Tribunale Ferrara, 23/08/2024, n.1101
Il reato di furto aggravato può essere escluso dalla punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., qualora ricorrano elementi oggettivi e soggettivi che attestino l'occasionalità del comportamento, la scarsa offensività della condotta e la limitata gravità del danno patrimoniale. La continuazione tra gli episodi non preclude, in concreto, l'applicazione della causa di non punibilità.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta a giudizio emesso in data 2.08.2023, il P.M. in sede traeva a giudizio Gr.Gi. per sentirlo rispondere del delitto di cui agli artt. 81, 624, 625 nr. 2 e 7 e 61 nr. 11 c.p., perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne un ingiusto profitto, nella sua qualità di dipendente (…) con mansioni di autista, mediante l'utilizzo di una pompa elettrica per aspirazione di gasolio, sottraeva gasolio da autobus di appartenenza della società (…) S.P.A., travasandolo in alcune taniche, per poi riporle all'interno della propria autovettura. Con l'aggravante di aver agito avvalendosi di un qualsiasi mezzo fraudolento, su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, ed aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera. In Ferrara, rispettivamente il 15/02/2020 e 11/03/2020.
All'udienza predibattimentale celebrata in data 11.12.2023, compiuto l'accertamento della costituzione delle parti e dichiarata l'assenza dell'imputato, il difensore, munito di procura speciale - che depositava- avanzava richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e, stante la mancata attestazione di presa in carico da parte dell'U.E.P.E. competente, il Giudice rinviava all'udienza del 1.02.2024 al fine di consentire l'integrazione della documentazione, salvi e impregiudicati i diritti e le facoltà di prima udienza.
In tale sede, dato atto della rinuncia all'istanza di messa alla prova precedentemente formulata e della richiesta di ammissione al rito abbreviato, in assenza di ostacoli giuridici processuali, si disponeva procedersi nelle forme del rito abbreviato.
Infine, all'udienza del 24.06.2024, revocata la dichiarazione di assenza di Gr.Gi., il Giudice invitava le parti alla discussione; udite le rispettive conclusioni, come riportate a verbale, e previo ritiro in camera di consiglio, dava quindi lettura del dispositivo di sentenza, con riserva di giorni 70 per il deposito della motivazione.
Dagli elementi contenuti nel fascicolo di indagini, acquisito agli atti in ragione del rito prescelto dall'imputato, rispetto ai quali non vi sono vizi di sorta che ne inficino l'utilizzabilità ai fini della decisione, si evince che in data 11.03.2021 Gr. Giovanni era colto nell'atto di sottrarre carburante da un autobus di proprietà della società (…) S.P.A. - della quale all'epoca era dipendente.
Segnatamente, è emerso che, già nel mese di febbraio 2021, Cr.An., capo impianto presso il deposito automobilistico di via (…) a Ferrara, aveva segnalato a Se.Ma., responsabile della sicurezza aziendale di (…), di aver notato strani movimenti nei pressi del container posizionato nel pazziale in prossimità dello stallo 31, oltre alla presenza sul suolo di chiazze di gasolio, circostanze che lo inducevano a ritenere che fosse avvenuta una sottrazione fraudolenta di carburante dai mezzi di proprietà della società.
Lo stesso Cr. - escusso a S.I.T. il 15.03.2021 (aff. 25) - precisava di essere stato a sua volta informato da Ga.Ma.(1), dipendente della ditta "(…)", con mansioni di pulitore bus e addetto al rifornimento, in servizio presso il suddetto deposito, il 19.02.2021 di movimenti sospetti di autobus e vetture aziendali al suo interno. Tanto appreso, prima di allertare il responsabile della sicurezza, Cr. aveva provveduto personalmente ad accertare la veridicità di tali informazioni, e aveva cosi appurato che Gr.Gi. il 15 febbraio aveva parcheggiato un autobus in prossimità del box n. 31, ubicato all'estremità del deposito, per poi allontanarsi con lo stesso mezzo e ritornare a bordo di una Fiat Punto aziendale.
A quel punto, aveva riferito l'episodio al responsabile della sicurezza aziendale, Se.Ma., il quale aveva disposto ulteriori accertamenti e proceduto all'analisi delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, così verificando che, dopo l'arrivo e lo stazionamento di un autobus-condotto da un autista che poi aveva appreso da Cr. corrispondere all'odierno imputato - erano in effetti comparse sull'asfalto macchie di carburante, in un punto coincidente all'incirca con quello del bocchettone di rifornimento del mezzo, prima del suo passaggio assenti. Avendo pertanto maturato il fondato sospetto che Gr., durante le operazioni di rifornimento degli autobus, procedesse anche a riempire varie taniche di gasolio che poi trasportava all'esterno del deposito, il responsabile della sicurezza aveva disposto il riposizionamento delle telecamere in modo da aver una migliore visuale ai fini dell'accertamento dell'eventuale reato.
In seguito, la mattina dell'11 marzo 2021, Se. era stato informato dal capo impianto An.Cr. che il dipendente della (…)(2) aveva notato Gr., dopo aver rifornito ti bus numero (…), riempire una tanica della capienza di 10 litri, senza segnare sull'apposito registro il rifornimento effettuato, come invece richiesto dal regolamento.
Sulla scorta di tali informazioni, il responsabile della sicurezza aziendale aveva immediatamente contattato la polizia ferroviaria e sporto querela nei confronti del dipendente Gr.Gi. (aff.7-9).
Gli agenti intervenuti procedevano alla ricostruzione della dinamica dell'accaduto tramite la visione delle immagini riprese quella stessa mattina dalle telecamere istallate all'interno del deposito e sugli autobus della (…). In particolare, gli operanti riscontravano che dapprima l'autista aveva asportato il gasolio da un autobus, travasandolo in una tanica, che aveva poi posizionato all'interno di un container; più tardi, era ritornato presso il deposito per recuperarla e trasportarla, a bordo di un altro autobus, all'esterno del magazzino; infine l'aveva occultata all'interno della sua autovettura privata e aveva ripreso il turno di servizio.
In attesa del termine del suo orario di lavoro, gli agenti si erano appostati all'esterno del deposito da dove, alle ore 12,30 circa, lo vedevano uscire e recuperare l'auto in via (…), prelevando la tanica dal baule e posizionandola dietro il sedile del conducente; a quel punto intervenivano immediatamente, bloccando la vettura e sottoponendola, insieme al conducente, a perquisizione (aff. 1-6).
Tali operazioni rendevano esito positivo: infatti, all'interno del baule della vettura (aff. 11 e 12), venivano rinvenute due batterie, verosimilmente utilizzate per alimentare la pompa elettrica con la quale Gr. travasava il carburante sottratto all'azienda, e all'interno dell'abitacolo dell'auto, dietro al sedile anteriore sinistro, una tanica in plastica della capienza di dieci litri, piena di gasolio. Sulla persona del fermato venivano ritrovati vari mazzi di chiavi, alcune delle quali aprivano i suoi armadietti personali. Estese dunque le operazioni su questi, si rinvenivano, all'interno dei tre armadietti dello spogliatoio a lui in uso, vari telefoni cellulari e chiavi, che a loro volta aprivano un ulteriore armadietto in uso a Gr. e un container situato nel parcheggio interno al deposito e in uso esclusivo della ditta (…) s.r.l.
Nell'armadio sito all'interno dell'officina venivano trovati vari materiali di consumo, vernici, attrezzature, guanti e utensili nuovi appartenenti al magazzino aziendale; all'interno del container si rinvenivano due taniche da dieci litri di gasolio e, dentro a un sacco di nailon nero, due pompe carburante con raccordi e tubi per i travasi (che non erano in uso all'azienda, come precisato da Cr. in sede di SIT), compatibili con le batterie di alimentazione rinvenute all'interno della sua auto.
Alla luce delle positive risultanze delle operazioni, previa autorizzazione telefonica del P.M. di turno, la perquisizione veniva estesa al suo domicilio: in tale contesto, Gr.Gi. ammetteva di detenere all'interno del garage ulteriori due taniche piene, da 25 litri ciascuna, e un'ulteriore pompa carburante completa di raccordi e tubi, compatibile anch'essa con le batterie rinvenute nell'auto, che spontaneamente consegnava.
Il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro (aff.13-14) e immediatamente restituito agli aventi diritto, ad eccezione della batteria marca "(…)", custodita presso gli uffici della Polizia di Stato su disposizione dell'AG competente. Gr.Gi. veniva quindi deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato e continuato.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze emerse dai documenti e dagli atti acquisiti in ragione del rito, è risultato comprovato che Gr. Giovanni, in più occasioni, nella sua qualità di dipendente della (…) S.P.A., si sia impossessato di gasolio di proprietà della società (…), sottraendolo mediante l'utilizzo di una pompa elettrica da un autobus della azienda e travasandolo in alcune taniche, per poi riporle all'interno della propria autovettura, al fine di trarne un ingiusto profitto.
Premesso infatti che la riferibilità della condotta sopra descritta in capo all'odierno imputatoli quale, peraltro, non ha fornito una ricostruzione alternativa della vicenda in esame- emerge con ogni evidenza anche dalla visione dei fotogrammi estrapolati dai filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza (aff. 44-51), si osserva che i più episodi contestati, in continuazione tra loro, risultano comprovati nella loro materialità, nella forma aggravata per aver Gr. Giovanni commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera - in ragione dell'oggettiva qualifica ricoperta dal reo all'epoca dei fatti - e su cose destinate a pubblico servizio, nella specie trattandosi di carburante destinato ad alimentare mezzi di trasporto pubblico. Non si ritiene viceversa integrata la contestata aggravante di cui all'art. 625 nr. 2, non essendo emerso che l'imputato abbia adoperato mezzi insidiosi per attenuare l'attenzione della società proprietaria del carburante sottratto nella difesa del proprio patrimonio, in modo da eludere più agevolmente le cautele poste a sua difesa, al contrario avendo egli potuto realizzare la sottrazione profittando della propria mansione lavorativa che gli permetteva di maneggiare il gasolio della società.
Tanto precisato, cionondimeno si ritiene - così aderendo alle concordi conclusioni delle parti-di dover mandare assolto l'imputato nel caso di specie in ragione della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., ricorrendo tutti i requisiti, formali e sostanziali, di natura oggettiva e soggettiva, richiesti da tale causa di non punibilità (cfr., in particolare, S.U., sent. 13681/2016, Tushaj).
In primis, si devono evidenziare le modalità della condotta tenuta dall'imputato, in particolare valorizzandosi la spontanea consegna della merce agli operanti in sede di perquisizione, con conseguente agevolazione delle operazioni e ammissione di fatto della propria responsabilità alle forze dell'ordine.
Peraltro, sempre con riguardo ai requisiti di natura oggettiva, occorre precisare che l'unificazione sotto il vincolo della continuazione dei due episodi in contestazione non risulta nel caso di specie ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., non trattandosi di circostanza, in concreto, idonea a integrare una delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento del reo come abituale (cfr. in tal senso Cass., Sez. un., sent. 27 gennaio 2022 (dep. 12 maggio 2022), n. 18891).
In tal senso depone la valutazione complessiva della fattispecie concreta, effettuata in considerazione della medesima natura dei due illeciti contestati e della contenuta gravità dell'offesa arrecata al patrimonio della società (…), del limitato lasso temporale all'interno del quale gli stessi sono stati realizzati e della rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti, come sopra evidenziato.
Quanto, poi, ai requisiti di natura soggettiva utili ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis c.p., si si rileva come l'imputato nell'odierno procedimento non rechi a proprio carico alcun reato della stessa indole (cfr., per la definizione organica, S.U. cit.) precedentemente commesso, il che porta a valutare l'episodio al vaglio come del tutto occasionale (v. Certificato del Casellario giudiziale).
È pertanto alla luce della ratio stessa dell'art. 131 bis c.p., che s'impone, nel caso di specie, l'emissione di sentenza assolutoria dell'imputato ex art. 530, comma III, cod. proc. pen., per non punibilità stante la particolare tenuità del fatto a lui ascritto.
P.Q.M.
Visti gli artt.438, 442, 530, co.3 c.p.p. e 131 bis c.p.:
ASSOLVE
L'imputato dai reati a lui ascritti, esclusa l'aggravante contestata ai sensi deH'art.625 c.p., per particolare tenuità del fatto.
Visto l'art. 544 co.3 c.p.p.:
INDICA in giorni 70 il termine per il deposito delle motivazioni.
Così deciso in Ferrara il 24 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2024.
(1) (Ga.Ma., escusso a SIT il 16.03.2021 (aff. 26), riferiva che il 15.02.2021, poco dopo aver preso servizio, durante il turno 17.2024, si trovava nei pressi del distributore di gasolio all'interno del piazzale del deposito degli autobus quando aveva notato dei movimenti inconsueti di mezzi aziendali nei pressi del container box n. 31. Trovandosi a distanza di circa 150 m, non era stato in grado di identificare l'autista alla guido del mezzo, ma aveva comunque ritenuto opportuno avvisare il responsabile Cr.)
(2) (Ma.Lu. (aff. 27) escusso a SIT il 17.03.2021, riferiva che in data 11 marzo 2021, giunto al distributore per effettuare ti rifornimento della vettura 2664, come da indicazioni del suo superiore Go.An., aveva notato che Gr. stava riempiendo di gasolio una tanica di plastica senza poi provvedere a compilare il registro ove vengono indicati i chilometri percorsi dai mezzi e i litri riforniti, come da regolamento. Riferiva pertanto quanto appena visto al Capo Impianto An.Cr.)