Tribunale Udine, 23/08/2024, n.1082
Nel reato di furto, si configura la forma consumata qualora l’agente si sia impossessato del bene, anche senza essersi allontanato definitivamente dal luogo della sottrazione, esercitando un potere anche temporaneo sulla cosa sottratta. L'aggravante del mezzo fraudolento è riconoscibile quando la condotta sia improntata a scaltrezza e mirata a eludere i sistemi di protezione predisposti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione in epigrafe circostanziata con decreto di citazione di data 22 novembre 2023, Du.De., in atti generalizzato, non compariva al processo.
All'udienza predibattimentale del 7 marzo 2024 era disposta la rinnovazione della notifica della vocatio in iudicium all'imputato. Il 30 aprile 2023 era dichiarata l'assenza di Du.De., come da ordinanza inserita a verbale, ed era fissata la data della prosecuzione del processo. Il 5 giugno 2024 erano ammesse le prove. Il 3 luglio 2024 deponevano Ti.Cu., responsabile del negozio To. sito presso il centro commerciale Ou. di Palmanova, il vicebrigadiere del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri Pi.Fu. e il brigadiere Di.Pr., effettivo alla stazione CC di Aiello del Friuli. V'era inoltre consenso all'utilizzo del verbale s.i.t. della commessa Ch.Le. Di seguito, il pubblico ministero e il difensore formulavano e illustravano le rispettive conclusioni e il tribunale, dichiarato chiuso il dibattimento, si ritirava in camera di consiglio e pronunziava la sua decisione come da dispositivo integralmente riprodotto in calce.
Le prove acquisite al processo confermano la tesi d'accusa.
Attorno alle ore 15 del 21 maggio 2023, infatti, Ch.Le., una commessa del negozio To. sito presso il centro commerciale Ou. di Palmanova, notò un uomo dapprima entrare in un camerino di prova portando con sé alcuni capi d'abbigliamento, quindi uscirne senza avere in mano alcunché. Ella sospettò che lo sconosciuto avesse occultato la merce dentro una borsa che portava a tracolla, e un'immediata verifica confermò che nulla era stato lasciato all'interno del camerino. Ch.Le. dunque allertò la sala controllo della vigilanza privata e indicò al collega Ti.Cu. il soggetto in questione, che si stava allontanando lungo la galleria del centro commerciale. L'uomo fu seguito sino ai parcheggi, ove fu fermato da una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Palmanova, prontamente intervenuta. Si trattava dell'odierno imputato, il quale aveva occultato due magliette, un giubbotto e un pullover, del valore complessivo di circa 265 euro, dentro a una borsa schermata, grazie alla quale aveva eluso i sistemi antitaccheggio.
È dunque pacifica la penale responsabilità dell'imputato.
Sul piano giuridico, occorre evidenziare che il reato è stato correttamente contestato nella forma consumata, atteso che Du.De. fu fermato quando già si era impossessato della merce sottraendola dai banchi espositori del punto vendita e senza che nessuno, nelle fasi precedenti, ne avesse costantemente controllato l'operato (Cass. sez. V, 27 aprile 2001, Pi.: risponde di furto consumato colui che abbia nascosto sulla propria persona la cosa sottratta, anche se non si sia allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato un potere del tutto temporaneo sulla refurtiva). Nel caso in disamina, infatti, il furto fu scoperto soltanto grazie a una intuizione successiva alla consumazione del reato: l'intuizione della commessa Ch.Le. la quale aveva semplicemente sospettato che l'imputato si fosse appropriato dei capi d'abbigliamento avendolo visto uscire da un camerino di prova senza tenere in mano alcunché (pag. 4 trascrizione udienza 3.7.2024, teste Cu.: ha visto che questo cliente usciva senza avere con sé la merce, è uscito dal negozio, quindi lei ha controllato che la merce fosse rimasta verosimilmente nei camerini per poter essere poi riposta, e non c 'era nulla. E quindi, visto che abbiamo spesso furti, si è subito insospettita, e mi ha detto: "Guarda, questo cliente ha quasi sicuramente rubato"). Sussiste anche l'aggravante del mezzo fraudolento, posto che la merce fu occultata dentro a una borsa appositamente schermata per eludere i dispositivi antitaccheggio (Cass. sez. IV, 6.12.2018 - dep. 7.3.2019 - n. 10041, Rv. 275271 - 01: in tema di furto, l'aggravante del mezzo fraudolento è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa - in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio, al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti).
Quanto alla pena, il valore non particolarmente elevato della merce sottratta consente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Per altro verso, la predisposizione di strumenti atti a commettere il furto e le modalità della condotta, comunque espressive di una certa "abilità" criminale, impongono una valutazione di mera equivalenza tra circostanze eterogenee, non consentono di configurare il fatto in termini di particolare tenuità e fanno ritenere equa la pena di mesi otto di reclusione ed euro 180 di multa.
Alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'articolo 535 del codice di procedura penale.
A Du.De. può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena alle condizioni di legge.
La borsa schermata in giudiziale sequestro deve essere confiscata e distrutta.
P.Q.M.
Il tribunale di Udine, in composizione monocratica, visti e applicati gli articoli 533 e 535 c.p.p.
dichiara
l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, lo
condanna
alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 180 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Letto l'articolo 163 c.p.
accorda
all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Letto l'articolo 240 c.p.
ordina
la confisca e distruzione della borsa in sequestro.
Motivazione riservata nel termine di giorni 90 ai sensi dell'articolo 544. comma terzo, c.p.p.
Così deciso in Udine il 3 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2024.