Tribunale Bologna, 16/07/2024, n.2940
In tema di furto, la rimozione della placca antitaccheggio costituisce violenza sulle cose e integra l'aggravante prevista dall’art. 625, n. 2, c.p., anche quando l'energia fisica sia rivolta verso lo strumento di protezione e non direttamente sulla res sottratta. La circostanza aggravante di esposizione alla pubblica fede si applica ai beni posti in luoghi privati ma aperti al pubblico, lasciati senza sorveglianza continua.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta emesso dal Pubblico Ministero in sede ritualmente notificato, VI.Fe., in atti generalizzato, veniva tratto a giudizio avanti questo Tribunale per rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625 C.p., in imputazione meglio descritto e compiutamente riportato, commesso in Imola (BO) il 3 Giugno 2022.
All'udienza del 6 Febbraio 2024, celebratasi nella dichiarata assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., non essendo state sollevate questioni preliminari, era aperto il dibattimento ed erano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti; alla successiva udienza del 2 Ottobre 2024 era escusso il teste ZA.Ro., del quale era acquisita anche la querela dallo stesso sporta, oltre al verbale di arresto operato da personale del Commissariato di Faenza, mentre differita era l'udienza del 5 Febbraio 2024 per la assenza della teste SA.Li. la quale rendeva poi testimonianza all'udienza del 25 Marzo 2024.
Differita era poi l'udienza del 15 Aprile 2024 per il carico del ruolo; infine all'udienza del 27 Maggio 2024, dichiarata chiusa l'istruttoria, le parti rassegnavano le conclusioni come da verbale ed all'udienza del 24 Giugno 2024 il giudice pronunciava sentenza dando lettura di separato dispositivo, confermato all'esito dell'interlocuzione prevista ex art. 545 bis c.p.p., riservando le motivazioni ai sensi dell'art. 544 comma 3 c.p.p.
Con querela sporta in data 4 Giugno 2022 avanti il Commissariato di Faenza, ZA.Ro., figlio del titolare della società (…) Srl, ed al momento del fatto suo sostituto, ha rappresentato che in data 3 Giugno 2022, verso le ore 16:40, la commessa SA.Li., addetta alle casse del negozio, lo informava che il personale aveva fermato un uomo che era passato fra le barriere antitaccheggio facendo suonare l'allarme e, per tale ragione gli era stato chiesto di esibire il contenuto dello zaino che portava al seguito; attesa la situazione, ZA. allertava le forze dell'ordine e si portava presso il negozio.
Ivi giunto constatava, nell'attesa della Polizia, che il soggetto fermato, poi identificato nell'odierno imputato, aveva all'interno dello zaino un paio di scarpe (…) del valore di 109,00 Euro alle quali aveva staccato la placca antitaccheggio che aveva poi celato all'interno di un altro paio di scarpe esposte per la vendita.
Le calzature, non danneggiate, venivano restituite all'avente diritto e riposte in vendita.
La dinamica del fatto, come riportato in querela, ha trovato poi conferma dibattimentale anche nelle dichiarazioni della teste SA.Li., escussa all'udienza del 25 Marzo 2024.
Dal verbale di arresto operato da personale del Commissariato di Faenza, emerge poi che il VI. consegnava spontaneamente un coltellino multiuso che deteneva in una tasca dei pantaloni ed alcune chiavi che verosimilmente erano state utilizzate per staccare la placca antitaccheggio, nonché sei lattine di energy drink, nove scatolette di sgombro, una bottiglia di whiskey, un ulteriore coltellino multiuso ed un attrezzo multiuso entrambi ancora nella confezione dei quali il prevenuto asseriva avere rubato la mattina stessa in diversi negozi di Imola.
Il prevenuto veniva poi compiutamente identificato in VI.Fe. nato a (…) a mezzo di fotosegnalamento, essendo sprovvisto di documenti al seguito.
Agli atti risulta unicamente la querela sporta da ZA.Ro. in relazione all'ipotesi di furto delle scarpe (…); non risultano ulteriori denunce/querele per gli altri beni rinvenuti nella disponibilità del VI.
Così brevemente ricostruita la vicenda vanno tratte le seguenti considerazioni e conclusioni.
Quanto all'ipotesi di furto commesso ai danni di (…) srl, va preliminarmente dato atto che non vi è motivo di dubitare circa la credibilità dei testi escussi in quanto le loro dichiarazioni risultano confermate in modo chiaro anche dagli atti irripetibili quali, appunto, il verbale di perquisizione e sequestro, e dal verbale di arresto in atti.
Alla luce delle emergenze processuali, dunque, non vi è alcun dubbio circa la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto relativamente alle scarpe (…).
Risulta, infatti, integrata la fattispecie contestata, da riqualificarsi nell'ipotesi tentata come richiesto anche dalla pubblica accusa in sede di conclusioni, avendo il VI.Fe., asportato la placca antitaccheggio di un paio di scarpe esposte per la vendita nel negozio (…) per poi uscire senza pagare alcunché facendo comunque scattare il sistema antitaccheggio e così allertando il personale che provvedeva a fermarlo nella immediatezza, e così facendo, avere un ingiusto profitto.
Nessun dubbio, poi, sulla identificazione del prevenuto, avvenuta attraverso fotosegnalamento da parte di personale del Commissariato di Faenza intervenuto in loco.
Nel caso di specie, sussiste e appare correttamente contestata, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p.; il prevenuto infatti, come si evince dal materiale probatorio acquisito, ha posto in essere l'azione furtiva forzando e rimuovendo la placca antitaccheggio posta sulle scarpe (…); sul punto la Suprema Corte ha stabilito che "in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione". (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20476 del 17/0112018).
Nel caso di specie, sussiste e appare correttamente contestata, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; la Suprema Corte, sul punto, ha precisato che "la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche in caso di sorveglianza saltuaria quando la cosa si trovi in luoghi privati ma aperti al pubblico, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela a quelle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o temporaneo, senza custodia continua. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 561 del 09/12/2008); dagli atti e dalle dichiarazioni dei testi non è emerso che il negozio (…) fosse dotato di un sistema di videosorveglianza, e il personal presente non aveva compiti di sorveglianza interna e quindi non si trovava nella possibilità di interrompere l'azione furtiva prima che venisse portata a termine.
Parimenti sussistente è poi la aggravante di cui all'art. 625, n. 3 c.p. in quanto il prevenuto è stato trovato in occasione dell'arresto, in possesso di due coltelli multiuso, di cui uno ancora nella confezione.
Quanto invece all'ipotesi di furto della merce trovata in possesso del VI. nel corso della perquisizione, va dato atto che agli atti non vi sono querele di sorta e per tali ipotesi, come richiesto anche dalla pubblica accusa, in ragione della modifica legislativa intervenuta con il D.Lgs. 150/22, va pronunciata sentenza di improcedibilità per difetto dell'atto propulsivo.
Affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto contestato limitatamente al furto delle scarpe (…), si impone una condanna come da dispositivo.
Vanno riconosciute le attenuanti generiche per la condotta collaborativa tenuta nella immediatezza dei fatti, come confermato anche nel verbale di arresto e dalla teste SA.; attenuanti che, per meglio gradare la pena al fatto, vanno ritenute equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva.
Dal punto di vista sanzionatorio, quindi, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e tenuto conto del giudizio di equivalenza delle circostanze come sopra indicato, pena equa appare essere quella di quattro mesi di reclusione ed Euro 120,00 di multa così determinata: mesi sei di reclusione ed Euro 180,00 di multa, sostanzialmente contenuta nel minimo edittale previsto dalla norma, ridotta a mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa per il tentativo.
Alla condanna consegue, ex lege, il carico delle spese processuali.
Non sussistono i presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena non potendosi formulare una prognosi positiva con riguardo al fatto che l'imputato possa, per il futuro, astenersi dal commettere ulteriori reati, anche della stessa specie e del beneficio della non menzione, non trattandosi della prima sentenza di condanna riportata.
Quanto poi ai reperti ancora in sequestro, attesa la loro pertinenza e finalità al reato per cui si procede, vanno confiscati e distrutti al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Il complessivo carico di lavoro giustifica la previsione, per il deposito della motivazione, del termine di giorni 30.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara
VI.Fe. colpevole del reato lui ascritto limitatamente al furto delle scarpe (…) e, riqualificata la condotta nell'ipotesi tentata, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti ed alla recidiva, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 120,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 529 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di VI.Fe. in ordine alle residue ipotesi di furto per difetto della condizione di procedibilità. Dispone la confisca e la distruzione dei reperti in sequestro.
Visto l'art. 544, comma 3 c.p.p., fissa in trenta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Bologna il 24 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024.