie Messapica (cfr. verbali di interrogatorio di El.Ba. del 30.1.2018 e di Mo.To. del 9.2.2018). Orbene, tali dichiarazioni si appalesano come un mero tentativo di sottrarsi alle conseguenze delle proprie azioni, anche in considerazione dell'estrema vaghezza dell'El., che non ricordava le generalità del dentista e dell'ortopedico, a cui si sarebbe rivolto, nonostante le numerose sedute a cui si sarebbe sottoposto, e i costi sostenuti, né era in grado di esibire le relative fatture. Insomma, l'intero bagaglio probatorio conferma l'ipotesi d'accusa. L'istruttoria dibattimentale rende palese come El.Ba. (che ha materialmente presentato, esibendo documentazione grossolanamente contraffatta, alla compagnia assicurativa (…) S.p.A., presso cui era assicurata l'autovettura condotta da Mo.To., la denuncia di sinistro stradale e la richiesta risarcitoria, corredata dall'indicazione delle lesioni subite, appurate, invece, di epoca remota e risalente rispetto al sinistro stesso) e Mo.To. (che ha confermato la ricostruzione dell'El.) si siano accordati al fine di simulare la verificazione di un sinistro, in realtà mai avvenuto, con l'intento di ottenere un indennizzo dalla compagnia assicurativa. Alla luce di tale ricostruzione della vicenda, sono integrati, da parte di El.Ba. e Mo.To., tutti gli elementi costitutivi del reato giuridicamente qualificato come delitto consumato di cui all'art. 642 c.p.
Tale riqualificazione giuridica del fatto trova la sua ragione nell'erronea contestazione, nel capo di imputazione, del predetto reato (stante il mancato conseguimento, da parte degli odierni imputati, dell'indennizzo dell'assicurazione) nella forma tentata ex art. 56 c.p.; è infatti, pacificamente esclusa, da consolidata giurisprudenza di legittimità, in ordine a tale fattispecie, la configurabilità del tentativo, trattandosi di un reato di pericolo, ovvero a consumazione anticipata, per la cui rilevanza penale non è necessario l'effettivo depauperamento della compagnia assicurativa, ma la semplice messa in pericolo del bene giuridico tutelato, cioè gli interessi patrimoniali della compagnia assicurativa. Ne deriva che, ove il reato sia integrato dalla falsa denuncia alla assicurazione per dichiarazione di sinistro inesistente, come nel caso di specie, il momento consumativo del reato in questione decorre dal momento della ricezione della richiesta di risarcimento (cfr. Casso Peno Sez. II, n. 43534/21). La fattispecie di reato di cui all'art. 642 c.p. punisce chiunque, ponendo in essere una delle condotte delineate nella norma incriminatrice de qua, voglia ottenere un indebito risarcimento nascente da qualsiasi contratto assicurativo depauperando ingiustamente il patrimonio della Compagnia di Assicurazione. Segnatamente, il reato cui all'art. 642 C.p. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, ma può essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma (cfr. Casso Peno Sez. II n. 4389/18). La condotta sanzionata dall'art. 642 c.p., si connota, sotto il profilo soggettivo, per il dolo specifico del precipuo intento di agire col solo fine di conseguire, per sé o per altri, l'indennizzo di una assicurazione o, comunque, il vantaggio derivante da un'assicurazione, mentre, sotto il profilo squisitamente oggettivo, per il contenuto, anch'esso specifico, dell'azione del soggetto attivo del reato, azione diretta a conseguire, nelle forme delineate nella disposizione incriminatrice, l' indebito indennizzo assicurativo. In ordine al trattamento sanzionatorio, il collaborativo comportamento processuale degli imputati manifestato dall'acquisizione degli atti di indagine consente la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, avuto riguardo alle considerazioni espresse e ai criteri ermeneutici fissati dall'art. 133 c.p., si ritiene equa la pena di mesi 8 di reclusione ciascuno (p.b. anni l di reclusione, ridotta ex art. 62 bis c.p.).
Come si evince dalla consultazione del casellario giudiziale, El.Ba. è gravato da un precedente penale, per il quale ha già beneficiato della sospensione condizionale della pena; invece, Mo.To. è soggetto incensurato. Pertanto, ricorrono, per il solo Mo., le condizioni per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, ritenendo il Tribunale, sulla base di un giudizio prognostico, che egli si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati. Quanto alle richieste risarcitorie, la riconosciuta sussistenza del reato in contestazione e la loro attribuibilità agli imputati determinano la condanna degli stessi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - da liquidarsi in separato giudizio - nei confronti della costituita parte civile (…) S.p.a. (già (…) S.p.a.). Si ritiene, comunque, riconoscibile un provvisionale pari ad Euro 2.000,00, a carico di ciascuno degli imputati, quale parte del maggiore danno che verrà quantificato in sede civile. Infine, è posta a carico degli imputati la rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza di parte civile, che si liquidano complessivamente in Euro 2.364 (Euro 237 fase di studio, Euro 284 fase introduttiva, Euro 1.134 fase istruttoria, Euro 709 fase decisionale), oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Infine, in virtù del disposto cui all'art. 535 c.p.p., gli imputati vanno condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 C.p.p., dichiara El.Ba. e Mo.To. colpevoli del reato loro ascritto in concorso, come giuridicamente qualificato in delitto consumato cui all'art. 642 c.p., e, in concorso di circostanze attenuanti generiche, li condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione per Mo.To.
Letti gli artt. 538 e ss. C.p.p., condanna El.Ba. e Mo.To. al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile (…) S.p.a. (già (…) S.p.a.) da liquidarsi in separato giudizio. Condanna El.Ba. e Mo.To. al pagamento di una provvisionale pari ad Euro2.000,00 ciascuno. Pone a carico di El.Ba. e Mo.To., in solido tra loro, le spese di costituzione e di rappresentanza di parte civile che si liquidano in Euro2.364, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Motivazione contestuale.
Così deciso in Lecce il 3 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 3 luglio 2024.