top of page

Furto in abitazione: configurabilità del concorso nel reato e aggravanti di destrezza e vulnerabilità delle vittime

furto-abitazione-concorso-aggravanti-destrezza-vulnerabilita

Tribunale Lecce sez. I, 09/07/2024, n.1043

In tema di furto in abitazione, è configurabile la responsabilità penale anche per chi, senza eseguire materialmente la sottrazione, induce le vittime a distrarsi o facilita l'ingresso di complici nella dimora, in concorso con il materiale autore del reato. L'aggravante della destrezza sussiste quando l'azione criminosa sfrutta condizioni contingenti favorevoli per eludere la vigilanza delle vittime, specialmente se queste sono in condizioni di vulnerabilità.

Tentato furto aggravato: applicazione di pena concordata ex art. 444 c.p.p. con sospensione condizionale e confisca degli strumenti utilizzati (Collegio - Cristiano presidente)

Furto con strappo e distinzione dalla rapina: criteri per la configurazione del reato ex art. 624 bis c.p. (Giudice Francesco Saverio Martucci di Scarfizzi)

Furto aggravato: destrezza e pubblica fede nella sottrazione di beni esposti al pubblico (Giudice Raffaella de Majo)

Furto con strappo e rapina: distinzione basata sulla direzione della violenza

Furto di sabbia demaniale: esclusione del reato in assenza di impossessamento e profitto

Furto aggravato: configurazione del reato e applicazione delle attenuanti (Giudice Gemma Sicoli)

Furto aggravato di energia elettrica: manomissione del contatore e consumazione prolungata (Giudice Giusi Piscitelli)

La distinzione tra il reato di furto con strappo e quello di rapina risiede nella direzione della violenza esercitata

Furto aggravato: violenza sulle cose e pubblica fede, esclusione dell'aggravante per furto ai danni di viaggiatori

Truffa e furto: in caso di dubbio si deve optare per l'ipotesi di minore gravità

La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto emesso dal GUP in sede in data 28 aprile 2016, PE.Co. veniva tratta a giudizio dell'intestato Tribunale per rispondere del reato di furto in abitazione aggravato, commesso in danno di CH.An., BL.Pa. e CH.Sa., secondo la condotta di cui in epigrafe, in data 6 febbraio 2013 in (…).

All'udienza del 22 giugno 2016, il Tribunale, rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore dell'imputata, dichiarava aperto il dibattimento e fissava altra data per l'avvio della istruttoria.

Alla successiva udienza del 22 febbraio 2017 il processo veniva rinviato, vista l'adesione del VPO all'astensione indetta dall'associazione di categoria.

Seguivano due rinvii all'udienza del 4 ottobre 2017, con sospensione del termine di prescrizione per giorni vista l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore dell'imputata per malattia, ed a quella del 18 aprile 2018, per assenza del magistrato titolare del procedimento.

Alla successiva udienza del 12 dicembre 2018, il Tribunale, confermata l'ordinanza ammissiva delle prove, rinviava il processo per l'ascolto dei testi del Pubblico Ministero. Seguivano ulteriori rinvii, all'udienza del 26 giugno 2019 per assenza del magistrato titolare del procedimento, trasferito nelle more, a quella dell'i! novembre 2020 per l'emergenza sanitaria da Covid-19 ed infine a quelle del 16 aprile 2021, del 21 luglio 2021 e del 13 aprile 2022 per legittimo impedimento del difensore dell'imputato, con sospensione dei termini di giorni 61 per tutti e tre i periodi più il giorno dell'impedimento, anche quanto all'ultimo periodo non essendo specificata la prognosi di guarigione).

All'udienza del 16 novembre 2022, il Tribunale procedeva all'ascolto Mar. GI.Mi. ed acquisiva, ai sensi dell'art. 512 c.p.p.} la querela a firma di CH.An., stante l'intervenuto decesso del teste nelle more, nonché gli atti di riconoscimento fotografico di CH.An. e gli allegati, questi ultimi nell'accordo delle parti. A seguito di un ulteriore rinvio, all'udienza dell'8 marzo 2023, dato il legittimo impedimento dell'imputato, con sospensione della prescrizione per 60 giorni per la detenzione, oltre che dal 12.7.2023 al 27.9.2023, all'udienza del 27.9.2023, il Giudice era costretto ad un ulteriore rinvio per malfunzionamento dell'impianto di videoconferenza per il collegamento a distanza con luogo di detenzione della imputata, stante la volontà della P. a comparire.

Infine, alla udienza del 10.4.20124, completate le produzioni di atti già oggetto di acquisizione concordata, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni, pronunciando all'esito della camera di consiglio la sentenza.

IN FATTO.

Dalla lettura della querela del CH.An., sottoscritta anche dal figlio Sa., ed acquisita per quanto detto, è emerso quanto segue.

Nella mattina del 6 febbraio 2013 una donna si presentava al condominio di via (…) in (…), dove abitavano i CH.An. e BL.Pa., con il figlio Sa.

Vedendo quest'ultimo affacciato alla finestra, la donna gli chiedeva di farla entrare in casa. Sa. prima titubava, poi dopo aver chiesto alla donna se per caso fosse la nipote della vicina di casa della famiglia, Co., alla pronta risposta affermativa di costei, le apriva la porta di casa.

Nel mentre, alla presunta nipote della vicina di casa, si accompagnava un'altra donna con lei, che si era prontamente avvicinata una volta aperta la porta di casa del CH. e che saliva con la prima sino al pianerottolo dove abitavano i CH.

La porta dell'ingresso rimaneva, frattanto, aperta.

Dopo essersi entrambe accomodate in casa, su invito del CH.Sa., le due donne intrattenevano un breve colloquio con CH.An. e Bl.Pa., la quale, in quel momento, stava cucinando.

Nel colloquio le due donne davano la loro disponibilità, su specifica richiesta di CH. e della moglie, a svolgere lavori domestici.

Le donne tra di loro parlavano una lingua straniera, non compresa dal CH.An.

Trascorso un po' di tempo, insospettito della presenza delle stesse e delle loro intenzioni, CH.An. decideva di far andare via di casa le estranee, tuttavia, le stesse opponevano resistenza.

A quel punto, il CH. usciva fuori di casa nel giardino, gridando aiuto e prendeva altresì un pezzo di legno, intimando alle donne nuovamente di allontanarsi. Dopo aver guadagnato altro tempo, le donne uscivano di casa velocemente, mentre CH.Lu., dopo circa cinque minuti dall'accaduto, contattava i Carabinieri di Maglie per segnalare quanto accaduto.

Successivamente alla venuta dei Carabinieri, CH.Sa. si accorgeva di un'anta dell'armadio della sua camera da letto aperta perché forzata, da cui era stata sottratta la somma di Euro 4.900,00, conservata in una busta da lettera di colore bianco, che era stata abbandonata sul posto.

A quel punto, il CH.An. comprendeva che verosimilmente mentre le due donne li intrattenevano, parlando del più e del meno, una terza persona, approfittando della distrazione dei coniugi, si introduceva in casa, forzava l'anta dell'armadio in camera da letto e prelevava i contanti.

Il CH. forniva quindi la descrizione fisica delle due donne e si dichiarava pronto a riconoscerle e lo stesso affermava il figlio Sa.

Il Mar. Magg. GI.Mi., sentito in udienza, riferiva che, dopo la chiamata del CH.An., raggiunta l'abitazione di questi, il denunciante raccontava loro che tre donne si erano introdotte in casa ed una di esse si era addentrata nella parte retrostante dell'immobile, tanto che, una volta accortosi, il CH. aveva cercato di raggiungerla, venendo tuttavia impedito dalle altre due, quindi tutte e tre a quel punto si dileguavano. In quel momento, tuttavia, non veniva denunciato il furto del denaro, perché il CH. evidentemente non si era ancora accorto.

I Carabinieri attivavano subito ricerche delle sospettate anche tra gli abitanti di (…), che permettevano di individuare una vettura sospetta, BMW modello station wagon, con targa (…) mancante dell'ultimo carattere. A seguito di tale segnalazione e l'analisi tramite banca dati, veniva individuata la targa completa ed il proprietario, tale PR.So. di Napoli, che, tuttavia, risultava intestataria di oltre centoquattordici autovetture. Da ulteriori informazioni assunte, risultava poi che si erano verificati nei giorni precedenti dei furti analoghi nella zona di Martano, ad opera di tre donne di origine campana, tra cui PE.Co.

Ed invero, le stesse erano state fermate ed una di esse, proprio la Co.PE., anche arrestata, ma poi tornata libera.

Dal relativo Comando, i Carabinieri ottenevano poi informazioni sugli autori e formavano fascicolo fotografico che veniva sottoposto all'attenzione della Bl.Pa. e del CH.An.

Sulla base del fascicolo fotografico, i due riconoscevano con certezza, tra coloro che si erano introdotte in casa loro e dunque tra gli autori del furto la donna raffigurata alla foto n. 8 del fascicolo (Cfr. verbali di individuazione fotografica del 14 marzo 2008 allegati in atti), che corrispondeva alla PE.Co.

IN DIRITTO.

Sulla scorta del materiale probatorio, va quindi affermata la penale responsabilità della PE.Co. in ordine al reato a lei ascritto, commesso in concorso con altre due persone.

Occorre infatti evidenziare che dalla querela, utilizzabile in foto per le ragioni prima indicate, si evince chiaramente l'avvenuto ingresso di due donne, compresa la PE.Co., che veniva riconosciuta dal CH.An. e dalla moglie, nella stessa mattinata dei fatti, a una manciata di ore di distanza, il che d'altronde era perfettamente comprensibile avendo i due intrattenuto una conversazione per un certo tempo con le estranee e dunque avendo avuto modo di vedere in viso la PE. e fissare così la sua fisionomia. Alle dette donne si aggiungeva, secondo quanto indicato dal CH. e verosimile in base ad un criterio di logica ragionevolezza, la presenza di una terza persona, che operava materialmente il furto.

Ciò era reso possibile, d'altronde, dal fatto che, come specificato dai due CH., padre e figlio, in sede di querela, la porta di ingresso della abitazione rimaneva aperta, dopo che le due donne entravano in casa, inoltre le donne che erano entrate per prime sin da subito si intrattenevano nella conversazione con i coniugi CH.-BL., distogliendoli dalle loro attività e quindi carpendo la loro attenzione.

All'esito dell'accesso delle suddette, nel modo travagliato descritto in querela, dopo pochissimi minuti, il CH.Sa. si rendeva conto della avvenuta forzatura dell'armadio della sua stanza da letto e del trafugamento del denaro contante nell'importo di Euro 4.900,00, del che rendeva edotti i Carabinieri.

Queste le emergenze della querela e delle individuazioni, si osserva quanto di seguito, che vale a superare le obiezioni della difesa in punto di ricostruzione dei fatti e di individuazione della PE.Co. tra le persone coinvolte nella perpetrazione del furto. Nella querela, il CH. Luigi Antonio faceva effettivamente riferimento a due sole donne penetrate in casa (e non a tre), che venivano infatti anche descritte dall'uomo nella immediatezza degli eventi ai Carabinieri.

Solo in seguito, accortosi della mancanza del denaro e del fatto che ciò non poteva che collegarsi alla inaspettata visita delle donne, CH.Lu. comunicava ai Carabinieri, nella querela, che vi era di sicuro una terza persona, che in concreto si era introdotta nella abitazione per rovistarvi ed impossessarsi del denaro poi rinvenuto nel corso della conversazione degli abitanti con le altre due giovani donne.

E' dunque palese che è questa la ricostruzione corretta, quella della querela resa nella immediatezza dei fatti, qualche ora dopo, mentre il successivo racconto del Carabiniere, avvenuto, si badi, a distanza di 10 anni dai fatti, a fine 2022, non può che essere frutto di qualche inesattezza nella narrazione della cronologia dei fatti.

Il Mar. Magg. GI., invero, ha correttamente riferito la circostanza che il CH. dichiarava essere entrate in casa in totale tre donne, perché ciò in effetti il querelante dichiarava, essendosi poi il teste soltanto confuso sul dettaglio della narrazione inerente al momento in cui il CH. si accorgeva della presenza della terza persona, cosa che avveniva non nella immediatezza ma soltanto dopo la scoperta dell'ammanco. Trattasi dunque di elemento di scarso peso nella economia del racconto complessivo, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, sia perché quello che più rileva è il racconto della fonte diretta della vicenda, il teste oculare e vittima, e non la sintesi de relato della P.G., sia perché comunque nella - solo parziale- difformità del racconto è evidente che si deve dare prevalenza al narrato avvenuto nella contestualità dell'evento e non a quello di io anni dopo, cui sono inevitabili delle défaillances del ricordo.

Ancora, non coglie nel segno l'altra eccezione, per cui la presenza di una terza persona è una mera ipotesi congetturale.

Al contrario, trattasi di una legittima e logica presunzione, fondata su un fatto noto e certo qual è l'ingresso delle due donne in casa e del rilievo che nel tempo della loro presenza in casa e in nessun altro momento si fosse verificato il furto del denaro, evidentemente dunque ad opera di un terzo complice, non avvistato dalle vittime.

Sul punto, non può trascurarsi un dato fondamentale, ovvero che gli autori del furto si trovavano al cospetto di due persone anziane, ultrasettantacinquenni, e del figlio disabile, che, infatti, aveva aperto quasi senza indugio alle perfette sconosciute, denotando una chiara debolezza ed uno scarso senso critico, d'altronde successivamente è stato prodotto il certificato delle sue patologie mentali.

Del tutto possibile e altamente probabile, quindi, che proprio in ragione di queste condizioni soggettive delle vittime, evidentemente non scelte per caso, gli autori del furto abbiano operato proprio nel senso indicato sin da subito dal CH., ovvero dapprima in due persone, tra cui la PE., perfettamente e immediatamente riconosciuta, che entravano e distraevano le vittime, mentre la terza, grazie alla porta della abitazione volutamente lasciata aperta dalle complici, entrava di soppiatto in un secondo momento e rovistava nella abitazione sino a trovarvi del denaro.

D'altronde, nessun dubbio sussiste sul fatto che in concomitanza con quella visita della PE. e della giovane complice si verificava l'asportazione del denaro dalla abitazione dei CH., stante la immediatezza della denuncia del fatto ai Carabinieri, che giungevano nella abitazione e che di lì a poco apprendevano, oltre che dell'accesso delle donne, anche della mancanza del denaro e dell'assenza di qualsivoglia indizio che deponga per un'altra spiegazione all'ammanco di denaro a decorrere da quel momento.

L'assoluta buona fede denuncianti, poi, si evince tutta dalla loro condotta processuale, essendosi gli stessi limitati a denunciare senza poi nemmeno dar corso alle loro istanze risarcitone, non essendosi costituiti parti civili.

Infine, corrobora perfettamente l'accaduto ed il coinvolgimento diretto della PE. quanto riferito dal GI. circa il fatto che nei giorni precedenti all'evento in giudizio la stessa PE. insieme ad altre due donne, tutte campane, avevano posto in essere analoghi furti nei paesi limitrofi a (…), per cui la PE. era stata pure arrestata per poi essere liberata appena in tempo per - si reputa in questa sede- commettere l'ennesimo furto.

D'altro canto, come visto dall'ascolto di GI., proprio tale evenienza indirizzava le indagini sulla PE.

Irrilevante, infine, la questione della conoscenza linguistica pure evidenziata dalla difesa, posto che a detta del CH. le donne parlavano italiano e soltanto tra di loro un'altra lingua, per cui la circostanza è del tutto neutra, non essendo emerso da nessun elemento di giudizio che la PE. parlasse solo italiano.

Sulla scorta di tanto, deve ritenersi ampiamente integrato il delitto di furto in abitazione aggravato commesso dalla PE., in concorso con le altre due, non essendovi ragionevoli dubbi sulla ricostruzione e sulla riconducibilità dei fatti all'odierna imputata, che si introduceva nell'abitazione dei CH. e si impossessava, al fine di trarne profitto, di Euro 4.900,00 in contante.

La stessa, l'imputata con l'altra, inducevano alla distrazione tutti gli astanti, intrattenendoli nel discorso ed inoltre lasciavano la porta d' ingresso aperta, cosicché consentivano l'ingresso della (o del complice) che forzava l'anta dell'armadio della camera da letto e prelevava il denaro.

Da tanto appare così comprovata l'aggravante della destrezza prevista dall'art. 625 c. 1, n. 4), per l'approfittamento della PE. di una condizione contingentemente favorevole -ovvero quelle create dagli autori del furto, come sopra indicato - con la l'induzione alla sospensione momentanea della vigilanza delle persone offese sul bene (cfr. Cass. pen. sez. V, sent. n. 3807/2017).

Parimenti appaiono compravate l'aggravante della partecipazione di tre persone, per quanto ripetutamente osservato sul ragionevole concorso della terza persona introdottasi e che materialmente prelevava il denaro, e della condizione personale delle vittime, data l'età delle stesse e la condizione in cui versava il CH.Sa.

Trattamento sanzionatone).

Venendo al trattamento sanzionatorio, il Tribunale reputa di non poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., alla luce della gravità dei fatti, della personalità negativa dell'imputata, con plurimi precedenti specifici (la PE. è al momento in detenzione per scontare oltre 8 anni di reclusione per i furti, a decine, commessi proprio dal 2013, tra cui quello a Martano il 3.2.2013) e dell'assenza di qualsivoglia elemento favorevole, sicché, avuto riguardo alla complessiva valutazione della vicenda, secondo i principi fissati all'art. 133 c.p., stimasi adeguata la pena di anni quattro di reclusione ed Euro 400.00 di multa, ottenuta partendo dal minimo edittale, anni 3 ed Euro 250,00, previsto dall'art. 624 bis, comma 3 c.p., stante la sussistenza delle contestati aggravanti cui agli artt. 625 n.4) e n.5), 61 n. 5) c.p. (nella versione vigente ai tempi della commissione del fatto, 2013) con l'aumento di un terzo per la contestata recidiva, ai sensi dell'art. 63, IV comma c.p.

La recidiva, per quanto appena detto, è da ritenersi infatti sussistente, reputando i precedenti commessi per il medesimo reato emergenti dal casellario indice di una maggiore proclività a delinquere e di una forte resistenza alla revisione critica dell'operato criminoso. A tale pena va dunque condannata la PE., in uno, in virtù del disposto dell'art. 535 c.p.p., alla condanna alle spese processuali.

La misura della pena impone poi la pena accessoria della interdizione per cinque anni dai pubblici uffici.

Si riservano i motivi in giorni 90 stante il numero delle decisioni odiernamente assunte.

P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

Dichiara PE.Co. responsabile del reato a lei ascritto e, riconosciute le contestate aggravanti e la contestata recidiva, la condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 29 c.p.

Dichiara PE.Co. interdetta dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Così deciso in Lecce il 10 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2024.

bottom of page