top of page

Furto in abitazione con inganno: condanna aggravata dalla vulnerabilità della vittima

furto-inganno-minorata-difesa-condanna-aggravata

Tribunale Bari sez. I, 25/07/2024, n.3618

L'ingresso in abitazione con consenso carpito mediante inganno e la sottrazione di beni in danno di un soggetto vulnerabile configurano il reato di furto in abitazione aggravato dalla minorata difesa (artt. 624 bis e 61 n. 5 c.p.), anche se il valore sottratto è esiguo. L’attenuante della speciale tenuità del danno non si applica quando il danno criminale risulta complessivamente significativo.

La distinzione tra il reato di furto con strappo e quello di rapina risiede nella direzione della violenza esercitata

Furto con destrezza: distinzione dallo strappo e improcedibilità per mancanza di querela valida

Furto di sabbia demaniale: esclusione del reato in assenza di impossessamento e profitto

La differenza tra furto e truffa

Furto aggravato e vizio parziale di mente: riduzione della capacità di intendere e volere e preclusione dei benefici penali

Furto con strappo e rapina: distinzione basata sulla direzione della violenza

Furto aggravato: violenza sulle cose e pubblica fede, esclusione dell'aggravante per furto ai danni di viaggiatori

Truffa e furto: in caso di dubbio si deve optare per l'ipotesi di minore gravità

Furto aggravato dal mezzo fraudolento: differenza con la truffa e rilevanza della destrezza nell'appropriazione di denaro

Furto aggravato: limiti all’applicazione delle aggravanti di violenza sulle cose e mezzo fraudolento

La sentenza integrale

Svolgimento del processo
IMPUTATE

A) In relazione al delitto di coi agli artt. 110,61 e. 5) e 624 bis c.p. perché, in concorso tra loro dopo essersi introdotte con l'espediente di chiedere un bicchiere d'acqua, nell'abitazione dell'anziano ultranovantenne Co.Or., si impossessavano a fini di Profitto di un portafogli presente in casa contenente la somma in contanti di Euro 65.00. Con l'aggravante di aver approfittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa m relazione all'età avanzata della p.o. Co.Or. (…);

In Locorotondo, il 21.06.2024.

In data 22.6.2024 il pubblico ministero ha disposto la presentazione al dibattimento delle odierne imputate per la convalida dell'arresto e il processo per direttissima in relazione al reato ascritto di cui in rubrica.

Convalidato l'arresto, le imputate, assistite dal difensore, hanno richiesto ed ottenuto di essere processate con giudizio abbreviato, con rinvio del processo per la discussione all'8.7.2024. All'udienza odierna le imputate hanno reso spontanee dichiarazioni, le parti hanno discusso il processo, concludendo come da verbale, e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo.

Motivi della decisione
Le acquisizioni granitiche processuali impongono di affermare la penale responsabilità delle odierne imputate in relazione al delitto ascritto, in concorso fra loro, per le ragioni che di seguito si illustreranno.

Gli elementi a carico di Ci.Fi. e La.Es. si traggono dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M.

Dall'esame del materiale probatorio acquisito (CNR n.70/6-1 del 22.6,2024 dei Carabinieri della Stazione di Locorotondo, verbale del 21.6.2024 di controllo e ispezione di bagagli ed effetti personali, annotazione di P.G. del 21.6.2024, verbale di sequestro del 21.6.2024, denuncia della persona offesa del 21.6.2024, dvd contenente filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza), è emerso che il giorno 21.6.2024 gli agenti della Polizia Locale di Locorotondo, a seguito di una segnalazione anonima ricevuta dai Carabinieri della Stazione di Locorotondo, che riferiva di due donne di etnia rom allontanarsi con fare sospetto dall'abitazione di un anziano signore, si recavano sul posto e, fermate le due donne, le conducevano presso il Comando per gli accertamenti di rito.

Eseguita l'ispezione dei bagagli e degli effetti personali delle due indiziate, si rinveniva nel borsello indossato a tracolla dalla La. la somma di Euro 60,00, risultata essere oggetto di furto. Lo stesso giorno la persona offesa, Co.Or., provvedeva a sporgere querela per il furto subito nella propria abitazione, presso la Stazione dei Carabinieri di Locorotondo, nella quale riferiva di essere stato avvicinato da due ragazze, mentre era seduto dinanzi alla propria abitazione, che gli proponevano l'acquisto di calze e ventagli vari. Al suo rifiuto, una delle due, con il pretesto di voler bere dell'acqua, entrava in casa e subito dopo chiedeva di utilizzare il bagno. Uscita dal bagno, in maniera frettolosa, si dirigeva in cucina dove era già entrata anche l'altra ragazza, "appena giunto in cucina le stesse sono andate via". Su richiesta di uno degli agenti della polizia locale intervenuti, si procedeva ad un controllo e "immediatamente l'attenzione veniva attirata da un portamonete che era adagiato sul tavolo della cucina ci siamo accorti che dall'interno mancava la somma di danaro di circa Euro 60,00. Ricordo che erano due banconote da Euro 20,00, e n. 4 banconote da Euro 5,00. Nella sala d'attesa della caserma ho riconosciuto le due ragazze che poco prima erano entrate all'interno dell'abitazione".

Dal verbale di controllo e ispezione bagagli ed effetti personali del 21.6.2024, redatto dai Carabinieri della Stazione di Locorotondo, è emerso che, nel borsello indossato a tracolla dalla La., oltre agli effetti personali, "veniva rinvenuta la somma di danaro pari ad Euro 60,00 in banconote, ovvero n. 2 banconote da Euro 20,00 e n. 4 banconote da Euro 5,00". Nell'annotazione di P.G. del 21.6.2024 si evince che dalla visione delle immagini dei filmati del sistema di videosorveglianza interno, presente nell'abitazione dell'anziana vittima, "si poteva notare con estrema chiarezza che, mentre durar Fi.Ba. complice La.Es., con la scusa di voler chiedere dell'acqua da bere e successivamente di andare in bagno, si faceva accompagnare verso il bagno. Prima ancora di entrare in bagno si nota la ragazza che si impossessa del portafoglio appoggiato sul tavolo e si dirige verso il bagno. Dopo di che si dirigono verso la camera da letto e ad un certo punto la medesima ragazza rientra in cucina in compagnia della sua amica e si vede chiaramente la La. che tira fuori dal suo vestito il portafoglio e lo adagia nuovamente sul tavolo".

Le due imputate, sottoponendosi ad interrogatorio in occasione dell'udienza di convalida dell'arresto, hanno negato ogni addebito, pur ammettendo la circostanza della sottrazione del denaro presso l'abitazione della vittima, fornendo, a tal proposito, una versione dei fatti inverosimile. All'udienza odierna, al contrario, decidendo di rendere spontanee dichiarazioni, le due prevenute hanno ammesso gli addebiti chiedendo scusa per le condotte delittuose perpetrate.

Sulla scorta delle così descritte acquisizioni processuali, va affermata oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale delle imputate Ci.Fi. e La.Es. in relazione al delitto ascritto, in concorso fra loro, nella piena condivisione di intenti, come emerso inequivocabilmente dalle evidenze processuali in atti.

Il racconto reso dagli operanti deve ritenersi pienamente credibile ed attendibile, coerente in ogni segmento narrativo e scevro da qualsivoglia contraddizione logica che possa ingenerare il dubbio che abbiano mal percepito quanto visto e udito.

Non sono emersi elementi che consentano di dubitare della genuinità del racconto reso dai pubblici ufficiali, i quali, nella loro veste, non nutrono, come noto, alcun sentimento privato o interesse nella vicenda legato all'esito del presente giudizio.

Del pari, il racconto reso dalla vittima, nella denuncia-querela del 21.6.2024, è da ritenersi pienamente credibile ed attendibile, coerente in ogni segmento narrativo, nonché scevro da qualsivoglia contraddizione logica che possa minarne la genuinità.

Come affermato dalla Suprema Corte, la deposizione della persona offesa può essere assunta, anche da sola, come prova della responsabilità dell'imputato, purché sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni. L'anziana vittima ha fornito una versione dei fatti pienamente confermata dai riscontri in atti, compreso il filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza presente nella sua abitazione, oltre ad avere descritto, con estrema precisione, numero e taglio delle banconote detenute nel proprio portafogli, corrispondenti a quelle rinvenute dagli agenti nel borsello indossato da una delle due imputate.

La condotta delle imputate integra il delitto ascritto, che risulta perfezionato in tutti gli elementi essenziali, dalla condotta tipica sino all'elemento psicologico, rappresentato dalla piena coscienza e volontà di agire, non essendo emersi elementi da cui desumere che il fatto sia dipeso da un contegno involontario o inconsapevole.

Come noto, l'elemento oggettivo del furto si caratterizza per la condotta consistente nella sottrazione, ossia della privazione della disponibilità materiale della res a chi la detiene, attraverso l'interruzione della relazione giuridica o della situazione di fatto sulla stessa esercitata, seguita dall'impossessamento e, quindi, dall'illecita acquisizione da parte dell'agente di un autonomo potere di signoria.

Per configurarsi il furto in abitazione è, altresì, necessario che il soggetto si introduca in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa.

Secondo costante giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis c.p., rientrano nella nozione di "privata dimora" i luoghi che hanno le caratteristiche proprie dell'abitazione o nei quali si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso a terzi (cfr. Cass., Sez. Un., n. 31345/2017; Cass., sez. II, n. 29386/2018).

Perché si configuri tale ipotesi delittuosa è opportuno che sussista un nesso finalistico tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento delle cose mobili altrui (Cass. pen., sent. n. 14868/2009), ipotesi non ricorrente allorquando l'agente si sia introdotto in casa con il consenso della vittima, purché non carpito con l'inganno (Cass. Pen., sent. 13582/2010). Nel caso in esame, non v'è dubbio che l'azione criminosa sia stata condotta proprio nell'abitazione privata della vittima, in cui l'accesso era precluso a terzi: in tale contesto le due complici, utilizzando uno stratagemma ingegnoso (il pretesto di chiedere un bicchiere d'acqua all'anziano) e particolarmente invasivo dell'altrui sfera volitiva, trattandosi di persona fortemente vulnerabile (soggetto anziano e con problemi di deambulazione), si sono introdotte nella casa della vittima, per poi derubarlo di quanto possedeva nel portafogli lasciato incustodito sul tavolo della cucina.

È principio pacifico che integra il delitto di furto in abitazione, di cui all'art.624 bis c.p., la condotta di chi, come nel caso di specie, si impossessi di beni mobili, sottraendoli al legittimo detentore, dopo essersi introdotto nella dimora di questi con il suo consenso carpito mediante inganno (Cass. pen., Sez. V, 21.11.2019 n.16995; Cass. pen., Sez. V, 10.6.2014 n.41149). Sussiste, nel caso de quo, la contestata circostanza aggravante ex art. 61, n. 5), c.p. dell'approfittamento, da parte delle due imputate, delle condizioni di minorata difesa della vittima dovuta alla sua età avanzata (90 anni).

Sul punto, basti richiamare l'orientamento giurisprudenziale alla cui stregua, nei reati che presuppongono l'interazione tra l'autore del fatto e la vittima, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., l'agevolazione all'agire illecito derivante dall'età avanzata della persona offesa è "in re ipsa", senza che gravi in capo al giudice di merito uno specifico e ulteriore onere motivazionale rispetto al riscontro obiettivo dell'età della persona offesa (in termini Cass., sez. V, n. 12796/2019).

Non vi sono i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante, invocata dal difensore delle imputate, ex art. 62 n. 4, c.p., dovendo valutare, nel caso di specie, non solo il profilo oggettivo (l'esiguità della somma sottratta), ma anche valorizzare il profilo soggettivo, ovvero il dolo che avrebbe sorretto l'azione, unitamente alla complessiva analisi delle circostanze dell'azione.

Secondo giurisprudenza costante, la sussistenza dei presupposti dell'attenuante richiede un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare, non il solo danno patrimoniale, ma anche il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa ed il valore irrisorio del bene sottratto (Cass. pen., Sez. V, 26.11.2021, n.344), dovendosi avere riguardo anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Cass. pen., Sez. Ili, 5.2.2019, n.18013). Nel caso in esame, oltre che dell'entità della somma sottratta, pari ad Euro 60,00 - di cui si è comunque tenuto conto nella dosimetria della pena ai fini del contenimento della stessa entro il limite che appresso si indicherà - vanno valutate le modalità dell'azione, ossia la circostanza che le due imputate, ricorrendo ad uno stratagemma, abbiano approfittato di un soggetto anziano (ultranovantenne e con problemi di deambulazione) e, quindi, particolarmente vulnerabile, per introdursi nella sua abitazione al fine di derubarlo, cosicché non è assolutamente configurabile l'attenuante della speciale tenuità del fatto, alla luce dell'offensività della condotta ascritta rispetto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Valutati gli indici di cui all'art. 133 c.p., e considerata la gravità del fatto e l'intensità del dolo che ha guidato l'azione, come sopra evidenziata, si stima equo determinare la pena-base in anni cinque di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per ciascuna imputata.

Solo in ragione dell'ammissione dell'addebito da parte delle imputate, si riconoscono le attenuanti generiche in misura di poco inferiore ad un terzo, così attestandosi la pena in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per ciascuna imputata.

Per effetto della diminuente per il rito la pena finale si attesta in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per ciascuna imputata.

All'affermazione della responsabilità penale delle imputate consegue la condanna al pagamento delle spese processuali in parti uguali fra loro.

Visto l'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p., si sospendono i termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza.

I concomitanti impegni inerenti all'ufficio impongono l'adozione di termine di giorni novanta per il deposito dei motivi.

P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara CI.Fi. e LA.Es. colpevoli, in concorso fra loro, del reato loro ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, le condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per ciascuna imputata.

Visto l'art. 535 c.p.p., condanna CI.Fi. e LA.Es. al pagamento delle spese processuali in parti uguali fra loro.

Visto l'art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p., sospende i termini di durata massima della custodia cautelare durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza. Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Bari l'8 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2024.

bottom of page