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Furto aggravato e applicazione dell’art. 131 bis c.p. per particolare tenuità dell’offesa

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Tribunale Gorizia, 22/08/2024, n.585

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. è applicabile anche in presenza di furti aggravati, purché l’offesa risulti minima e valutata complessivamente, tenendo conto della condotta dell’imputato, del valore ridotto dei beni sottratti, e dell’occasionalità del comportamento.

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La sentenza integrale

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto depositato il 22.3.2022 dal P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia BU.Ni., nata a (…), è stata citata nel presente giudizio, per rispondere dei reati di cui agli artt. 624 e 625, co. I, nn. 2 e 7), C.P., come contestati nelle rispettive imputazioni, nei confronti della società (…) S.A.S. di Bo.Al., con sede a (…), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore ed unità produttiva a Monfalcone (GO), Via (…). Quest'ultima non si è costituita parte civile, pur comparendo all'udienza del 02.11.2022, dopo essere stata validamente raggiunta dall'avviso della pendenza del presente processo, alla stessa stregua dell'odierna imputata, raggiunta dalla notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, effettuata il 09.8.2022, a mani della stessa.

All'udienza del:

I) 14.02.2024:

1) è stato esaminato - mediante domande a chiarimento rispetto a quanto emergente dalla relativa annotazione di P.G. dd. 27.8.2020, acquisita in atti col consenso delle parti - FU.Gi., nato a D, in servizio, all'epoca dei fatti per cui è qui processo, presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Gorizia (GO), il quale, premesso di avere visionato i video ripresi dalle telecamere del sistema di sorveglianza del supermercato in questione e di averne estrapolato le immagini più significative delle condotte di furto contestate all'odierna imputata in relazione alle giornate del 16.8.2020 e 26.8.2020, ha, fra l'altro, riferito di aver notato dall'esame dei fotogrammi predetti una signora, mentre prelevava delle lenzuola dagli scaffali del negozio di cui si tratta (verb. fonoregistraz., pag. 4);

2) è stato esaminato LE.Fa., nato a (…), il quale, premesso di essere intervenuto a seguito della segnalazione di un addetto alla sicurezza della società, odierna P.O., ha, fra l'altro, riferito:

- a) colui che ne aveva richiesto l'intervento, fece notare all'operante una signora che era intenta a riporre una confezione di lenzuola ed una federa per cuscino beni all'interno della propria borsetta;

- b) a quel punto, l'operante attese la predetta signora fuori dal supermercato e quest'ultima, a richiesta del primo, mostrò la busta della spesa col relativo scontrino;

- c) quando, tuttavia, venne verificato che la merce nella borsa non era stata pagata, non essendo in grado la signora di esibire alcuno scontrino di pagamento della stessa, la medesima si giustificò, dicendo che lo aveva fatto "per mancanza di soldi" (verb. fonoregistraz., pag. 5);

- d) la signora venne, pertanto, identificata dal suddetto teste nell'odierna imputata e si procedette col sequestro dei due beni sopra descritti (verb. fonoregistraz., pag. 6);

3) è stata revocata l'ammissione del teste PI.Ma., in quanto fatto oggetto di rinuncia da parte del P.M.;

4) sentite le parti, sono stati, dunque, acquisiti:

- a) la denuncia-querela sporta da CE.Pa., nato a (…), socio e legale rappresentante della società che gestisce il supermercato in questione, ai fini della procedibilità;

- b) il verbale di sequestro, eseguito d'iniziativa e convalidato dal P.M.;

- c) il verbale di S.I.T. rese da PI.Ma., nato a (…), vale a dire l'addetto alla sicurezza, a cui si è riferito nel proprio esame il teste LE.Fa., che ha confermato quanto da quest'ultimo riportato;

- d) fascicolo fotografico allegato all'annotazione di P.G., redatto dal primo operante sopra escusso e raffigurante, nelle foto 2) e 3) l'imputata che introduce nella borsetta la merce poi non pagata e, perciò, alla stessa sequestrata;

II) 05.6.2024: dichiarata chiusa la fase istruttoria, ai fini del decidere, all'esito della discussione, le parti hanno concluso come sopra riportato;

III) 03.7.2024, fissata per eventuali repliche, vista l'ora ed il ruolo della precedente udienza: è stata emessa sentenza ai sensi degli artt. 131 bis cod. pen., con lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione nel termine di giorni 60 gg., sussistendo i presupposti di cui all'art. 544 co. III, C.P.P., stante, da un lato, la gravosità del ruolo della predetta udienza, tenuto conto del numero e della natura degli incombenti processuali da svolgersi e, dall'altro, del grado d'impegno e di articolazione delle questioni giuridiche da decidersi.

Orbene, B.Ni. va assolta da entrambi i reati a lei ascritti, nei termini e per i motivi di seguito esposti.

Invero, sebbene dall'esame delle risultanze degli atti istruttori utilizzabili per la decisione - in quanto legittimamente assunti per via testimoniale ed acquisiti dal punto di vista documentale, è stata raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della colpevolezza dell'odierna imputata, in ordine a ciascuno dei furti descritti nei due capi d'imputazione, per i quali sussistono le condizioni di procedibilità, tuttavia, entrambi i fatti risultano di particolare tenuità.

In particolare, sotto il primo profilo, va osservato che l'attendibilità delle dichiarazioni assunte nel corso dell'istruttoria dai testimoni oculari sopra indicati si desume, sotto il profilo oggettivo, dalla loro congruenza, intrinseca ed estrinseca, avendo ricevuto conferma nelle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato in questione, come pure dalla precisione della descrizione della dinamica dei fatti; e dal punto di vista soggettivo, anche dalla mancanza d'interesse all'esito del presente processo, non essendosi la P.O. costituita P.C. nell'odierno processo.

Orbene, in ragione del compendio probatorio sopra esposto e valutato, è stata, innanzitutto, provata la condotta di sottrazione di beni di altrui proprietà aggravata dall'essere questi stati fatti oggetto di violenza, mediante l'asporto della placca anti-taccheggio, sebbene non i beni in esame non possano ritenersi essere stati esposti alla pubblica fede, in quanto sottoposti a sorveglianza continua e sistematica, in virtù della presenza di un sistema di telecamere interno al negozio in esame, il quale ha, per l'appunto, consentito l'accertamento di entrambi i fatti per cui è qui processo;

In secondo luogo, risulta essere stata fornita idonea dimostrazione anche del dolo relativo ai due furti, cioè della coscienza e volontà dell'odierna imputata di sottrarre ed impossessarsi dei beni sopra indicati, al fine di trarne profitto, senza averne, tuttavia, pagato il relativo prezzo alle casse. La sussistenza e l'entità dell'elemento soggettivo delle due fattispecie in considerazione si ricava, in particolare:

- a) sia dalle modalità di esecuzione dei furti, avvenuti mediante violenza sulle cose, vale a dire previa asportazione delle placche anti-taccheggio e per mezzo dell'ausilio della borsetta che BU. Ni. aveva portato con sé, da quest'ultima impiegata, al fine di occultare la predetta refurtiva, dopo averla ivi introdotta;

- b) sia dalla circostanza della ripetizione dei due furti.

Tuttavia, con riguardo al secondo profilo evidenziato in premessa, deve essere, altrettanto, osservato che, pur tenuto conto delle aggravanti contestate, sussistono i presupposti per l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 131 bis C.P., posto che:

1) l'istituto in parola - non a caso previsto nella parte generale del codice penale - vale con riferimento a tutti i reati, anche a quelli che tradizionalmente si indicano come "reati senza offesa", attesa la necessaria interpretazione che degli stessi deve darsi in chiave di offensività: (C. Cost. n. 265/2005 e Cass. 24249/2006, secondo cui, la particolare tenuità del fatto "trova applicazione anche in riferimento ai reati di pericolo astratto o presunto (…) Ciò in quanto anche per essi il principio di necessaria offensività consente l'individuazione in concreto di un'offesa anche minima al bene protetto, e perché la particolare tenuità si apprezza per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli elementi normativamente indicati");

2) si è nei limiti di pena massima stabilita dalla disposizione in esame;

3) in ragione, poi, dell'assai limitato numero dei beni sottratti dall'odierna imputata, come pure del loro molto ridotto valore commerciale, e, quindi, dell'assoluta modestia del danno prodotto alla P.O., valutata ai sensi dell'articolo 133, primo comma, C.P., l'offesa - cioè l'aggressione al bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice contestata - è da ritenersi di particolare tenuità nell'ambito di un giudizio sintetico, ma complessivo, sul fatto, tenuto conto, altresì che BU.Ni.:

- a) ha subito riconosciuto il proprio atto illecito, il quale - alla stregua di quanto addotto nell'immediatezza dei fatti, a propria giustificazione, da parte dell'odierna imputata, può essere stato, verosimilmente, determinato dalla mancanza di ulteriore denaro, dal momento che la medesima aveva, comunque, regolarmente pagato il resto della propria spesa, come da scontrino subito rammostrato agli operanti intervenuti per il controllo della medesima, dopo che questa era uscita dalle casse;

- b) dall'esame del proprio certificato del casellario giudiziale in atti risulta persona incensurata;

4) non vengono, infine, in rilievo le specifiche situazioni individuate dall'art. 131-tò, co. II, C.P., in presenza delle quali l'offesa non può mai essere ritenuta di particolare tenuità e che, dunque, precludono anche astrattamente il riconoscimento della causa di non punibilità in questione.

Pertanto, già da quanto evidenziato in fatto e giuridicamente considerato in ordine all'odierna fattispecie, deve, pertanto, assolversi BU.Ni., per la particolare tenuità di entrambi i fatti di furto alla stessa contestati, per tutti i motivi sopra indicati.

Nulla deve disporsi in ordine ai beni sequestrati, in quanto fatti oggetto di restituzione all'odierna P.O., in qualità di loro legittima proprietaria.

P.Q.M.
visto l'art. 131 bis C.P.;

ASSOLVE

BU.Ni., in atti generalizzata, dai reati a lei ascritti, in quanto non punibile, stante la particolare tenuità dei fatti.

Motivi in gg. 60.

Così deciso in Gorizia il 3 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2024.

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