Tribunale Cassino, 29/07/2024, n.826
Il reato di furto aggravato di acqua mediante allaccio abusivo alla rete idrica si configura anche quando l’autore non esegua materialmente la manomissione, purché egli consapevolmente si avvalga dell’allaccio abusivo per impossessarsi del bene. L’aggravante del mezzo fraudolento è applicabile qualora la condotta sia caratterizzata da scaltrezza e insidiosità.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione a giudizio ritualmente notificato, SA.So. veniva citata a comparire dinanzi al Tribunale di Cassino, all'udienza del 2 dicembre 2019, per rispondere del reato come alla medesima ascritto. Ivi dichiarata l'assenza dell'imputata, in data 14 settembre 2020, ammessa la costituzione di parte civile di (…) s.p.a., veniva quindi dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove come richieste dalle parti, procedendosi altresì, all'udienza dell'11 aprile 2022, all'escussione di CE.An., in servizio, all'epoca dei fatti, presso il Commissariato di P.S. di Sora. In data 19 dicembre 2022 venivano auditi, ex art. 195 c.p.p., IA.Lo., anch'egli ivi facente funzioni e LU.Gi., teste, quest'ultimo, in autorizzata sostituzione di MA.St.
Il 26 giugno 2023 veniva escussa TO.Da., responsabile del presidio reclami di (…) ed ancora, all'udienza del 4 dicembre 2023, REALI Vincenzo, anch'egli ex art. 195 c.p.p. e nella sua qualità di tecnico per conto della medesima società. Quindi, dichiarata chiusa l'istruttoria all'udienza del 29 aprile 2024, le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe ed il Giudice emetteva la presente sentenza.
L'istruttoria espletata, consistita nell'escussione dei testi citati, in uno con le produzioni documentali di cui appresso, consente di ritenere pienamente raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputata relativamente al reato così come alla medesima ascritto in rubrica.
Ed invero dall' escussione della CE. è emerso che costei, nella sua qualità, aveva dato avvio ad una indagine di P.G. a seguito di una "segnalazione di un allaccio abusivo presente in via (…) a Sora all'interno di uno stabile. In sostanza uno dei condomini si era abusivamente allacciato, alla condotta idrica generale, per cui intervenne una pattuglia del Commissariato insieme a personale dell'(…)…per fare una verifica e riscontrarono tutto questo corredato da fotografie. L'allaccio abusivo ritrovarono in terra il sigillo che all'epoca (…) aveva apposto alla fornitura e appunto un allaccio abusivo che portava ad una abitazione" di pertinenza del "nucleo familiare della signora Sa.So. che noi conoscevamo perché appartengono alla comunità rom sedentaria in Sora", che aveva peraltro "abusivamente occupato già da tempo" detto immobile.
La TO. ha confermato che tale "allaccio diretto tramite un flessibile" riguardava "un punto di utenza che era stato oggetto di un distacco per morosità nel 2013 con la rimozione del sigillo che era stato precedentemente apposto" sebbene anche successivamente ai fatti per cui si procede (ed almeno fino al 2022, allorquando cioè l'imputata aveva richiesto ad (…) la "regolarizzazione" della fornitura con l'apposizione di un regolare contatore), erano stati accertati ulteriori prelievi abusivi, con le identiche modalità. La teste ha anche precisato che la SA., a seguito di quei prelievi illeciti, aveva maturato un debito nei confronti di (…) pari a circa "duemila e seicento euro".
Il RE. ha dichiarato che quel giorno era stato "chiamato nel comune di Sora, alla via (…), una traversa di (…)" al fine di "rimuovere un presunto allaccio con perdita", ivi riscontrando "sia la perdita che una raccorderia attaccata sulla presa", di talché aveva provveduto "al distacco della raccorderia" e a "riposizionare il sigillo e il tappo come mi era stato detto dall'ordine di lavoro".
Lo IA. aveva eseguito, in data 7 aprile 2017, "i rilievi fotografici", ritualmente acquisiti in atti, avendo nell'occorso potuto direttamente constatare la presenza "a terra" di un sigillo "riportante (…)", mentre il LU. non è stato in grado di riferire, sul punto, alcunché.
Sulla scorta di tali inconfutabili evenienze probatorie appare dunque pienamente provata la penale responsabilità dell'imputata, la quale, mediante la manomissione dei sigilli apposti sin dal 2013 da (…) e l'apposizione di un tubo collegato direttamente alla condotta idrica, ha dunque posto in essere, peraltro in un rilevante arco temporale, plurime e consapevoli condotte di fraudolenta fruizione dell'acqua, contro la volontà dell'ente erogatore e con il fine preciso di trarne profitto.
Né, ai fini della sussistenza del reato contestato, sarebbe finanche necessaria la prova dell'illecita manomissione (nel caso che qui ci occupa, ad ogni buon conto oltremodo evidente), essendo rilevante solo che, all'atto del controllo, sia stata constatata la predetta indebita fruizione.
Quanto poi alla sussistenza dell'aggravante contestata, si evidenzia, come peraltro univocamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che l'uso del mezzo fraudolento deve delineare una condotta caratterizzata da insidiosità e scaltrezza, dunque idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore.
Peraltro, anche laddove si volesse assumere (pur, in ogni caso, non sussistendo prova alcuna, anche in ragione del silenzio dell'imputata in sede dibattimentale), che l'autore della riscontrata manomissione fosse stato, nell'occorso, un terzo diverso dalla SA. (e non se ne comprenderebbe in ogni caso la ragione, visto che tramite quella "raccorderia", il servizio veniva goduto esclusivamente da costei e dal suo nucleo familiare), la giurisprudenza di legittimità è comunque univoca nel ritenere che l'aggravante della violenza sulle cose, prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), c.p., è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente medesimo se conosciuta o ignorata per colpa; ed ancora, a mente di Cass. n. 24592/21, del reato deve necessariamente rispondere anche chi si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo effettuato da terzi, essendovi impossessamento della "res" anche nel caso di (sola)fruizione abusiva ed illecita".
Circostanza questa pacifica nel caso che qui ci occupa, laddove l'imputata, quand'anche, come detto, non la si volesse ritenere esecutrice materiale dell'allaccio abusivo, si è comunque impossessata illecitamente, in un rilevante arco temporale, di notevoli quantitativi di acqua, sottraendola all'ente erogante proprio tramite quelle modalità dell'azione, di cui ella si è per l'appunto giovata e che, pertanto, ha fatto proprie.
Peraltro l'imputata era ben a conoscenza sia della sua rilevante morosità (posto che, come visto, solo nel 2022 aveva richiesto ad (…) un regolare contratto), sia poi della successiva interruzione del servizio mediante l'apposizione di sigilli, sicché non v'è chi non veda come il suo illecito ripristino (eseguito ad ogni buon conto anche in altre e successive occasioni), non possa che essere alla medesima evidentemente e logicamente addebitabile.
Quanto infine al trattamento sanzionatorio, l'imputata può essere riconosciuta meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, da dichiararsi tuttavia solo equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva; valutati quindi i criteri di cui all' art. 133 c.p., stimasi equo e conforme a giustizia irrogare la pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Non appare in alcun modo concedibile la sospensione condizionale della pena, attesi, come detto, i pacifici e reiterati comportamenti delittuosi siccome posti in essere dalla SA., che certamente precludono a questo Giudice di formulare una prognosi positiva in merito all'astensione da ulteriori condotte criminose.
Per tutto quanto sin qui evidenziato, deve infine trovare accoglimento la domanda proposta dalla parte civile (…) s.p.a., volta al risarcimento dei danni, che saranno opportunamente liquidati e quantificati nella competente sede civile. Va poi parimenti accolta la richiesta di condanna dell'imputata al pagamento di ima provvisionale, immediatamente esecutiva, che si reputa equo quantificare in euro 1.500,00, nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova. Quanto alle spese sostenute per il giudizio, si rimanda al dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara SA.So. responsabile del reato ascritto, e per l'effetto, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante ed alla recidiva, la condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna SA.So. al risarcimento dei danni causati alla parte civile costituita, (…) s.p.a., da liquidarsi in separata sede, oltre al rimborso delle spese di lite, determinate nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Visto l'art. 539, II0 comma, c.p.p., condanna l'imputata al versamento, in favore della parte civile costituita, della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.
Motivazione riservata in giorni novanta.
Così deciso in Cassino il 29 aprile 2024.
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2024.