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Responsabilità del condominio e dell’impresa per furto tramite impalcature e manleva assicurativa

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Tribunale Roma sez. XIII, 08/07/2024, n.11607

In caso di furto avvenuto tramite impalcature installate per lavori di ristrutturazione, sussiste la responsabilità extracontrattuale dell'impresa ai sensi dell’art. 2043 c.c., qualora non vengano adottate le necessarie cautele atte a impedire l’uso anomalo dei ponteggi. In aggiunta, il condominio risponde ex art. 2051 c.c. per omessa vigilanza e custodia delle strutture, salvo prova liberatoria della diligenza adottata nella gestione.

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La sentenza integrale

Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il De.Pe. conveniva in giudizio il Condominio di Via (…) e la (…) srl al fine di ottenere il pagamento della somma spettante a seguito del furto verificatosi nell'abitazione dell'attore, situata in Roma, Via (…), facilitato dalla presenza delle impalcature installate per il rifacimento della facciata del palazzo. Narrava parte attrice che nella notte fra l'1 ed il 2 dicembre del 2019, alle ore 03.30 circa, ignoti si introducevano abusivamente nell'abitazione del De.Pr. dopo aver danneggiato la tapparella e forzato la porta finestra del salone mettendo a soqquadro l'appartamento. Dall'appartamento asportavano alcuni beni come meglio descritti nella denuncia di furto per un importo di Euro8.084,89 e consistenti:

a) coppia di candelabri d'argento con decorazione artistica, ciascuno portante tre rami per altrettante candele, del peso approssimativo di gr. 800 cadauno, per un totale di gr. 1600 (valore: 1.600,00 euro)

b) n. 1 ciotola in argento con sagoma quadrata del peso approssimativo di gr. 600 (valore: 480,00 Euro)

c) n. 72 pezzi del servizio posate marca "(…)" alpacca argentata (valore: 3.957,59 Euro);

d) n. 12 forchette da tavola marca "(…)" alpacca argentata (valore: 618,00 Euro);

e) set composto da n. 3 posate a servire marca "(…)" alpacca argentata (valore: 449,30 Euro);

f) n. 1 penna stilografica marca "(…)", in astuccio, modello "(…)" (valore: 810,00 Euro);

g) n. 2 valigie in tessuto (valore: 170,00 Euro).

Il De.Pr. subiva altresì il danno per il danneggiamento dei serramenti scardinati dai ladri per Euro 1690,12 come da fatture in atti.

Lamentava il De.Pr. che non veniva installato alcun sistema di allarme, né alcuna illuminazione, né alcun meccanismo antiintrusione, né veniva attivata alcuna polizza di RC verso terzi come previsto all'art. 5.1 del contratto di appalto. Risultato vano ogni tentativo di componimento extragiudiziale la De.Pr. introduceva il presente giudizio.

Si costituivano la ditta incaricata di eseguire i lavori, il Condominio e la (…) spa.

Il Condominio preliminarmente eccepiva l'assenza di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Deduceva altresì che a mente dell'art. 2043 c.c. l'attore doveva dimostrare una responsabilità in capo al condominio ma anche che il De.Pr. non avesse in alcun modo "favorito" i malintenzionati.

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.

Si costituiva la ditta (…) srl che evidenziava, contrariamente a quanto asserito dall'attore, di aver stipulato unitamente alla polizza RC una integrazione che comprendesse il furto - (…) Impresa-n. (…) con franchigia per evento di Euro250,00. Aggiungeva che le impalcature erano dotate di impianto di illuminazione notturno. Contestava la dinamica offerta dal De.Pr. e concludeva chiedendo di essere manlevata chiamando in causa la (…) Assicurazioni.

Si costituiva la (…) che deduceva la inoperatività della polizza per i motivi dedotti in atti. In particolare non negava l'estensione della garanzia assicurativa al furto ma riteneva non potesse essere applicata al caso di specie. Aggiungeva che la (…) aveva adottato tutte le garanzie nei confronti del Condominio e concludeva per il rigetto della domanda attorea.

La causa, istruita mediante prove documentali e testimoniali, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.12.2023 con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione
La domanda svolta da parte ricorrente è fondata e pertanto merita di essere accolta.

La questione è di portata strettamente documentale.

La S.C. ha sancito il principio secondo il quale : "nella ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura" – cfr. Cass. Civ. ord. n. 26691/18. Ed ancora ha ribadito che "responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di impalcature per l'espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ove siano state trascurate le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio" (Cass. Civ. 19399/2016).

Nel caso che ci occupa il Condominio stipulava un contratto di appalto con la ditta (…) che prevedeva l'adozione di cautele antiintrusione.

Il teste Ba., direttore dei lavori ha dichiarato in udienza che: "non esistono reti antiintrusione. I teli presenti erano installati per proteggere dalla caduta di calcinacci ed avvolgevano tutta la superficie esterna del ponteggio. A terra c'era una recinzione anti intrusione. ADR: tutti i giorni venivano montate e smontate le scale di accesso ai piani del ponteggio. Me ne occupavo quando ero presente. Venivano altresì chiuse le botole. Non ero presente sul cantiere il giorno del furto e non so se queste formalità furono rispettate".

Nessuno dei testi è stato in grado di riferire né se l'allarme fosse attivo al momento del furto né se suonò. In altre parole non è stata fornita la prova da parte dell'impresa dell'effettiva messa in atto delle cautele adottate. Dalla denuncia sporta dal De.Pr., unitamente alle fatture depositate in atti, emerge che i ladri si siano introdotti dalla finestra scardinandola insieme alla tapparella con ciò dovendosi dedurre che i malintenzionati si siano serviti delle impalcature. Ed ancora la S.C. ha statuito che "In caso di furto consumato avvalendosi di impalcature e ponteggi, appare scorretto ravvisare, in capo all'impresa, una responsabilità a norma dell'art. 2051 c.c.

Viceversa, deve essere affermata la responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dell'impresa che, per esercitare la propria attività, si avvale di quei ponteggi, qualora, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia e la doverosa adozione delle cautele idonee ad impedirne un uso anomalo (così violando il principio del "neminem laedere") abbia colposamente creato un agevole accesso ai ladri e posto in essere le condizioni del verificarsi del danno. In ordine, poi, al tema del cd. illecito "omissivo" nella responsabilità extracontrattuale, è stato ritenuto che una condotta di tipo omissivo può essere considerata causa di un evento solo quando l'omittente abbia violato l'obbligo giuridico di impedire l'evento stesso, obbligo derivante dalla legge o da specifici rapporti. Tuttavia, non è men vero che tale obbligo possa derivare anche da principi desumibili dall'ordinamento positivo, non espresso, quindi, in norme specifiche, con conseguente dovere di agire e di comportamento attivo, la cui omissione, pertanto, comporti una causa di responsabilità per omissione" (Cfr. Cass. n. 12111 del 23.05.2006). Nel caso che ci occupa non è stato dimostrato che siano state adottate la sera del furto le cautele previste ed idonee a rendere sicuro il cantiere. Nessuno dei testi escussi ha potuto affermare con certezza che la botola di accesso alle impalcature fosse stata chiusa, né che la scala di accesso fosse stata tolta - cfr. deposizione teste Ba., né che l'allarme la sera del furto fosse stato attivato.

In ultimo i testi De.Pr. e Sa.Ir. hanno confermato l'elenco degli oggetti mancanti ed è stata data idonea prova del danno ai serramenti. Purtuttavia non essendo stato possibile verificare il valore degli oggetti, e dovendosene considerare anche la vetustà, in relazione al danno da asporto di beni andrà equitativamente determinata la somma di Euro 6.000,00 oltre interessi legali dalla domanda.

Alla luce di quanto esposto la domanda formulata dal De.Pr. deve essere accolta nella misura di Euro 7.690,12 oltre interessi legali dalla domanda.

La domanda di manleva avanzata dalla (…) srl, alla luce del contratto in atti e delle quietanze di pagamento dei relativi premi, dev'essere accolta fatta salva la franchigia di Euro 250,00 e pertanto condanna la (…) spa a tenere indenne e manlevare la (…) srl per tutte le somme oggetto di condanna ad eccezione dell'importo di Euro250,00.

Esecutiva per legge.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da De.Pr. nei confronti di Condominio di Via (…) in persona dell'amministratore p.t., della (…) srl in persona del lrpt nonché della (…) spa in persona del lrpt così provvede:

1. accoglie la domanda proposta da De.Pr. e per l'effetto condanna in solido il Condominio di Via (…) in persona dell'amministratore p.t. e la (…) srl in persona del lrpt al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivi di Euro 7.690,12 oltre interessi legali dalla domanda;

2. condanna in solido il Condominio di Via (…) in persona dell'amministratore p.t. e la (…) srl in persona del lrpt alla rifusione delle spese di lite in favore di De.Pr. che vengono liquidate in complessivi Euro 4.250,00 di cui Euro 500,00 per spese oltre rimborso forfettario - 15 per cento - IVA e CPA come per legge;

3. in accoglimento della domanda di manleva condanna la (…) spa a tenere indenne e manlevare la (…) srl in persona del lrpt per tutte le somme oggetto di condanna ad eccezione della franchigia di Euro 250,00.

Così deciso in Roma il 2 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2024.

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