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Impronte digitali e indizi gravi confermano la responsabilità per furto in abitazione

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Tribunale Trieste, 13/08/2024, n.821

In tema di furto in abitazione, il rinvenimento di impronte digitali, corroborato da ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, può costituire prova determinante della responsabilità penale dell'imputato, in assenza di giustificazioni o elementi contrari di rilievo. L'espulsione dallo Stato è legittima a pena espiata se l'imputato risulta socialmente pericoloso.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con decreto di giudizio immediato del 22/09/2023, Ba.Gi. veniva tratto a giudizio avanti all'intestato Tribunale per rispondere di un furto in abitazione compiuto in concorso con ignoti, come meglio descritto in rubrica. Alla prima udienza del 17/11/2023 l'imputato veniva dichiarato assente, in quanto detenuto per questa causa ed espressamente rinunciante a comparire. Separata la sua posizione da quella di altri tre coimputati chiamati a rispondere di altri distinti episodi di furto interessati dalla medesima attività di indagine, in assenza di questioni preliminari il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento. Alla successiva udienza del 12/01/2024 il pubblico ministero rinunciava all'esame di tre dei suoi testimoni di cui veniva revocata l'ammissione. All'udienza del 01/03/2024 l'istruttoria dibattimentale prendeva avvio con l'acquisizione del verbale di accertamenti urgenti e di documentazione fotografica; proseguiva, poi, con l'esame dei testimoni Pa.Ba., Iv.Fr. e Fr.Ro..

Esauriti i testimoni indicati dalle parti, il Tribunale ai sensi dell'art. 507 c.p.p. disponeva l'esame di El.Fr. e del maresciallo dei R.I.S. Da.Mo., la cui deposizione veniva assunta alla successiva udienza del 05/04/2024 (con successiva acquisizione della relazione scritta). Dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 07/06/2024 le parti discutevano la causa concludendo come riportato in epigrafe e il Tribunale pronunciava sentenza come da dispositivo.

Motivi della decisione
Deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'imputato in ordine al furto in abitazione a lui ascritto in rubrica.

1. FATTO E RISULTANZE ISTRUTTORIE

La persona offesa Ba.Pa., sentita in dibattimento, ha dichiarato di abitare in un appartamento collocato al quinto piano di un condominio sito a Trieste in via (…) n. 5.

La mattina del 03/08/2022 la Ba. era uscita di casa alle ore 08:40 per compiere delle commissioni mentre il suo compagno convivente era uscito alle ore 09:15, lasciando l'abitazione libera.

La Ba., terminati gli incombenti programmati, era rientrata a casa alle ore 09:40.

Salita la piano, la persona offesa aveva trovato la porta chiusa, ma senza le mandate, e, una volta entrata, aveva trovato l'appartamento messo completamente a soqquadro.

Ad un successivo più accurato controllo, la Ba. aveva riscontrato la sottrazione di 3.000 Euro in contanti e di numerosi gioielli detenuti in casa (un anello di due carati con nove brillantini del valore di 30.000 Euro, un anello topazio, una collana di perle, un girocollo con smeraldo, vari gemelli, braccialetti in oro con pietre preziose, orecchini in argento), per un valore complessivo di circa 90.000 Euro.

I malviventi non erano però riusciti a forzare la cassaforte installata in uno sgabuzzino.

La porta di ingresso non era stata danneggiata e, fatta mente locale, la Ba. aveva ricordato di aver notato quella stessa mattina e in una giornata della settimana precedente la presenza davanti allo stabile condominiale di due giovani uomini, uno dei quali in calzoncini corti scuri e maniche corte, con al seguito una borsa della spesa, giovani che stazionavano in prossimità dell'ingresso dell'immobile in modo apparentemente ingiustificato e con fare piuttosto sospetto.

Anche una vicina di casa della Ba., Iv.Fr., ha confermato in dibattimento di aver notato quella stessa mattina poco dopo le ore 08:00, mentre si trovava seduta sul poggiolo, quei due giovani, uno dei quali con pantaloni corti scuri e maglietta bianca a maniche corte, con al seguito una borsa della spesa contrassegnata con il logo "Eu.", la quale, quando era caduta a terra, aveva prodotto un rumore metallico.

Il maresciallo del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, Fr.Ro., ha dichiarato di aver curato il primo sopralluogo nell'appartamento bersaglio dell'azione furtiva, notando due fori (verosimilmente compiuti con un trapano) sulla cassaforte (che però non era stata violata) e rintracciando tre frammenti di impronte digitali su altrettanti oggetti (verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi con ampia documentazione fotografica aff. 283 e ss. p.m.): una lampada da tavolo lasciata dai malviventi su una poltrona (reperto Ai); un cofanetto portagioie svuotato e abbandonato sul letto (reperto A2); una brocca in argento posizionata su un mobile della cucina (reperto A3).

I suddetti reperti erano quindi stati inviati al R.I.S. di Parma per gli approfondimenti e le analisi del caso, che avevano dato esito positivo. Infatti, come riferito in dibattimento dal maresciallo del R.I.S., Da.Ma. unica impronta utile per un confronto con possibili sospettati era risultata quella posizionata sul cofanetto portagioie (reperto A2), la quale aveva evidenziato ben 18 punti caratteristici (oltre i 16 punti strettamente necessari per una comparazione certa) corrispondenti al pollice della mano destra dell'odierno imputato, Ba.Gi., già registrato in banca dati e incluso dal Nucleo Investigativo tra i sospettati (leggasi anche la relazione tecnica del R.I.S. acquisita agli atti aff. 468 e ss. p.m.).

Gli inquirenti avevano poi trovato ulteriori riscontri investigativi di carattere indiziario circa la partecipazione del Ba. al furto contestato. El.Pr. (sentita in dibattimento in sede di integrazione probatoria), condomina di uno stabile prospicente a quello della Ba. (sito nella attigua via (…) n. 6), aveva fornito agli inquirenti le immagini di videosorveglianza interna del proprio condominio, che avevano ripreso, poco dopo le ore 06:00 di quello stesso 03/08/2022, l'entrata ingiustificata di due estranei nello stabile, uno dei quali perfettamente riconoscibile nell'odierno imputato (vedasi fotogramma n. 5 estrapolato dal video confrontato con la fotografia del passaporto del Ba., documenti entrambi estrapolati dalle annotazioni di polizia giudiziaria e acquisiti all'udienza del 01/03/2024).

Non solo, ma l'analisi del traffico telefonico aveva collocato il Ba., illegalmente residente a Reggio Calabria, la mattina del furto (tra le ore 05:51 e le ore 09:47) a Trieste, avendo l'utenza in uso allo stesso (n. (…)) agganciato una cella servente proprio l'abitazione bersaglio dell'azione delittuosa. La predetta utenza era stata attivata poche settimane prima dal connazionale Me.Sa.

Il Me. era giunto a Trieste a fine giugno ed era ripartito per la Georgia a settembre, soggiornando nel capoluogo giuliano proprio in concomitanza con la registrazione di plurimi episodi di furto in abitazione compiuti con modalità analoghe.

Il Me., inoltre, la mattina del furto per cui si procede, era stato immortalato insieme al Ba. dalle telecamere di videosorveglianza del condominio di via (…) n. 6 e in altre due occasioni era stato controllato dalle forze dell'ordine mentre si trovava in compagnia dell'odierno imputato. L'utenza n. (…) era da ritenersi in uso al Ba. (benché attivata dal Me. insieme a molte altre) poiché inserita in un apparecchio telefonico su cui, prima e dopo, erano state inserite anche altre schede telefoniche intestate all'odierno imputato; non solo, ma nel periodo di utilizzo l'utenza n. (…) aveva effettuato comunicazioni con destinatari ubicati a Reggio Calabria, città di stabile dimora del Ba..

2. VALUTAZIONE DELLA PROVA E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Così ricostruiti gli elementi raccolti a carico dell'imputato, appare provata al di là di ogni ragionevole dubbio la sua partecipazione all'azione furtiva oggetto di contestazione.

In questo senso, assume valore, già di per sé decisivo, il rinvenimento su un cofanetto di gioielli svuotato dai ladri e abbandonato sul letto dell'impronta del pollice della mano destra del Ba., con ben 18 corrispondenze rispetto all'impronta inserita in banca dati A.F.I.S., evidenza che non può trovare alcuna altra plausibile spiegazione se non quella della partecipazione dell'imputato al raid furtivo.

Infatti, secondo la dattilografia forense, tale risultato garantisce uno standard di assoluta certezza, tanto che secondo la giurisprudenza di legittimità "il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza" (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 54403 del 28/09/2018-05/12/2018. Rv. 274167).

Nel caso di specie, tuttavia, vi sono anche ulteriori gravi e convergenti elementi indiziari che corroborano l'ipotesi accusatoria:

1) i tabulati telefonici collocano l'imputato a Trieste nella zona del furto in orario perfettamente corrispondente a quello di commissione dello stesso, nonostante il Ba. risiedesse stabilmente a Reggio Calabria;

2) l'imputato e il connazionale Me., qualche ora prima la commissione del furto oggetto del giudizio, sono stati nitidamente ripresi dalle telecamere di videosorveglianza di un condominio limitrofo, all'interno del quale si erano illegittimamente introdotti verosimilmente con l'intento di reperire un altro appartamento da svaligiare;

3) la persona offesa e una condomina avevano notato la presenza sospetta di due giovani uomini, il cui abbigliamento era stato descritto in modo perfettamente conforme a quello indossato dal Me. e immortalato dalle telecamere di videosorveglianza del condominio di via (…) n. 6.

Acclarata la penale responsabilità dell'imputato in ordine alla condotta contestata, pacifica è la qualificazione giuridica del fatto come furto in abitazione (art. 624-bis c.p.).

Non ricorre, invece, la contestata circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose, dal momento che la porta di ingresso, tramite la quale i malviventi sono entrati nell'appartamento, pur verosimilmente forzata, comunque non è stata danneggiata. Non si sono quindi determinati "la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o il mutamento di destinazione" richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11720 del 29/11/2010 - dep. 09/04/2020. Rv. 279042).

3. TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Valutati i criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., appare pena congrua quella pari ad anni 5 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, pena stabilita in misura superiore al minimo edittale, tenuto conto della particolare offensività della condotta: il valore dei beni sottratti ammonta a ben 90.000 Euro, con un danno quindi di notevole entità; le modalità del fatto, inoltre, evidenziano una spiccata professionalità nell'azione predatoria, per realizzare la quale l'imputato si è appositamente trasferito da Reggio Calabria a Trieste, a dimostrazione di una accurata preparazione del colpo.

Non è emerso nel corso del processo alcun elemento favorevole all'imputato che giustifichi il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Al contrario, proprio la spiccata capacità a delinquere dimostrata nel compiere il furto oggetto di contestazione, valutata congiuntamente alla radicata presenza del Ba. sul territorio nazionale in condizione di assoluta irregolarità, anche grazie all'utilizzo di plurimi alias, con conseguente impossibilità di procurarsi lecitamente i mezzi di sussistenza, depongono per un giudizio di pericolosità sociale, essendo elevatissimo il rischio di ricaduta nel delitto, di talché appare necessaria anche l'adozione della misura di sicurezza dell'espulsione del Ba. dal territorio dello Stato a pena espiata (art. 235 c.p.).

Alla suddetta condanna conseguono anche le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 29 c.p.) e dell'interdizione legale per la durata della pena principale (art. 32 c.p.), nonché la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di mantenimento durante la custodia in carcere (art. 535, commi 1 e 3, c.p.p.).

Data la natura della vicenda processuale e il carico del ruolo risulta termine congruo per la redazione della motivazione quello pari a giorni 90, durante il quale è sospesa la decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, co. 1, lett. c), c.p.p.

P.Q.M.
il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara

Ba.Gi. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, esclusa la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2) c.p., lo

condanna

alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli art. 29 e 32 c.p.,

applica

all'imputato le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale per la durata della pena principale.

Visto l'art. 235 c.p.,

ordina

l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata. Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p.,

indica

il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Visto l'art. 304, co. 1, lett. c), c.p.p.,

dispone

la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Così deciso in Trieste il 7 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 13 agosto 2024.

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