Tribunale Udine, 13/08/2024, n.1100
Il furto aggravato in abitazione si configura quando il reato è commesso mediante l’effrazione di una porta o altra struttura di protezione dell’abitazione, garantendo agli autori la disponibilità temporanea del bene sottratto. La disponibilità di arnesi atti allo scasso costituisce circostanza aggravante. La sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare è subordinata al rispetto di prescrizioni specifiche e può essere revocata in caso di violazioni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nu.Cr. e Sh.Sh. erano arrestati in flagranza di reato e condotti davanti al Giudice per la celebrazione del rito direttissimo.
All'esito dell'udienza tenuta in data 8.6.2024, il Giudice convalidava l'arresto e applicava la misura degli arresti domiciliari, disponendo procedersi al rito direttissimo. A seguito di richiesta di termine a difesa, il processo veniva rinviato all'udienza del 5.7.2024 alla quale gli imputati presenti, tramite i propri difensori, formulavano istanza di rito abbreviato.
Ammesso il rito, si procedeva alla discussione e le parti concludevano nei termini riportati a verbale. Il Giudice pronunciava come in dispositivo.
Il procedimento trae origine da una richiesta di intervento avvenuta intorno alle 03:25 del 7.6.24 alla Polizia di stato di Udine in via (…) in quanto i residenti avevano udito dei rumori metallici provenire dal retro della vicina Chiesa di San Pio X. Giunti sul posto, gli operanti si erano portati sul retro della Chiesa ed avevano notato la presenza di due individui in atteggiamento sospetto: il primo - successivamente identificato nell'imputato Sh.Sh. - era intento ad illuminare con la torcia del telefonino la scena mentre il secondo - identificato successivamente nell'imputato Nu.Cr. - tentava di manomettere il lucchetto di sicurezza apposto ad una bicicletta elettrica mediante l'utilizzo di una chiave a tubo esagonale.
A richiesta degli agenti in merito a quanto stesse succedendo, il Nu. aveva affermato che la bicicletta era di proprietà del nonno e che egli stava manomettendo il lucchetto in quanto aveva perso la chiave. Gli operanti avevano verificato la presenza di una seconda bicicletta, apparentemente nella disponibilità dello Sh., il quale tuttavia aveva fornito spiegazioni elusive e contraddittorie sulla provenienza della stessa. Per puro caso gli stessi soggetti erano stati identificati precedentemente dai medesimi agenti della Polizia di Stato intorno alle ore 01:40, mentre erano in possesso di altre due biciclette, diverse per marca e modello.
A seguito di controllo nella banca dati S.D.I. gli operanti avevano verificato la presenza di diversi precedenti in capo ai due soggetti per reati predatori e inerenti a sostanze stupefacenti, per cui avevano proceduto al loro arresto per l'ipotesi di tentato furto aggravato in concorso della bicicletta su cui stava armeggiando il Nu. ed avevano sequestrato le due biciclette, oltre a diversi oggetti atti allo scasso rinvenuti nella disponibilità del Nu. (una chiave a tubo ad "L" usata per la ruota di scorta delle vetture, due candele in ceramica per autovettura utilizzate solitamente per infrangere i finestrini delle auto ed un paio di guanti da lavoro).
Come emerso nel corso della giornata successiva, le due biciclette erano state sottratte una decina di minuti prima dell'intervento della Polizia dal garage dell'abitazione di Pe.Fr. Alle successive ore 14:28 del 7.6.24 infatti si era presentato presso gli uffici della Questura di Udine il Pe. per denunciare il furto di due biciclette, la prima di marca Rose, in fibra di carbonio e la seconda di marca Specialized color vinaccia, corrispondenti proprio a quelle trovate nella disponibilità dei due arrestati. Le stesse erano state asportate dal garage dell'abitazione del Pe. durante la notte fra il 6.6.24 ed il 7.6.24 (il proprietario le aveva riposte nel garage intorno alle ore 21 del 6.6.24 e ne aveva constatato la scomparsa alle ore 7:40 del mattino successivo); la porta del garage presentava la grata inferiore tagliata. Immediatamente il Pe. aveva contattato le forze dell'ordine che erano giunte sul posto ed avevano invitato il proprietario a recarsi presso la Questura di Udine per sporgere formale denuncia - querela.
Pe. aveva fornito alla Questura di Udine anche il video di sorveglianza del garage della propria abitazione, nel quale si vedevano due soggetti che intorno alle ore 2.55 si introducevano nello stesso mediante il danneggiamento della grata posta sulla porta basculante del garage e trafugavano le due biciclette, allontanandosi alle successive ore 3.10. Gli operanti visionavano i filmati ed identificavano immediatamente i due malfattori nella persona degli odierni imputati.
A seguito di tali accertamenti, agli imputati era contestato il reato di furto aggravato in abitazione, riguardante le due biciclette asportate dal garage del Pe.
Non vi è dubbio alcuno circa la responsabilità degli imputati riguardo al furto aggravato perpetrato nell'abitazione della persona offesa Pe. Gli stessi sono stati dapprima individuati dagli operanti nel pieno possesso delle biciclette oggetto di furto e successivamente sono stati identificati attraverso la visione delle immagini riprese dalla telecamera di videosorveglianza adiacente al garage; nel borsello del Nu. erano rinvenuti degli arnesi atti allo scasso. Le biciclette erano state asportate dal garage e condotte in un'area posta a diversi isolati di distanza, per cui si ritiene gli imputati avessero conseguito la piena disponibilità delle stesse, a nulla rilevando il fatto che una delle due fosse ancora chiusa con il lucchetto di sicurezza; per un lassi? di tempo apprezzabile i due velocipedi erano stati sottratti dalla detenzione della persona offesa e dall'eventuale controllo da parte di terzi soggetti, fino all'arrivo della Polizia, chiamata dai residenti allarmati dai rumori.
Il Nu. ha diversi precedenti penali per furto, lesioni personali e rapina; lo Sh. è incensurato, ma vanta segnalazioni per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e per concorso in furto aggravato; si concedono tuttavia le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, al fine di adeguare la pena alla concreta gravità del fatto, considerato che il furto è avvenuto nel garage dell'abitazione e che le biciclette sono state recuperate nell'immediatezza e successivamente restituite al legittimo proprietario; per le medesime ragioni si ritiene di disapplicare la recidiva contestaci Nu. (l'ultimo precedente in materia di reati contro il patrimonio riguarda un reato commesso nel 2018); ai sensi dell'art. 624 bis u. c. c.p., trattandosi di circostanze sottratte al bilanciamento, la diminuzione per le attenuanti generiche dovrà operarsi sulla pena base determinata considerando il furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose.
Considerati i precedenti penali ed il possesso degli arnesi da scasso, si ritiene di infliggere al Nu. una pena più alta rispetto al coimputato.
Valutati pertanto tutti i parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., si stima equo condannare l'imputato Sh.Sh. alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e Euro 600 di multa (pena base anni cinque di reclusione ed Euro 1.000 di multa; diminuzione per le circostanze attenuanti generiche: anni tre mesi sei di reclusione ed Euro 900 di multa, ulteriore diminuita per il rito), oltre al pagamento delle spese processuali.
Valutati pertanto tutti i parametri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., si stima equo condannare l'imputato Nu.Cr. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e Euro 900 di multa (pena base anni cinque di reclusione ed Euro 1.500 di multa; diminuzione per le circostanze attenuanti generiche: anni tre mesi nove di reclusione ed Euro 1.350 di multa, diminuita per il rito), oltre al pagamento delle spese processuali.
Gli imputati preliminarmente hanno fornito il loro consenso in merito alla sostituzione delle pene detentive con la detenzione domiciliare, pertanto valutati i parametri degli artt. 53 e segg. L. 689/81, si ritiene di sostituire la pena detentiva con la detenzione domiciliare, con le prescrizioni riportate in dispositivo.
Gli arnesi da scasso sequestrati al Nu. dovranno essere confiscati e distrutti. Risulta opportuno riservarsi termine di gg. 90 per il deposito della sentenza ex art. 544/III, con sospensione per il medesimo periodo dei termini di fase della misura cautelare.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p.
dichiara
Sh.Sh. e Nu.Ch. responsabile del reato ascritto e, disapplicata la recidiva contestata al Nu., concesse le circostanze attenuanti generiche e la diminuzione per la scelta del rito, condanna
condanna
Sh.Sh. alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,
Nu.Ch. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 900 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,
Visti gli artt. 545 bis c.p.p., 53 e ss. e 56 L. 689/81
sostituisce
le pene detentive sopra indicate nella pena della detenzione domiciliare sostitutiva per la durata corrispondente da eseguirsi per Nu.Cr. in via (…) a Udine e per Sh.Sh. in via Tullio n. 4 a Udine, e per l'effetto impone agli stessi le seguenti prescrizioni
1) rapporti con gli uffici e i servizi: il condannato, dopo l'avvenuta notifica della ordinanza del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 62 L. 689/1981, dovrà tempestivamente prendere contatto con l'U.E.P.E. di dine che lo prenderà in carico; la detenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale contenente le presenti prescrizioni. In ogni caso, dovrà mantenere costantemente i contatti con l'U.E.P.E. secondo i tempi e i modi dallo stesso indicatigli;
2) dimora e territorio: Dovrà fissare la propria dimora in UDINE,) e potrà lasciare detto domicilio solo dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno, nel rispetto del programma di trattamento;
3) spostamenti e uscite: anche nelle ore di uscita dalla detenzione domiciliare dovrà rimanere nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia; sono consentite le uscite dal domicilio, in deroga alla prescrizione sub 2), ogni qualvolta ciò occorra per urgenti, comprovati e documentabili motivi di salute propri o dei familiari conviventi;
4) condotta generale: è fatto divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
5) frequentazioni: non potrà frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati, persone sottoposte a misure di sicurezza o di prevenzione o comunque persone che lo espongano concretamente al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o altre persone conviventi stabilmente;
6) controlli: dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari per agevolare i controlli al domicilio da parte delle Forze dell'Ordine, verificare la presenza ed il corretto funzionamento dell'impianto citofonico o comunque rendere agevolmente accessibile il domicilio alle FFOO, rendendosi sempre reperibile personalmente in modo agevole anche per il mezzo del telefono fisso e/o cellulare;
7) oneri generali: dovrà portare sempre cori sé copia del provvedimento che esegue la pena sostitutiva con eventuali modifiche e un documento di identificazione o comunque dichiarare immediatamente alle FFOO con cui venisse in contatto per qualsiasi motivo il proprio stato di detenuto domiciliare;
8) modifiche delle prescrizioni: dovrà richiedere al Magistrato di Sorveglianza tramite l'U.I.E.P.E. o le FF.OO. almeno 15 giorni prima, salvo sopraggiunte necessità, le licenze di cui all'art. 69 L. 689/1981, ogni autorizzazione in deroga e ogni altra modifica alle prescrizioni per comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale di lavoro o di salute; il condannato dovrà in ogni caso, avvisare le FFOO delegate per la vigilanza dell'uscita e del rientro.
DISPONE
Il ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.
AVVERTE
Il detenuto domiciliare che, in caso di violazioni di legge o di violazioni gravi e reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, la pena sostitutiva potrà essere revocata con conversione del residuo nella pena detentiva sostituita ovvero nella semilibertà.
Le FF.00. e l'UEPE segnaleranno immediatamente al Magistrato di sorveglianza ogni eventuale inadempimento agli obblighi o violazione delle prescrizioni.
Si comunichi la presente sentenza all'UEPE e all'Ufficio di sorveglianza competenti in relazione al domicilio del condannato.
Si avverte che la presente sentenza non è immediatamente esecutiva fino alla pronuncia dell'ordinanza del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 62 l. 689/1981.
Ordina confisca e distruzione degli arnesi sequestrati a Nu.Cr.
Visto l'art. 304, comma 1, lett. C, c.p.p.,
dichiara
sospesa per giorni 90 la decorrenza dei termini di durata della misura cautelare in corso;
visto l'art. 544 3 c. c.p.p.
assegna
termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Udine il 5 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2024.