Corte appello Cagliari sez. I, 18/06/2024, n.773
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato di furto è procedibile a querela anche qualora il bene sia esposto alla pubblica fede, salvo il ricorrere di specifiche ipotesi aggravanti. In assenza di querela, la condizione di procedibilità manca e il giudice deve dichiarare il "non doversi procedere".
Svolgimento del processo
Rilevato che si è proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23 bis D.L. 28.10.2020 n. 137 come convertito dalla L. 18.12.2020 n. 176, senza l'intervento delle parti, atteso che nessuna di esse ha fatto richiesta di discussione orale e l'imputato non ha manifestato la volontà di comparire;
rilevato che il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte con la richiesta di riformare la sentenza impugnata in relazione al delitto di furto dichiarando non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità;
rilevato che i difensori degli imputati hanno presentato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento degli appelli;
LA SENTENZA IMPUGNATA
I fatti oggetto del processo - celebrato nelle forme del rito abbreviato - e le valutazioni del Tribunale possono essere sintetizzati nei termini che seguono.
Il 23 giugno 2019, gli agenti del Comm.to della Polizia di Stato di Carbonia notarono due soggetti che cercavano di introdurre frettolosamente un bidone per la spazzatura all'interno di un veicolo targato (…). I due furono identificati negli odierni imputati, i quali ammisero di essere in procinto di portare via il bidone e il suo contenuto, ovverosia materiale elettrico e tubi in rame (asportato da un edificio fatiscente e in stato di abbandono di proprietà di Be.At. e oggetto di procedura fallimentare con custode il dott. Al.Ba.), al fine di rivenderlo.
Il dott. Ba., escusso in udienza, ha confermato che l'immobile era stato più volte preda di furti e sottrazioni del materiale contenuto al suo interno, come attestato dalle plurime denunce sporte alle forze dell'ordine.
Alla luce del quadro probatorio delineatosi, il Tribunale ha ritenuto accertata la penale responsabilità degli imputati, colti nella flagranza del furto del mastello dell'indifferenziata (bene, per necessità, esposto alla pubblica fede), e nel possesso di materiale di provenienza delittuosa al dichiarato scopo di cederlo a fini di profitto.
Ritenuta sussistente la recidiva contestata, e con il riconoscimento delle attenuanti generiche ad essa equivalenti, il Tribunale ha condannato gli imputati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, ed euro 2100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, e con la disposizione della confisca e distruzione di quanto in sequestro.
L'APPELLO
Hanno proposto appello tempestivo i difensori degli imputati con la richiesta:
per Si., con riferimento al capo A) dell'imputazione, pronunciare sentenza assolutoria, ovvero dichiarare non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità e, in subordine, previa riqualificazione del fatto nella forma tentata e previo giudizio di prevalenza delle attenuanti sulla contestata recidiva, rideterminare la pena inflitta; con riferimento al capo B), pronunciare sentenza di assoluzione, ovvero, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 624 c.p. dichiarare non doversi procedere per mancanza della querela, ovvero, in subordine, previa riqualificazione ai sensi dell'art. 624 c.p. e riconosciuta l'attenuante ex art. 62, n. 4 c.p. prevalente sulla contestata recidiva, rideterminare la pena inflitta.
per To., con riferimento al capo A) dell'imputazione, pronunciare sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ovvero, in subordine, riqualificare il fatto nella forma tentata e per l'effetto ridurre la pena, ovvero, in ulteriore subordine, escludere l'aggravante ex art. 625, n. 7 c.p. e dichiarare non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità; con riferimento al capo B), pronunciare sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste o non costituisce reato ovvero, in subordine, riqualificare ai sensi dell'art. 647 c.p. e, per l'effetto, assolvere l'imputato perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ovvero ancora, in ulteriore subordine, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. da riconoscersi prevalente rispetto alla contestata aggravante, ridurre la pena inflitta, con la concessione dei benefici di legge.
Per quanto concerne l'atto di impugnazione di Si., con il primo motivo la sentenza del Tribunale viene censurata nella parte in cui ha ritenuto integrato il delitto di furto: non vi è prova della collocazione e della proprietà del mastello nel momento in cui l'imputato ne è stato trovato in possesso. Di converso, si potrebbe ipotizzare che fosse di sua stessa proprietà, o, quand'anche di proprietà altrui, questa sarebbe comunque di un privato e difetterebbe, nel caso in esame, la condizione di procedibilità costituita dalla querela.
Peraltro, laddove procedibile d'ufficio, dovrebbe riconoscersi l'integrazione della fattispecie di furto nella forma tentata, giacché l'intervento degli operanti ha impedito il conseguimento della piena ed effettiva disponibilità del bene.
In merito alla contestazione per ricettazione, l'appellante ugualmente contesta il mancato raggiungimento della prova della penale responsabilità di Si.: piuttosto che l'acquisto o la ricezione del materiale elettrico da parte di terzi, è ben più verosimile che l'imputato lo abbia semplicemente trovato (in quanto trattasi di oggetti di scarto potenzialmente "buttati" da altri), o, al più, che sia lui stesso l'autore del furto (in ogni caso, tentato, e non punibile - non potendosi configurare l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede, per mancanza di querela).
Con l'ultimo motivo, la difesa censura la severità del trattamento sanzionatorio, invocando l'applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, previo giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, anche con il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno.
Muove analoghe censure, nel suo atto d'appello, la difesa di To.
Con il primo motivo, sostiene l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di furto, poiché non sono state accertate la collocazione e la proprietà del mastello, e in ogni caso, quand'anche configurabile, dovrebbe intendersi commesso nella forma tentata, in quanto l'imputato non ha conseguito la piena disponibilità del bene.
Nemmeno sussiste l'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 7 c.p. e dunque, in mancanza di querela, il delitto è improcedibile per mancanza della condizione di procedibilità.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta l'accertata integrazione del delitto di ricettazione poiché non vi è prova alcuna della provenienza delittuosa dei beni rinvenuti all'interno del mastello. La condotta di To., al più, potrebbe essere sussunta nella fattispecie - oramai non più penalmente rilevante - di cui al vecchio art. 647 c.p.
In punto di trattamento sanzionatorio, tenuto conto del modestissimo valore dei beni oggetto delle condotte dell'imputato, si ritiene applicabile l'attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62, n. 4 c.p., da ritenersi prevalente sulla contestata recidiva e con conseguente riduzione della pena inflitta.
Diritto
Motivi della decisione
Con riferimento al furto del bidone per la raccolta dei rifiuti contestato al capo A, tutte le parti rilevano correttamente che, in forza della modifica normativa introdotta con il D.L.vo 10.10.2022 n. 150, il reato in questione è divenuto procedibile a querela. Ai fini della procedibilità d'ufficio non rileva più la esposizione alla pubblica fede ma dovrebbero ricorrere le altre ipotesi previste dall'art. 625 n. 7 c.p., in questo caso nemmeno contestate. Per ammissione della persona offesa (il curatore fallimentare che aveva in custodia l'immobile presso il quale fu sottratto il bidone) la querela non fu mai proposta.
E' oltre modo singolare che le richieste di proscioglimento per difetto di querela siano prospettate dai difensori appellanti soltanto in subordine rispetto a richieste di assoluzione nel merito, mentre la mancanza palese della condizione di procedibilità impedisce qualsiasi considerazione in ordine al merito della vicenda.
A identica soluzione si deve peraltro giungere con riferimento al capo B perché il fatto appare impropriamente ricondotto alla fattispecie della ricettazione, mentre risulta evidente, ad avviso della Corte, che gli imputati si siano impossessati unitariamente del bidone e anche del suo contenuto utilizzando il bidone per trasportare i cavi elettrici e i pezzi di rame sottratti nell'edificio in abbandono che era meta frequente dei ladri. Appare invece scarsamente credibile la ricostruzione bizantina che ipotizza un furto del bidone, proprio presso quell'immobile, per il trasporto di cavi e pezzi di rame altrimenti ottenuti.
P.Q.M.
Visti gli artt. 521 e 599 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, qualificato ai sensi dell'art. 624 c.p. il fatto contestato al capo B, dichiara non doversi procedere nei confronti di Lu.Si. e di To.Ge. in ordine a entrambi i reati loro ascritti per mancanza della querela.
Conferma nel resto.
Motivazione contestuale.
Così deciso in Cagliari il 18 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2024.